Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 20/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 826/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott.ssa Sara Maffei, ha pronunciato all'esito della camera di consiglio dell'udienza odierna, alle ore 12:20, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 826/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BACCI Parte_1 C.F._1
CLAUDIA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. BACCI CLAUDIA
PARTE RICORRENTE
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BENUCCI DANIELA, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in VIA PIERONI 11 (FAX 055/3205303) LIVORNO presso il difensore avv.
BENUCCI DANIELA
PARTE CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DEL DECIDERE
pagina 1 di 7
Livorno, occupandosi delle operazioni di imbarco e sbarco e movimentazione merci in ambito portuale, nonché rizzaggio/derizzaggio auto e mezzi pesanti a bordo di traghetti, trasferimento auto da bordo a piazzale e viceversa e, dal 2015, anche dell'attività di smarcatore e facente funzioni di capo turno- ha allegato di essere affetto da tendinopatia cuffia dei rotatori bilaterale, in relazione alla quale patologia intraprendeva procedimento amministrativo concluso con il rigetto dell' . CP_1
Tanto esposto - e precisato di aver esperito la relativa procedura amministrativa con esito negativo–, il ricorrente ha chiesto che venisse riconosciuto il suo diritto al risarcimento del danno biologico per la patologia per cui è causa in misura pari all'8%, da unificare con le preesistenze del
6%; chiedeva pertanto che, considerata la misura complessiva dei postumi, parte convenuta fosse condannata al pagamento del relativo indennizzo, oltre accessori.
Ritualmente costituitosi in giudizio l' ha contestato la fondatezza della domanda, CP_1 chiedendone il rigetto.
Ritenute non specificamente contestate le circostanze di fatto in punto di mansioni descritte in ricorso, la causa era istruita mediante l'esame dei documenti in atti versati e previa Ctu medico legale, ed all'udienza odierna la causa veniva infine discussa e decisa come da sentenza con motivazione contestuale.
In via preliminare, occorre premettere che, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 13 del d.lgs. n.
38/2000, risulta più articolata la disciplina della rendita a carico dell' CP_1
Mentre in precedenza la prestazione era erogata solo in caso di inabilità permanente generica, assoluta o parziale che fosse (e cioè di una menomazione o di una esclusione definitiva delle attitudini psicofisiche dell'infortunato, genericamente riferite a qualsiasi proficuo lavoro ed in forma di rendita rapportata alla retribuzione ed al grado di inabilità), nel regime attuale, per effetto della estensione della tutela anche al cd. danno biologico, la determinazione dell'importo di detta prestazione viene effettuata attraverso la combinazione di due voci distinte: l'una relativa appunto al danno biologico, l'altra relativa alla riduzione della capacità lavorativa.
In particolare, la nuova prestazione indennizza integralmente il danno biologico, salvo che per le menomazioni di grado inferiore al 6%: tale indennizzo è “aredittuale” e viene erogato sotto forma di capitale quando la menomazione sia di grado inferiore al 16%, e sotto forma di rendita quando la menomazione superi tale ultima percentuale.
pagina 2 di 7 In tale ultimo caso, detta rendita viene integrata da una quota aggiuntiva destinata a ristorare anche le conseguenze patrimoniali del danno.
