Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. IV, sentenza 20/04/2026, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00747/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02105/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2105 del 2025, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Quadrio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Accademia delle Belle Arti di Carrara, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
Ministero dell’Università e Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Agostini, Roberto Vasapolli, Anna Donà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto del direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara del -OMISSIS-, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto per il profilo di docente di prima fascia - CCNL "Istruzione e Ricerca" settore AFAM - per il settore artistico disciplinare ABPR22 SCENOGRAFIA;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale, ivi compresi, per quanto occorrer possa. del bando di concorso, di tutti i verbali della procedura e del contratto eventualmente nelle more stipulato tra l'Accademia e il prof. -OMISSIS-;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato il 12 novembre 2025:
per l’annullamento del decreto del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara del -OMISSIS-, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva del concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto per il profilo docente di prima fascia - CCNL Istruzione e Ricerca settore AFAM – per il settore artistico disciplinare ABPR22 SCENOGRAFIA, nella parte in cui è risultata idonea in seconda posizione la prof.ssa -OMISSIS- -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale e, in particolare per quanto occorrer possa, degli atti di ammissione della medesima prof.ssa -OMISSIS- alla procedura.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS--OMISSIS- e di Accademia delle Belle Arti di Carrara;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 aprile 2026 il dott. GI IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente partecipava alla procedura concorsuale indetta dall’Accademia di Belle Arti di Carrara, con bando -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-e relativa al reclutamento di un docente a tempo indeterminato di prima fascia nel settore artistico disciplinare ABPR22-Scenografia, riservato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art.59, comma 9- bis , del d.l. 25 maggio 2021 n. 73, con in l. 23 luglio 2021, n. 106; ai sensi della già citata previsione normativa di riserva, l’art. 2, 3° comma del bando prevedeva il requisito speciale di partecipazione, relativo all’aver “maturato, a decorrere dall’anno accademico 2016/2017 (dal -OMISSIS-) e fino all’anno accademico 2023/2024 incluso, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso Istituzioni AFAM statali, nei corsi previsti dall’art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 (riformato con DPR 82/2024), ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello. Tale servizio deve essere stato svolto per almeno un anno nel settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura e presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara”.
All’esito delle operazioni concorsuali, si classificava in seconda posizione con 74,5 punti, mentre al primo posto si classificava il prof. -OMISSIS--OMISSIS-, con 92 punti; di conseguenza, il Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Carrara, con decreto -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, approvava la graduatoria finale definitiva del concorso ed in data -OMISSIS- era stipulato il contratto di lavoro a tempo indeterminato prot. n. -OMISSIS-.
Gli atti meglio specificati in epigrafe (ovvero tutti gli atti della procedura concorsuale, compreso il contratto eventualmente stipulato con il controinteressato) erano impugnati dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica; a seguito della proposizione dell’opposizione di cui all’art. 10 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca e del controinteressato, il ricorso era ritualmente trasposto in sede giurisdizionale.
A base dell’impugnazione erano poste censure di: 1) violazione e falsa applicazione dell’articolo 60 del d.P.R. n. 3/57 e dell’art. 97 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi di correttezza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, della disciplina del concorso con particolare riferimento agli articoli 2 e 6 del Bando, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; 2) violazione e falsa applicazione, sotto altro profilo, dell’articolo 60 del d.P.R. n. 3/57 e dell’art. 97 della Costituzione, con particolare riferimento ai principi di correttezza, buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione; 3) violazione e falsa applicazione della disciplina del concorso con particolare riferimento agli articoli 5, 6 e 8 del Bando, eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
Si costituivano in giudizio l’Accademia di Belle Arti di Carrara (che si limitava a depositare in giudizio il rapporto all’Avvocatura distrettuale dello Stato ed i relativi allegati) e il controinteressato prof. -OMISSIS--OMISSIS- (che controdeduceva sul merito del ricorso); il controinteressato depositava altresì in giudizio, in data 12 novembre 2025, un ricorso incidentale regolarmente notificato, contestando la partecipazione al concorso della ricorrente ed instando quindi per l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dalla stessa.
