TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 09/05/2025, n. 639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 639 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°4097 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2018, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 20.1.2025, e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'Avv.to Flavia Pirrone, per mandato in Parte_1 atti attore
e in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso dall'Avv. Gesualda Bizzini Bartoli, per mandato in atti convenuta
e
, nata a [...] il [...] CP_2 convenuta contumace
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate e scritti conclusivi.
Motivi della decisione
1. Fatti controversi.
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1
e , chiedendone la condanna in solido al risarcimento Controparte_1 CP_2
1 dei danni subiti in occasione del sinistro occorsogli in data 24 novembre 2017, con vittoria di spese e compensi.
Rappresentava l'attore che in quella data, alle ore 7:50 circa, mentre attraversava la via
Falcone Morvillo, in Bagheria, all'altezza del numero civico 11, veniva investito dall'autovettura OPEL AGILA, targata BZ952NT, assicurata con con Controparte_1 polizza 27585030, condotta da e di proprietà della stessa. CP_2
A causa dell'impatto, l'attore veniva sbalzato contro un'altra autovettura, ivi parcata regolarmente, e veniva trasportato con ambulanza del 118 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Policlinico Paolo Giaccone di Palermo ove gli veniva diagnosticato
“Politrauma con frattura ginocchio destro e frattura ossa nasali + policontusioni con ferita lacero-contusa ragione sopraciliare destra” e successivamente dimesso con prognosi di giorni 30.
Precisava l'attore che suoi luoghi e nell'immediatezza del sinistro interveniva la Polizia
Municipale di Bagheria, che provvedeva a redigere rapporto di intervento, dando atto che l'incidente fosse avvenuto in via Falcone Morvillo, nei pressi del numero civico 11.
Tuttavia, nella scheda medica di bordo redatta dalla Centrale operativa 118 intervenuta, erroneamente, risultava indicato come luogo dell'intervento la via Lo Bue, sempre in
Bagheria; errore, poi, riportato nel verbale di dimissione dell'Ospedale Policlinico ove l'attore è stato trasportato d'urgenza.
Esponeva di aver inviato richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno alla compagnia assicurativa con lettera raccomandata del 29.11.2017, e di essersi sottoposto a visita presso il medico fiduciario, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro.
Ascrivendo la responsabilità del sinistro esclusivamente alla condotta imprudente della conducente dell'autovettura Opel Agila, e chiarito che l'incidente fosse avvenuto in via
Falcone Morvillo, come risultava dalla scheda di centrale di emergenza redatta dall'equipaggio dell'ambulanza intervenuta, concludeva chiedendo la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a cagione del sinistro, quantificati in € 191.957,00, considerato l'aumento personalizzato del danno biologico subito, pari al 25%, e il danno da perdita di capacità lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese e compensi.
2 Si costituiva in giudizio la compagnia la quale contestava la Controparte_1 dinamica del sinistro così come rappresentata dall'attore, evidenziando l'incompatibilità e la non riconducibilità delle lesioni lamentate dall'attore ai fatti posti a fondamento della propria domanda giudiziale, come era emerso da diversi elementi raccolti in fase stragiudiziale, all'esito della quale la compagnia assicurativa aveva ritenuto di non poter procedere ad alcun risarcimento.
In primo luogo, rilevava la compagnia assicurativa convenuta, l'esatto luogo dell'incidente, identificato in Bagheria, via Lo Bue sia nella scheda medica di bordo redatta dal SUES Centrale Operativa 118, sia nel verbale di dimissioni redatto dai medici del
Policlinico di Palermo, entrambi atti pubblici muniti di pubblica fede, e, invece, indicato in
Bagheria, via Falcone Morvillo dall'attore e dagli agenti della Polizia Municipale di Bagheria, intervenuti in un momento successivo al sinistro.
Ancora, dalle dichiarazioni rese da testimone oculare del sinistro, Testimone_1 alla compagnia assicurativa, dalla quale non emergeva alcun investimento pedonale;
ancora dalla circostanza per la quale l' non avesse subito alcun danno materiale, nonché CP_3 che dalle risultanze del dispositivo satellitare installato sul veicolo assicurato (sistema
G.P.S.), che assume valore di prova legale ex art. 145-bis, D.lgs. 209/2005, non fosse stato rilevato alcun urto.
