Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
NONA SEZIONE CIVILE composta dai seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente dott. Pasquale CRISTIANO Consigliere dott. Antonio CRISCUOLO GAITO Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 134 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2023, avente ad oggetto “responsabilità professionale”,
Appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11356/22, pubblicata il 20
Dicembre 2022; causa posta in decisione, giusta ordinanza comunicata l'11 Novembre 2024, all'esito dell'udienza del 5 Novembre 2024, tenutasi nelle forme della trattazione scritta (con i termini di cui all'art. 190 cpc scaduti in data 30 Gennaio 2025), e pendente tra:
(C.F.: ), in persona del p.t., rapp.to e difeso ex CO P.IVA_1 CP_2
Lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.: , con la C.F._1
quale è elettivamente dom.to presso il seguente indirizzo di PEC:
Email_1
Appellante
E
( ), rapp.ta e difesa (giusta procura in atti) Controparte_3 C.F._2
dagli avv.ti Anton Giulio Lana ( ), Mario Melillo C.F._3
( e Valentina Rao ( ), con i quali è C.F._4 CodiceFiscale_5
elettivamente dom.ta presso i seguenti indirizzi di PEC:
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1
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Appellata
CONCLUSIONI: Nell'ambito dell'udienza del 5 Novembre 2024 (tenutasi nelle forme della trattazione scritta), hanno concluso i Difensori delle parti, a mezzo di note scritte, riportandosi ai rispettivi atti, nonché chiedendo l'introito in decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 14 Maggio 2018 nei confronti del , CO
(nata il [...]) esponeva che il 5 Marzo 1982 era stata Controparte_3
ricoverata presso la clinica Mediterranea di Napoli.
Nel corso del ricovero aveva subìto un intervento per cisti supportata del rene destro;
nell'ambito delle terapie di supporto era stata anche sottoposta ad emotrasfusione.
Nel 2014 era emersa la positività al virus HCV.
I successivi accertamenti avevano confermato il quadro clinico di infezione cronica epatica, che aveva già portato allo sviluppo della cirrosi epatica.
Pertanto, con domanda amministrativa del 23 Aprile 2015 la aveva chiesto il CP_3
riconoscimento dell'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/92.
La Commissione Medica Ospedaliera aveva affermato la sussistenza del nesso di causalità tra la trasfusione e l'infermità.
Nel 2016 si era sottoposta a terapia antivirale, ottenendo la Controparte_3
“eradicazione” dell'infezione da HCV. Peraltro la eradicazione non aveva comportato la totale soppressione della malattia, ma soltanto un più lento svilupparsi della stessa.
Per giunta la cirrosi aveva determinato alterazioni irreversibili dell'architettura epatica, nonché danni non suscettibili di restitutio ad integrum.
Vanamente era stato chiesto al il risarcimento dei danni in via bonaria. CO
2 Sulla base di queste premesse conveniva il dinanzi Controparte_3 CO
al Tribunale di Napoli, chiedendo di riconoscersi che, in stretta dipendenza dall'evento trasfusionale (e quindi per esclusiva responsabilità del convenuto), essa CP_1 [...]
aveva riportato gravissimi ed irreversibili danni alla propria salute, sfociati nella CP_3
gravissima patologia di epatite cronica HCV correlata;
per l'effetto, condannarsi il CP_1
al risarcimento di tutti i danni, nella misura di complessivi euro 899.738,00, così ripartiti:
euro 799.738,00 per danno biologico;
euro 50.000,00 per danno esistenziale;
euro 50.000,00 per danno morale;
oltre il danno patrimoniale, inerente alle spese mediche sostenute, ed oltre interessi e rivalutazione;
il tutto con vittoria delle spese del giudizio.
Si costituiva il convenuto, chiedendo di rigettarsi la domanda attorea;
nella CP_1
denegata ipotesi di accoglimento, chiedeva che l'importo risarcitorio fosse ridotto dell'indennizzo erogato ed erogabile ai sensi della Legge 210/92 per la stessa patologia, fino al raggiungimento degli 84 anni di età da parte della (durata presumibile della vita CP_3
media femminile in Italia, secondo i più aggiornati indici ISTAT).
