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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IX, sentenza 23/01/2026, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 999/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16072/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250066960487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 332/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250066960487000, notificata in data 05.06.2025 dall'Agenzia delle Entrate – IO per conto della Regione Campania, relativa al recupero della tassa automobilistica regionale per l'anno 2019 concernente il veicolo targa Targa_1, per l'importo complessivo di euro 396,27. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cartella per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si sono costituite in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate – IO.
La Regione Campania ha depositato documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento n.
964197205978 per l'anno 2019, avvenuta mediante raccomandata postale con avviso di giacenza in data
10.10.2022 e perfezionamento per compiuta giacenza in data 10.11.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato per compiuta giacenza in data 10 novembre 2022.
Tuttavia, l'avviso di ricevimento reca unicamente il timbro di “compiuta giacenza”, senza la sottoscrizione dell'agente postale o dell'incaricato del recapito.
Secondo giurisprudenza costante della Corte di cassazione, la notifica per compiuta giacenza è valida solo se l'avviso di ricevimento consente di verificare che l'agente postale abbia eseguito tutte le formalità previste dalla legge, mediante l'apposizione della propria firma (Cass. SS.UU. n. 10012/2021; Cass. n.
15062/2022; Cass. n. 16733/2023).
La mancanza della sottoscrizione dell'agente notificatore impedisce di ritenere provata l'effettiva esecuzione delle operazioni di deposito e di avviso al destinatario, con conseguente inesistenza o nullità insanabile della notifica.
Nel caso di specie, il semplice timbro di compiuta giacenza non è idoneo a sostituire la firma dell'incaricato del recapito, che costituisce elemento essenziale per la validità della notifica.
Pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi giuridicamente inesistente o comunque nulla.
Per la tassa automobilistica regionale, l'Amministrazione deve notificare l'avviso di accertamento entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto. Per l'anno d'imposta 2019, il termine di decadenza scadeva il 31 dicembre 2022.
Poiché l'unica notifica tentata entro tale termine è risultata invalida, deve ritenersi che alla data del 31 dicembre 2022 non sia intervenuta alcuna valida notifica dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che l'Amministrazione è decaduta dal potere di accertamento del tributo per l'anno 2019.
Pertanto, la cartella impugnata si fonda su un avviso di accertamento giuridicamente inesistente o comunque decaduto e, secondo principio pacifico, l'atto consequenziale non può sanare l'invalidità dell'atto presupposto e ne condivide i vizi.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, cpa e IVA come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
IO.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 9, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PANARIELLO CIRO, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16072/2025 depositato il 23/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IO - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250066960487000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 332/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120250066960487000, notificata in data 05.06.2025 dall'Agenzia delle Entrate – IO per conto della Regione Campania, relativa al recupero della tassa automobilistica regionale per l'anno 2019 concernente il veicolo targa Targa_1, per l'importo complessivo di euro 396,27. Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità della cartella per intervenuta prescrizione del credito tributario.
Si sono costituite in giudizio la Regione Campania e l'Agenzia delle Entrate – IO.
La Regione Campania ha depositato documentazione attestante la notifica dell'avviso di accertamento n.
964197205978 per l'anno 2019, avvenuta mediante raccomandata postale con avviso di giacenza in data
10.10.2022 e perfezionamento per compiuta giacenza in data 10.11.2022.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e va accolto.
Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'avviso di accertamento è stato notificato per compiuta giacenza in data 10 novembre 2022.
Tuttavia, l'avviso di ricevimento reca unicamente il timbro di “compiuta giacenza”, senza la sottoscrizione dell'agente postale o dell'incaricato del recapito.
Secondo giurisprudenza costante della Corte di cassazione, la notifica per compiuta giacenza è valida solo se l'avviso di ricevimento consente di verificare che l'agente postale abbia eseguito tutte le formalità previste dalla legge, mediante l'apposizione della propria firma (Cass. SS.UU. n. 10012/2021; Cass. n.
15062/2022; Cass. n. 16733/2023).
La mancanza della sottoscrizione dell'agente notificatore impedisce di ritenere provata l'effettiva esecuzione delle operazioni di deposito e di avviso al destinatario, con conseguente inesistenza o nullità insanabile della notifica.
Nel caso di specie, il semplice timbro di compiuta giacenza non è idoneo a sostituire la firma dell'incaricato del recapito, che costituisce elemento essenziale per la validità della notifica.
Pertanto, la notifica dell'avviso di accertamento deve ritenersi giuridicamente inesistente o comunque nulla.
Per la tassa automobilistica regionale, l'Amministrazione deve notificare l'avviso di accertamento entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui il tributo è dovuto. Per l'anno d'imposta 2019, il termine di decadenza scadeva il 31 dicembre 2022.
Poiché l'unica notifica tentata entro tale termine è risultata invalida, deve ritenersi che alla data del 31 dicembre 2022 non sia intervenuta alcuna valida notifica dell'avviso di accertamento.
Ne consegue che l'Amministrazione è decaduta dal potere di accertamento del tributo per l'anno 2019.
Pertanto, la cartella impugnata si fonda su un avviso di accertamento giuridicamente inesistente o comunque decaduto e, secondo principio pacifico, l'atto consequenziale non può sanare l'invalidità dell'atto presupposto e ne condivide i vizi.
Accoglie il ricorso ed annulla l'atto. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, che si liquidano in euro 250,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario del 15%, cpa e IVA come per legge, in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario. Compensa le spese nei confronti dell'Agenzia delle Entrate
IO.