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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/12/2025, n. 7289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7289 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta:
Dott.ssa Silvia Di Matteo Presidente
Dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere rel.
Dott. Renato Castaldo Consigliere. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II° grado iscritta al N. 2202/2020 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza ex art. 281 sexies c.p.c. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 17111/2019 e vertente tra
, (C.F. ), rappresentata e difesa con poteri Parte_1 C.F._1 uguali e disgiunti dagli avvocati Vincenzo Pasquarella ( ) e C.F._2
NA AN RI ed elettivamente domiciliata in San Nicola La Strada (CE) alla Via Duca D'Aosta n.
1. appellante e
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Controparte_1 C.F._3
Roma alla Via Carlo Alberto Racchia n. 2 presso lo studio dell'avv. Francesca Palanzona (C.F.: . appellata C.F._4
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che
- il giudizio di cui in epigrafe è stato interrotto da questa Corte con ordinanza del 28 ottobre 2024.
- non è stato riassunto;
Ritenuto che:
- i procedimenti civili interrotti ai sensi degli art. 299 ss c.p.c. e non riassunti nel termine perentorio di tre mesi, ex art. 305 c.p.c., devono considerarsi, ai sensi dell'art. cit., irreversibilmente estinti;
- l'estinzione “opera di diritto” e pertanto può e deve essere dichiarata anche d'ufficio, v. l'art. 307 u.c. c.p.c. (nel testo novellato dalla l. 69\09, art. 46, comma 15, lett. c), che ha soppresso la previgente disposizione, nella parte in cui disponeva
1 che l'estinzione “deve essere eccepita dalla parte interessata prima di ogni altra sua difesa”);
- più di preciso l'estinzione deve essere sempre dichiarata anche d'ufficio dal giudice, una volta verificata la sussistenza dei presupposti di legge, anche in caso di istanza di riassunzione tardiva. Tuttavia, nella gran parte dei casi, le parti non sollecitano una tale misura. Da qui la pendenza in senso tecnico-giuridico di procedimenti (solo) formalmente non estinti;
-l'art. 307 u.c. c.p.c. cit. dispone che l'estinzione va dichiarata dal Collegio con sentenza;
- al riguardo, trattandosi di misura che - come detto - opera “di diritto” e “d'ufficio” non è indispensabile la fissazione di udienza, tenuto anche conto delle stesse peculiarità delle diverse fattispecie di estinzione;
- in ogni caso, prudenzialmente, anche al fine di consentire l'eventuale interlocuzione con le parti ancora costituite, va fissata, come avvenuto nella specie udienza con discussione ex art. 281 sexies c.p.c. sostituita da note scritte, contenenti richieste e conclusioni, ex art. 127 ter c.p.c. (come da generale provvedimento organizzativo del rito cartolare di questo Presidente, successivo a Cass. SU 17603\25);
- ritenuto che nella specie non sono state depositate memorie e note, e che può procedersi all'estinzione del giudizio;
P.Q.M
Dichiara l'estinzione del giudizio e dispone la cancellazione della causa dal ruolo. Roma, data del deposito
Il Consigliere relatore Il Presidente Dott. Paolo Andrea Taviano Dott.ssa Silvia Di Matteo
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