Nel corso del primo grado veniva espletata la CTU medico-legale (cfr. l'elaborato depositato il 3 Agosto 2020).
Il primo grado è stato definito con la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11356/22, pubblicata il 20 Dicembre 2022.
Il G.M., in accoglimento della domanda, ha determinato l'importo astrattamente liquidabile a titolo di risarcimento danni (comprensivo di rivalutazione monetaria ed interessi fino alla data di emissione della sentenza), nella misura di euro 124.136,36.
A questo punto, il primo Giudice ha esaminato l'eccezione di compensatio lucri cum damno, sollevata dal convenuto, ed inerente all'indennizzo ex Lege 210/92. CP_1
3 Sul punto il Tribunale ha osservato come sia incontestato il fatto che Controparte_3
abbia ricevuto, a titolo di indennizzo ex Lege 210/92, fino all'Agosto 2018, la somma di euro
31.266,92.
Tale importo è stato rivalutato all'attualità, così da addivenire alla cifra di euro 35.831,89.
A questo punto, all'esito dello scomputo di euro 35.831,89 dal succitato importo di euro
124.136,36, ecco che si è determinata la cifra netta di euro 88.304,47.
In definitiva il G.M. ha condannato il al pagamento, in favore di CO [...]
a titolo di risarcimento danni (al netto degli importi incamerati dalla CP_3
danneggiata a titolo di indennizzo ex Lege 210/92), della somma di euro 88.304,47, oltre interessi legali decorrenti dalla data di pubblicazione della sentenza;
altresì ha condannato il convenuto al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 786,00 per CP_1
esborsi ed euro 14.103,00 per compensi, oltre accessori come per Legge;
infine le spese dell'espletata CTU sono state definitivamente poste a carico del . CO
Avverso la succitata sentenza ha proposto appello il , con citazione Parte_1
notificata in data 11 Gennaio 2023 nei confronti di . Controparte_3
L'impugnazione verte su due motivi.
Con il primo motivo di gravame il appellante si duole della statuizione del primo CP_1
Giudice, in punto di determinazione dell'età che la danneggiata aveva alla data del sinistro.
Infatti il Tribunale di Napoli, nel determinare il danno risarcibile (applicando le tabelle milanesi), ha fatto riferimento all'età che la aveva alla data del presunto contagio CP_3
(Marzo 1982).
Al contrario, nell'ottica del impugnante, il Tribunale avrebbe dovuto fare CP_1
riferimento all'età più avanzata, che la aveva alla data di prima manifestazione e CP_3
stabilizzazione della patologia epatica (coincidente con la data di prima diagnosi dell'epatite, nel 2014).
Invero, tale diverso criterio condurrebbe ad una liquidazione meno penalizzante per il danneggiante. CP_1
4 Con il secondo motivo il si duole del fatto che il Giudice Monocratico abbia CP_1
riconosciuto in modo limitato la compensatio lucri cum damno (derivante dalla necessità di scomputare dal quantum risarcibile, gli importi ottenuti dalla danneggiata, a titolo di indennizzo ex Lege 210/92).
Infatti il Tribunale ha scomputato soltanto gli euro 31.266,92 erogati alla fino CP_3
all'Agosto 2018.
Dunque, ad avviso del , erroneamente il primo Giudice non ha riconosciuto gli CP_1
ulteriori euro 176.200,33, corrispondenti alle somme che la complessivamente è CP_3
destinata a percepire (a titolo di indennizzo ex Lege 210/92), tenendo conto della speranza di vita femminile fino agli 84 anni di età.
Aggiunge il Ministero che l'importo di euro 176.200,33 già emergeva dai conteggi allegati alla relazione ministeriale del 24 Luglio 2018 (documentazione già prodotta in primo grado).
Dunque l'appellante ha concluso nei seguenti termini: CO
Voglia la Corte d'Appello, nel merito, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, rilevata
l'erroneità dei criteri di calcolo del danno risarcibile adottati, individuare quale decorrenza del danno-conseguenza e dei relativi accessori la corretta data del 2014, in cui per la prima volta parte appellata allega un danno;
Inoltre, in corretta applicazione del criterio di compensatio lucri cum damno, disporre la detrazione di quanto corrisposto e da corrispondere a titolo di indennizzo, con ciò rigettando le domande risarcitorie proposte, per essere stato il danno astrattamente risarcibile, già interamente ristorato attraverso l'indennizzo ex Lege 210/92….