Dopo la proposizione del ricorso incidentale, la ricorrente integrava le proprie difese, eccependo la tardività dell’impugnazione incidentale, che avrebbe dovuto esser proposta nel termine di decadenza di cui all’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 decorrente dalla notificazione del ricorso straordinario e non (come avvenuto), nel termine di decadenza decorrente dalla riassunzione del giudizio avanti al T.A.R.
Alla camera di consiglio del 4 settembre 2025, il patrocinio di parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla tutela cautelare richiesta con il ricorso, in considerazione della pronta fissazione dell’udienza per la decisione del gravame; alla pubblica udienza del 16 aprile 2026, il ricorso ed il ricorso incidentale erano pertanto trattenuti in decisione.
2. In sostanziale adesione a quanto prospettato dal ricorrente incidentale e non essendo presenti nella materia concorsuale i vincoli derivanti dalla normativa europea in materia di appalti pubblici e dalle relative decisioni della C.G.U.E. (che hanno portato ad una diversa strutturazione, ormai prevalentemente recepita dalla giurisprudenza in materia: T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 18132; sez. II, 2 maggio 2025, n. 8568; Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2021, n. 1221), la Sezione ritiene di dover esaminare in via prioritaria il ricorso incidentale proposto dal controinteressato, sulla base del principio di diritto nazionale “secondo cui il ricorso incidentale, diretto a contestare la legittimazione del ricorrente principale, mediante la censura della sua ammissione alla procedura di gara, deve essere sempre esaminato prioritariamente, anche nel caso in cui il ricorrente principale alleghi l'interesse strumentale alla rinnovazione dell'intera procedura. Detta priorità logica sussiste indipendentemente dal numero dei partecipanti alla procedura selettiva, dal tipo di censura prospettata dal ricorrente incidentale e dalle richieste formulate dall'amministrazione resistente. L’esame prioritario del ricorso principale è ammesso, per ragioni di economia processuale, qualora sia evidente la sua infondatezza, inammissibilità, irricevibilità o improcedibilità” (Cons. Stato, ad. plen., 7 aprile 2011, n. 4, punto 54 della motivazione).
A questo proposito deve essere preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità per tardività dell’impugnazione incidentale proposta dalla difesa della ricorrente che risulta, in buona sostanza, fondata su un isolato precedente giurisprudenziale che ha ritenuto che i ricorsi incidentali relativi ad impugnazioni inizialmente proposte nelle forme del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica debbano essere proposti nel termine di decadenza di cui all’art. 9 del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 decorrente dalla notificazione del ricorso straordinario e non (come avvenuto nel caso di specie), nel termine di decadenza decorrente dalla successiva riassunzione del giudizio avanti al T.A.R.: “invitata dal Collegio a dedurre sulla specifica questione della tempestività dei due gravami incidentali, la controinteressata ha ritenuto di avere eseguito le notifiche in termini, in quanto entro i 60 giorni dall'atto di trasposizione del ricorso straordinario avanti questo Tribunale. Ma la prospettazione non è condivisibile, avendo l’art. 9, comma 4, del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 assegnato ai controinteressati un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso (straordinario) per presentare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale” (T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10 novembre 2011, n. 2673).
La Sezione è tuttavia di diverso avviso; la norma di cui all’art. 9, 4° comma del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 (“ai controinteressati è assegnato un termine di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per proporre ricorso incidentale”) valorizzata da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10 novembre 2011, n. 2673 si riferisce, infatti, al ben diverso contesto in cui il ricorso incidentale sia proposto nel corso dello svolgimento “ordinario” del ricorso straordinario ed una simile caratterizzazione è fortemente testimoniata dal fatto stesso che è previsto il deposito di deduzioni, documenti ed impugnazioni incidentali avanti al Ministero che curi l’istruzione dell’affare e non avanti al T.A.R. competente per il giudizio riassunto.