Quanto alla patologia per cui è causa sulla base della documentazioni in atti e sottoposta a visita la persona del ricorrente, il consulente tecnico nominato, dott.ssa ha esaurientemente Per_1 motivato, affermando l'esistenza di un nesso di compatibilità eziologica tra le mansioni svolte e la patologia lamentata, chiarendo “(..) Anamnesi lavorativa: assunto nel 2001 alle dipendenze della ditta LTM
(Livorno Terminal Marittimo) in qualità di operaio polivalente/rallista. E' addetto alle operazioni di imbarco e sbarco e movimenta zione merci in ambito portuale;
inoltre è addetto al rizzaggio/derizzaggio auto e mezzi pesanti all'interno dei traghetti, al trasferimento delle auto dal traghetto al piazzale e viceversa. Lavora 6 giorni a settimana con orario di 6 ore;
svolge turni giornalieri e notturni. Nel rizzaggio è addetto a fermare le auto, CH ecc. con rizze, tornichetti, blocchi ecc. all'interno dei traghetti per la navigazione. Per il blocco e sblocco dei mezzi vengono utilizzate aste lunghe e pesanti, circa 15 kg, ed è costretto a tenere le braccia sollevate p er eseguire le operazioni applicando contemporaneamente la forza con gli arti superiori. Durante le operazioni di rizzaggio dei contenitori, il
Sig dopo aver sollevato l'asta di rizzaggio di 1.5/4.5 metri e di 6/13.5 k g provvede al fissaggio dell'asta Parte_1 al blocco d'angolo del container ed al tornichetto di 13/15 kg, per poi avvitare e mettere in tensione il predetto strumento;
tale operazione viene effettuata sia sui contenitori posti alla base che su quelli messi in alto. Le aste di rizzaggio sono 6 per ogni contenitore. Le operazioni di derizzaggio consistono nel rallentam ento e apertura dei tornichetti dalla struttura della nave e la rimozione delle aste di rizzaggio dai blocchi d'angolo del contenitore. Nel turno di la voro l'operatore si occupa del rizzaggio e derizzaggio di circa 30 cointainers. Inoltre vengono effettuate operazioni di avvitamento in caso di imbarco, svitamento in caso di sbarco di tornichetti mediante l'utilizzo di pesanti chiavi d'apertura. Nelle operazioni di rizzaggio e derizzaggio dei CH , i CH vengono agganciati o sganciati dalla base della stiva con delle catene del peso di 6/10 kg mediante tornichetti del peso di 6.5 kg. A bordo nave vengono utilizzati cavalletti, strutture metalliche a telaio, destinati ad essere posizionati in prossimità delle zampe dei CH a garanzia della stabilità durante la navigazione. I cavalletti del peso di circa 50 kg vengono spinti sotto il CHo. Alla visita ha riferito di svolgere la mansione di capoturno da circa
7 anni;
in genere svolge un turno a settimana di capoturno che non comporta attività manuale. Altrimenti le sue attività sono rizzatore rallista. Anamnesi fisiologica e patologica remota Ha svolto pallacanestro dal 1989 al 2003.
Non ha riportato traumi alle spalle durante l'attività sportiva. Soggetto destrimane. Ha riconosciute, da parte dell'ente assicuratore, mala ttie professionali 6% per patologia del rachide. Nel 2016 ha riportato un infortunio;
lesione del tendine di Achille AI destro. d) Clinica ed esame obiettivo Trattasi di uomo di 44 anni, normotipo, altezza 195 cm, peso 95 kg. Il paziente si presenta in ambulatorio in condizioni di salute in rapporto con l'età. Il
pagina 3 di 7 Sig. alla visita riferisce di soffrire di dolore alle spalle, prevalente a destra, aggravato quando sovraccarica. Parte_1
Al dolore si accompagna deficit di forza. Non assume farmaci. Ha eseguito fisioterapia circa sei mesi fa. Riferisce di eseguire le visite presso il Medico Competente dell'azienda per la quale lavora e di essere stato sempre giudicato idoneo. Apparato muscolo-scheletrico: ai limiti la mobilità della colonna vertebrale SPALLE: Normotrofiche.