Eccepiva, dunque, la carenza di nesso eziologico tra l'evento per cui è causa e le lesioni lamentate dall'attore, nonché l'assoluta incompatibilità tra la dinamica denunciata e le lesioni riscontrate.
In subordine, invocava il concorso di colpa del pedone, il quale avrebbe attraversato al di fuori delle strisce pedonali e non avrebbe adottato le dovute cautele.
Contestava, in ogni caso, l'esosità del quantum del risarcimento richiesto, rilevando l'inammissibilità della personalizzazione del danno, l'irrilevanza della consulenza di parte allegata all'atto di citazione, che non teneva conto delle pregresse patologie e dei pregressi interventi subiti dall'attore nei medesimi distretti anatomici, l'assoluta infondatezza del danno da perdita di capacità lavorativa, del tutto generico sin nelle allegazioni.
3 Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande di parte attrice;
in subordine, chiedeva di accertarsi la responsabilità concorrente dell'attore nella causazione del sinistro ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c.; con vittoria di spese e compensi.
All'udienza di prima comparizione e trattazione, il Giudice, dichiarata la contumacia della convenuta , pure ritualmente citata e tuttavia non costituita, concedeva i CP_2 termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
La causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi dell'attore (cfr. verbali d'udienza del 5.5.2021, del 19.10.2023 e del 16.5.2024), l'interrogatorio formale della convenuta e l'escussione del teste della compagnia assicurativa convenuta (cfr. verbale di udienza del
12.1.2023), nonché mediante l'espletamento di ctu medico legale (cfr. ordinanza del
10.3.2023).
Depositata la relazione di ctu in data 21.1.2024 ed esaurita l'assunzione delle prove orali, all'udienza del 16.5.2024, la causa veniva rinviata, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 5.12.2024, poi differita, dopo il mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, all'udienza cartolare del 20.1.2025, ove, sulle conclusioni delle parti compendiate nelle note di trattazione scritta, veniva assunta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. La responsabilità del sinistro
Preliminarmente, deve essere ribadita la dichiarazione di contumacia di CP_4 la quale, pur ritualmente evocata, non si è, tuttavia, costituita nel presente procedimento.
Venendo al merito della controversia, gli esiti dell'istruttoria svolta nel corso del giudizio hanno confermato l'assunto attoreo secondo il quale il sinistro del 24 novembre 2017, verificatosi in Bagheria, via Falcone Morvillo, all'altezza del numero civico 11, si verificò a causa della condotta colposa osservata nell'occasione dalla convenuta , CP_2 conducente della vettura OPEL AGILA, targata BZ952NT, assicurata con Controparte_1
[...]
Prima di procedere alla ricostruzione della dinamica del sinistro così come emerge dalla documentazione offerta dalle parti e dall'istruttoria svolta in corso di causa, è opportuno
4 sgomberare il campo dai dubbi relativi all'effettivo luogo teatro del sinistro oggetto di causa, che risulta essere, senza ombra di dubbio, la via Falcone Morvillo in Bagheria.
L'esatta individuazione del luogo del sinistro emerge chiaramente dal rapporto redatto dagli Agenti di Polizia Municipale di Bagheria successivamente al sinistro (cfr. doc. n. 1 allegato all'atto di citazione), i quali danno atto di essere intervenuti, in data 24 novembre
2017, su chiamata delle ore 8.15, dichiarando, quale luogo dell'incidente “via Falcone
Morvillo altezza civ. 11”.
La discrasia rilevata tra quanto dichiarato dagli agenti accertatori e quanto dichiarato nella scheda medica di bordo redatta dal medico del 118 presente in ambulanza e intervenuto sui luoghi, il quale ha dichiarato che il luogo dell'incidente fosse “Bagheria, via
Lo Bue”, risulta superata da numerose circostanze che sono state oggetto di prova.
