Art. 14.
Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 .
Per la riparazione e ricostruzione dei fabbricati ad uso di abitazione danneggiati dalla guerra, anche se trasferiti in altro luogo, si applicano le agevolazioni fiscali previste dagli articoli da 66 a 72 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 .
Rimane in vigore l'esenzione dall'imposta generale sull'entrata per i contratti di appalto dei lavori, prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322 .