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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/11/2025, n. 8602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8602 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 21130/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SS CI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21130/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MARIANO MARCO ed elettivamente domiciliato in VIA G. REVERE 16 20123 MILANO presso il difensore avv. MARIANO MARCO
ATTORE contro
(PI ) rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE MASTRO CP_1 P.IVA_2 ( ) ed elettivamente domiciliata presso il proprio difensore C.F._1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. Parte_1 6900/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 17 aprile 2023 con il quali le si ingiungeva di pagare in favore della (già la somma di € 202.481,40, oltre interessi e Controparte_1 Controparte_2 spese, per la produzione di “diversi capi di abbigliamento, Felpe, T-Shirt e pantaloni meglio descritti nelle allegate fatture, oltre alla progettazione degli stessi compreso tutti i carta modelli e il relativo studio” . Ha quindi, chiesto:
“in via preliminare: ci si oppone sin d'ora all'eventuale concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta e documentata soluzione che ne evidenzia la palese temerarietà ed anzi la dolosità della stessa, oltre a tutte le altre motivazioni in opposizione descritte in narrativa che rendono rilevantissimo il fumus bonis iuris;
pagina 1 di 6 nel merito ed principalità: revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto essendo la pretesa avversaria del tutto temeraria ed infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
nel caso dell'accoglimento della domanda principale condannare controparte aduna somma almeno pari a quella delle spese legali liquidate per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali IVA e CPA aumentate di un terzo ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M. 55/14 per manifesta infondatezza del Ricorso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Il g.i. ha ritenuto la regolarità e la tempestività della notificazione eseguita via PEC presso il domicilio digitale del procuratore costituito della parte ingiungente nella Email_1 fase monitoria, dichiarato la contumacia della e differito la prima udienza di Controparte_1 comparizione personale ex art. 183 c.p.c. al 20 marzo 2024.
Si è costituita con comparsa di risposta del 7 dicembre 2023 la instando per: Controparte_2
“1) in via preliminare: si insiste sulla concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto;
2) nel merito: respingere la strumentale e dilatoria opposizione e confermare il Decreto ingiuntivo opposto condannando controparte al pagamento di quanto dovuto oltre rivalutazione monetaria se dovuta e interessi ex DL n. 231/2002 e ss mod e integr.
3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali e CPA aumentate di un terzo ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M. 55/14 per manifesta infondatezza dell'opposizione, oltre spese generali e CPA come per legge con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;”.
Il g.i. ha revocato con provvedimento fuori udienza la dichiarazione di contumacia della convenuta.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione ha:
• negato l'autorizzazione alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (per i motivi di cui all'ordinanza del 2 aprile 2024);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (cap, 1.2,, 3, 4, 5 ed irrilevante, , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,16, 18,19,20,21,22, 23 e 24 oltre che irrilevanti ex art. 2967 c.c., 25 28,29,, 30,31,32, 34,35,36,37, 40, 41, 42,43,44, 47,48,49,50,51), irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 13 e 14 visto l'art. 2697 c.c., 26, 38,39, 45,46) documentali o da provarsi documentalmente (cap. 17, 27, 33);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (cap, 1, 2 e da provarsi per documenti vista la natura della parte, 3), irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 4);
• rinviato la causa all'udienza del 17 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies c.p.c. Alla citata udienza è comparso il solo patrono attoreo precisando le conclusioni come da verbale d'udienza e insistendo nelle allegazioni e nelle deduzioni svolte negli atti. Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 2 di 6 L'opposizione è fondata e va accolta. Vanno necessariamente richiamate le coordinate ermeneutiche della materia. Va rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una mera “fase”, peraltro, eventuale del procedimento c.d. monitorio incardinato inaudita altera parte dal creditore quale domanda diretta alla condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro. Ne segue che l'opponente agisce quale attore formale ma in qualità di convenuto sostanziale rispetto al rapporto di credito fatto valere dall'opposto, il quale, invece, è attore in senso sostanziale nel rapporto processuale. Pertanto ”In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (infra Cass. VI-II, Ord. 11 febbraio 2021 n. 3587; Cass. III, 12 febbraio 2010, n. 3373).
