TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 16/07/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 8 luglio
2025 celebrata con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, pronuncia ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12627/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO (C.F. ), con elezione di domicilio presso il difensore avv. C.F._2
PELLEGRINI MASSIMILIANO
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDI ANDREA (C.F. CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DELLE MANTELLATE 9 50129 C.F._3
FIRENZE presso il difensore avv. NARDI ANDREA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti atipici – opposizione a DECRETO INGIUNTIVO
Conclusioni
parte opponente ha così concluso: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, ogni contraria istanza disattesa: - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal OT CP_2
a e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2485/2024 oggi
[...] CP_1
pagina 1 di 10 opposto, per tutti i giusti motivi argomentati in atto e per quant'altro di diritto, ivi compresa la prescrizione argomentata in atto;
- in subordine: accertare e dichiarare la minor somma dovuta dal OT per tutti i giusti motivi argomentati in atto e CP_2
per quant'altro di diritto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari ed occorrende tutte”.
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via preliminare -
Dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2485/2024 – R.G.
8825/2024 del Tribunale di Firenze in quanto l'opposizione non risulta basata su prova scritta e di pronta soluzione. Nel merito - i) Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 2485/2024 – R.G. 8825/2024 del Tribunale di Firenze, in quanto il credito non risulta prescritto e la documentazione presentata in atti legittima a pieno la richiesta formulata in sede monitoria. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 2 di 10 Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare
l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il pagina 3 di 10 proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta
l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova del suo diritto ed allegare fonte negoziale o legale l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine,
pagina 4 di 10 grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo
(esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame è emersa la parziale fondatezza dell'opposizione, per i motivi che di seguito si vanno ad esplicitare.
Invero, è risultato provato in atti che in data 23.1.2009 il sig. OT conferiva alla CP_1
[... mandato affinché la stessa assumesse in proprio conto e in suo nome e a proprie spese l'amministrazione delle attività mobiliari indicate come “VALORI” e seguendo le specifiche istruzioni impartite. L'importo della commissione per ogni anno era stata pattuita in Euro 1.000,00 oltre IVA (all. A al mandato prodotto in atti). Secondo quanto sostenuto dalla società il debitore non pagava alcunché nel periodo intercorrente CP_1
dal 2010 al 2015 maturando così un debito pari ad Euro 6.000,00 oltre IVA ed interessi moratori.
Orbene, parte opponente fonda la sua opposizione su due motivi quali: l'affermazione di aver pagato ma di non aver conservato alcuna ricevuta a testimonianza di ciò e dall'altro l'eccezione di prescrizione del credito vantato da . CP_1
Il OT, dunque, non ha fornito alcuna prova dell'assunto pagamento limitandosi solo ad affermare che - essendo passati molti anni - non riusciva più a trovare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
Relativamente all'eccezione di prescrizione, l'opponente sostiene che il credito azionato fosse da considerarsi tra quelli indicati all'art. 2948 n. 4 c.c. e in quanto tale soggetto a prescrizione quinquennale. Sul punto è a dirsi che tale termine quinquennale si applica a crediti che devono essere pagati periodicamente, con cadenza annuale o inferiore. La ratio di questa norma risiede nella presunzione che, trascorso un certo lasso di tempo, il creditore abbia rinunciato ad esercitare il proprio diritto, e che il debitore possa essere liberato dal suo obbligo. In altre parole, la prescrizione quinquennale tutela il debitore dalla possibilità di essere chiamato a pagare debiti che, per la loro natura periodica, potrebbero essere stati dimenticati o trascurati sia dal creditore che dal debitore stesso. pagina 5 di 10 Ebbene, ciò premesso, va rilevato che l'art. 1362 c.c. impone all'interprete del contratto di ricostruire la volontà delle parti: a questi fini egli deve sì muovere dal testo contrattuale, ma deve anche verificare se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate intenzioni delle parti e le altre parti del testo, né può sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto (Cass. n.