Dunque, nel complesso, è d'uopo sin da ora osservare come si tratti di motivi di gravame incidenti sul solo profilo del quantum debeatur (vale a dire, è stata ormai irrevocabilmente accertata la responsabilità del per i danni da emotrasfusione). CP_1
Si è costituita l'appellata , chiedendo di rigettarsi il gravame. Controparte_3
Giusta ordinanza comunicata l'11 Novembre 2024 – all'esito dell'udienza del 5 Novembre
2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta – sulla documentazione in atti, precisate
5 le conclusioni, la causa è stata dalla Corte riservata per la decisione, con la concessione del termine di giorni sessanta per deposito di comparse conclusionali, nonché termine di ulteriori venti giorni per eventuali memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sul primo motivo di gravame
Con il primo motivo il sostiene che il momento al quale occorre riferirsi – ai fini CP_1
della decorrenza del danno – sia quello in cui la malattia è stata percepita quale danno ingiusto, conseguente al comportamento del terzo.
Invece il Tribunale ha fatto decorrere il danno dal momento in cui la malattia è insorta.
Il motivo è infondato.
Il Collegio ritiene di doversi conformare all'insegnamento della Suprema Corte.
Invero i Supremi Giudici hanno argomentato nei termini seguenti:…Se infatti si assume che
l'età del danneggiato è un parametro che rileva ai fini dell'ammontare del risarcimento, allora va verificata al momento in cui il danno si è verificato, e non a quello in cui è stato percepito dal danneggiato;
quest'ultimo parametro rileva semmai ai fini della prescrizione….Altro è il momento in cui il danno si verifica, altro è quello in cui è percepito come tale dal danneggiato;
il danno esiste come peggioramento di un bene a prescindere dalla conoscenza che il danneggiato ne abbia;
ai fini del risarcimento, o meglio del suo ammontare, è rilevante il momento in cui il danno si produce, poiché è in quel momento che il bene leso è peggiorato, subìsce la diminuzione che deve essere risarcita. Ai fini della stima del danno rileva, in sostanza, il momento in cui si è prodotto e si è determinato il peggioramento, anziché quello in cui tale mutamento è stato percepito (Cass. civ., ord. n.
19187/20).
Quindi, in adesione all'insegnamento testè descritto, correttamente il Tribunale ha collocato temporalmente la data del sinistro, all'epoca in cui la paziente si è Controparte_3
sottoposta alla prima trasfusione.
6 A questo punto, si deve esaminare il secondo motivo di impugnazione.
Sul secondo motivo di gravame
Con riferimento a tale motivo, non si può prescindere dalla relazione datata 24 Luglio 2018, redatta (nell'ambito del ) dalla “Direzione Generale della vigilanza sugli CO
enti e della sicurezza delle cure, Ufficio Quinto”, con i conteggi allegati.
Trattasi di documento in atti, già tempestivamente prodotto in primo grado dal CP_1
convenuto.
Dunque, nulla quaestio sul fatto che la abbia percepito, fino all'Agosto 2018, a titolo CP_3
di indennizzo ex Lege 210/92, la somma di euro 31.266,92.
Nella citata relazione si aggiunge la seguente considerazione: le stime ISTAT aggiornate al
2016 delineano una speranza di vita media femminile fino agli 84 anni di età. Quindi è presumibile che (nata il [...]) permanga in vita fino all'anno Controparte_3
2035, e cioè, partendo dal 2018, per ulteriori diciassette anni.
Da qui la quantificazione degli ulteriori futuri importi liquidabili ex Lege 210/92, nella misura di euro 176.200,33.
Alla relazione del 24 Luglio 2018 sono allegati dei conteggi, all'esito dei quali si indica, appunto, il dato complessivo al 2035, rivalutato anno per anno, in euro 176.200,33.