Nella controversia de qua difetta la prova del titolo in base al quale ha agito in sede monitoria la
[...] (o già s.r.l.s.) come affermato dall'opponente vista la visura camerale prodotta in giudizio CP_1
– doc. 6 fasc. Pt_1
Occorre partire dall'allegazione della causa petendi della domanda condannatoria azionata in monitorio dalla ovvero avrebbe :”prodotto diversi capi di abbigliamento, Felpe, T-Shirt e Controparte_1 pantaloni meglio descritti nelle allegate fatture, oltre alla progettazione degli stessi compreso tutti i carta modelli e il relativo studio”. Da qui l'insorgenza del credito recato “dalle fatture n. 22 e n. 23 del 13.03.2023 e n. 29 e 30 del 20.03.2023”. Specificando, peraltro, che:” la suddetta merce è stata ordinata dall'odierna convenuta tramite gli allegati ordini e riferiti ai vari clienti (doc. 2)”. Il citato documento, tuttavia, è costituito da un file di 24 pagine in cui sono presenti alcuni “ordini” provenienti da soggetti terzi e su carta “intestata” dell'opposta. Da tali documenti – a prescindere dalla difesa esposta dall'opponente – non si comprende quale sia il titolo giuridico sulla cui scorta ha agito in via monitoria la Controparte_1 Non vi è alcuna traccia documentale del rapporto definito di produzione e confezionamento dei capi di abbigliamento da cui sorgerebbe il credito né tantomeno, la fonte di determinazione del corrispettivo (liquidità) che sarebbe dovuta dalla Parte_1 La costruzione “creditoria” appare claudicante tanto in via assertiva che probatoria già sotto questo profilo.
Tale “approdo” appare “confortato” dalla avversa ricostruzione e documentazione offerta in comunicazione dalla che ha fatto emergere la tipologia di Parte_1 rapporto contrattuale sottostante. Non si tratta di compravendita o appalto “isolati” ma dell'esistenza di un contratto di licenza d'uso di un marchio, quello dell'opponente, come emerge dal contratto del 21 luglio 2022 (doc.4 fasc. Pt_1 Un titolo giuridico affatto diverso da quello speso in questa sede e che “demolisce” la stessa allegazione della parte opposta sulla prospettazione del credito. Appare evidente, infatti, che il contratto in parola non preveda alcun appalto o acquisto di beni mobili da parte dell'opponente ma, di converso, conferisce all'opposta il diritto di realizzare e commercializzare (secondo forme procedimentali e standard qualitativi predefiniti) abbigliamento per donna con il marchio di proprietà dell'opponente. Parte_1
L'unico rapporto contrattuale dimostrato in causa, quindi, è un contratto dal quale non può derivare un credito in favore dell'opposta essendo questo, al contrario, tenuta a corrispondere delle royalties del pagina 3 di 6 10% a fronte dell'utile netto conseguito con la vendita a terzi clienti dei beni così realizzati e
“marchiati”. La ha sottoscritto e timbrato tale contratto che, come detto, risulta l'unico rapporto Controparte_2 negoziale insorgente fra le parti e come tale inidoneo a generare le obbligazioni “agite” in monitorio. Ai fini dell'odierna causa non può non farsi riferimento all'analitica confutazione dell'oggetto delle singole fatture che la ha “esposto” quale “descrizione del credito azionato. Controparte_2 Confutazione solta in modo analitico dall'opponente in fase stragiudiziale con le missive del 21 e 23 marzo 2023 (docc. 22 e 23 fasc. BACI) e, pertanto: a) la fattura n. 22 del 13 marzo 2023 (infra doc. 1 fasc. ; doc. 24 fasc. BACI) CP_3 riguarderebbe “il campionario moltiplicato per sei per totali euro 22.242,55 iva compresa”. Il citato Contratto di Licenza prevedeva all'art.