10484/2004), né, tanto meno, può limitarsi a prendere in considerazione una sola clausola o parte di essa senza inserirla nel corpo del testo contrattuale.
In sostanza è a dirsi che, come segnalato espressamente da Cass. n. 25840 del 2014,
l'interpretazione del contratto dal punto di vista logico non è un percorso lineare (partire dal testo e risalire all'intenzione) ma un percorso circolare il quale impone all'interprete di compiere l'esegesi del testo, ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti, verificare se l'ipotesi di “comune intenzione” ricostruita in base al testo sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle parti.
Secondo la Corte di cassazione, “in tema di interpretazione del contratto, il principio "in claris non fit interpretatio" presuppone che la formulazione testuale sia talmente chiara ed univoca da precludere la ricerca di una volontà diversa. A tal fine il giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto, attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti, in quanto la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione
(il senso complessivo) costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico”. (Cass. Civile, Sez. I, num. 12360/2014).
Ebbene nel caso di specie si rinviene nel contratto un riferimento alla cadenza annuale dello stesso, precisamente nel mandato - allegato A - ove è indicato che il pagamento doveva essere fatto periodicamente ad anno come emerge dall'utilizzo della locuzione pagina 6 di 10 “commissione annua”; inoltre dai solleciti di pagamento (in particolare in quello del
2017, 2018 e 2022) si rileva come le date dei diversi avvisi di pagamento presentano una cadenza pressoché annuale e non da ultimo va rilevato come l'attività oggetto del mandato era suscettibile, per accordo tra le parti, di essere revocata in ogni momento.
Tali circostanze fanno propendere per un accordo tra le parti avente cadenza periodica e dunque per l'accoglimento sul punto dell'eccezione formulata da parte opponente.
Il termine di prescrizione, tuttavia, risulta essere stato interrotto da parte opposta a mezzo di ripetuti solleciti, di cui v'è prova in atti. Si vedano a tal proposito i solleciti di pagamento datati: 2 settembre 2015 (tramite mail); 7 novembre 2017; 15 maggio 2018;
5 ottobre 2022. Solo al primo sollecito di pagamento - datato 2 settembre 2015 - non può riconoscersi efficacia interruttiva con riferimento alle commissioni relative all'anno
2010 decorrendo il termine quinquennale a partire dal 23 gennaio 2010 e prescrivendosi lo stesso in data 23 gennaio 2015. Risulta quindi da detrarsi l'importo pari a Euro
1.220,00 a titolo di commissione ed Euro 64,00 a titolo di interessi moratori. Quanto invece alle commissioni relative agli anni 2011-2012-2013-2014-2015 gli atti interruttivi della prescrizione possono dirsi validi e dunque gli importi dovuti.
Gli stessi solleciti - come indicato nel mandato nella sezione “dati anagrafici completi” - venivano inviati presso lo studio del Dott. indicato espressamente come Persona_1
“luogo presso il quale inviare obbligatoriamente la corrispondenza”.
Sul punto, questo Tribunale ritiene di non poter condividere l'affermazione di parte opponente che vorrebbe sostenere di non essere venuta a conoscenza di tali solleciti. Il dott. infatti, rispondeva proprio in nome del fiduciante e i solleciti venivano Per_1
peraltro inviati con l'esplicita indicazione “OT c/o studio dottor CP_2 Per_1
. Le risposte da quest'ultimo fornite confermano che detti atti giungevano
[...]