In primo luogo, dalle dichiarazioni rese in sede di prova orale dallo stesso medico, dott.ssa la quale ha confermato la contraddizione tra il luogo del sinistro Persona_1 dalla stessa indicato nella scheda medica di bordo, la via Lo Bue, e il luogo indicato nella scheda della centrale operativa, la via Falcone Morvillo, ammettendo l'errore nella registrazione del luogo del sinistro e dell'intervento, precisando, tuttavia: “non so dire se
l'errore lo abbia commesso la centrale nello scrivere via Falcone Morvillo, o se ho sbagliato io;
certamente siamo arrivati sul luogo del sinistro;
poi può capitare che il luogo sia un pochino avanti, un po' indietro, etc.;” (cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 16 maggio 2024). Persona_1
Ora, la circostanza che a commettere l'errore sull'esatta indicazione del sinistro sia stato il medico redigente la scheda di bordo, sentito come teste, e che, pertanto, il sinistro si sia verificato in via Falcone Morvillo e non già in via Lo Bue risulta confermata dalla scheda di centrale operativa del 118, in cui si dà atto che il luogo di intervento è la via Falcone
Morvillo (cfr. doc. n. 6 allegato all'atto di citazione), dai testi escussi, Testimone_2
(cfr. verbale d'udienza del 5 maggio 2021), (cfr. verbale d'udienza del Testimone_1
12.1.2023), (cfr. verbale d'udienza del 19 ottobre 2023) e, infine, da Testimone_3
, convenuta contumace sentita in sede di interpello (cfr. verbale d'udienza del CP_2
12 gennaio 2023).
Peraltro, l'esatta indicazione del luogo del sinistro emerge dal report del gps installato nel veicolo Opel Agila, di proprietà e condotta da , dal quale emerge che in CP_2
5 data 24 novembre 2017, alle ore 7.50.41 l'autovettura iniziava a percorrere la via Falcone
Morvillo, ove restava fino alle ore 10.35.30 (cfr. doc. n. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Tanto premesso e precisato in ordine al luogo del sinistro oggetto di causa, si ritiene provata la dinamica del sinistro siccome offerta dall'attore, che risulta confermata dai testi escussi e, da ultimo, dalla stessa conducente dell'autovettura, pure CP_2 convenuta e, tuttavia, non costituita.
Invero, il teste , escusso all'udienza del 5.5.2021, testimone oculare Testimone_2 del sinistro, ha confermato la dinamica così come offerta dall'attore (“Confermo di aver visto una macchina arrivare, io ero fermo sul marciapiede di sinistra opposto a quello verso il quale stava attraversando l'attore, ho visto la macchina urtare l'attore con il lato anteriore destro, quando lo stesso stava ultimando l'attraversamento; ho visto volare un giubbotto per aria e mi sono avvicinato”; capitolo 2)
“confermo la dinamica descritta, è stato sbalzato per aria e ha urtato contro una vetture parcheggiata, ero ad una distanza di 50 m dal luogo dell'urto, vicino all'ufficio di collocamento, io ho visto volare qualcuno e urtare contro una macchina lì parcheggiata, non so dire se abbia urtato il volto perché ero lontano ma ho visto che sbatteva contro l'auto e mi sono avvicinato. La macchina che l'ha investito credo fosse un opel di colore scuro dalla quale è scesa una signora, la signora non l'avevo mai vista prima”; capitolo 3):
“confermo la circostanza, mi sono avvicinato insieme ad altre persone e avvicinatomi l'ho riconosciuto”; capitolo 4) “confermo che un'altra persona presente ha chiamato il 118 e ha chiesto di intervenire in via
Falcone Morvillo all'altezza del civico 11, io ho chiamato la moglie dell'attore per avvisarla;” capitolo 5)
“Sono rimasto lì fino all'arrivo dell'ambulanza perché la moglie mi aveva chiesto di informare gli operatori sanitari al loro arrivo che il marito prendeva delle pillole che aveva in una scatola nella tasca della camicia e io gliele ho prese e le ho consegnate al medico del 118”; capitolo 6: “è vero, ho visto l'attore caricato sull'ambulanza e poi ho proseguito con le mie faccende;
sul posto sono arrivati anche i vigili”. “Non ricordo se in macchina con la signora c'erano altre persone. Ricordo che la signora è scesa dall'auto era CP_2 preoccupa ed è rimasta fino a quando non è arrivata la moglie e l'ambulanza.”: cfr. dichiarazioni rese dal teste all'udienza del 5 maggio 2021).
