Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/06/2025, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FO GGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, all'esito dell'udienza del 05/06/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., inserito dall'art. 3, comma 10, lettera b), del d.lgs. n. 149/2022, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 9061 - 2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro e vertente
T R A
(C.F: , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Scalzo e Vincenzo Merra
PARTE RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
suo legale rappresentante pro tempore
PARTE RESISTENTE avente ad oggetto: retribuzione – lavoro straordinario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.10.2024, – premesso di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze della (d'ora innanzi anche Controparte_1
solo , in virtù di rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, a CP_2
decorrere dall'1.2.2012 e sino al 31.2.2023, con mansioni di infermiere – adiva l'intestato
Tribunale del Lavoro, esponendo: di aver svolto, nel periodo compreso tra ottobre 2022 e gennaio 2023, attività di lavoro straordinario quale addetto all'esecuzione dei “tamponi
Covid” presso l'Ospedale Tatarella di Cerignola, effettuando le relative timbrature sul cartellino marcatempo con la voce “74 straordinario causalizzato”; di essere stato autorizzato in tal senso dal Direttore Sanitario, dott. ; di avere inoltrato, in data 9.9.2023, Persona_1
formale richiesta di pagamento delle differenze spettanti a titolo di lavoro straordinario;
che l aveva fornito riscontro a detta nota, autorizzando espressamente gli uffici competenti CP_2
che, infine, a nulla era valsa l'ulteriore lettera di costituzione in mora inviata in data 6.2.2024.
Tanto esposto in fatto e richiamata la disciplina contrattual-collettiva di riferimento, il ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni: “a) Accertare e dichiarare che il ricorrente ha svolto, per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023, attività lavorativa di esecuzione tamponi Covid, a titolo di lavoro straordinario ai sensi del CCNL comparto sanità in favore della , per le ragioni esposte in narrativa;
b) Per l'effetto condannare la Parte_2 [...]
al pagamento in favore del ricorrente, per le ragioni esposte, della complessiva Pt_2 somma lorda di € 1.179,34 o della diversa maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a decorrere dalle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo;
c) Condannare la resistente al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio come per legge e distrazione in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
L'Azienda convenuta, ancorchè ritualmente intimata, non si costituiva, restando definitivamente contumace.
Istruita documentalmente, all'esito dell'udienza del 5.6.2025 – tenuta secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata decisa mediante pronuncia della presente sentenza, previa acquisizione di brevi note di trattazione scritta.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato, sulla scorta delle condivisibili ragioni espresse dalla
Corte d'Appello di Bari-Sezione Lavoro in plurimi precedenti resi in fattispecie analoghe
(cfr., ex plurimis, App. Bari-Sez. Lav., 17 febbraio 2022, n. 199, i cui principali passaggi argomentativi vengono di seguito riprodotti, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.).
“Va premesso che, secondo consolidati principi della giurisprudenza amministrativa, condivisi da questa Sezione, la retribuibilità del lavoro straordinario è in via di principio subordinata all'esistenza di una previa e formale autorizzazione a svolgere prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro: autorizzazione che si giustifica in ragione delle funzioni che le sono proprie, tutte riferibili alla concreta attuazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento cui, ai sensi dell'articolo 97 Cost., deve essere improntata l'azione della pubblica amministrazione, anche militare (cfr. Cons. St. n. 3322/2018, Cons.
St., sez. IV, n. 1186/2013; id., sez. IV, n. 1749/2012, ex multis Cons. St. sez. II, 28 ottobre
2019, n. 7321,; Cons. St. sez. IV, 1 giugno 2018, n. 3322).
Ne consegue che la circostanza che il pubblico dipendente abbia effettuato prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo non è da sola sufficiente a radicare il suo diritto alla retribuzione, diversamente, si determinerebbe infatti l'equiparazione
2 del lavoro straordinario autorizzato con quello per il quale non è intervenuto alcun provvedimento autorizzativo, compensando attività lavorative svolte in via di fatto ma non rispondenti ad alcuna riconosciuta necessità.
In particolare, nell'impiego sanitario, ai sensi dell'art. 17 del d.P.R. 270/1987 e dell'art. 80 del d.P.R. 384/1990, non potendo il lavoro straordinario essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro, le relative prestazioni hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio ed essere preventivamente autorizzate (cfr.
Cons. Stato, III, 3 aprile 2013, n. 1864).
Per l'effetto, è dunque legittimo il diniego di compenso per le ore di lavoro straordinario che il pubblico dipendente afferma di aver espletato ma che non sono state autorizzate dall'Amministrazione né in via preventiva né in via successiva e neppure in sanatoria, né
l'autorizzazione può ritenersi implicitamente rilasciata per ragioni di necessità ed urgenza, solo allegate ma non documentate.