Spala destra: dolente;
le prove contro resistenza sono ai limiti;
I movimenti articolari sono solo l ievemente limitati a destra. Lieve dolorabilità alla testa omerale e sulla regione anteriore della spalla destra. Niente di rilevante da segnalare a carico degli altri organi ed apparati esaminati. (..) 2) CONSIDERAZIONI MEDICO LEGALI
Sulla base della documentazione esaminata e da quanto appurato in sede di perizia medico-legale si può affermare che il Sig. è affetto da tendinopatia della cuffia dei rotatori bilaterale. (..)Le tendinopatie Parte_1 degenerative della cuffia dei rotatori, (come quella che ha interessato il Sig. , possono essere determinate da Parte_1 un sovraccarico a livello della cuffia dei rotatori, ad esempio, sia per causa sportiva che lavorativa. In particolare, è noto che i movimenti ripetitivi e forzati dell'arto superiore al di sopra della testa possono provocare instabilità delle strutture capsuloligamentose della spalla mediante un loro graduale stiramento, soprattutto a livello antero-inferiore, spesso accompagnato da sintomi dolorosi e da limitazione funzionale. I disturbi principali sono nei movimenti di abduzione del braccio. La tendinopatia della cuffia dei rotatori rientra tra le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
queste rappresentano un gruppo di patologie, definite dall' , nella Circolare n. 81 del CP_1
27/12/2000 come “patologie a carico delle strutture osteo-muscolo-neuro-tendinee e delle borse, che sempre con maggior frequenza sono correlate ad attività lavorative che si caratterizzano per la presenza di un costante impegno funzionale dei vari distretti dell'arto superiore. Inoltre tali malattie, a eziopatogenesi multifattoriale, sono riscontrabili anche nella popolazione 'non esposta' per cause locali o cause generali legate a pregressi traumatismi, all'invecchiamento, a patologie dismetaboliche/reumatiche ecc..; analoghi meccanismi da sollecitazioni biomeccaniche si verificano inoltre in attività sportive e/o hobbistiche” Una situazione lavorativa di sovraccarico degli arti superiori si verifica quando i gesti lavorativi, compiuti con gli arti superiori, sono frequenti, rapidamente ripetuti, uguali a se stessi per lunghi periodi del turno di lavoro, richiedono sviluppo di forza manuale, comportano posture incongrue del segmento dell'arto superiore, non sono alternati con periodi di recu pero o riposo. In merito alla identificazione delle attività che ricono scono come rischio quello da sovraccarico biomeccanco degli arti superiori possiamo prendere di riferimento quanto riportato in letteratura da IN e coll nel 2003 che individuano come primi segnalatori di presunta esposizione a movimenti e sforzi ripetuti degli arti superiori le condizioni di seguito elencate:
1-ripetitività: lavori che comportano la ripetizione degli stessi movimenti degli arti ogni pochi secondi oppure la ripeti zione di un ciclo di movimenti per più di due volte al minuto per almeno due ore complessive nel turno di lavoro 2-uso di forza: lavoro con uso ripetuto (almeno 1 volta ogni 5 minuti) della forza delle mani per almeno due ore complessive nel pagina 4 di 7 turno lavora tivo. Sono parimenti indicativi in proposito: -afferrare e sollevare con presa di forza della mano (grip) un oggetto che pesa più di 2.7 Kg o usare una equivalente forza di GRIP;
- afferrare e sollevare con presa di precisione della mano (o per lo più tra pollice ed indice, pinch), oggetti che pesano 900 grammi o usare una equivalente forza di PINCH;
- sviluppare su attrezzi, leve, pulsanti, etc, forze manuali pressochè massimali
