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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona del Giudice dott. Nicola Antonio
D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 10995/2018 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Rosa Picerno, Parte_1
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_1 il patrocinio dell'Avv. Gianluca Attanasio,
Appellata nonché contro
, contumace CP_2
Appellato
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza dell'1.10.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'oggetto del giudizio possono riepilogarsi come segue.
ha interposto appello avverso la sentenza n. 12/2018 del Parte_1
Giudice di Pace di Altamura, depositata il 30.1.2018 ed emessa in seno al giudizio di I grado iscritto al n. 492/2014 R.G., con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dall'odierno appellante in ordine al sinistro stradale verificatosi il 9.11.2013
Pag. 1 a 9 alle ore 11:00 circa, in Altamura, allorquando il motociclo Yamaha T-Max tg. DJ5504
(assicurato da di proprietà dell'appellante, nel mentre era Controparte_1 regolarmente parcheggiato su via Bari nei pressi della latteria Dicecca, veniva urtato da un furgone marca Iveco Euro Cargo tg. EB830HH (assicurato da Controparte_3
di proprietà e condotto da il quale, durante la manovra di
[...] CP_2 retromarcia, non si avvedeva della presenza del motociclo e lo scaraventava a terra, causando danni materiali quantificati in euro 3.933,83.
In particolare, l'appellante ha censurato la prefata sentenza, lamentando il vizio di motivazione, ad opera del primo giudice, per illogicità dell'iter decisionale in merito alla verificazione del fatto dannoso e per aver interpretato in maniera errata le risultanze istruttorie;
nello specifico, ha l'appellante ha dedotto i seguenti vizi in cui sarebbe in corso il Giudice di prime cure nella motivazione:
- aver disatteso le conclusioni rese dal C.T.U. e fondato il convincimento sulle conclusioni rassegnate dal C.T.P. della compagnia di assicurazioni;
- aver ritenuto il teste inattendibile in quanto non indicato nel modello Testimone_1 di denuncia del sinistro;
- aver dato rilevanza al dato del mancato richiesto intervento delle Forze dell'ordine.
Sulla scorta di tali rilievi, l'appellante ha chiesto, in riforma della sentenza gravata di: accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva di nella causazione del CP_2 sinistro de quo; condannare e in solido tra loro CP_2 Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di € 3.933,83 oltre Parte_1 interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo, in ogni caso nei limiti di
€ 5.200,00 con rinuncia all'esubero; condannare in solido gli appellati alle spese di lite del doppio grado di giudizio, incluse le spese di C.T.U.
All'udienza del 13.2.2019 è stata disposta la rinnovazione della notificazione dell'atto di appello, con fissazione della nuova udienza al 12.2.2020. si è costituita il 12.2.2020, contestando le avverse difese e Controparte_1 pretese e chiedendo la reiezione della domanda, con il favore delle spese processuali.
non si è costituito in giudizio. CP_2
Acquisito il fascicolo di I grado, la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., in ultimo, all'udienza dell'1.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 4.9.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, va dichiarata la contumacia di non CP_2
Pag. 2 a 9 costituitosi in giudizio, nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello nei suoi confronti (cfr. documentazione depositata dall'appellante all'udienza del
12.2.2020).
Sempre in via preliminare, va osservato che l'azione esercitata dall'odierno appellante va inquadrata nell'alveo dell'art. 149 del D. lgs. n. 209/2005, avendo egli citato in giudizio la propria compagnia di assicurazioni e il responsabile civile (nella specie, il (cfr., ex multis, Cass. n. 4994/2023 e Cass. n. 23809/2024, secondo cui CP_2 nella particolare procedura di risarcimento diretto introdotta dall'art. 149 D. lgs. n.
209/2005, promossa dal danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, sussiste il litisconsorzio necessario rispetto al danneggiante responsabile), fermo restando che, in ogni caso, l'obbligazione risarcitoria vede come legittimato passivo solo la compagnia di assicurazioni del danneggiato, come evincibile dal tenore letterale della disposizione normativa de qua.
Scendendo al merito della questione, va osservato quanto segue.
I motivi di impugnazione – da delibarsi congiuntamente in quanto intimamente connessi
– risultano fondati per le ragioni di cui infra.
Invero, dall'esame del materiale probatorio acquisito in I grado risulta provato il sinistro de quo secondo le modalità descritte dall'attore, avendo la deposizione testimoniale fornito una ricostruzione attendibile dell'evento pregiudizievole oggetto di causa, come anche riscontrato in base alla C.T.U.