È peraltro noto che l'espletamento del lavoro straordinario senza preventiva autorizzazione è consentito in via del tutto eccezionale: in caso di improcrastinabili esigenze di servizio e purché intervenga una autorizzazione postuma a sanatoria.
Tale principio è stato ribadito Cassazione civile sez. lav., 31/01/2017, n. 2509 secondo cui, attraverso l'autorizzazione, infatti, la P.A, nel rispetto dei principi costituzionali dettati dall'art.97 Cost., persegue gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa di cui all'art 2, comma 1, lett a) del D.lgs n 165 del 2001, perché la autorizzazione medesima implica innanzitutto la valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che rendono necessario il ricorso a prestazioni straordinarie e comporta, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio, compatibilità dalla quale non si può prescindere anche in tema di costo del personale, come reso evidente dalle previsioni dettate dagli artt. 40 e seguenti del d.lgs n 165 del 2001, nelle diverse versioni succedutesi nel tempo.
D'altro canto, come sostenuto nella pronuncia, la preventiva autorizzazione è finalizzata ad evitare che il lavoro straordinario divenga normale strumento di programmazione della attività degli uffici e, quindi, consente alla amministrazione di valutare le effettive esigenze dei singoli servizi, con riferimento alle risorse umane necessarie e di apprezzare le capacità gestionali dei dirigenti, impedendo che la realizzazione degli obiettivi assegnati agli uffici venga ottenuta, non già attraverso una oculata programmazione e ripartizione del lavoro, bensì per mezzo di indiscriminato ricorso al lavoro straordinario.
3 Di dette esigenze e finalità si sono fatte carico le parti collettive che, dopo la contrattualizzazione dell'impiego pubblico, nel dettare per i singoli comparti la disciplina del lavoro straordinario, hanno rimarcato: la necessità della autorizzazione;
il divieto di utilizzare lo straordinario come strumento per fronteggiare esigenze ordinarie;
la conseguente impossibilità di consentire in via generalizzata il ricorso allo straordinario, senza una preventiva valutazione delle esigenze rilevanti nei singoli casi.
Significative, in tal senso sono le previsioni dell'art 26 del CCNL 16 maggio 2001 per il
Comparto Ministeri;
dell'art 38 del CCNL 14 settembre 2000 per il Comparto Regioni ed
Autonomie Locali;
dell'art 17 del CCNL 14 febbraio 2001 per il Comparto Enti Pubblici non
Economici e con riferimento al Comparto Sanitario, in esame, dell'art 34 del CCNL 7 aprile
1999 con il quale, confermata la necessità di utilizzare il lavoro straordinario solo al fine di
'fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali', si è esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione (Cass. Civ. n 2509 del 31.1.2017), rimarcandosi, in linea di principio, che
“le prestazioni di lavoro straordinario hanno carattere eccezionale, devono rispondere ad effettive esigenze di servizio e devono essere preventivamente autorizzate dal dirigente responsabile”.
In tale cornice ermeneutica, non assumono dunque pregnanza i motivi di appello articolati dalla dipendente, atteso che, come correttamente rilevato dal primo giudice, dalla documentazione prodotta in atti non emerge alcuna preventiva autorizzazione da parte dell all'espletamento dello straordinario richiesto, né possono attribuirsi effetti Pt_3
autorizzativi agli atti all'uopo indicati dall'appellante (prospetti mensili dei turni e cartellini mensili), ancorché provenienti dalla stessa Amministrazione, trattandosi di documenti che non forniscono alcun elemento assimilabile ad un provvedimento autorizzatorio.
A fronte di tale invalicabile dato, parte appellante invoca dunque il più risalente orientamento che ammette ai fini de quibus la rilevanza anche di un'autorizzazione implicita dell'ente, nei casi di svolgimento di attività cui il dipendente deve obbligatoriamente partecipare ovvero di un servizio indilazionabile che l'Amministrazione abbia il preciso compito di assicurare (cfr. ex multis Cons. Stato, V, n.4942 del 21.09.2005).
Rileva tuttavia il Collegio che tale principio richiede l'allegazione e prova della ricorrenza nel caso di specie di condizioni indifferibili e del tutto eccezionali (Cons. Stato, sez. V ,
06.12.2016 , n. 5153) - come nei casi di eventi straordinari in cui la prestazione sia avvenuta nell'ambito di specifiche ed individuate attività cui il dipendente doveva obbligatoriamente partecipare (Consiglio di Stato, sez. III, 12 aprile 2011, n. 2264) - nella specie non fornita, essendosi l'appellante limitata ad indicare la ricorrenza di generiche esigenze di servizio
4 sottese alla turnazione, senza prospettare e, men che meno comprovare, la sussistenza di eventi che, a causa della loro straordinarietà, siano idonei a ricondurre alla fattispecie dell'autorizzazione implicita.
