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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. VIII, sentenza 15/01/2026, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 399/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3659/2022 depositato il 30/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1884/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 3
e pubblicata il 30/11/2021
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018-001-SC-000000397 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3659/2022 RGA, i sigg.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.1884/2021, in relazione all'avviso di liquidazione Imposta registro n.2018/001/SC/000000397 anno 2018, emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Agrigento.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto destituiti di fondamento i motivi di censura formulati con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellante ha eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata, reiterando i motivi di censura dedotti nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Agrigento per resistere all'appello .
Nelle more del giudizio, l'appellante comunicava l'intervenuta adesione alla cd. rottamazione quater ai sensi dell'art.1 commi 235 e 236 della legge n.197/2022.
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata l'intervenuta adesione alla cd. rottamazione quater da parte di Nominativo_1, coobbligato solidale.
Nella specie, risulta trasmessa all'Agente della Riscossione la domanda di definizione agevolata (ex art.1, commi da 231 a 252, della Legge n.197/2022), e il contestualmente versamento delle prime quattro rate.
La Corte osserva che il pagamento dell'imposta da parte del coobbligato solidale comporta che l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri.
Infati, nei rapporti con il creditore si presume che l'obbligato intimato intanto abbia provveduto al pagamento in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso. Infatti, la Suprema Corte (Cass. Civ. 19965/2019) ha statuito che “Se fosse consentito al coobbligato in solido dell'imposta di registro di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato solidale, verrebbe svuotato il principio che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati. Il coobbligato dissenziente potrà far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.”.
Ne consegue, che parte appellante non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per l'asserito pagamento dell'imposta da parte del coobbligato solidale.
In ordine alla regolazione delle spese del giudizio, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 46, comma 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'articolo 391 c.p.c., comma
2, poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata
(cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198; Cass. Ord. 6681/20).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ - dichiara l'estinzione del giudizio;
le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del
D.lgs 546/92.
Palermo, lì 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
SE EG BR LF
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 8, riunita in udienza il 12/09/2024 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
AMALFI FABRIZIO, Presidente
SEGRETO GIUSEPPE, Relatore
SIRCHIA GIOVANNI, Giudice
in data 12/09/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3659/2022 depositato il 30/06/2022
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1884/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale AGRIGENTO sez. 3
e pubblicata il 30/11/2021
Atti impositivi: - AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2018-001-SC-000000397 REGISTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n.3659/2022 RGA, i sigg.ri Ricorrente_2 e Ricorrente_1 hanno proposto appello per la riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Agrigento n.1884/2021, in relazione all'avviso di liquidazione Imposta registro n.2018/001/SC/000000397 anno 2018, emesso dall'Agenzia delle
Entrate di Agrigento.
La Commissione Tributaria Provinciale ha ritenuto destituiti di fondamento i motivi di censura formulati con il ricorso introduttivo del giudizio.
L'appellante ha eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata, reiterando i motivi di censura dedotti nel giudizio di primo grado.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Agrigento per resistere all'appello .
Nelle more del giudizio, l'appellante comunicava l'intervenuta adesione alla cd. rottamazione quater ai sensi dell'art.1 commi 235 e 236 della legge n.197/2022.
All'udienza del 12 settembre 2024, la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere esaminata l'intervenuta adesione alla cd. rottamazione quater da parte di Nominativo_1, coobbligato solidale.
Nella specie, risulta trasmessa all'Agente della Riscossione la domanda di definizione agevolata (ex art.1, commi da 231 a 252, della Legge n.197/2022), e il contestualmente versamento delle prime quattro rate.
La Corte osserva che il pagamento dell'imposta da parte del coobbligato solidale comporta che l'adempimento da parte di uno dei debitori libera gli altri.
Infati, nei rapporti con il creditore si presume che l'obbligato intimato intanto abbia provveduto al pagamento in quanto abbia avuto l'assenso da parte di tutti gli altri coobbligati, nei cui confronti, altrimenti, non potrebbe esercitare il diritto di regresso. Infatti, la Suprema Corte (Cass. Civ. 19965/2019) ha statuito che “Se fosse consentito al coobbligato in solido dell'imposta di registro di chiedere il rimborso del pagamento effettuato da altro coobbligato solidale, verrebbe svuotato il principio che attribuisce al creditore la facoltà di rivolgersi ad uno qualsiasi dei coobbligati. Il coobbligato dissenziente potrà far valere le proprie ragioni opponendosi all'azione di regresso o di rivalsa del coobbligato adempiente.”.
Ne consegue, che parte appellante non ha più interesse alla decisione del ricorso nel merito e ciò per l'asserito pagamento dell'imposta da parte del coobbligato solidale.
In ordine alla regolazione delle spese del giudizio, le stesse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate (Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 46, comma 3, cit.), non trovando applicazione, nella fattispecie, la stessa regola generale, in tema di rinuncia al ricorso, prevista dall'articolo 391 c.p.c., comma
2, poiché la condanna alle spese del contribuente contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata
(cfr., ex plurimis, Cass., 13 marzo 2019, n. 7107; Cass., 7 novembre 2018, n. 28311; Cass., 27 aprile 2018, n. 10198; Cass. Ord. 6681/20).
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di II grado della Sicilia – sezione 8^ - dichiara l'estinzione del giudizio;
le spese del presente grado rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate ai sensi dell'art. 46, comma 3, del
D.lgs 546/92.
Palermo, lì 12/09/2024
IL RELATORE IL PRESIDENTE
SE EG BR LF