Articolo 12 della Legge 29 novembre 1965, n. 1372
Articolo 11Articolo 13
Versione
6 gennaio 1966
Art. 12. Apprestamenti difensivi

Ferme restando le disposizioni del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , e successive modificazioni, sulle navi mercantili nazionali da carico secco, deve essere installato e mantenuto in efficienza a spese dei proprietari in corrispondenza del boccaporto di maggiori dimensioni un picco da carico di portata non inferiore a:
a) 10 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 1.500 a 2.500 tonnellate;
b) 15 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre 2.500 a 5.000 tonnellate;
c) 30 tonnellate per le navi di stazza lorda da oltre le 5.000 tonnellate.
Tuttavia per le navi tipo bulk-carrier, progettate e da costruirsi senza alcun picco di carico; la spesa grava sul bilancio del Ministero della difesa per le navi previste dal primo comma dell'articolo 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836 , convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147 , ed al bilancio del Ministero della marina mercantile per le navi previste dal secondo comma del medesimo articolo 25.
Qualora il Ministero della difesa - Stato Maggiore della marina ritenga necessario un picco da carico di portata maggiore di quella indicata nel primo comma, la differenza del costo fa carico al Ministero predetto.
Sulle navi mercantili nazionali, escluse le cisterne, di velocita' oraria alle prove non inferiore a 14 miglia devono essere eseguiti a spese dei proprietari, nei ponti inferiori a quello di coperta, adattamenti efficienti per i servizi di acqua dolce e per lo scolo delle acque per il trasporto di uomini.
Le spese dei lavori che non siano a carico dei proprietari sono rimborsate agli aventi diritto.
I costruttori debbono sottoporre, almeno 30 giorni prima dell'inizio della costruzione, i relativi piani al Ministero della difesa - Stato Maggiore della marina, che indichera' i lavori da eseguirsi entro il termine fissato dall'articolo 5 per l'inizio della costruzione.
Per le navi non ritenute atte a ricevere gli apprestamenti e le attrezzature di cui ai commi precedenti, il Ministro per la difesa, su conforme parere del capo di Stato Maggiore della marina, puo' concedere deroghe ai relativi obblighi.
Entrata in vigore il 6 gennaio 1966