La dinamica del sinistro risulta confermata, altresì, da , escussa in sede di CP_2 interpello, la quale, pur negando di aver investito qualcuno, tuttavia, ha dichiarato: “È vero che il sole era forte, ma a maggior ragione io andavo pianissimo con la macchina, per fare attenzione;
ad un
6 certo punto, ho sentito un rumore sul veicolo, dal lato destro, come se qualcosa avesse sbattuto contro la mia macchina;
ho accostato per capire e si sono avvicinate alla mia macchina delle persone che mi hanno detto di non avvicinarmi perché avevo investito una persona;
io mi sono spaventata e sono entrata in panico, ma allo stesso tempo non capivo perché non mi facevano avvicinare;
ad un certo punto sono arrivati i vigili e
l'ambulanza; mentre io piangevo, delle persone mi hanno detto di stare tranquilla, perché il signore era salito con le sue gambe sull'ambulanza.” (cfr. dichiarazioni rese da all'udienza del CP_2
12.1.2023).
Tale ricostruzione dei fatti non risulta scalfita dalla teste offerta dalla compagnia assicurativa convenuta, la quale, in contraddizione rispetto alle Testimone_1 dichiarazioni rilasciate alla compagnia assicurativa nella fase stragiudiziale (cfr. all. n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), ha dichiarato di non aver assistito al sinistro e di essere intervenuta sui luoghi dopo il sinistro, riferendo, tuttavia, che le aveva detto CP_2
Test che aveva sentito un “bottino” alla macchina (cfr. dichiarazioni rese da Testimone_1 all'udienza del 12 gennaio 2023).
Peraltro, l'effettivo investimento dell'attore ad opera dell'autovettura Opel Agila, condotta da , emerge dalla descrizione del sinistro svolta dagli Agenti della CP_2
Polizia Municipale di Bagheria intervenuti sui luoghi, i quali hanno così descritto la dinamica del sinistro: “il conducente del veicolo A percorreva la via Falcone Morvillo direzione via
Vallone De Spuches, giunto in prossimità del civ. 11, a causa del sole radente, come dichiarato dallo stesso, non si accorgeva della presenza sulla strada del pedone che dava segni di incertezza (come dichiarato dal testimone), ometteva di fermarsi e lo urtava con la parte anteriore destra del veicolo facendolo cadere per terra.” (cfr. rapporto redatto dalla Polizia Municipale di Bagheria, all. n. 1 all'atto di citazione).
Sulla scorta di tutte le superiori argomentazioni risulta evidente l'ascrivibilità a CP_2 della responsabilità in ordine alla materiale causazione del sinistro, avendo
[...] quest'ultima investito l'odierno attore, mentre percorreva la via Parte_1
Falcone Morvillo in Bagheria, alle 7.50 circa, in data 24 novembre 2017.
Peraltro, il nominato C.T.U., dott. - le cui conclusioni, compendiate Persona_2 nella relazione definitiva in atti, questo giudice ritiene di condividere - ha poi accertato la compatibilità eziologica tra l'evento in questione e le lesioni (Trauma cranio-facciale non
7 commotivo con frattura delle ossa proprie del naso e ferita lacerocontusa regione sopraciliare destra;
Trauma arto inferiore destro con frattura completa fossa intercondiloidea composta e condilo femorale mediale ginocchio destro, lesione miotendinea del muscolo retto-femorale) riportate dall'attore e refertate dal
Pronto Soccorso del Policlinico di Palermo (cfr. relazione del C.T.U. dott. Per_2
depositata il 21 gennaio 2024, pag. 13).
[...]
Inoltre, in ordine alla dinamica del sinistro, deve osservarsi che la fattispecie concreta è sussumibile sotto il disposto di cui al primo comma dell'art. 2054 c.c., che sancisce una presunzione di responsabilità in capo al conducente del veicolo per i danni provocati a persone o cose dalla circolazione dello stesso, a meno che questi non dimostri di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte in materia di responsabilità civile da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di pedone la responsabilità del conducente è esclusa quando risulti provato che non vi era, da parte di quest'ultimo, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione ricorrente allorché il pedone abbia tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché
l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti.
Tanto si verifica quando il pedone appare all'improvviso sulla traiettoria del veicolo che procede regolarmente sulla strada, rispettando tutte le norme della circolazione stradale e quelle di comune prudenza e diligenza (cfr. Cass. n. 4551/2017).
In ogni caso, l'accertamento del comportamento colposo del pedone investito da veicolo non si ritiene sufficiente per l'affermazione della sua esclusiva responsabilità, essendo pur sempre necessario che l'investitore vinca la presunzione di colpa posta a suo carico dall'art. 2054, primo comma, c.c., dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e tenendo conto che, a tal fine, neanche rileva l'anomalia della condotta del primo, ma occorre la prova che la stessa non fosse ragionevolmente prevedibile e che il conducente avesse adottato tutte le cautele esigibili in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n. 9856/2022).