Il rilievo della “dubbia attendibilità” mosso dal Giudice di Pace nei confronti del teste poiché “non è stato indicato nell'apposito modello di denuncia di sinistro Tes_1 sottoscritta dall'attore” non può essere condiviso. In realtà, al fine di saggiare la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, occorre, prioritariamente, verificare se quanto riferito dal testimone sia esaustivo ed idoneo a provare quanto descritto nell'atto di citazione in I grado in ordine al verificarsi del sinistro e alle sue concrete modalità di accadimento.
Orbene, il testimone ha reso una deposizione attendibile e scevra da Tes_1 contraddizioni, dichiarando <<…il mese di novembre 2013, ore 11,00 circa…io mi trovavo all'interno del caseificio Dicecca di Altamura, in via Bari…lo scooter era parcheggiato sulla rientranza difronte alla latteria,…il muso dello scooter era rivolto verso la ccasione il furgone stava parcheggiando in retromarcia Controparte_4 nella ridetta rientranza, allorquando con il suo spigolo lato destro il camion urtava lo scooter sul lato posteriore dove è situata la marmitta e la targa…io mi trovavo a circa
Pag. 3 a 9 due metri dal luogo del sinistro>> (cfr. verbale d'udienza del 6.3.2015, fasc. I grado).
Il teste, avendo confermato gli assunti posti a fondamento della domanda conformemente alle allegazioni dell'atto di citazione, non può, quindi, ritenersi inattendibile per il sol fatto di non essere stato indicato nel modello C.A.I. Sul punto, peraltro, giova rilevare che nei casi di sinistri con soli danni a cose, l'obbligo di identificare i testimoni già dalla denuncia del sinistro o dal primo atto formale del danneggiato è stato introdotto dalla L.
n. 124/2017 (che ha aggiunto il c. 3 bis all'art. 135 D. lgs. n. 209/2005), ossia successivamente al sinistro per cui è causa, risalente al 2013: pertanto, nella specie non era obbligatorio inserire il nominativo del testimone nel modello C.A.I. da parte del danneggiato.
Ne consegue che dalla deposizione testimoniale non sono emersi elementi che permettano di avvalorare il giudizio di inattendibilità del teste espresso dal giudice di prima istanza, potendo assumere pieno valore nella ricostruzione di un sinistro anche le dichiarazioni di testimoni che non siano indicati nel modello di denuncia di sinistro.
Inoltre, la circostanza che nell'immediatezza dei fatti non sia stato richiesto l'intervento della Pubblica Autorità è stata non condivisibilmente apprezzata dal primo Giudice per mettere in dubbio, sostanzialmente escludendola, la veridicità dei fatti esposti dall'attore, risultando, invece, del tutto verosimile (anche alla luce del fatto che trattasi di sinistro con soli danni materiali) che l'esistenza del modello C.A.I., sottoscritto da ambo le parti, pur non vincolando il Giudice nella decisione, costituisce una presunzione semplice che il sinistro sia avvenuto con le modalità indicate nel modulo, atteso che il conducente del veicolo antagonista, , si è assunto la piena responsabilità del fatto e della CP_2 dinamica ivi descritta.
Inoltre, dalle risultanze della C.T.U. espletata in I grado, diversamente da quanto affermato dal Giudice di Pace, può desumersi una chiara ricostruzione della dinamica del sinistro de quo e la ricorrenza della responsabilità esclusiva del conducente del furgone
Iveco Cargo nella causazione del sinistro.
Invero, come è noto, il giudice di merito può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. n. 3717/2019).
Ciò posto, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto
Pag. 4 a 9 attraverso una coerente e convincente valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del C.T.U. (cfr. Cass. n.
28043/2021).
Nel caso in rassegna, invece, il Giudice di Pace ha disatteso la consulenza tecnica, omettendo di indicare le presunte mancanze in cui sarebbe incorso il perito e, soprattutto, fornendo valutazioni non sorrette da riscontri oggettivi.
Nello specifico, il primo Giudice ha ritenuto che l'espletata C.T.U. non ha consentito di superare le perplessità “essendo stata sottoposta a numerosi ed articolati rilievi critici, alcun dei quali, a parere di questo giudice, affatto pertinenti”.
Tale impostazione non può essere condivisa, poiché non tiene nella dovuta attenzione la circostanza che la consulenza non può essere disattesa con argomentazioni scarne ma solo sostituendo alla valutazione tecnica non condivisa altra e diversa valutazione tecnica, fondata su elementi oggettivamente riscontrabili, nella specie mancanti.