Risulta pertanto necessaria un’interpretazione adeguatrice che coordini il termine di decadenza relativo alla proposizione dell’impugnazione incidentale con la facoltà riconosciuta alle parti dall’art. 10, 1° comma del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 di chiedere che il gravame sia deciso, non in sede straordinaria, ma in sede giurisdizionale, con il conseguente onere, per la parte ricorrente, di riassumere il giudizio nelle forme e termini previsti dall’art. 10 già citato ed oggi anche dall’art. 48 del c.p.a.; detta interpretazione adeguatrice non può che importare la necessità di rinviare la decorrenza del termine per proporre l’impugnazione incidentale all’avvenuta riassunzione in sede giurisdizionale del gravame, non avendo alcun senso la proposizione dell’impugnazione incidentale in un momento in cui parte ricorrente non ha ancora manifestato la propria volontà di proseguire nell’iniziativa giurisdizionale, riassumendo il giudizio in sede giurisdizionale.
Del resto, ove così non fosse, si perverrebbe ad una sistematica giurisdizionale palesemente irrazionale che onererebbe la parte controinteressata di proporre comunque l’impugnativa incidentale anche in un contesto in cui non è ancora manifesta la volontà della controparte di continuare nell’impugnazione, con le complicazioni processuali rese evidenti dall’interpretazione puramente letterale proposta da T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 10 novembre 2011, n. 2673 (come quella relativa all’obbligo di depositare l’impugnazione avanti al Ministero istruttore che non ha più alcun ruolo in una vicenda destinata a continuare in sede giurisdizionale).
L’eccezione di tardività del ricorso incidentale proposta da parte ricorrente non può pertanto trovare accoglimento.
Nel caso di specie, il ricorso incidentale proposto dal controinteressato prospetta poi la necessità di escludere la ricorrente dalla procedura in discorso (con conseguenziale inammissibilità dell’impugnazione proposta) per effetto delle false dichiarazioni inserite nella domanda di partecipazione alla procedura (in particolare, nella parte riservata alle “esperienze lavorative presso privati” valutabili ai fini del punteggio attribuito per i titoli) in ordine all’aver curato, nella qualità esclusiva di “scenografo progettista”, gli spettacoli “L’albergo dei poveri” (cui sarebbe stato attribuito il premio “Le maschere del teatro 2024” come “miglior scenografia”), “Uccellini” e “Anatomia di un suicidio”; spettacoli che, dagli appositi link inseriti nel ricorso incidentale, sarebbero stati, in realtà, curati, per quello che riguarda i primi due, in “co-paternità” con lo scenografo -OMISSIS- -OMISSIS- e, nel caso, di “Anatomia di un suicidio” sarebbero di paternità esclusiva, per quello che riguarda la scenografia, dello scenografo -OMISSIS- -OMISSIS-.
In punto di fatto, il link relativo allo spettacolo “L’albergo dei poveri” nulla prova in quanto riferito alla pagina iniziale di un sito che non permette di risalire alla parte relativa allo spettacolo ed al premio in discorso; discorso completamente diverso per gli altri due link , che effettivamente evidenziano come la scenografia dello spettacolo “Uccellini” sia stata curata dalla ricorrente unitamente allo sceneggiatore -OMISSIS- -OMISSIS-, mentre, per quello che riguarda l’altro spettacolo “Anatomia di un suicidio” (che la ricorrente si era attribuita in paternità esclusiva nella domanda di partecipazione e in “co-paternità” nel curriculum vitae allegato), la locandina accessibile attraverso l’apposito link inserito nel ricorso incidentale attribuisce la responsabilità esclusiva delle “scene” al già citato -OMISSIS- -OMISSIS-.
Sempre sotto il profilo fattuale, molto significativo risulta poi il fatto che la ricorrente non abbia contestato, dopo la proposizione dell’impugnazione incidentale, la rilevazione relativa alla falsità delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla procedura, con produzioni documentali idonee a smentire i dati desumibili dai link o a giustificare, in qualche modo, le discrepanze rilevate dal ricorrente incidentale; ai sensi dell’art. 64, 2° comma del c.p.a. la rilevazione del ricorrente incidentale in ordine alla falsità delle dichiarazioni rese dalla ricorrente nella domanda di partecipazione alla procedura devono pertanto essere date per ammesse e sono quindi pienamente utilizzabili dal giudicante.