(stringere bulloni con chiavi, stringere viti con cacciaviti manuali, ecc);
3-posture incongrue: lavori che comportano il raggiungimento o il mantenimento di posizioni estreme della spalla e del polso o posture particolari degli arti per periodi di un'ora continuativa o di due ore complessive nel turno di lavoro. Sono parametri indi cativi al proposito: - posizione delle mani sopra la testa e/o posizione del braccio sollevato ad altezza delle spalle;
- posizione in evidente deviazione del polso 4- Impatti ripetuti: lavori che comportano l'uso della mano come attrezzo (ad es. usare la mano come un martello) per più di 10 volte all'ora per almeno due ore complessive sul turno di lavoro. I suddetti criteri sono riportati nella sopra menzionata circolare dell' (Circolare n. 81 del 27/12/2000) in quanto, affinchè CP_1 le patologie da sovraccarico degli arti superiori possano essere inquadrate come malattie professionali, è necessario che CP_ l'attività lavorativa svolta dal soggetto richiedente, presenti alcuni particolari fattori di rischio che l' ha definito come segue: “Il rischio da sovraccarico biomeccanico in una lavorazione si configura nel verificarsi di quattro principali fattori, variamente combinati fra loro: ripetitività (frequenza o numero di azioni al minuto, in rapporto anche all'intero turno lavorativo), impegno di forza, postura, gesti lavorativi incongrui, inadeguati periodi di recupero
(pause compensative); a ciò vanno aggiunti fattori complementari che possono fungere da amplificatori del rischio, quali ad esempio il microclima sfavorevole, l'uso di guanti di protezione che possono impedire la corretta manualità, la presenza di contraccolpi e/o movimenti bruschi, le compressioni localizzate su segmenti anatomici da parte di strumenti, oggetti o piano di lavoro, ecc”. Il Sig. lavora dal 2001 presso l'area portuale in qualità di Parte_1 operaio polivalente, rallista e rizzatore. In modo particolare l'attività di rizzatore (attività prevalente per il ricorrente, secondo quanto riferito in occasione della v isita) comporta l'acquisizione con gli arti superiori di posture incongrue, l'applicazione di forza ed il sollevamento di carichi pesanti. La lavorazione cui è addetto è stata descritta nel paragrafo anamnesi lavorativa della presente relazione. Nel DVR parte generale è riportato che i lavoratori
(rizzatori) eseguo no lavori che possono comportare sovraccarico arti superiori : “le operazioni ed i movimenti per la loro ripetitività e forza, potrebbero determinano carichi biomeccanici agli arti superiori con possibili situazioni di stress fisico sull'apparato scheletro-muscolare” Inoltre il medico competente esegue la sorveglianza sanit aria per il Sig anche in relazione al suddetto tipo di rischio (cfr DVR) Relativamente agli aspetti sanitari, non emergono Parte_1 in anamnesi traumatismi, patologie dismetaboliche o reumatiche che possono aver comportato l'insorgere della malattia;
da segnalare però che il Sig. ha svolto in gioventù pallacanestro. Comunque, anche ammettendo Parte_1
l'esposizione al rischio per motivi sportivi, non può essere escluso il ruolo almeno come concausa del lavoro nella genesi pagina 5 di 7 della malattia che ha nno interessato le spalle. 3) CONCLUSIONI Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra riportate, rispondo ai quesiti postimi dall'Ill.mo Sig. Giudice: Il Sig è affetto da Tendinopatia della cuffia Parte_1 dei rotatori bilaterale L'esame Rm spalla destra e sinistra effettuati presso IRADIT in data 15/01/2020 hanno evidenziato a destra : “…alterazioni tendinosiche di cuffia con spessore tendineo conservato senza segni di retrazione.