Nello specifico, le risultanze di cui alla consulenza tecnica in atti - che si condividono siccome immuni da vizi logici e frutto di una attenta elaborazione di tutti i dati raccolti - hanno efficacemente confutato le osservazioni sollevate dal C.T.P. della compagnia di assicurazioni.
In particolare, l'elaborato peritale ha consentito di accertare la compatibilità dei danni chiesti, essendo il C.T.U. giunto a conclusioni dotate di congrui margini di certezza, dichiarando che <a seguito dell'urto del componente veicolo B contro il silenziatore di scarico/marmitta del motociclo…, quest'ultimo cadeva rovinosamente a terra;
chiaramente, essendo la struttura di un autocarro di gran lunga più rigida della struttura di un motociclo, è facilmente comprensibile che in caso d'urto il primo riporti danni più modesti del secondo che tra l'altro era sostenuto dal cavalletto…con la comparazione della documentazione fotografica dei veicoli danneggiati e con l'ausilio di veicoli similari è stato possibile verificare che i danni tra i due veicoli coinvolti nel sinistro risultano per tipologia ed altimetricamente compatibili>> (cfr. pag. 12 dell'elaborato peritale).
Sul punto, in risposta alle controdeduzioni sollevate dal consulente della compagnia assicurativa (cfr. pagg 2 – 3 – 4 dell'elaborato peritale in risposta alle controdeduzioni),
l'ausiliario d'ufficio ha chiarito che: <confrontando le altezze dei danni nella “foto1”
Pag. 5 a 9 e “foto6” con le correlate considerazioni, … non risultano condivisibili le controdeduzioni del CTP riferite ai danni sui mezzi>>, aggiungendo che <non è attendibile nemmeno la non compenetrazione delle altezze di tutti i componenti che sarebbero venuti a contatto – come riferito nelle controdeduzioni dal CTP – difatti, con
l'ausilio del motociclo similare, il C.T.U. provvedeva anche a misurare l'altezza da terra della parte angolare/posteriore destra del mezzo, qualora fosse posizionato sul cavalletto centrale. Si evidenzia che la posizione altimetrica degli urti non è localizzata in un unico punto, bensì nella regione d'urto altrimenti detto “sito di collisione”, non vi sarà mai un vero punto d'urto, ….non sarà mai possibile stabilire con certezza assoluta un punto, mentre sarà più logico trovare una zona entro la quale l'urto può essere avvenuto…nel caso in esame l'indice che ha favorito la compatibilità, nonché
l'attendibilità dell'evento è stata la corrispondenza dell'altezza dei danni su entrambi i veicoli, e le tracce di abrasione riportate su entrambi i mezzi, indiscusso elemento di contatto tra i veicoli (cfr. “foto6” e “foto1” del precedente elaborato del CTU)>>.
In ordine ai danni riportati dal motociclo a seguito dell'evento dannoso, il consulente ha chiarito (cfr. pag. 4 dell'elaborato peritale in risposta alle controdeduzioni) che <a seguito della caduta sul fianco sinistro, le “tracce di scarrocciamento” - riferibili a caduta del motociclo da fermo, date le incisioni poco profonde e non ampiamente sviluppate sulle carene - possono trovare riscontro con l'evento (anche sulla base della dichiarazione del test oculare); difatti, non è possibile che il motociclo potesse riportare alcuna “impronta” del marciapiede poiché le stesse carene sono realizzate in plastica e non lamierate, per cui all'urto si rompono e non si deformano>>.
Quanto, poi, alla posizione del motociclo rappresentata nella relazione (diversa dal grafico rappresentato sul modello C.A.I.) il consulente ha evidenziato (cfr. pag. 5 dell'elaborato peritale in risposta alle controdeduzioni) che <è assolutamente coerente con una logica manovra di parcheggio del motoveicolo;
difatti, in maniera prudente e con perizia, il conducente della moto parcheggiando in quel modo (con la parte anteriore rivolta per quanto possibile verso la salita) avrebbe tenuto conto della pendenza della strada - che non è tale da rendere instabile il motoveicolo sul cavalletto centrale- al fine di far di evitare che la stessa moto potesse scendere dal cavalletto centrale con facilità, contrariamente alla circostanza del motociclo parcheggiato verso la discesa della strada>>.