Del tutto inaccoglibile è poi il tentativo della memoria di replica della controinteressata di sminuire le dichiarazioni non veritiere rese, prospettando una qualche integrazione con i dati derivanti dal curriculum (che sicuramente non assume lo stesso valore della dichiarazione di volontà in ordine al possesso del titolo suscettibile di valutazione ai fini della procedura concorsuale) o prospettando una rilettura delle dichiarazioni relative ai due spettacoli sopra richiamati in termini di una “collaborazione minore” con uno scenografo “principale” che contrasta con la descrizione della detta attività in termini di “scenografa” di cui alle stesse dichiarazioni e, comunque, non risulta essere corroborata da idonei elementi di fatto (che sicuramente rientrano nella disponibilità anche della ricorrente e che sarebbe stato suo onere dimostrare in giudizio) atti a dimostrare le mansioni effettivamente svolte (che, nel caso dei due spettacoli in questione coprono tutte le fasi della scenografia fino al “debutto” dello spettacolo e pertanto risultano del tutto indistinguibili da quelle svolte dallo scenografo “principale”).
In questa prospettiva, risulta pienamente applicabile alla fattispecie la giurisprudenza amministrativa che, dando applicazione alle previsioni di cui agli artt. 46 e 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 ed al principio generale di autoresponsabilità (Cons. Stato, ad. plen., 25 febbraio 2014, n. 9, riferita ai contratti pubblici), ha affermato come, nelle procedure concorsuali, “la presentazione di dichiarazioni mendaci o false attestazioni nel curriculum vitae costituisc(a) causa di esclusione automatica dalla selezione, ai sensi degli artt. 46 e 75 d.P.R. n. 445/2000, i quali prevedono che qualora da controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Tale principio si applica anche al curriculum vitae prodotto in sede di concorso, in quanto parte integrante della documentazione valutata dalla commissione giudicatrice” (Cons. Stato, sez. VII, 10 giugno 2025, n. 5020; 22 novembre 2024, n. 9392, specificamente riferite alle falsità delle dichiarazioni contenute nel curriculum , ma sulla base di principi già affermati con riferimento alla domanda di partecipazione alla procedura; si veda anche, nello stesso senso, la stessa Cons. Stato sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 221 citata, ad altri fini, da parte ricorrente).
Del resto, si tratta di una violazione che, vista la natura delle procedure concorsuali, non può trovare giustificazione nella pretesa “trascurabilità o marginalità - e anche, per molti di essi, scusabilità - degli errori commessi nella compilazione del curriculum , che non solo non riesce a spiegare in che misura la condotta contestata non sia in contrasto con il principio di autoresponsabilità e, più in generale, con i principi di correttezza e buona fede, ma trascura il dato fondamentale che in un giudizio complessivo, come quello svolto dalla Commissione, ogni dato non rispondente alla realtà rappresentato dal candidato nel curriculum può essere fuorviante e decisivo e assumere una incidenza viziante (salva la prova, qui mancante, che di tale dato la Commissione non abbia tenuto conto), posto che, come questa Sezione ha già chiarito (che), proprio sul curriculum si fonda anzitutto, "fideisticamente" (Cons. St., sez. VII, 8 giugno 2022, n. 4860), la valutazione della Commissione…E tuttavia proprio per questo, nelle procedure concorsuali, come quella in esame, è stato già affermato da questo Consiglio di Stato il dovere dei partecipanti di verificare con particolare rigore che tutto quanto dichiarato nel curriculum autocertificato corrisponda al vero e che il contenuto sia chiaramente esposto per non indurre in errore la Commissione” (Cons. Stato, sez. VII, 22 novembre 2024, n. 9392, punti 7.1 e 7.2 della motivazione).
