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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/05/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2614/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 20.05.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Parravicini;
Parte_1
e
“ ”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.03.2025 il ha convenuto in Pt_1 giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “ Controparte_1
accertato e dichiarato che le dimissioni presentate dal lavoratore dalla con data di cessazione 29.03.2024 per Parte_1 CP_1
tutto quanto sopra esposto, argomentato e provato, gli estremi delle
1 dimissioni per giusta causa;
accertato e dichiarato che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della ino al giorno CP_1
29.4.2024 senza percepire la 14ma mensilità maturata al luglio 2023, i ratei di 14ma maturati dal luglio 2023 alla risoluzione del rapporto, i ratei di 13ma maturati dal dicembre 2023 alla risoluzione del rapporto, le ferie maturate e non godute, i permessi maturati e non goduti e il TFR,
l'indennità sostitutiva del preavviso, tutti negli importi come meglio esposti in narrativa;
per conseguenza condannare n persona CP_2 del l.r.p.t. a corrispondere a la somma di € 7.740,49 Parte_1
come da conteggio prodotto da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, ovvero quella diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa eventualmente all'esito di idonea CTU. In ogni caso e su tutte le domande di contenuto economico, con la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati e maturandi sulla somma dovuta fino al saldo, ai sensi degli artt. 1283 c.c., 1284 comma 4 c.c. e dell'art. 429 ultimo comma c.p.c..Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
1.Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta presso il ristorante sito in Milano,
Bastioni di porta Volta n. 5 svolgendo le mansioni di cuoco con l'inquadramento nel terzo livello del ccnl di categoria a far tempo dal
5.12.2022 sino al 29.04.2024, data delle dimissioni.
A tal proposito occorre considerare che come il creditore, provata la fonte legale o negoziale del proprio diritto, ha poi solo l'onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata (cfr., per tutte, Cass. S.U.
30/10/2001 n. 13533), così nel caso che ci occupa il lavoratore, creditore dei compensi indicati, una volta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro, deve solo allegare l'altrui inadempimento, vale a dire il mancato pagamento dei compensi spettanti, mentre sul debitore incombe l'onere
2 di allegare e dimostrare il fatto estintivo, vale a dire il pagamento delle somme reclamate.
Considerato che le dimissioni allegate sono seguite al mancato pagamento delle retribuzioni ed alla mancata consegna dei cedolini paga, appare fondata anche la domanda di riconoscimento della indennità sostitutiva del preavviso.
I conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un ulteriore vaglio contabile.
Nel caso di specie la parte resistente , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme reclamate dall'istante
Considerato che la parte resistente debitrice non si è costituita in giudizio e non ha offerto alcuna documentazione idonea a provare la estinzione dei crediti vantati dal ricorrente, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, , va condannato al pagamento nei Controparte_3
confronti del ricorrente della somma lorda di Euro 7.740,49, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 3.03.2025, Parte_1
nei confronti della , così provvede: CP_1
1) dichiara che le dimissioni del 29.04.2024 sono assistite dalla giusta causa;
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'istante, per le causali di cui al ricorso, della somma lorda di Euro 7.740,49, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dal giorno della maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
3 3) condanna, altresì, parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.216,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 20.05.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 20.05.2025; visto l'art. 429 c.p.c.;
pronuncia la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di lavoro
tra
, rappresentato e difeso dall'Avv. M. Parravicini;
Parte_1
e
“ ”, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.03.2025 il ha convenuto in Pt_1 giudizio la formulando le seguenti conclusioni: “ Controparte_1
accertato e dichiarato che le dimissioni presentate dal lavoratore dalla con data di cessazione 29.03.2024 per Parte_1 CP_1
tutto quanto sopra esposto, argomentato e provato, gli estremi delle
1 dimissioni per giusta causa;
accertato e dichiarato che il ricorrente ha prestato attività di lavoro subordinato a favore della ino al giorno CP_1
29.4.2024 senza percepire la 14ma mensilità maturata al luglio 2023, i ratei di 14ma maturati dal luglio 2023 alla risoluzione del rapporto, i ratei di 13ma maturati dal dicembre 2023 alla risoluzione del rapporto, le ferie maturate e non godute, i permessi maturati e non goduti e il TFR,
l'indennità sostitutiva del preavviso, tutti negli importi come meglio esposti in narrativa;
per conseguenza condannare n persona CP_2 del l.r.p.t. a corrispondere a la somma di € 7.740,49 Parte_1
come da conteggio prodotto da intendersi qui integralmente riportato e trascritto, ovvero quella diversa somma che dovesse essere determinata in corso di causa eventualmente all'esito di idonea CTU. In ogni caso e su tutte le domande di contenuto economico, con la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati e maturandi sulla somma dovuta fino al saldo, ai sensi degli artt. 1283 c.c., 1284 comma 4 c.c. e dell'art. 429 ultimo comma c.p.c..Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso, nessuno si è costituito per la parte resistente e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.
La domanda proposta dal ricorrente è fondata e merita di essere accolta.
1.Dalla documentazione prodotta si evince che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della convenuta presso il ristorante sito in Milano,
Bastioni di porta Volta n. 5 svolgendo le mansioni di cuoco con l'inquadramento nel terzo livello del ccnl di categoria a far tempo dal
5.12.2022 sino al 29.04.2024, data delle dimissioni.
A tal proposito occorre considerare che come il creditore, provata la fonte legale o negoziale del proprio diritto, ha poi solo l'onere di allegare l'altrui inadempimento, mentre il debitore deve provare i fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa azionata (cfr., per tutte, Cass. S.U.
30/10/2001 n. 13533), così nel caso che ci occupa il lavoratore, creditore dei compensi indicati, una volta provata l'esistenza di un rapporto di lavoro, deve solo allegare l'altrui inadempimento, vale a dire il mancato pagamento dei compensi spettanti, mentre sul debitore incombe l'onere
2 di allegare e dimostrare il fatto estintivo, vale a dire il pagamento delle somme reclamate.
Considerato che le dimissioni allegate sono seguite al mancato pagamento delle retribuzioni ed alla mancata consegna dei cedolini paga, appare fondata anche la domanda di riconoscimento della indennità sostitutiva del preavviso.
I conteggi allegati sono corretti e non necessitano di un ulteriore vaglio contabile.
Nel caso di specie la parte resistente , non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna prova del pagamento delle somme reclamate dall'istante
Considerato che la parte resistente debitrice non si è costituita in giudizio e non ha offerto alcuna documentazione idonea a provare la estinzione dei crediti vantati dal ricorrente, la domanda deve essere accolta e, per l'effetto, , va condannato al pagamento nei Controparte_3
confronti del ricorrente della somma lorda di Euro 7.740,49, per le causali di cui al ricorso, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con ricorso depositato il 3.03.2025, Parte_1
nei confronti della , così provvede: CP_1
1) dichiara che le dimissioni del 29.04.2024 sono assistite dalla giusta causa;
2) condanna la parte resistente al pagamento in favore dell'istante, per le causali di cui al ricorso, della somma lorda di Euro 7.740,49, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria ai sensi dell'art. 429 c.p.c. dal giorno della maturazione delle singole componenti del credito sino all'effettivo soddisfo;
3 3) condanna, altresì, parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 4.216,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%.
Milano, 20.05.2025
Il Giudice
( Luigi Pazienza)
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