Il C.T.U. ha quindi concluso che <dall'analisi documentale dei veicoli A e B, dalla conformazione dello stato dei luoghi, dalla dinamica dell'incidente sopra elaborata,
Pag. 6 a 9 nonché dalle altezze dei punti d'urto ricavata anche sul veicolo similare a quello di parte attrice e dalle conseguenti traiettorie d'urto e post urto in considerazione della reazione istintiva del conducente del veicolo protagonista e correlate deduzioni, la dinamica del sinistro così come analizzata dal CTU risulta compatibile con i danni riportati ai mezzi>> (cfr. pag. 17 dell'elaborato peritale).
Infondata, poi, risulta la doglianza della compagnia di assicurazioni relativamente al fatto che la C.T.U. sarebbe nulla in quanto l'ausiliario avrebbe acquisito da parte attrice, senza il consenso di tutte le parti, “ulteriore documentazione fornita dall'attore, non prodotta ritualmente in giudizio”: invero, trattasi di copia del preventivo (datato) comunque già allegato sub 4 all'atto di citazione (quivi non datato) ed in ordine al quale la compagnia di assicurazioni non ha mosso specifiche contestazioni in ordine al contenuto.
Alla luce di tanto, la dinamica del sinistro così come descritta dall'appellante risulta coerente anche con i risultati dell'indagine peritale svolta in I grado.
Ritenuto quindi provato l'an, occorre passare alla quantificazione del danno in ordine al pregiudizio materiale subìto dal motociclo Yamaha T- Max.
La predetta C.T.U. ha permesso di accertare che per riparare il motociclo Yamaha T-
Max alla condizione ante sinistro è necessaria una spesa totale di euro 3.370,52, non antieconomica alla luce del valore commerciale del mezzo, pari di euro 4.400,00 (cfr. pag. 16 dell'elaborato peritale).
Alla luce di tanto, all'appellante spetta a titolo di danno patrimoniale la somma di euro
3.370,52, oltre rivalutazione monetaria dal dì del sinistro al soddisfo ed interessi legali calcolati sulla predetta somma rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (cfr. Cass. n.
1712/1995; n. 26303/2019).
Avendo il azionato la procedura di risarcimento diretto (mediante evocazione Pt_1 della propria compagnia di assicurazioni), il responsabile civile - sebbene ricopra la veste di litisconsorte necessario al fine dell'opponibilità nei suoi confronti dell'accertamento in punto di responsabilità (cfr. Cass. n. 4994/2023) - tuttavia non è il destinatario della pretesa di pagamento, che resta unicamente la compagnia di assicurazioni del soggetto danneggiato, come desumibile dal testo dell'art. 149 D. lgs. n. 209/2005: pertanto, la condanna al pagamento va pronunciata esclusivamente nei confronti di
[...]
(quale assicuratore del ) e non – contrariamente a quanto Controparte_1 Pt_1 richiesto dall'appellante – anche in solido con il responsabile civile.
Pertanto, l' va condannata al risarcimento in favore Controparte_1
Pag. 7 a 9 dell'appellante dell'importo come sopra indicato, oltre rivalutazione ed interessi legali ma nei limiti di euro 5.200,00, giusta clausola limitativa indicata dallo stesso appellante.
In considerazione dell'accoglimento del gravame, le spese processuali seguono la soccombenza della compagnia di assicurazioni per ambedue i gradi di giudizio (cfr. sul punto Cass. n. 6369/2013, secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole) e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (per il giudizio di I grado: tabella n. 1; valori medi dello scaglione n. 2, in considerazione del valore del decisum; per il presente giudizio di appello: tabella n. 2; valori medi dello scaglione n. 2, in considerazione del valore del decisum; in entrambi i casi, con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate).
Per le stesse ragioni, le spese della C.T.U. svolta in I grado - e liquidate con decreto depositato l'11.3.2016 - vanno poste in capo alla compagnia di assicurazioni.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara la contumacia di;
CP_2
- in accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza n. 12/2018 del Giudice di
Pace di Altamura, accerta e dichiara la responsabilità esclusiva di nella CP_2 causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condanna Controparte_1
l risarcimento in favore di della somma di euro 3.370,52,
[...] Parte_1 oltre rivalutazione ed interessi legali, come da parte motiva;
- condanna alla rifusione delle spese processuali di ambo i Controparte_1 gradi di giudizio in favore di , liquidate in euro 1.908,50 per Parte_1 compensi professionali ed in euro 370,61 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge;
- pone le spese della C.T.U. svolta in I grado integralmente e definitivamente a carico di
Controparte_1
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 1.10.2025
Pag. 8 a 9 Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 9 a 9