CGT1
Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XX, sentenza 24/02/2026, n. 3209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3209 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3209/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'UR UL, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 15948/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014923688 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1857/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, con ricorso in riassunzione, a seguito di decisone di incompetenza della Corte di Giustizia di I grado di Salerno, sentenza n. 4309/03/25, impugna la intimazione di pagamento, relativa al mancato pagamento di cartelle di pagamento, relative a tasse automobilistiche anno 2008. Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione triennale del credito, la carenza di motivazione. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate riscossione deduce che la cartella di pagamento è stata notificata il 19.02.13 e che non è in grado di depositare ulteriori atti interruttivi della prescrizione;
chiede che, in caso di accoglimento del ricorso, siano compensate le spese del giudizio.
La Corte, all'udienza del 04.11.25 rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La intimazione di pagamento opposta è relativa a cartella esattoriale n. 10020130007900579000, recante iscrizione a ruolo di mancato pagamento di tassa automobilistica anno 2008, per l'importo di €237,00 e di contributi previdenziali;
l'impugnazione è limitata alla pretesa tributaria. Giova ricordare che l'Amministrazione può agire per il recupero della tassa automobilistica non pagata entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento, come previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito nella legge n. 53/1983 e successive modifiche. Detta norma stabilisce, infatti, che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni inizia dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo. La rituale notificazione di atto impositivo comporta l'effetto di far iniziare un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dalla data di notifica dell'atto (avviso di accertamento, cartella di pagamento, intimazione). Nel caso in esame l'eccezione di prescrizione del credito è fondata, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 15.10.24 e la cartella è stata notificata il 19.02.13. In assenza di prova di notifica di altri atti interruttivi tra la data di notifica della cartella e la notifica della opposta intimazione, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in 200,00
€ per compensi, oltre oneri accessori, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 20, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'UR UL, Giudice monocratico in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso in riassunzione n. 15948/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via G. Grezar 14 Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10020249014923688 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1857/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti di causa Resistente/Appellato: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso da se stesso, con ricorso in riassunzione, a seguito di decisone di incompetenza della Corte di Giustizia di I grado di Salerno, sentenza n. 4309/03/25, impugna la intimazione di pagamento, relativa al mancato pagamento di cartelle di pagamento, relative a tasse automobilistiche anno 2008. Eccepisce l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione triennale del credito, la carenza di motivazione. Conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria delle spese del giudizio, con attribuzione al difensore dichiaratosi anticipatario.
L'Agenzia delle Entrate riscossione deduce che la cartella di pagamento è stata notificata il 19.02.13 e che non è in grado di depositare ulteriori atti interruttivi della prescrizione;
chiede che, in caso di accoglimento del ricorso, siano compensate le spese del giudizio.
La Corte, all'udienza del 04.11.25 rigettava l'istanza di sospensione dell'atto impugnato;
all'esito della udienza odierna decide come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso merita accoglimento.
La intimazione di pagamento opposta è relativa a cartella esattoriale n. 10020130007900579000, recante iscrizione a ruolo di mancato pagamento di tassa automobilistica anno 2008, per l'importo di €237,00 e di contributi previdenziali;
l'impugnazione è limitata alla pretesa tributaria. Giova ricordare che l'Amministrazione può agire per il recupero della tassa automobilistica non pagata entro il terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento, come previsto dall'art. 5 del D.L. n. 953/82, convertito nella legge n. 53/1983 e successive modifiche. Detta norma stabilisce, infatti, che l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento.
La decorrenza iniziale per il calcolo dei tre anni inizia dall'anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento;
il termine finale spira al 31 dicembre del terzo anno successivo. La rituale notificazione di atto impositivo comporta l'effetto di far iniziare un nuovo periodo di prescrizione, decorrente dalla data di notifica dell'atto (avviso di accertamento, cartella di pagamento, intimazione). Nel caso in esame l'eccezione di prescrizione del credito è fondata, atteso che l'intimazione di pagamento è stata notificata il 15.10.24 e la cartella è stata notificata il 19.02.13. In assenza di prova di notifica di altri atti interruttivi tra la data di notifica della cartella e la notifica della opposta intimazione, il ricorso va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, liquidandole in 200,00
€ per compensi, oltre oneri accessori, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 3 febbraio 2026.