Dunque, ai fini del superamento, anche parziale, della presunzione che pone a carico di qualunque conducente l'integrale responsabilità dell'investimento di un pedone, occorre
8 quindi non solo dimostrare che l'investitore “si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti” (cfr. Cass. ord. n. 4551/2017; Cass. n.
21249/2006; Cass. n. 9620/2003), ma pure che la condotta tenuta dal soggetto investito, come detto, non fosse “ragionevolmente prevedibile” (Cass. n. 9856/2022).
Ora, trasponendo tali assunti al caso di specie, non risulta in alcun modo provata l'impossibilità oggettiva in capo alla convenuta di evitare l'impatto con CP_2
l'attore, né è in alcun modo desumibile dagli atti di causa.
Né assume rilevanza l'assunto di controparte, che abbia compiuto Parte_1
l'attraversamento in un tratto sprovvisto di strisce pedonali.
Ed invero, avuto riguardo alle caratteristiche del luogo in cui si è verificato il sinistro stradale (una strada costeggiata da abitazioni e priva di strisce pedonali: cfr. dichiarazioni della teste all'udienza del 19 ottobre 2023), il conducente Testimone_3 dell'autovettura, pur non trovandosi in prossimità di un attraversamento pedonale, avrebbe dovuto prefigurarsi l'eventuale sopravvenienza di pedoni e quindi tenere un livello di attenzione idoneo ad evitare la causazione dell'evento.
Di conseguenza, non essendovi alcun elemento idoneo a superare la presunzione di cui all'art. 2054, primo comma, c.c., va dichiarata responsabile dell'infortunio CP_2 occorso a responsabilità, tuttavia, che deve ritenersi concorrente con la Parte_1 colpa dell'attore, il quale, nell'attraversare la strada non ha rispettato tutte le necessarie regole di prudenza e diligenza.
Invero, “La presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'articolo 2054, comma 1, del Cc, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana, e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'articolo 1227, comma 1, del Cc, ed integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione. In particolare, in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, in caso di investimento di un pedone, la lettura combinata dell'articolo
2054 del Cc - che pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente del veicolo investitore - e dell'articolo 1227 del Cc esige da parte del giudice di merito che si svolga uno specifico
9 accertamento delle rispettive colpe in relazione alla particolarità del singolo caso in esame.” (cfr.
Cassazione civile sez. III, 17/05/2024, n.13786).
In proposito, è opportuno evidenziare che “L'ipotesi del concorso di colpa del danneggiato di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., non costituendo un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, dev'essere esaminata e verificata dal giudice anche d'ufficio, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte” (Cass. n. 9200/2021; Cfr. Cass. n° 6529/2011).
Nel caso di specie, invero, è emerso, dall'istruttoria svolta, che l'attore, nell'atto di attraversare la via Falcone Morvillo, non abbia adottato l'opportuna prudenza e diligenza che avrebbero potuto evitare il sinistro.
Invero, la circostanza che percorresse la predetta via alla velocità molto CP_2 moderata di 27,4 km/h (cfr. report gps all. n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta della compagnia convenuta), in uno all'indecisione dell'attore all'atto dell'attraversamento, come rilevato dagli Agenti di Polizia Municipale intervenuti sui luoghi (cfr. doc. 1 allegato all'atto di citazione), induce questo giudice a ritenere che l'attore non abbia avuto la normale attenzione e diligenza nell'attraversamento.
Tali circostanze inducono a ritenere sussistente il concorso di colpa dell'attore nella causazione dell'evento nella misura del 30%.
Risulta, quindi, integralmente fondata - sotto il profilo dell'an debeatur - la domanda risarcitoria proposta nei confronti di , che deve essere quindi condannata a CP_2 risarcire l'attore dei danni dallo stesso sofferti in conseguenza dell'incidente nella misura del
70%
Al risarcimento dei suddetti danni va condannata, in solido, anche , Controparte_1 data la pacifica esistenza di un valido rapporto assicurativo relativo all'autovettura di proprietà di (cfr. certificato di assicurazione n. 275850300, all. 2 della CP_4 comparsa di risposta) e la sussistenza dei requisiti per l'accoglimento dell'azione di tipo diretto svolta dall'attore verso la predetta compagnia in forza del disposto dell'art. 144 D.Lgs. n. 209 del 2005.
