TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/03/2026, n. 4347
TAR
Ordinanza presidenziale 23 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 19 settembre 2023
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TAR
Sentenza 9 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Vizi propri della Determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A del 14.12.2022 della Regione Piemonte

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei motivi per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché le attività regionali sono considerate meramente attuative ed esecutive, senza potere autoritativo, e la controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Inammissibile
    Vizi propri della Determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A del 14.12.2022 della Regione Piemonte

    Il Collegio dichiara l'inammissibilità dei motivi per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché le attività regionali sono considerate meramente attuative ed esecutive, senza potere autoritativo, e la controversia verte su un diritto soggettivo patrimoniale.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività e certezza del diritto

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano. Il decreto del 2022 ha reso operative procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale della disciplina.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevole considerazione identica di situazioni differenti

    Il Collegio richiama la sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e rispondente all'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. La Corte ha anche escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la normativa individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, in quanto volto a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria e a porre a carico delle imprese un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. Inoltre, l'art. 8 del d.l. n. 34 del 2023 ha ridotto significativamente la somma dovuta dalle aziende.

  • Rigettato
    Violazione della l. 7 agosto 1990, n. 241 (mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, difetto di trasparenza)

    Il Collegio richiama la sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto la normativa sul payback ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria. La Corte ha anche escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la normativa individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura, e ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost., ritenendo che la normativa rispetti la riserva di legge, individuando chiaramente soggetti, oggetto e procedura. Ha inoltre ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto dell'UE (violazione art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU, artt. 16 e 52 Carta dei Diritti Fondamentali UE, art. 28 TFUE)

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU e degli artt. 16 e 52 Carta dei Diritti Fondamentali UE, ritenendo il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato e la disciplina conforme alla riserva di legge. Ha altresì escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività e tutela dell'affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano. Ha altresì escluso la lesione dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività e certezza del diritto

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano. Il decreto del 2022 ha reso operative procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale della disciplina.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevole considerazione identica di situazioni differenti

    Il Collegio richiama la sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e rispondente all'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. La Corte ha anche escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la normativa individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, in quanto volto a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria e a porre a carico delle imprese un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. Inoltre, l'art. 8 del d.l. n. 34 del 2023 ha ridotto significativamente la somma dovuta dalle aziende.

  • Rigettato
    Violazione della l. 7 agosto 1990, n. 241 (mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, difetto di trasparenza)

    Il Collegio richiama la sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto la normativa sul payback ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria. La Corte ha anche escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la normativa individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura, e ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost., ritenendo che la normativa rispetti la riserva di legge, individuando chiaramente soggetti, oggetto e procedura. Ha inoltre ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto dell'UE (violazione art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU, artt. 16 e 52 Carta dei Diritti Fondamentali UE, art. 28 TFUE)

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU e degli artt. 16 e 52 Carta dei Diritti Fondamentali UE, ritenendo il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato e la disciplina conforme alla riserva di legge. Ha altresì escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività e tutela dell'affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano. Ha altresì escluso la lesione dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività e certezza del diritto

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano. Il decreto del 2022 ha reso operative procedure esistenti senza innovare l'aspetto sostanziale della disciplina.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per irragionevole considerazione identica di situazioni differenti

    Il Collegio richiama la sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto la misura ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria e rispondente all'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. La Corte ha anche escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la normativa individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di tempestività, correttezza e proporzionalità

    La Corte Costituzionale ha ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato, in quanto volto a garantire la razionalizzazione della spesa sanitaria e a porre a carico delle imprese un contributo solidaristico giustificato dall'esigenza di assicurare la dotazione di dispositivi medici in un contesto finanziario critico. Inoltre, l'art. 8 del d.l. n. 34 del 2023 ha ridotto significativamente la somma dovuta dalle aziende.

  • Rigettato
    Violazione della l. 7 agosto 1990, n. 241 (mancanza di comunicazione di avvio del procedimento, difetto di trasparenza)

    Il Collegio richiama la sentenza n. 140/2024 della Corte Costituzionale, che ha ritenuto la normativa sul payback ragionevole e proporzionata, finalizzata alla razionalizzazione della spesa sanitaria. La Corte ha anche escluso la violazione dell'art. 23 Cost. in quanto la normativa individua chiaramente soggetti, oggetto e procedura, e ha escluso la violazione dei principi di irretroattività e affidamento.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 9-ter del d.l. 78/2015 per violazione degli artt. 3, 23 e 53 Cost.

    La Corte Costituzionale, con sentenza n. 140/2024, ha escluso la violazione dell'art. 23 Cost., ritenendo che la normativa rispetti la riserva di legge, individuando chiaramente soggetti, oggetto e procedura. Ha inoltre ritenuto il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore per la razionalizzazione della spesa sanitaria.

  • Rigettato
    Contrasto con il diritto dell'UE (violazione art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU, artt. 16 e 52 Carta dei Diritti Fondamentali UE, art. 28 TFUE)

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione dell'art. 1 Primo Protocollo Addizionale CEDU e degli artt. 16 e 52 Carta dei Diritti Fondamentali UE, ritenendo il meccanismo del payback ragionevole e proporzionato e la disciplina conforme alla riserva di legge. Ha altresì escluso la violazione del principio di irretroattività e di affidamento.

  • Rigettato
    Violazione del principio di irretroattività e tutela dell'affidamento

    La Corte Costituzionale ha escluso la violazione del principio di irretroattività, ritenendo che le imprese fossero consapevoli fin dal 2015 dell'esistenza del meccanismo di ripiano. Ha altresì escluso la lesione dell'affidamento, poiché l'obbligo di ripiano era noto nei suoi tratti essenziali fin dal 2015.

  • Rigettato
    Importo non corretto a carico dell'impresa

    Il Collegio, in riferimento alle censure mosse avverso la Determinazione dirigenziale della Regione Piemonte, dichiara l'inammissibilità per difetto di giurisdizione. Per quanto riguarda le altre censure, il Collegio si riporta alle motivazioni di rigetto basate sulle sentenze della Corte Costituzionale e sui propri precedenti, ritenendo infondate le doglianze relative al calcolo della spesa e al superamento del tetto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 09/03/2026, n. 4347
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4347
    Data del deposito : 9 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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