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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 04/12/2024, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 1114/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 16/05/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Singapore,
(C.F. , nata in [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia FABRIZI (C.F. ) presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati in Cannobio (VB), via Giovanola 20, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. I coniugi vivranno separati con l'impegno al reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto di essere da anni allo stato economicamente indipendenti e di non aver reciproche pretese in ordine al proprio mantenimento;
entrambi lavorano all' estero e da molti anni non hanno alcun punto di riferimento lavorativo in Italia, il centro dei loro interessi da parecchi anni si trova dislocato in vari paesi esteri, pertanto risulta chiaro che non effettuano dichiarazione dei redditi in Italia.
-Non vi sono beni in regime di comunione da dividere ed eventuali altri rapporti sono già stati regolati con reciproca soddisfazione.
- Si concedono assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto per l'espatrio.
Le parti dichiarano di non volersi riconciliare”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 16/05/2024, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio in data 03/09/2003 in
[...] Controparte_1
Bangkok (Thailandia), hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti, cittadini italiani, iscritti all'Aire della popolazione residente all'estero del Comune di
Cannobio, si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e acquisito il parere del PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che i figli nato il [...], e nato il [...], sono maggiorenni Persona_1 Persona_2
ed economicamente autosufficienti e i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti, non avendo reciproche pretese in ordine al proprio mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e uniti in matrimonio in data 03/09/2003 in Bangkok
[...] Controparte_1
(Thailandia) e trascritto presso il Comune di Milano all'atto n. 374, parte 2, serie C anno
2004.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 28/11/2024.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Monica BARCO Presidente dott. Claudio MICHELUCCI Giudice dott.ssa Maria Cristina PERSICO Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso congiunto depositato il 16/05/2024, da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Singapore,
(C.F. , nata in [...] il [...], ed ivi Controparte_1 C.F._2
residente entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cinzia FABRIZI (C.F. ) presso il cui C.F._3
studio sono elettivamente domiciliati in Cannobio (VB), via Giovanola 20, giusta procura in calce al ricorso;
RICORRENTI
e con l'intervento del PM
Oggetto: separazione personale su domanda congiunta
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“L'On. Tribunale adito voglia omologare o prendere atto della separazione personale tra i coniugi convenuta congiuntamente alle seguenti
C O N D I Z I O N I
1. I coniugi vivranno separati con l'impegno al reciproco rispetto.
2. I coniugi danno atto di essere da anni allo stato economicamente indipendenti e di non aver reciproche pretese in ordine al proprio mantenimento;
entrambi lavorano all' estero e da molti anni non hanno alcun punto di riferimento lavorativo in Italia, il centro dei loro interessi da parecchi anni si trova dislocato in vari paesi esteri, pertanto risulta chiaro che non effettuano dichiarazione dei redditi in Italia.
-Non vi sono beni in regime di comunione da dividere ed eventuali altri rapporti sono già stati regolati con reciproca soddisfazione.
- Si concedono assenso per il rilascio e/o rinnovo di passaporto per l'espatrio.
Le parti dichiarano di non volersi riconciliare”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso, depositato, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, in data 16/05/2024, Parte_1
e premesso di avere contratto matrimonio in data 03/09/2003 in
[...] Controparte_1
Bangkok (Thailandia), hanno chiesto, con domanda congiunta, emettersi sentenza di omologa o presa d'atto della separazione personale tra loro intervenuta.
Le parti, cittadini italiani, iscritti all'Aire della popolazione residente all'estero del Comune di
Cannobio, si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte, con le quali hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e le condizioni concordate.
Pertanto, cessata la comunione materiale e spirituale e acquisito il parere del PM, sussistono i presupposti per l'accoglimento della concorde e congiunta istanza di separazione, atteso che i figli nato il [...], e nato il [...], sono maggiorenni Persona_1 Persona_2
ed economicamente autosufficienti e i coniugi si sono dichiarati economicamente indipendenti, non avendo reciproche pretese in ordine al proprio mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
- dichiara la separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e uniti in matrimonio in data 03/09/2003 in Bangkok
[...] Controparte_1
(Thailandia) e trascritto presso il Comune di Milano all'atto n. 374, parte 2, serie C anno
2004.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni di legge.
Così deciso in Verbania il 28/11/2024.
Il Giudice rel. dott.ssa Maria Cristina PERSICO
Il Presidente dott.ssa Monica BARCO