Nel caso di specie, trattandosi di dichiarazioni relative ai titoli sottoposti alla valutazione della Commissione (e che deve poi ritenersi siano confluiti nella valutazione globale ai fini del relativo punteggio) non può neanche parlarsi di “falso innocuo” o, comunque, ininfluente ai fini dell’esito della procedura e pertanto deve essere affermata la necessità di escludere la ricorrente dalla procedura ai sensi delle previsioni di cui agli artt. 46 e 75 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, con conseguenziale necessità di accogliere il ricorso incidentale proposto dal controinteressato e di dichiarare l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso proposto da una candidata che doveva essere esclusa dal concorso per quanto sopra dichiarato.
3. Per puro tuziorismo, la Sezione non può poi mancare di rilevare come la conclusione sostanziale relativa all’impossibilità di modificare l’esito del concorso non cambierebbe anche ove dovesse aderirsi alla diversa impostazione (come già detto, affermatasi nella materia dei contratti della p.a.: si vedano, le già citate T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 21 ottobre 2025, n. 18132; sez. II, 2 maggio 2025, n. 8568; Cons. Stato, sez. III, 9 febbraio 2021, n. 1221) che ha ritenuto necessario esaminare in via prioritaria il ricorso (o, almeno, le censure a carattere escludente in quella sede articolate) e solo successivamente l’impugnazione incidentale.
In questa prospettiva, risulta però evidente come le due censure a carattere escludente articolate da parte ricorrente siano manifestamente infondate.
Il primo motivo di ricorso prospetta la mancanza, in capo al controinteressato, del requisito di partecipazione speciale alla procedura di cui all’art. 2, 3° comma del bando (costituito dall’aver “maturato, a decorrere dall’anno accademico 2016/2017 … e fino all’anno accademico 2023/2024 incluso, almeno 3 anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, presso Istituzioni AFAM statali, nei corsi previsti dall’art. 3 del DPR 8 luglio 2005, n. 212 (riformato con DPR 82/2024), ovvero nei percorsi formativi di cui al comma 3, art. 3, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, o in istituzioni europee di pari livello. Tale servizio deve essere stato svolto per almeno un anno nel settore artistico-disciplinare per il quale è stata indetta la procedura e presso l’Accademia di Belle Arti di Carrara”).
Requisito che, nella prospettazione di parte ricorrente, risulterebbe non valutabile nel caso di specie, essendo il ricorrente, all’epoca, anche “amministratore di una società di capitali, la Artefatto s.r.l.” ed essendo stato quindi prestato il servizio di insegnamento in “evidente violazione dell’articolo 60 del d.P.R. n. 3/57, che dispone che un dipendente pubblico non può “esercitare attività commerciali, industriali, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro” (così il ricorso, a pag. 6); circostanza che, al di là della rilevanza disciplinare della questione (ormai esclusa dall’archiviazione del relativo procedimento di cui alla nota 11 giugno 2025 Registro Ufficiale U. 007380 del Ministero dell’Università e della Ricerca), impedirebbe ogni possibilità di considerare “valido ai fini della valutazione dei titoli di servizio…(un) servizio …(non) svolto in modo regolare e lecito”, oltre a portare a considerare falsa la relativa dichiarazione resa in ordine al possesso del requisito speciale di partecipazione resa dal prof. -OMISSIS-.
Al di là di ogni considerazione in ordine al comportamento del prof. -OMISSIS- (che sembra aver comunicato la sussistenza della causa di incompatibilità all’Amministrazione, come sembra probabile alla luce della dichiarazione di cui al doc. n. 5 del deposito del controinteressato) ed alla possibile ed eventuale applicabilità alla fattispecie della salvaguardia di cui all’art. 2126 c.c., sembra alla Sezione che la costruzione proposta da parte ricorrente non consideri adeguatamente la stessa struttura dell’istituto dell’incompatibilità e, soprattutto, la previsione di cui all’art. 63 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 che non prevede per nulla la nullità del rapporto o la non valutabilità del servizio reso, ma impone semplicemente al dipendente interessato di effettuare l’opzione tra il rapporto di impiego e l’attività oggetto di incompatibilità nel termine fissato da apposita diffida; come ben rilevato dal parere reso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova all’Accademia di Belle Arti di Carrara (doc. n. 10 del relativo deposito) si tratta pertanto di meccanismo di diffida/opzione non più attivabile una volta cessata la causa di incompatibilità (come avvenuto nel caso di specie, prima della definitiva assunzione del rapporto di impiego) e che, soprattutto, non può trovare considerazione nei termini della nullità automatica del rapporto di impiego sostanzialmente prospettata da parte ricorrente.
