Ordinanza collegiale 5 dicembre 2024
Sentenza 13 gennaio 2025
Decreto cautelare 30 gennaio 2025
Ordinanza cautelare 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 13/01/2025, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00039/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01299/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di NO (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1299 del 2024, proposto da
AR NG, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenzo Morrone, Rosaria Morrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di NO, domiciliataria ex lege in NO, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'ottemperanza
del decreto di condanna (avente natura decisoria) reso dalla Corte di Appello di NO – Sezione Lavoro nel procedimento recante n. 34/2018 R.G. (Cron. 3863/2018 Rep.409/2018) reso dalla Corte di Appello di NO – Sezione Lavoro in data 3.5.2018 e depositato in cancelleria il 23.4.2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2024 la dott.ssa Anna Saporito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- parte ricorrente ha agito per ottenere l’esecuzione del giudicato derivante dal decreto ex l. n. 89/2001, in epigrafe indicato;
- con ordinanza n. 2386 del 5 dicembre 2024 il Collegio ha rilevato possibili profili di inammissibilità del ricorso per l'incompletezza della dichiarazione inviata da parte ricorrente ex art. 5 sexies l. n. 89/2001, in quanto priva dell'attestazione relativa alla "mancata riscossione di somme per il medesimo titolo";
- con memoria del 19 dicembre 2024 parte ricorrente ha rappresentato che “ nella dichiarazione allegata in atti (cfr. all. 3) ed inviata ex art. 5 sexies l. n. 89/2001 è stata espressamente barrata la casella relativa "mancata riscossione di somme per il medesimo titolo"… con conseguente assolvimento degli obblighi previsti dalla predetta normativa ”;
Considerato che per l’ammissibilità del ricorso di ottemperanza di un decreto emesso ex l. n. 89 del 2001 è necessario, oltre ai presupposti di cui all’art. 112 c.p.a., che siano state notificate all’Amministrazione le dichiarazioni previste dall’art. 5-sexies, l. n. 89 del 2001, compresa quella relativa alla mancata riscossione delle somme liquidate a titolo di equa riparazione, atteso che “ tale onere presidia un rilevante interesse pubblico, quale misura volta a scongiurare un indebito esborso di denaro dello Stato, evitando eventuali plurimi pagamenti per lo stesso titolo, ed il suo mancato adempimento comporta l’impossibilità di portare ad esecuzione il decreto reso dalla Corte d’Appello, anche nelle ipotesi in cui i modelli messi a disposizione dall’Amministrazione non prevedano uno specifico campo dedicato alla relativa dichiarazione. Detta circostanza, infatti, non può far venire meno la cogenza di un onere imposto dalla legge, la cui inosservanza - sostanziata dalla omessa, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione - impedisce l’emissione dell’ordine di pagamento, secondo quanto espressamente stabilito dall’art. 5-sexies, comma 4, l. n. 89 del 2001 (in questo senso, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 maggio 2021, n. 3572). Né può configurarsi in capo al privato un incolpevole affidamento generato dall’operato dell’Amministrazione, essendo egli tenuto a conoscere gli obblighi dichiarativi imposti dalla legge e considerato, altresì, che nel caso di specie il modello disponibile sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia riportava - integralmente - il testo dell’art 5-sexies, l. n. 189 del 2001, contenente l’indicazione degli adempimenti a carico del richiedente ” (Consiglio di Stato, sez. III, 13 marzo 2024, n. 2418);
Considerato che, diversamente da quanto indicato da parte ricorrente, dall’esame della documentazione versata in atti (cfr. modulo Pinto allegato al ricorso) non emerge che sia stata resa la dichiarazione relativa alla "mancata riscossione di somme per il medesimo titolo";
Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile;
Ravvisati nondimeno giusti motivi per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di NO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NO nelle camere di consiglio dei giorni 4 dicembre 2024, 8 gennaio 2025, con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Mezzacapo, Presidente
Anna Saporito, Primo Referendario, Estensore
Rosa Anna Capozzi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Saporito | Salvatore Mezzacapo |
IL SEGRETARIO