Minimo versamento peritendineo;
alla spalla sinistra: “…alterazioni tendinosiche di cuffia senza segni di retrazione tendinea con trofismo dei ventri muscolari conservate… Irregolarità del cercine glenoideo anteriore con aspetto deteso ed ispessito del sistema ligamentoso gleno omerale…” Alla Rm della spalla destra effettuato il 04/03/2024 presso
San Rossore erano state segnalate “…minime iniziali note di tendinosi a carico del sovraspinato per la presenza di minuta area di aumentata intensità di circa 4 millimetri ma senza alterazioni di spessore;
… Moderati segni di tendinosi a carico del tendine sottoscapolare lievemente ispessito e modicamente disomogeneo….” Esiste un nesso di causa, o almeno di concausa, fra la patologia e l'attività svolta e questo è desunto da: -anamnesi lavorativa: effettuazione di movimenti che implicano il sovraccarico degli arti superiori, perché sono da eseguirsi con frequenza elevata ed uso di forza, oltre che obbligare all'assunzione di posture incongrue;
-Il questionario predisposto da per la valutazione delle attività comportanti i movimenti ripetitivi degli arti superiori: è' stata segnalato una CP_1 attività con frequenza elevata e applicazione di forza per l'attività di rizzatore. -nel DVR, pur mancando la parte analitica specifica per il dettaglio della valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori;
tale situazione viene presa in considerazione per i compiti inerenti al rizzaggio e derizzaggio;
-il medico competente effettua la sorveglianza sanitaria per i lavoratori polivalenti e addetti al rizzaggio/derizzaggio in relazione al rischio da sovraccarico biomeccnico degli arti superiori Il grado di incidenza causale dell'attività lavorativa sull 'insorgere della malattia è da ritenere “sensibile”. Le tendinopatie della spalla sono inserite alla voce 21 della tabella allegata al Decreto Ministeriale 10/10/2023 punto a) per le lavorazioni svolte i modo abituale e simmetrico che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, con mantenimento prolungato di posture incongrue e impegno di forza In merito alla valutazione del grado di incidenza degli esiti sulla preesistente integrità psico fisica, per le patologie osteoarticolari, nel sistema tabellare (art. 13 del D. Lgs 38/2000) è previsto un punteggio per il danno composto (danno anatomico e danno funzionale). Per la valutazione del danno derivante dalla tendinopatia è possibile fare riferimento alla voce 227 “Esiti di lesione delle strutture muscolo tendinee della spalla apprezzabili strumentalmente, non comprensive del danno derivante dalla limitazione funzionale” (fino a 4%). La valutazione per il danno funzionale delle articolazioni, da fare caso per caso, va dal danno in anchilosi (impossibilità attiva e passiva a qualsiasi movimento articolare- voce 223 della tabella- arto dominante 25%; arto non dominante 20%) a la limitazione ai gradi estremi (voce 224; 3%) A mio giudizio, al danno anatomico (cod 227) ed al danno funzionale (cod. 224), in considerazione della bilateralità dell'affezione, di quanto emerso dalle indagini strumentali,
pagina 6 di 7 dall'esame obiettivo, d all'anamnesi, è da attribuire il punteggio 4% (quattro per cento). Per i precedenti riconoscimenti operati da ”sofferenza algo disfunzionale tratto lombare rachideo con multiple discopatie”; CP_1 danno biologico 6%; la valutazione complessiva è 9% (nove per cento). La decorrenza è dalla data della domanda di riconoscimento della malattia professionale all' : 27/08/2020.” (cfr. relazione peritale in atti). CP_1
Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità, non evidenziati da alcuna delle parti nei termini assegnati.
In presenza del prescritto requisito medico-legale, va pertanto dichiarato il diritto della parte ricorrente all'indennizzo di legge ex D.l.vo 38/2000 nella misura complessiva del 9%, con le decorrenze di legge.
Per l'effetto l' va condannato alla corresponsione del relativo indennizzo di legge e con la CP_1 indicata decorrenza, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo oltre accessori come per legge.
Quanto alle spese di lite, esse seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ex
DM 55/14, avuto riguardo a scaglione di valore, natura della causa e ad attività svolta;
come pure le spese di ctu, liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, pronunciando sul ricorso:
- dichiara il diritto di parte ricorrente all'indennizzo per malattia professionale nella misura complessiva, tenendo conto dei precedenti riconoscimenti dell' , del 9%, con le decorrenze CP_1 sopra indicate;
- condanna l' alla corresponsione in favore del ricorrente del predetto indennizzo, nella misura CP_1 di legge e con la indicata decorrenza, oltre accessori di legge dalla scadenza e fino al saldo;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.700,00 oltre IVA e CPA e CP_1
15% per spese generali, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
- pone definitivamente le spese di c.t.u., liquidate in separato decreto, a carico dell' . CP_1
IVORNO, 20 maggio 2025
Il Giudice dott.ssa Sara Maffei
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