effettivamente a conoscenza del OT. In particolare, in data 08/09/2015 (all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta) il dott. oltre a rappresentare un palese Per_1
riconoscimento di debito, testimonia che la questione era stata portato a conoscenza del pagina 7 di 10 OT: “Buongiorno, allego alla presente le istruzioni dei fiducianti e le loro carte di identità. Rimango in attesa delle deleghe di rappresentanza alle assemblee. Ho parlato anche con i fiducianti del loro consistente debito nei Vostri confronti ed ho già cercato di prendere contatto con il Dott. . Ho già disponibile una piccola somma per Pt_2
iniziare a ridurre questa posizione debitoria e appena incontrerò il Dott. potrò Pt_2
versarla o comunque metterla disposizione Vostra. La fiduciaria esce oggi dalla compagine sociale e quindi anche i mandati fiduciari andranno estinti. Tuttavia, dovrebbe iniziare davvero l'attività che finora è rimasta paralizzata. Mi auguro di poter quanto prima saldare, magari con un Vostro aiuto transattivo, la posizione debitoria complessiva dei fiducianti. Grazie Cordiali saluti . Persona_1
Sul punto va rilevato che: “l'atto di intimazione diretto a costituire in mora il debitore (il rappresentato) possa essere utilmente comunicato tanto al rappresentante, quanto al rappresentato, essendo del tutto irrilevante, nel primo caso, che tale atto risulti formalmente destinato al solo debitore, se non sussistano incertezze circa la qualità ed i poteri rappresentativi del soggetto (rappresentante) cui l'atto è stato fatto pervenire, atteso che l'inefficacia della costituzione in mora si ha soltanto se l'atto è indirizzato a soggetto il quale non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi relativi al rapporto”. (Cass. n. 9380 del 2021).
Dal combinato disposto degli artt. 2943 c.c. e 1335 c.c. si deduce tra l'altro che un atto interruttivo della prescrizione, per essere efficace, deve giungere a conoscenza del destinatario - qualificandosi quale atto recettizio - ma non necessariamente deve essere da lui effettivamente compreso. La legge presume che un atto recettizio (come un atto interruttivo) sia conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato nell'impossibilità incolpevole di averne notizia. Per “indirizzo” è da intendersi non il semplice o il solo dato fisico ma il luogo che risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del suo contenuto. Non possono quindi trovare accoglimento le deduzioni di parte opponente sul pagina 8 di 10 punto la quale vorrebbe sostenere che il destinatario delle comunicazioni/notificazioni era esclusivamente il fiduciante OT e non il titolare dello studio CP_2
professionale dove il OT ha eletto recapito. Ciò, infatti, risulta smentito - come detto - sia dall'espressa elezione di domicilio da parte dello stesso sig. OT presso lo studio del dott. sia dal fatto che il fiduciante ne aveva avuto effettiva conoscenza - Persona_1
come testimoniato dal tenore delle risposte fornite dal - sia dalle raccomandate Per_1
inviate anche a mezzo mail compresa la raccomandata del 05/10/2022, giunta al mittente
(come si desume dall'allegato 9 alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Va infine rilevato che secondo le regole di riparto dell'onere della prova per contrastare la presunzione di conoscenza e quindi impedire l'interruzione della prescrizione, la parte deve provare di essere stato nell'impossibilità incolpevole di averne conoscenza (ad esempio, per un disguido postale, una malattia, ecc.), in caso contrario l'atto interruttivo produce i suoi effetti, ovvero interrompe il termine di prescrizione e ne fa iniziare un nuovo periodo. Come visto nel caso di specie parte opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Conclusivamente l'opposizione è parzialmente fondata, il decreto ingiuntivo va revocato e la parte opponente va condannata al pagamento della somma ingiunta sottratto l'importo di Euro 1. 220,00 a titolo di commissione ed Euro 64,00 a titolo di interessi moratori, importo prescritto per le motivazioni di cui sopra.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese data la reciproca parziale soccombenza vengono compensate nella misura del
15% e si liquidano, già compensate, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività pagina 9 di 10 effettivamente espletata dal difensore e del limitato numero di udienze, in causa di natura documentale ed in assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione di parte attrice OT e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2485/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
-condanna OT al pagamento in favore di in persona del lrpt della Parte_1 CP_1
somma di Euro 10.163,29 oltre interessi dalla domanda;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di in Parte_1 CP_1
persona del lrpt che liquida in Euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito dell'udienza del 8 luglio 2025 celebrata con modalità cartolare, pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, alle ore 17,00.