Manifestamente estranei alla problematica che ci occupa sono poi i due precedenti giurisprudenziali genericamente richiamati da parte ricorrente; Cons. Stato sez. VI, 21 gennaio 2015, n. 221 si riferisce, infatti ad un’esclusione da un concorso riservato, avendo il ricorrente prestato “servizio … in progetti per lavori socialmente utili, (ovvero un) servizio che quindi non può configurarsi come rapporto di lavoro dipendente con lo Stato e con gli Enti locali”, mentre Cons. Stato, sez. VI, 10 maggio 2017 n. 2157 si riferisce alla ben diversa fattispecie in cui era stata dichiarata la nullità del rapporto di lavoro.
Con tutta evidenza, si tratta pertanto di prospettazione che non può trovare accoglimento, né in termini di mancanza del requisito speciale di partecipazione al concorso, né nei termini subordinati della falsa dichiarazione, trattandosi di servizio pienamente valutabile ai fini concorsuali.
3.1. La prima parte del terzo motivo di ricorso prospetta poi una seconda possibile causa di esclusione del controinteressato dalla procedura radicata sulla presentazione, da parte dello stesso, di “oltre 40 titoli, tra esperienze di lavoro in campo artistico, pubblicazioni e partecipazioni a convegni. … alcune delle quali riguardavano esperienze maturate successivamente al 31.10.2024”, in luogo del limite massimo di 20 esperienze professionali effettuate entro il 31 ottobre 2024 previsto dalla lex specialis della procedura.
Lo stesso esame della previsione di cui all’art. 6 del bando richiamato dalla stessa ricorrente evidenzia però come la presentazione, da parte del candidato, di titoli in numero maggiore del massimo consentito o di titoli non valutabili non costituisse per nulla causa espressa di esclusione dalla procedura e tale conseguenza non può certo essere desunta, alla luce del canone del favor partecipationis proprio della materia concorsuale, dal generico riferimento ivi inserito alla presentazione della domanda “con modalità difformi da quelle prescritte o in modo incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando” (per una fattispecie analoga in materia di contratti della p.a., si veda T.A.R. Campania, Napoli, sez. I, 27 giugno 2025, n. 4783).
3.2. Le residue censure proposte da parte ricorrente (secondo motivo di ricorso e seconda parte del terzo) attengono poi, non all’esclusione dalla procedura del controinteressato, ma al punteggio attribuitogli; pur essendo fondate nel merito (come nel caso della seconda parte del terzo motivo di ricorso) si tratta pertanto di censure che non possono resistere all’esclusione della ricorrente dalla procedura derivante dall’accoglimento del ricorso incidentale, risultando evidente come non sussista più un qualche interesse alla rettifica del punteggio attribuito al controinteressato in un contesto in cui non sussistono altri concorrenti e l’accoglimento delle censure eventualmente fondate (la sola seconda parte della terza censura già richiamata) non modificherebbe l’esito della procedura neanche sotto il profilo del raggiungimento, da parte del controinteressato, della soglia minima di idoneità di cui all’art. 3, 2° comma del bando.
4. In definitiva, il ricorso incidentale depositato dal controinteressato in data 12 novembre 2025 deve pertanto essere accolto e deve essere, di conseguenza dichiarata l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso; la particolare complessità della materia tratta permette poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) accoglie il ricorso incidentale depositato dal controinteressato in data 12 novembre 2025;
b) dichiara il ricorso inammissibile per difetto di interesse, come da motivazione.
Compensa le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DO NI, Presidente
GI IO, Consigliere, Estensore
Giovanni Ricchiuto, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI IO | DO NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.