Sentenza breve 4 marzo 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 04/03/2022, n. 373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 373 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/03/2022
N. 00373/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00136/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 136 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Vincenza De Giglio e Fabrizio Occhinegro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, via Rubichi n. 39;
per l’annullamento
della scheda valutativa n. -OMISSIS-, nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi o consequenziali, ordinando la redazione di una nuova scheda valutativa che tenga conto dei necessari elementi di informazioni che dovranno essere assunti dagli Ufficiali del Corpo Sanitario che hanno avuto alle dipendenze in linea tecnica il ricorrente, con attribuzione allo stesso della qualifica di “Eccellente” ;
e per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento di spese e competenze di giudizio, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti il difensore avv. F. Occhinegro per la parte ricorrente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Rilevato che:
- in data 22 febbraio 2022 il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare ha depositato in giudizio relazione difensiva e allegata documentazione, con cui ha rappresentato che “ s uccessivamente alla proposizione del ricorso, in sede di verifica del documento valutativo impugnato sono stati rilevati alcuni vizi di legittimità (All. 2) per cui il documento è stata annullato” e che pertanto “si ritiene che il gravame sia improcedibile per cessata materia del contendere” ;
- all’odierna camera di consiglio il procuratore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale che “conviene sulla cessata materia del contendere, in linea con la relazione depositata dall ’ Amm.ne in data 22 febbraio 2022” , insistendo al contempo per la condanna alle spese della P.A. e per il rimborso del contributo unificato;
Ritenuto, pertanto, di dover pronunciare sentenza dichiarativa dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., essendo stata pienamente soddisfatta la pretesa del ricorrente azionata con il presente giudizio;
Ritenuto, altresì, che le spese del giudizio - così come liquidate come in dispositivo - vadano poste a carico dell’Amministrazione resistente, in virtù del criterio della soccombenza virtuale, in quanto il ricorso avrebbe meritato accoglimento sotto il profilo della dedotta violazione dell’art. 693 del d.P.R. 15.3.2010, n. 90 ( ossia per la mancata richiesta da parte del Compilatore degli elementi d ’ informazione - c.d. Mod. “D” - nei confronti dell ’ autorità dalla quale il ricorrente, in qualità di Ufficiale del Corpo Sanitario, dipendeva in “linea tecnica diretta”: motivo per il quale, fra l ’ altro, l ’ Autorità gerarchica sovraordinata ha adottato il provvedimento di annullamento in autotutela della scheda valutativa de qua );
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero della Difesa alla refusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente, che liquida nella complessiva somma di € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 2 marzo 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.