Firenze,15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 8 luglio
2025 celebrata con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, pronuncia ex art. 281 sexies cpc, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12627/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI Parte_1 C.F._1
MASSIMILIANO (C.F. ), con elezione di domicilio presso il difensore avv. C.F._2
PELLEGRINI MASSIMILIANO
PARTE OPPONENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NARDI ANDREA (C.F. CP_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA DELLE MANTELLATE 9 50129 C.F._3
FIRENZE presso il difensore avv. NARDI ANDREA
PARTE CONVENUTA
Oggetto: contratti atipici – opposizione a DECRETO INGIUNTIVO
Conclusioni
parte opponente ha così concluso: “piaccia all'Ill.mo Tribunale di Firenze adito, ogni contraria istanza disattesa: - accertare e dichiarare che nulla è dovuto dal OT CP_2
a e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2485/2024 oggi
[...] CP_1
pagina 1 di 10 opposto, per tutti i giusti motivi argomentati in atto e per quant'altro di diritto, ivi compresa la prescrizione argomentata in atto;
- in subordine: accertare e dichiarare la minor somma dovuta dal OT per tutti i giusti motivi argomentati in atto e CP_2
per quant'altro di diritto. In ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari ed occorrende tutte”.
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito: in via preliminare -
Dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 2485/2024 – R.G.
8825/2024 del Tribunale di Firenze in quanto l'opposizione non risulta basata su prova scritta e di pronta soluzione. Nel merito - i) Rigettare l'opposizione formulata da controparte avverso il decreto ingiuntivo n. 2485/2024 – R.G. 8825/2024 del Tribunale di Firenze, in quanto il credito non risulta prescritto e la documentazione presentata in atti legittima a pieno la richiesta formulata in sede monitoria. In ogni caso, con vittoria di compensi e spese di causa”.
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.. Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare comunque opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi.
Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
pagina 2 di 10 Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Da tale premessa derivano i seguenti due corollari.
Sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione, con la conseguenza che, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito mentre spetta invece all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi o impeditivi.
“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale ed effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto l'onere di provare
l'esistenza del credito ed a carico del debitore opponente, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione”: cfr. ex plurimis Cass. n.
24815/05; n. 25857/11.
Come secondo corollario deriva che il giudice dell'opposizione non valuta, soltanto, la sussistenza delle condizioni di legge per l'emanazione del decreto ingiuntivo, essendo tale esame utile, eventualmente, ai soli fini del governo delle spese, ma deve ampliare il pagina 3 di 10 proprio esame e verificare la fondatezza o meno della pretesa creditoria sulla base dell'intero materiale probatorio acquisito in corso di causa.
La proposizione dell'opposizione determina l'insorgere del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice dell'opposizione non è limitata al solo controllo sulla legittimità o meno dell'emissione del provvedimento monitorio ma, introdotta
l'opposizione, tale controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa creditoria (Tribunale Milano sez. VI, 05/06/2019, n.5355).
Tanto premesso, è altresì opportuno esaminare in modo analitico come va ripartito il citato onere probatorio tra le parti.
Punto di partenza è il principio dispositivo della prova, desumibile dal combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., secondo cui coloro i quali intendono far valere un diritto in giudizio, devono provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Tale principio costituendo “l'architrave” dell'intero sistema processuale, non può soffrire deroghe se non nei casi espressamente previsti dalla legge, con la conseguenza che il Giudice non può porre a fondamento della propria decisione circostanze che non siano state provate da chi intenda avvalersene. Peraltro, la giurisprudenza di legittimità, nella nota sentenza Cass. Sez. Un. n. 13533/2001 ha puntualizzato che il creditore che agisce in giudizio deve fornire la prova del suo diritto ed allegare fonte negoziale o legale l'inadempimento (o l'inesatto adempimento) del debitore, sul quale, invece, incombe l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione ovvero un fatto estintivo o modificativo della stessa. Tale pronuncia si fonda su due principi fondamentali, e cioè la vicinanza della prova, per cui il relativo onere incombe su colui che può osservarlo in modo più “agevole”, tenendo conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione nonché la persistenza presuntiva del diritto, per cui, una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine,
pagina 4 di 10 grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo
(esatto) adempimento.
