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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 10/12/2025, n. 1416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1416 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 430 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Capuano, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1
Fiumicino (VT), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Francesco
NG e VI Schiano di Cola, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
All'udienza svolta ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. in data 19.11.2025 le parti dichiaravano di essere economicamente indipendenti e che la casa familiare era di proprietà esclusiva della resistente, ed il Giudice, preso atto, rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali per espressa rinuncia dei difensori delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
ha dedotto:
[...]
- di avere contratto matrimonio civile in Fiumicino (RM) in data 21.10.2017 con , registrato agli atti del Comune dell'anno 2018, atto n. 303, Controparte_1
parte 2, Serie A;
- che dal matrimonio non erano nati figli;
- che il Tribunale di Civitavecchia con decreto n. 8264/2022 pubblicato il
31.05.2022 aveva omologato la separazione consensuale tra le parti alle condizioni stabilite dalle parti;
Tanto dedotto e rilevato, il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione.
Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 20.10.25 si è costituita in giudizio la resistente , la quale aderiva alla richiesta di CP_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile e non si opponeva alle richieste avanzate da parte ricorrente.
All'udienza del 19.11.2025 le parti dichiaravano di essere economicamente indipendenti e che la casa fosse di proprietà esclusiva della resistente, ed il Giudice,
2 preso atto, rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali per espressa rinuncia dei difensori delle parti.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 21.10.2017, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 430/2025 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Fiumicino (VT) in data 21.10.2017 tra , nata a [...] Controparte_1
l'8.01.1976 e nato a [...] il [...] e Parte_1
registrato agli atti dello Stato civile del Comune dell'anno 2018, atto n. 20, parte
2, Serie B, Vol. 2;
2) la casa coniugale sita in Fiumicino Via Giuseppe Oblach è lasciata in
3 godimento alla sig.ra ; CP_1
3) le parti si dichiarano economicamente autonome;
4) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA
così composto: dott.ssa Roberta Nardone Presidente dott. Gianluca Gelso Giudice relatore dott. Andrea Barzellotti Giudice riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 430 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
nato a [...] il [...], e residente in [...]Parte_1
(RM), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Capuano, giusta procura speciale in atti;
- ricorrente
E
, nata a [...] l'[...] e residente in Controparte_1
Fiumicino (VT), rappresentata e difesa dagli avv.ti Luciano Francesco
NG e VI Schiano di Cola, giusta procura speciale in atti;
- resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: scioglimento del matrimonio civile. CONCLUSIONI
All'udienza svolta ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c. in data 19.11.2025 le parti dichiaravano di essere economicamente indipendenti e che la casa familiare era di proprietà esclusiva della resistente, ed il Giudice, preso atto, rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali per espressa rinuncia dei difensori delle parti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 19 febbraio 2025, tempestivamente e ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, Parte_1
ha dedotto:
[...]
- di avere contratto matrimonio civile in Fiumicino (RM) in data 21.10.2017 con , registrato agli atti del Comune dell'anno 2018, atto n. 303, Controparte_1
parte 2, Serie A;
- che dal matrimonio non erano nati figli;
- che il Tribunale di Civitavecchia con decreto n. 8264/2022 pubblicato il
31.05.2022 aveva omologato la separazione consensuale tra le parti alle condizioni stabilite dalle parti;
Tanto dedotto e rilevato, il ricorrente ha quindi chiesto al Tribunale dichiararsi lo scioglimento del matrimonio civile alle medesime condizioni della separazione.
Con memoria difensiva depositata telematicamente in data 20.10.25 si è costituita in giudizio la resistente , la quale aderiva alla richiesta di CP_1
declaratoria di scioglimento del matrimonio civile e non si opponeva alle richieste avanzate da parte ricorrente.
All'udienza del 19.11.2025 le parti dichiaravano di essere economicamente indipendenti e che la casa fosse di proprietà esclusiva della resistente, ed il Giudice,
2 preso atto, rimetteva la causa in decisione al Collegio senza assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali per espressa rinuncia dei difensori delle parti.
Motivi della decisione
Ritiene il Tribunale che ricorrano i presupposti per dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra le parti in data 21.10.2017, giacché decorso è il termine previsto dalla legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinanzi al
Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. B della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere inoltre recepite le condizioni proposte in quanto conformi agli interessi delle parti.
Avuto riguardo alla natura e all'oggetto della controversia, nonché al contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, ricorono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 430/2025 R.G.A.C., così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Fiumicino (VT) in data 21.10.2017 tra , nata a [...] Controparte_1
l'8.01.1976 e nato a [...] il [...] e Parte_1
registrato agli atti dello Stato civile del Comune dell'anno 2018, atto n. 20, parte
2, Serie B, Vol. 2;
2) la casa coniugale sita in Fiumicino Via Giuseppe Oblach è lasciata in
3 godimento alla sig.ra ; CP_1
3) le parti si dichiarano economicamente autonome;
4) dispone a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile del comune competente le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
5) dispone la compensazione integrale delle spese del giudizio.
Civitavecchia, li 10 dicembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Gianluca Gelso Dott.ssa Roberta Nardone
4