TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 21/10/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
RE PVBBLICA ITALIANA
Repubblica italiana
Tribunale di L'Aquila
Giudice del Lavoro
Sentenza
pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c.
n. 33/2023 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Controparte_1
Avv. DEFONTE ANDREA parte ricorrente
Parte 1
Avv. LAURI CLIZIA parte resistente
Le conclusioni delle parti
Parte ricorrente - agendo in opposizione al decreto ingiuntivo - chiede la revoca dello stesso. I.
Parte resistente chiede di respingere l'opposizione. II.
Le ragioni della decisione I. Il Tribunale di L'Aquila, con il decreto ingiuntivo n. 149/2022, ha ingiunto a parte ricorrente il pagamento della somma di 1.841,82 euro in ragione del mancato pagamento della retribuzione di agosto e settembre 2022. II. Parte ricorrente, con l'opposizione proposta, non contesta in alcun modo il diritto di credito del lavoratore subordinato cercando di giustificare l'inadempimento per asserite difficoltà di ordine finanziario. Al riguardo è sufficiente rilevare che la mancanza di liquidità non configura in alcun modo una impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile ex art. 1218 c.c. III. E' del resto noto che in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto
(Cassazione n. 25777/2013). E' accertato pertanto il diritto di parte ricorrente alle somme oggetto del procedimento monitorio. IV.
Le ragioni della decisione evidenziano la responsabilità ex art. 96 c.p.c. Al riguardo si evidenzia V.
che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente. (Cassazione n. 3830/2021). La somma può esser determinata nella misura di 1/3 di quella dovuta per la soccombenza. VI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione - considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n.
23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (dell'assenza di attività istruttoria svolta.
p.q.m.
I. Respinge l'opposizione. II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spesedi giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 2.059 euro, oltre accessori dovuti per legge. III. Condanna parte ricorrente ex art. 96.3 c.p.c. al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari a 686 euro.
21/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta
Repubblica italiana
Tribunale di L'Aquila
Giudice del Lavoro
Sentenza
pronunciata in nome del popolo italiano ex art. 429.1 c.p.c.
n. 33/2023 r.g., art. 127 ter c.p.c.
Controparte_1
Avv. DEFONTE ANDREA parte ricorrente
Parte 1
Avv. LAURI CLIZIA parte resistente
Le conclusioni delle parti
Parte ricorrente - agendo in opposizione al decreto ingiuntivo - chiede la revoca dello stesso. I.
Parte resistente chiede di respingere l'opposizione. II.
Le ragioni della decisione I. Il Tribunale di L'Aquila, con il decreto ingiuntivo n. 149/2022, ha ingiunto a parte ricorrente il pagamento della somma di 1.841,82 euro in ragione del mancato pagamento della retribuzione di agosto e settembre 2022. II. Parte ricorrente, con l'opposizione proposta, non contesta in alcun modo il diritto di credito del lavoratore subordinato cercando di giustificare l'inadempimento per asserite difficoltà di ordine finanziario. Al riguardo è sufficiente rilevare che la mancanza di liquidità non configura in alcun modo una impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile ex art. 1218 c.c. III. E' del resto noto che in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto
(Cassazione n. 25777/2013). E' accertato pertanto il diritto di parte ricorrente alle somme oggetto del procedimento monitorio. IV.
Le ragioni della decisione evidenziano la responsabilità ex art. 96 c.p.c. Al riguardo si evidenzia V.
che la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente. (Cassazione n. 3830/2021). La somma può esser determinata nella misura di 1/3 di quella dovuta per la soccombenza. VI. Le spese seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). La liquidazione - considerando il valore della controversia, i parametri vigenti - tiene conto (art. 4 e Cassazione n. 30286/2017, n. 11601/2018 e n.
23798/2019) della complessità della controversia, in particolare del numero e della complessità delle questioni trattate (dell'assenza di attività istruttoria svolta.
p.q.m.
I. Respinge l'opposizione. II. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spesedi giudizio a favore dell'altra parte che liquida nella somma di 2.059 euro, oltre accessori dovuti per legge. III. Condanna parte ricorrente ex art. 96.3 c.p.c. al pagamento in favore del ricorrente di una somma pari a 686 euro.
21/10/2025
Giudice del lavoro Riccardo Ionta