In tale situazione, e dunque in mancanza di una previa e formale autorizzazione allo svolgimento di prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro ovvero della ricorrenza di esigenze di carattere straordinario, non può che disporsi la conferma dell'impugnata sentenza, avendo il primo giudice fatto buon governo dei principi vigenti in materia, anche all'esito del puntuale scrutinio della documentazione esibita”.
2.2. Nella specie, il fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata dal ricorrente è rimasto indimostrato.
Difetta, invero, la prova che l'attività espletata da nel periodo di riferimento (ed Pt_1 asseritamente finalizzata all'esecuzione di “tamponi Covid” presso l'Ospedale Tatarella di
Cerignola) sia stata autorizzata, in via preventiva, da parte di un qualche organo rappresentativo dell CP_2
Il requisito indefettibile dell'autorizzazione è espressamente contemplato dall'art. 47 del
C.C.N.L. relativo al personale del Comparto Sanità, valevole per il triennio 2019-2021, che, al comma 2, testualmente recita: “2. La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione fatta eccezione per quei casi di urgenza in cui, a garanzia dei livelli di assistenza, non sia possibile l'autorizzazione preventiva ed esplicita del dirigente o del responsabile”.
Sostanzialmente conforme, nel senso della necessità di una previa e formale autorizzazione a svolgere prestazioni eccedenti l'ordinario orario di lavoro, è il tenore dell'art. 31, comma 2, del C.C.N.L. di Comparto relativo al triennio 2016-2018.
Come ulteriormente rimarcato dalla Suprema Corte, poi, “nell'ambito del rapporto di lavoro alle dipendenze di una azienda sanitaria locale, compete al lavoratore il diritto al compenso del lavoro straordinario espletato, per come disciplinato del c.c.n.l. di categoria (v.
l'art. 34 del c.c.n.l. del Comparto sanitò del 7 aprile 1999), solo in presenza di preventiva autorizzazione del dirigente responsabile all'espletamento dello stesso, restando escluso che possa qualificarsi quale autorizzazione in sanatoria la certificazione da parte della amministrazione circa lo straordinario già espletato dal dipendente” (così, in motivazione,
Cass. Sez. Lav. 5.9.2023, n. 25825).
5 In questa prospettiva, i fogli riepilogativi delle ore di lavoro straordinario, firmati dal
Direttore Sanitario e versati in atti dal ricorrente (cfr. doc. 3), s'appalesano, dunque, del tutto privi di valenza probatoria.
Né, d'altro canto, è stata allegata (e, men che meno, comprovata) una situazione di fatto caratterizzata da indifferibilità ed urgenza, tale da giustificare un'autorizzazione implicita.
Per completezza di motivazione, è appena il caso di soggiungere che alcun riconoscimento, neppure implicito, può trarsi dalla nota prot. n. 0054477 del 26.5.2023 (doc. 5), peraltro antecedente (e non successiva, come affermato in ricorso) alla richiesta di pagamento avanzata dal ricorrente (cfr. missiva del 9.9.2023, doc. 4).
Difatti, nella suddetta nota, indirizzata al Direttore dell'Area Gestione Risorse Umane, il
Direttore Sanitario f.f. del di Cerignola si limitava a Parte_4
segnalare che “i giustificativi relativi agli straordinari covid effettuati dal dipendente inf.
” non erano stati “passati all'ufficio rilevazione presenze per la liquidazione Parte_1 degli stessi”, chiedendo, al contempo, di “autorizzare gli uffici competenti alla corrispondente liquidazione”.
Sennonchè, non v'è prova che l abbia dato riscontro ad una siffatta richiesta, CP_2
riconoscendo il credito retributivo vantato dal dipendente.
Anche sotto questo profilo, la domanda attorea si rivela, pertanto, infondata, dovendo solo ribadirsi che “il legislatore ha riservato alle parti collettive la determinazione del trattamento economico spettante al personale delle pubbliche amministrazioni (D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 45)”, sicchè, “in difetto delle condizioni richieste dal c.c.n.l. ai fini del pagamento delle prestazioni rese oltre l'orario normale di lavoro (che solo presuppongono la necessaria preventiva valutazione della sussistenza delle ragioni di interesse pubblico che impongono il ricorso a tali prestazioni e, altresì, la verifica della compatibilità della spesa con le previsioni di bilancio: v. Cass. 31 gennaio 2017, n. 2509), non può sorgere il diritto al compenso” (così, in motivazione, Cass. n. 25825/2023 cit.).
Conclusivamente, alla stregua delle argomentazioni sin qui esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3. Non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese di lite, non avendo l svolto attività CP_1
difensiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott. Ivano Caputo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9061/2024 R.G.L., disattesa o assorbita ogni contraria o diversa istanza, eccezione e difesa, così provvede:
6 a) rigetta il ricorso;
b) nulla per le spese.
Foggia, all'esito dell'udienza del 05/06/2025
Il Giudice
Ivano Caputo
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