2.1 La liquidazione del danno biologico
10 Per quanto riguarda la quantificazione del danno risarcibile, muovendo dalla disamina del pregiudizio di ordine non patrimoniale del quale l'attore ha domandato il ristoro, si osserva che le lesioni eziologicamente riconducibili al sinistro hanno provocato a quest'ultimo un danno biologico, segnatamente: “sindrome algodisfunzionale a carico del naso, con cefalea di tipo gravativo a prevalente localizzazione frontale ed andamento sub-continuo, accompagnata da sensazione di naso chiuso, nausea, iperestesia sensitiva e facile irritabilità, e da sensazione di retrazione cutanea e prurito in corrispondenza dell'esito cicatriziale all'arcata sopraciliare destra;
esiti algo- disfunzionali e disformici di un valido traumatismo di tipo contusivo-distorsivo a carico del ginocchio destro con frattura completa fossa intercondiloidea composta e condilo femorale mediale ginocchio destro e lesione miotendinea del muscolo retto-femorale”, pari al 18% (diciotto percento) dell'integrità psicofisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U., dott. Persona_2 il quale ha pienamente ed analiticamente motivato le proprie conclusioni – che questo giudice ritiene condivisibili in toto – con riferimento alla documentazione sanitaria prodotta dalle parti, ai dati clinici rilevati ed ai criteri di valutazione del pregiudizio dettati dalla letteratura scientifica in materia.
L'inabilità temporanea relativa al 75% delle attitudini del soggetto si è protratta per giorni 60, e in ulteriori giorni 60 al 50% delle attitudini del soggetto.
Per la liquidazione, necessariamente equitativa (in considerazione della natura squisitamente non patrimoniale dei beni attinti e dei pregiudizi conseguitine), del danno come sopra riconosciuto questo Tribunale aderisce alle recenti previsioni normative adottate dal legislatore;
in particolare, per la liquidazione del danno da postumi stabilizzati il
Tribunale adotta i parametri ed i valori indicati nella Tabella Unica Nazionale, pubblicata con il DPR n. 12 del 13/01/2025 (G.U. n. 40 del 18/02/2025), definiti dal legislatore in attuazione dell'art. 138 del Codice delle assicurazioni.
I valori tabellari in questione tengono, infatti, conto dei principi espressi dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e
26975), muovendo proprio dall'esigenza di addivenire ad una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale comprensiva della componente relativa alla lesione dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico – legale e del danno conseguente alle medesime lesioni in termini di dolore e sofferenza soggettiva, da ritenersi
11 provato in via presuntiva con riferimento al tipo di lesione patita, al grado della menomazione permanente, alla durata del periodo di malattia, ai trattamenti chirurgici e alle terapie praticate, alle ripercussioni degli uni e degli altri sulle normali abitudini di vita della persona.
La tabella unica nazionale tiene espressamente conto, dunque, anche della liquidazione della componente del danno non patrimoniale costituita dal pregiudizio morale, che costituisce pur sempre una voce descrittiva di alcuni dei possibili pregiudizi connessi al fare areddituale del soggetto leso, ponendo fine all'annosa diatriba circa la liquidazione autonoma del danno morale.
Si tratta di un sistema di liquidazione “a punto” in cui l'ammontare del risarcimento si determina moltiplicando il numero di punti percentuali che esprimono l'invalidità permanente per una somma di denaro, che varia col variare del grado di invalidità. La tabella unica nazionale disciplina solo le invalidità dal 10% al 100% compresi, prendendo a riferimento il valore punto pari a € 947,30, cioè pari al valore del punto “di partenza” per la liquidazione delle micropermanenti.
Il valore monetario del punto di invalidità non è fisso, ma muta in funzione di tre variabili: il grado di invalidità permanente accertato, che determina l'aumento proporzionale del valore monetario del valore punto base;
l'età della vittima, che determina la diminuzione in misura inversamente proporzionale del valore monetario del valore punto base;
la sofferenza morale provocata dall'infortunio, che determina l'aumento del valore punto in relazione al grado di sofferenza (nessuna, minima, media o grave), mediante l'applicazione di un coefficiente minimo, medio o massimo che determina l'aumento del valore punto base.
Tale variazione però non è automatica, essendo rimessa alla discrezionalità del giudice anche nella misura del coefficiente applicato.