Ebbene, in applicazione degli esposti principi di diritto, nel caso in esame è emersa la parziale fondatezza dell'opposizione, per i motivi che di seguito si vanno ad esplicitare.
Invero, è risultato provato in atti che in data 23.1.2009 il sig. OT conferiva alla CP_1
[... mandato affinché la stessa assumesse in proprio conto e in suo nome e a proprie spese l'amministrazione delle attività mobiliari indicate come “VALORI” e seguendo le specifiche istruzioni impartite. L'importo della commissione per ogni anno era stata pattuita in Euro 1.000,00 oltre IVA (all. A al mandato prodotto in atti). Secondo quanto sostenuto dalla società il debitore non pagava alcunché nel periodo intercorrente CP_1
dal 2010 al 2015 maturando così un debito pari ad Euro 6.000,00 oltre IVA ed interessi moratori.
Orbene, parte opponente fonda la sua opposizione su due motivi quali: l'affermazione di aver pagato ma di non aver conservato alcuna ricevuta a testimonianza di ciò e dall'altro l'eccezione di prescrizione del credito vantato da . CP_1
Il OT, dunque, non ha fornito alcuna prova dell'assunto pagamento limitandosi solo ad affermare che - essendo passati molti anni - non riusciva più a trovare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento.
Relativamente all'eccezione di prescrizione, l'opponente sostiene che il credito azionato fosse da considerarsi tra quelli indicati all'art. 2948 n. 4 c.c. e in quanto tale soggetto a prescrizione quinquennale. Sul punto è a dirsi che tale termine quinquennale si applica a crediti che devono essere pagati periodicamente, con cadenza annuale o inferiore. La ratio di questa norma risiede nella presunzione che, trascorso un certo lasso di tempo, il creditore abbia rinunciato ad esercitare il proprio diritto, e che il debitore possa essere liberato dal suo obbligo. In altre parole, la prescrizione quinquennale tutela il debitore dalla possibilità di essere chiamato a pagare debiti che, per la loro natura periodica, potrebbero essere stati dimenticati o trascurati sia dal creditore che dal debitore stesso. pagina 5 di 10 Ebbene, ciò premesso, va rilevato che l'art. 1362 c.c. impone all'interprete del contratto di ricostruire la volontà delle parti: a questi fini egli deve sì muovere dal testo contrattuale, ma deve anche verificare se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate intenzioni delle parti e le altre parti del testo, né può sottrarsi a tale duplice indagine allegando una pretesa chiarezza del significato letterale del contratto (Cass. n.
10484/2004), né, tanto meno, può limitarsi a prendere in considerazione una sola clausola o parte di essa senza inserirla nel corpo del testo contrattuale.
In sostanza è a dirsi che, come segnalato espressamente da Cass. n. 25840 del 2014,
l'interpretazione del contratto dal punto di vista logico non è un percorso lineare (partire dal testo e risalire all'intenzione) ma un percorso circolare il quale impone all'interprete di compiere l'esegesi del testo, ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti, verificare se l'ipotesi di “comune intenzione” ricostruita in base al testo sia coerente con le parti restanti del contratto e con la condotta delle parti.
Secondo la Corte di cassazione, “in tema di interpretazione del contratto, il principio "in claris non fit interpretatio" presuppone che la formulazione testuale sia talmente chiara ed univoca da precludere la ricerca di una volontà diversa. A tal fine il giudice ha il potere-dovere di stabilire se la comune intenzione delle parti risulti in modo certo ed immediato dalla dizione letterale del contratto, attraverso una valutazione di merito che consideri il grado di chiarezza della clausola contrattuale mediante l'impiego articolato dei vari canoni ermeneutici, ivi compreso il comportamento complessivo delle parti, in quanto la lettera (il senso letterale), la connessione (il senso coordinato) e l'integrazione
(il senso complessivo) costituiscono strumenti interpretativi legati da un rapporto di implicazione necessario al relativo procedimento ermeneutico”. (Cass. Civile, Sez. I, num. 12360/2014).