Come sopra accennato il G.M., nella gravata sentenza, ha vagliato il documento oggetto di discussione, ed ha ritenuto di limitare l'accoglimento dell'eccezione inerente alla compensatio lucri cum damno ai soli euro 31.266,92, senz'altro corrisposti alla fino CP_3
all'Agosto 2018 (periodo immediatamente successivo alla notifica della citazione di primo grado, e nelle more dello svolgimento della prima udienza di comparizione dinanzi al
Tribunale).
Al contempo, il G.M. ha ritenuto che non vi fossero elementi certi e tranquillanti, tali da indurre a “scomputare” dal quantum risarcibile somme ulteriori, appunto successive
7 all'Agosto 2018.
Ritiene il Collegio di dover aderire, in subjecta materia, all'insegnamento della Suprema
Corte, da ultimo espresso con la pronuncia n. 32550/24.
Orbene, l'indennizzo di cui alla Legge 210/92 può essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo di risarcimento del danno da emotrasfusione, solo se il suddetto indennizzo sia stato effettivamente versato, o comunque sia determinato nel suo ammontare, o sia determinabile in base a specifici dati, della cui prova è onerata la parte che eccepisce il lucrum.
Pertanto, sono soggette alla detrazione non soltanto le somme già percepite al momento della sentenza, ma anche le somme da percepire in futuro. Tuttavia, lo scomputo degli importi da percepire in futuro è legato al presupposto della loro determinabilità – in base alla prova dell'importo annuo corrisposto.
Nel caso di specie, nei conteggi allegati alla relazione del Luglio 2018 venivano indicati con precisione gli importi che – a titolo di indennizzo ex Lege 210/92 – sarebbero stati erogati alla nello scorcio residuo del 2018, nonché per gli anni solari 2019, 2020, 2021 e CP_3
2022.
Il , nell'appello notificato l'11 Gennaio 2023, ha analiticamente CO
riportato tali importi, e cioè:
euro 3.195,84 per la parte residua del 2018, da Settembre a Dicembre;
euro 9.721,73 per l'anno solare 2019;
euro 9.857,84 per l'anno solare 2020;
euro 9.995,85 per l'anno solare 2021;
euro 10.135,79 per l'anno solare 2022;
per un totale pari ad euro 42.907,05.
Nell'atto di gravame notificato l'11 Gennaio 2023 il ha indicato tali importi come CP_1
effettivamente erogati alla (in aggiunta agli euro 31.266,92 erogati fino all'Agosto CP_3
8 2018).
Ebbene, trattasi di deduzione non specificamente contestata dalla , né in sede di CP_3
comparsa di costituzione, né nelle difese successive.
Ed allora, in conformità all'insegnamento giurisprudenziale sopra riportato, si impone lo
“scomputo” di tali ulteriori euro 42.907,05 (scomputo appunto pedissequo alle risultanze documentali, già emerse in primo grado).
Il tutto, in parziale accoglimento del secondo motivo di gravame.
L'accoglimento è soltanto parziale, considerato che il impugnante aveva chiesto CP_1
che – a titolo di lucro – si riconoscesse l'intero importo di euro 176.200,33 (sommatoria degli indennizzi percepibili fino al presumibile raggiungimento degli 84 anni di età da parte della danneggiata ). Controparte_3
Al contrario, ad avviso del Collegio, con riferimento alle annualità dal 2023 compreso in poi, non si rinviene il carattere di tranquillante determinabilità, che possa consentire di procedere allo scomputo di ulteriori somme.
In definitiva, in parziale accoglimento dell'appello (con specifico riferimento all'entità della compensatio lucri cum damno già riconosciuta dal Tribunale), dall'importo di euro 88.304,47
(riconosciuto dal Tribunale a titolo di risarcimento danni) vanno “scomputati” ulteriori euro
42.907,05.
Si addiviene in tal modo all'importo di euro 45.397,42.
Vale a dire, in parziale riforma della pronuncia di prime cure, va ridotta ad euro 45.397,42
(oltre interessi legali decorrenti dalla pubblicazione della sentenza di primo grado) la somma, al cui pagamento deve essere condannato il , a titolo di CO
risarcimento danni, in favore di . Controparte_3
A questo punto, resta da pronunciarsi sul governo delle spese.
Sul regime delle spese del doppio grado
9 Il parziale accoglimento dell'appello comporta di dover rideterminare le spese del complessivo giudizio, e quindi non solo del presente grado, ma anche del primo grado (in virtù del cd. “effetto espansivo interno”).
