CGT1
Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3290/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200064690340000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2321/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna la Cartella di pagamento n. 29620200064690340000 notificata il 10/01/2024 per € 156,05 (Tassa automobilistica anno 2017, oneri di riscossione e diritti di notifica).
Motivi di ricorso:
Carenza di motivazione (art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990): la cartella non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, né allega atti richiamati.
Mancata specifica del calcolo degli interessi moratori (art. 30 DPR 602/73): assenza di indicazione del tasso e delle modalità di calcolo.
Nullità per omessa notifica dell'avviso di accertamento: violazione della sequenza procedimentale (Cass.
SS.UU. n. 16412/2007).
Prescrizione del credito: tassa auto 2017 prescritta al 31/12/2021 (art. 5 D.L. 953/82 conv. L. 60/86).
Vizi di notifica: mancata prova della raccomandata informativa (art. 60 DPR 600/73; Cass. n. 2868/17, n.
17235/18).
Domanda: annullamento della cartella, dichiarazione di inesistenza del debito, vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per effetto della normativa che ha devoluto l'accertamento e la riscossione delle tasse automobilistiche alla Regione Sicilia non è piu' prevista la necessità della notifica dell'avviso di accertamento. Con legge regionale 11 Agosto 2015 n° 16, la Regione Siciliana, a far data dal 01/01/2016, è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Regione.
Inoltre si deve prendere atto che l a parte convenuta (Agenzia delle Entrate – Riscossione) non si è costituita.
È presente, al riguardo, attestazione di notifica via PEC del ricorso (11/03/2024). Ai sensi dell'art. 115 c.p.
c., (opera il richiamo di cui all'art. 1 comma 2 del dlgs546/92) i fatti allegati e non contestati si considerano provati.
Dalla documentazione prodotta emergeù che il credito per tassa automobilistica anno 2017 risulta prescritto al 31/12/2021. Pur tenendo conto della sospensione per Covid 2019, i termini andavano a scadere il
31.12.2023. La cartella risulta notificata l'anno successivo ( 10.1.24) senza che ADER, contumace – ne abbia dimostrato la tempestività.
Pertanto, la cartella deve essere annullata.
Condanna ADER alle spese del giudizio nella misura di € 200,00 oltre accessori di legge a favore della parte ricorrente
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ADER alle spese del giudizio nella misura di € 200,00 oltre accessori di legge a favore della parte ricorrente. Compensa le spese con Regione Sicilia. Palermo 29.9.25 IL
GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 1, riunita in udienza il 29/09/2025 alle ore 08:40 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 29/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3290/2024 depositato il 04/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620200064690340000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2321/2025 depositato il
02/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Sig.ra Ricorrente_1 impugna la Cartella di pagamento n. 29620200064690340000 notificata il 10/01/2024 per € 156,05 (Tassa automobilistica anno 2017, oneri di riscossione e diritti di notifica).
Motivi di ricorso:
Carenza di motivazione (art. 7 L. 212/2000 e art. 3 L. 241/1990): la cartella non indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche, né allega atti richiamati.
Mancata specifica del calcolo degli interessi moratori (art. 30 DPR 602/73): assenza di indicazione del tasso e delle modalità di calcolo.
Nullità per omessa notifica dell'avviso di accertamento: violazione della sequenza procedimentale (Cass.
SS.UU. n. 16412/2007).
Prescrizione del credito: tassa auto 2017 prescritta al 31/12/2021 (art. 5 D.L. 953/82 conv. L. 60/86).
Vizi di notifica: mancata prova della raccomandata informativa (art. 60 DPR 600/73; Cass. n. 2868/17, n.
17235/18).
Domanda: annullamento della cartella, dichiarazione di inesistenza del debito, vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Per effetto della normativa che ha devoluto l'accertamento e la riscossione delle tasse automobilistiche alla Regione Sicilia non è piu' prevista la necessità della notifica dell'avviso di accertamento. Con legge regionale 11 Agosto 2015 n° 16, la Regione Siciliana, a far data dal 01/01/2016, è competente territorialmente per la tassa automobilistica regionale e la tassa di circolazione regionale dovute dai residenti intestatari dei veicoli della Regione.
Inoltre si deve prendere atto che l a parte convenuta (Agenzia delle Entrate – Riscossione) non si è costituita.
È presente, al riguardo, attestazione di notifica via PEC del ricorso (11/03/2024). Ai sensi dell'art. 115 c.p.
c., (opera il richiamo di cui all'art. 1 comma 2 del dlgs546/92) i fatti allegati e non contestati si considerano provati.
Dalla documentazione prodotta emergeù che il credito per tassa automobilistica anno 2017 risulta prescritto al 31/12/2021. Pur tenendo conto della sospensione per Covid 2019, i termini andavano a scadere il
31.12.2023. La cartella risulta notificata l'anno successivo ( 10.1.24) senza che ADER, contumace – ne abbia dimostrato la tempestività.
Pertanto, la cartella deve essere annullata.
Condanna ADER alle spese del giudizio nella misura di € 200,00 oltre accessori di legge a favore della parte ricorrente
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna ADER alle spese del giudizio nella misura di € 200,00 oltre accessori di legge a favore della parte ricorrente. Compensa le spese con Regione Sicilia. Palermo 29.9.25 IL
GIUDICE MONOCRATICO Santo Ippolito