Ebbene nel caso di specie si rinviene nel contratto un riferimento alla cadenza annuale dello stesso, precisamente nel mandato - allegato A - ove è indicato che il pagamento doveva essere fatto periodicamente ad anno come emerge dall'utilizzo della locuzione pagina 6 di 10 “commissione annua”; inoltre dai solleciti di pagamento (in particolare in quello del
2017, 2018 e 2022) si rileva come le date dei diversi avvisi di pagamento presentano una cadenza pressoché annuale e non da ultimo va rilevato come l'attività oggetto del mandato era suscettibile, per accordo tra le parti, di essere revocata in ogni momento.
Tali circostanze fanno propendere per un accordo tra le parti avente cadenza periodica e dunque per l'accoglimento sul punto dell'eccezione formulata da parte opponente.
Il termine di prescrizione, tuttavia, risulta essere stato interrotto da parte opposta a mezzo di ripetuti solleciti, di cui v'è prova in atti. Si vedano a tal proposito i solleciti di pagamento datati: 2 settembre 2015 (tramite mail); 7 novembre 2017; 15 maggio 2018;
5 ottobre 2022. Solo al primo sollecito di pagamento - datato 2 settembre 2015 - non può riconoscersi efficacia interruttiva con riferimento alle commissioni relative all'anno
2010 decorrendo il termine quinquennale a partire dal 23 gennaio 2010 e prescrivendosi lo stesso in data 23 gennaio 2015. Risulta quindi da detrarsi l'importo pari a Euro
1.220,00 a titolo di commissione ed Euro 64,00 a titolo di interessi moratori. Quanto invece alle commissioni relative agli anni 2011-2012-2013-2014-2015 gli atti interruttivi della prescrizione possono dirsi validi e dunque gli importi dovuti.
Gli stessi solleciti - come indicato nel mandato nella sezione “dati anagrafici completi” - venivano inviati presso lo studio del Dott. indicato espressamente come Persona_1
“luogo presso il quale inviare obbligatoriamente la corrispondenza”.
Sul punto, questo Tribunale ritiene di non poter condividere l'affermazione di parte opponente che vorrebbe sostenere di non essere venuta a conoscenza di tali solleciti. Il dott. infatti, rispondeva proprio in nome del fiduciante e i solleciti venivano Per_1
peraltro inviati con l'esplicita indicazione “OT c/o studio dottor CP_2 Per_1
. Le risposte da quest'ultimo fornite confermano che detti atti giungevano
[...]
effettivamente a conoscenza del OT. In particolare, in data 08/09/2015 (all. 4 alla comparsa di costituzione e risposta) il dott. oltre a rappresentare un palese Per_1
riconoscimento di debito, testimonia che la questione era stata portato a conoscenza del pagina 7 di 10 OT: “Buongiorno, allego alla presente le istruzioni dei fiducianti e le loro carte di identità. Rimango in attesa delle deleghe di rappresentanza alle assemblee. Ho parlato anche con i fiducianti del loro consistente debito nei Vostri confronti ed ho già cercato di prendere contatto con il Dott. . Ho già disponibile una piccola somma per Pt_2
iniziare a ridurre questa posizione debitoria e appena incontrerò il Dott. potrò Pt_2
versarla o comunque metterla disposizione Vostra. La fiduciaria esce oggi dalla compagine sociale e quindi anche i mandati fiduciari andranno estinti. Tuttavia, dovrebbe iniziare davvero l'attività che finora è rimasta paralizzata. Mi auguro di poter quanto prima saldare, magari con un Vostro aiuto transattivo, la posizione debitoria complessiva dei fiducianti. Grazie Cordiali saluti . Persona_1
Sul punto va rilevato che: “l'atto di intimazione diretto a costituire in mora il debitore (il rappresentato) possa essere utilmente comunicato tanto al rappresentante, quanto al rappresentato, essendo del tutto irrilevante, nel primo caso, che tale atto risulti formalmente destinato al solo debitore, se non sussistano incertezze circa la qualità ed i poteri rappresentativi del soggetto (rappresentante) cui l'atto è stato fatto pervenire, atteso che l'inefficacia della costituzione in mora si ha soltanto se l'atto è indirizzato a soggetto il quale non ha la libera disponibilità dei diritti e degli obblighi relativi al rapporto”. (Cass. n. 9380 del 2021).