In altri termini, anche nella tabella unica nazionale, così come nelle tabelle di Milano finora applicate nella liquidazione equitativa del danno, il valore punto tiene conto anche, seppur in una dimensione per così dire standardizzata, della componente prettamente soggettiva costituita dalla sofferenza morale conseguente alla lesione, normalmente insita –
12 secondo il criterio presuntivo dell'id quod plerumque accidit – nel danno alla salute, e delle ordinarie ripercussioni dinamico – relazionali di quest'ultimo.
E però, onde valutare nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso e pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, il Giudice, se ed in quanto vengano addotte circostanze che richiedano la variazione della liquidazione tabellare in aumento o in diminuzione, di queste dovrà tener conto al fine di escludere o ammettere la sofferenza morale, e se ammessa, in che misura.
In applicazione di tali criteri, tenuto conto dei citati parametri tabellari, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa, così come accertato dal C.T.U., va equitativamente riconosciuta la somma di € € 5.385,90.
Quanto al danno da invalidità permanente, tenuto conto dell'età (58 anni) del danneggiato all'epoca del fatto dannoso e del grado di invalidità, partendo dal valore punto tabellare relativo al “danno non patrimoniale”, applicando l'aumento previsto per il danno morale nella misura minima, in assenza di allegazioni relative a eventuali ulteriori e più intense ripercussioni prodottesi in termini di sofferenza morale e di compromissione delle ordinarie attività realizzatrici della persona, attesa la carenza di allegazione e prova in tal senso (cfr. Cass. ord. n. 27482/2018; Cass. n. 25164 /2020, secondo cui non può procedersi ad una personalizzazione in aumento del danno biologico in assenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato che avrebbero potuto rendere il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute), va equitativamente liquidato a favore dell'attore l'importo di € 62.218,34, oltre la somma di € 2.441,29 a titolo di spese mediche documentate, ritenute congrue dal ctu.
L'ammontare così ottenuto deve essere decurtato della percentuale del 30%, pari al concorso di colpa dell'attore, così come accertato, ed è pari, conclusivamente, alla somma complessiva di € 49.031,87 (€ 70.045,53 – 30%).
Al fine di ristorare poi il danno prodotto dal ritardo nella liquidazione della prestazione risarcitoria, tenuto conto della natura (debito di valore) dell'obbligazione risarcitoria in parola e dei criteri ormai costanti in giurisprudenza, occorre devalutare l'importo liquidato a
13 titolo di danno non patrimoniale al momento del sinistro ed applicare, anno per anno sulla somma via via rivalutata, un tasso di interesse pari a quello legale.
E così la somma spettante all'attore, con rivalutazione ed interessi ponderati fino alla data di ultima rilevazione ISTAT, ascende a € 53.971,95, di cui € 4.940,09 per interessi.
Su tali importi sono poi dovuti gli interessi al tasso legale dalla decisione al saldo.
Per ciò che concerne i risvolti pregiudizievoli di carattere patrimoniale il cui ristoro è stato pure invocato da parte attrice, sub specie di danno morale e di danno da perdita della capacità lavorativa, va osservato quanto segue.
Quanto al danno morale, autonomamente invocato dall'attore, in disparte gli ormai storici principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nelle note pronunce dell'11.11.2008 (nn. 26972, 26973, 26974 e 26975), che escludono ogni duplicazione risarcitoria, si ritiene che la liquidazione autonoma del danno morale, alla luce dell'adozione, da parte del legislatore, della Tabella Unica Nazionale, che tiene conto della sofferenza morale del soggetto leso, debba ritenersi del tutto inammissibile.
Si ribadisce l'applicazione del coefficiente minimo al valore punto per la sofferenza soggettiva, non essendo state neppure allegate sofferenze e patemi interiori, idonei a giustificare un aumento di quanto già liquidato sulla base degli importi enunciati nelle tabelle di cui sopra si è detto, che tengono in ogni caso conto della sofferenza soggettiva legata al danno biologico.
In ordine al lamentato pregiudizio alla capacità lavorativa, va rilevato che, in astratto, ogni lesione della salute (scilicet, ogni disfunzione anatomo-patologica conseguita ad un fatto illecito) può riverberare effetti sull'attività lavorativa in tre modi:
1) precludendola del tutto, con conseguente soppressione totale del reddito;
2) costringendo il soggetto leso a mutare funzioni o qualifica, ovvero a ridurre la propria produttività, con conseguente riduzione del reddito;
3) costringendo il soggetto leso, per svolgere le medesime attività cui attendeva prima del sinistro, a sopportare sforzi maggiori, ovvero a subire una maggiore usura.