Le spese del doppio grado – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza del
. Tuttavia, è d'uopo scrivere di una soccombenza soltanto parziale. CO
Infatti, rispetto al primo grado gli importi erogati a titolo di indennizzo ex Lege 210/92 (e quindi da scomputare dal quantum risarcibile) ammontano ad euro 74.173,97 (anziché euro
31.266,92).
Simmetricamente, la somma riconosciuta alla danneggiata a titolo di risarcimento CP_3
danni (al netto degli indennizzi ex Lege 210/92) si riduce da euro 88.304,47 ad euro
45.397,42.
Quindi le spese del doppio grado seguono la soccombenza del in misura della CP_1
metà; quanto alla residua metà, è d'uopo compensare le spese medesime.
Del resto il Tribunale aveva liquidato le spese, applicando lo scaglione di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00.
Al contrario, alla luce dell'importo netto definitivamente riconosciuto a titolo di risarcimento danni, ci si colloca nell'ambito dello scaglione di valore compreso tra euro 26.000,01 ed euro
52.000,00.
Il compenso professionale va determinato secondo le tabelle vigenti, di cui al D.M. n. 147/22.
In mancanza di nota specifica, si procede alla liquidazione di ufficio.
Ai fini della quantificazione del compenso, si ritiene equo e congruo attestarsi, per entrambi i gradi (a “monte” del dimezzamento dovuto alla compensazione in misura della metà), sulla linea esattamente intermedia tra valori minimi e medi, nell'ambito dello scaglione di riferimento.
Per quel che concerne il compenso del presente grado, lo stesso è dato dalla sommatoria dei compensi inerenti alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, nonché, in aggiunta, del
10 compenso inerente alla fase istruttoria.
Infatti, il Collegio aderisce al più recente insegnamento giurisprudenziale, circa il carattere non eludibile (nel giudizio di appello) della fase di trattazione, coincidente con le attività previste dall'art. 350 cpc (Cass. civ., n. 29857/23).
Del resto, si è ormai imposta una nozione unitaria della fase di trattazione, comprendente anche l'eventuale attività istruttoria.
Pertanto, a titolo di compensi professionali (al netto del dimezzamento dovuto alla compensazione in misura della metà), si liquidano, in favore di , i seguenti Controparte_3
importi:
euro 2.856,25 per il primo grado;
euro 3.746,75 con riferimento al presente grado.
Per quel che concerne gli esborsi del primo grado si liquida, in favore di Controparte_3
(al netto della compensazione in misura della metà), l'importo di euro 393,00.
Trattasi, appunto, dell'esatta metà degli euro 786,00 liquidati nella sentenza di prime cure a titolo di esborsi.
Infine, la sentenza di prime cure va confermata, con riferimento alla statuizione, a mezzo della quale le spese dell'espletata CTU medico-legale sono state poste integralmente a carico del convenuto . CO
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Nona Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal , in persona del nei confronti di CO Parte_2 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 11356/22, pubblicata il 20 CP_3
Dicembre 2022, così provvede:
A) Accoglie l'appello per quanto di ragione (con specifico riferimento all'entità della compensatio lucri cum damno già riconosciuta dal Tribunale); per l'effetto, in parziale
11 riforma della pronuncia di prime cure, riduce ad euro 45.397,42 (oltre interessi legali decorrenti dall'emissione della sentenza di primo grado) la somma, al cui pagamento deve essere condannato il , a titolo di risarcimento danni, in favore di CO
– al netto degli importi percepiti da quest'ultima a titolo di indennizzo Controparte_3
ex Lege 210/92;
B) Condanna il al pagamento della metà delle spese del doppio grado CO
di giudizio in favore di – metà che liquida, quanto al primo grado, in euro Controparte_3
393,00 per esborsi ed euro 2.856,25 per compenso professionale, e, quanto al presente grado, in euro 3.746,75 per compenso professionale, oltre, per entrambi i gradi, IVA, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15 %; dichiara compensate le spese del doppio grado tra le suddette parti, in ragione della residua metà.
Così deciso, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Antonio Criscuolo Gaito dott. Eugenio Forgillo
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