Dal combinato disposto degli artt. 2943 c.c. e 1335 c.c. si deduce tra l'altro che un atto interruttivo della prescrizione, per essere efficace, deve giungere a conoscenza del destinatario - qualificandosi quale atto recettizio - ma non necessariamente deve essere da lui effettivamente compreso. La legge presume che un atto recettizio (come un atto interruttivo) sia conosciuto nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, a meno che questi non provi di essere stato nell'impossibilità incolpevole di averne notizia. Per “indirizzo” è da intendersi non il semplice o il solo dato fisico ma il luogo che risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del suo contenuto. Non possono quindi trovare accoglimento le deduzioni di parte opponente sul pagina 8 di 10 punto la quale vorrebbe sostenere che il destinatario delle comunicazioni/notificazioni era esclusivamente il fiduciante OT e non il titolare dello studio CP_2
professionale dove il OT ha eletto recapito. Ciò, infatti, risulta smentito - come detto - sia dall'espressa elezione di domicilio da parte dello stesso sig. OT presso lo studio del dott. sia dal fatto che il fiduciante ne aveva avuto effettiva conoscenza - Persona_1
come testimoniato dal tenore delle risposte fornite dal - sia dalle raccomandate Per_1
inviate anche a mezzo mail compresa la raccomandata del 05/10/2022, giunta al mittente
(come si desume dall'allegato 9 alla prima memoria ex art. 171 ter c.p.c.).
Va infine rilevato che secondo le regole di riparto dell'onere della prova per contrastare la presunzione di conoscenza e quindi impedire l'interruzione della prescrizione, la parte deve provare di essere stato nell'impossibilità incolpevole di averne conoscenza (ad esempio, per un disguido postale, una malattia, ecc.), in caso contrario l'atto interruttivo produce i suoi effetti, ovvero interrompe il termine di prescrizione e ne fa iniziare un nuovo periodo. Come visto nel caso di specie parte opponente non ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente.
Conclusivamente l'opposizione è parzialmente fondata, il decreto ingiuntivo va revocato e la parte opponente va condannata al pagamento della somma ingiunta sottratto l'importo di Euro 1. 220,00 a titolo di commissione ed Euro 64,00 a titolo di interessi moratori, importo prescritto per le motivazioni di cui sopra.
Ogni altra questione è assorbita. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese data la reciproca parziale soccombenza vengono compensate nella misura del
15% e si liquidano, già compensate, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività pagina 9 di 10 effettivamente espletata dal difensore e del limitato numero di udienze, in causa di natura documentale ed in assenza di attività istruttoria.
PQM
Il Tribunale di Firenze, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, definitivamente pronunziando nella causa promossa come in narrativa, disattesa e/o assorbita ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie parzialmente l'opposizione di parte attrice OT e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 2485/2024 emesso dal Tribunale di Firenze;
-condanna OT al pagamento in favore di in persona del lrpt della Parte_1 CP_1
somma di Euro 10.163,29 oltre interessi dalla domanda;
-condanna al pagamento delle spese di lite in favore di in Parte_1 CP_1
persona del lrpt che liquida in Euro 2.500,00 a titolo di compenso, oltre al rimborso spese generali, IVA se dovuta e Cassa Previdenza Avvocati come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., a seguito dell'udienza del 8 luglio 2025 celebrata con modalità cartolare, pubblicata mediante lettura, in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, alle ore 17,00.
Firenze,15 luglio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 10 di 10