I primi due casi costituiscono altrettante ipotesi di danno patrimoniale;
nella terza ipotesi, la limitata validità del danneggiato non contrae il suo reddito lavorativo, ma
14 sottopone la sua validità residua ad una maggiore usura (è questo il c.d. danno da “cenestesi lavorativa”).
Occorre dunque accertare e valutare separatamente due distinti effetti che le lesioni personali possono avere sull'attività lavorativa: se le lesioni producono una accertata riduzione del reddito, tale danno costituisce un ordinario danno patrimoniale da lucro cessante;
se le lesioni non incidono sul reddito (sia perché resta invariato;
sia perché manca addirittura un reddito), ma rendono più faticosa la prestazione lavorativa, di tale circostanza deve tenersi debito conto nella liquidazione del danno biologico, elevando l'ammontare del risarcimento dovuto. Naturalmente i due effetti possono anche coesistere.
Invero, sussiste la risarcibilità del danno patrimoniale soltanto qualora sia riscontrabile la eliminazione o la riduzione della capacità del danneggiato di produrre reddito, mentre il danno da lesione della “cenestesi lavorativa”, che consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute (cfr. Cass. n. 5840/2004).
In ogni caso, sì come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il danno patrimoniale inteso come conseguenza della riduzione della capacità di guadagno, e,
a sua volta, della capacità lavorativa specifica (e non, dunque, della sola inabilità temporanea o dell'invalidità permanente) postula, naturalmente, la prova dello svolgimento di una determinata, specifica attività lavorativa da parte del soggetto leso.
Esso è infatti risarcibile autonomamente dal danno biologico soltanto se vi sia la prova che il soggetto leso svolgeva - o presumibilmente in futuro avrebbe svolto - un'attività lavorativa produttiva di reddito, e che tale reddito (o parte di esso) non sia stato in concreto conseguito (in tal senso, cfr. Cass. Civ., n. 18489/06).
Nel caso di specie, sulla base delle superiori considerazioni, deve essere rigettata ogni richiesta di danno da perdita della capacità lavorativa.
Invero, l'attore non ha neppure allegato di svolgere attività lavorativa, al momento del sinistro, né il tipo di attività lavorativa, né, tantomeno, ha allegato che tale sconosciuta attività lavorativa abbia subito una mutazione in peius a causa delle lesioni cagionate dal sinistro.
15 Ora, l'assoluta genericità delle allegazioni sul punto non consente di addivenire alla dimostrazione della perdita di capacità lavorativa dell'attore in seguito al sinistro.
Peraltro, si osserva, anche il nominato ctu, dott. seppure abbia Persona_2 precisato che i postumi invalidanti “hanno ripercussioni su attività lavorative che necessitano di stazione eretta prolungata, flessioni ed accovacciamenti ripetuti, sforzi fisici con sovrappesi, ecc.”, tuttavia, ha specificato che “non vi è incompatibilità.” con l'attività lavorativa (cfr. relazione a firma del
C.T.U. dott. in atti). Persona_2
Di conseguenza, deve essere rigettata la domanda risarcitoria relativa alla perdita di capacità lavorativa dell'attore.
3. Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza;
di conseguenza e Controparte_1 CP_2 devono essere condannati, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute da
, le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. Parte_1
147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicando i parametri minimi per tutte le fasi, sono liquidate nella misura di € 4.000,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge, disponendone il pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
Per Questi Motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa civile in epigrafe indicata, nella contumacia di , ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, CP_2 accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, condanna Parte_1
e , in solido, al pagamento in favore dell'attore della Controparte_1 CP_2 somma di € 53.971,95 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi al tasso legale dalla pronuncia al soddisfo;
condanna e , in solido, al pagamento delle spese di Controparte_1 CP_2 lite in favore di , liquidate in € 4.000,00 oltre iva, cpa e rimborso spese Parte_1 generali come per legge, disponendone il pagamento in favore del difensore dichiaratosi antistatario;
pone le spese di ctu, così come liquidate in separato decreto, definitivamente a carico
16 dei convenuti, in solido.
Così deciso in Termini Imerese, 9 maggio 2025.
Il Giudice
Rossana Musumeci
17