5.4 che “Il costo di produzione delle copie di campionario sarà a carico della Licenziataria”. L'addebito – oltre ad essere in contrasto con quanto dedotto nel ricorso monitorio – appare inconferente con la disciplina negoziale pattuita in astratto. In secondo luogo, comunque, non vi è alcuna prova di alcuna consegna del citato materiale con quel che ne segue circa l'insussistenza del credito;
b) la fattura n. 23 del 13 marzo 2023 indica la somma di € 30.866,00 euro Iva compresa per 70.000 cartellini, etichette e placche in metallo di cui non vi è alcuna prova di produzione autonoma o a terzi. Giova segnalare, peraltro, che tali mezzi avrebbero dovuto essere consegnati dalla licenziante una volta che la produzione fosse stata eseguita secondo l'autorizzazione e l'approvazione della stessa. Produzione dei beni principali che non era neanche cominciata né autorizzata nel momento in cui la fattura sarebbe stata formata. A dire la verità l'opponente ha dimesso in atti una ridda di comunicazioni nelle quali si doleva della incertezza, dei ritardi e della stessa omessa risposta da parte dell'opposta circa l'andamento del processo produttivo (docc. 12,13 a, 13 b, 15, 16 a, 16 b, 16, c, 16, d del mese di febbraio 2023 fasc Sul piano del meccanismo contrattuale divisato fra le parti Pt_1
“l'assenza del Lancio di produzione autorizzato, per la cui effettuazione erano necessari i dati di chiarimento richiesti innumerevoli volte, nulla poteva essere prodotto”. Ad abundantiam va ricordato che il cartellino era incluso tra gli “accessori” del patto di licenza con quel che ne segue circa l'onere da sostenere a carico dell'opposta non “ribaltabile” sulla licenziante;
c) la fattura n. 29 del 20 marzo 2023 riguarda un insieme di capi che sarebbero stati venduti dalla Non si può non censurare una simile richiesta considerando che la Controparte_2 [...] non era, né poteva esserlo, acquirente di capi prodotti Parte_1 dall'opposta visto il suo ruolo di licenziante. I capi, in questione, non avrebbero dovuto che essere venduti a terzi con il relativo guadagno (in thesi) da parte dell'opposta e il diritto dell'opponente alle royalties del 10% sul fatturato netto. Non si comprende giuridicamente come potesse esserci questa tipologia di inversione dei ruoli. Ciò ovviamente, lo si ribadisce, in disparte l'assenza di prova tanto dei beni prodotti che della loro consegna;
d) la fattura n. 30 sempre del 20 marzo 2023 si riferisce ad ulteriori voci di “campionario moltiplicate per due già “fatturate” con la fattura n. 22 del 13 marzo 2023” ma in questo caso
“gravato di una ulteriore voce ad abundantiam di “supplemento campionario 100%”. In questo pagina 4 di 6 caso non può non ricordarsi quanto esposto nel superiore punto a) circa il tenore dell'art.
5.4 ovvero “Il costo di produzione delle copie di campionario sarà a carico della Licenziataria”. La manifesta insussistenza di un diritto di credito in capo all'opposta si palesa poi dalla cronologia dell'emissione delle citate fatture ovvero quando oramai era decorso il termine di trenta giorni della diffida ad adempiere (il c.d. preavviso di risoluzione del contratto – doc. 12 fasc. e la parte Pt_1 opposta non aveva ottemperato (quantomeno ciò non è emerso nella presente causa). Si può convenire con la prospettazione attorea circa il confezionamento di fatture atte a creare un apparente sostrato documentale per opporre un credito alla parte. La risoluzione del contratto (con l'integrazione delle diverse ipotesi di risoluzione espressa dedotte nello stesso) era intervenuta di diritto proprio in dipendenza all'inadempimento della opposta agli obblighi strumentali alla produzione dei beni. Ne segue la difficoltà razionale di poter affermare l'esecuzione della prestazione a valle, quando era mancante, quella a monte, in data precedente l'emissione delle quattro fatture poi azionate.
Ogni altra considerazione appare superflua ai fini di causa.
Il decreto ingiuntivo n. 6900/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 17 aprile 2023 va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il disputatum (visto il rigetto della domanda condannatoria) accordando alla difesa attrice i valori medi per le fasi introduttiva, studio e di trattazione ed i minimi per quella decisoria (vista l'esiguità dello sforzo defensionale svolto e da svolgere) in € 379,50 per anticipazioni non imponibili € 11.977,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza ex art. 93 c.p.c. si distraggono in favore del patrono antistatario.
La natura e il merito delle allegazioni e produzioni dall'opposta conducono questo giudice a ritenere che la domanda creditoria sia stata pretestuosa, dilatoria e, pertanto, abusiva. Giudizio determinato anche dalla maggior “pericolosità” del procedimento scelto per l'azione giudiziaria ovvero quello monitorio caratterizzato dall'assenza di contraddittorio preventivo e dalla contrazione dei tempi di difesa della parte opponente. Questo giudizio viene aggravato facendo riferimento all'insieme del sistema giurisdizionale che ha dovuto distrarre risorse- di per sé assai limitate- per la trattazione di una controversia inesistente. Tale condanna è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza- da ultimo Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22405). La norma in discorso, infatti, istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista per l'offesa arrecata alla giurisdizione (Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152; Cass. III, 29 settembre 2016, n. 19285). L'importanza di tale strumento processuale in chiave deterrente è stata ribadita dal legislatore (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) con l'inserimento del quarto comma all'articolo in discorso prescrittivo di una pagina 5 di 6 condanna ad una vera e propria sanzione pubblicistica: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (infra VI-III Ord. 18 marzo 2022; n. 8943 del 18/03/2022 (Cass. III, Ordi. 20 novembre 2020, n. 26435) La (già avrebbe dovuto astenersi dal coltivare l'odierna azione Controparte_1 Controparte_2 e, pertanto, va condannata:
- ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c. al pagamento in favore della
[...] di un'ulteriore somma equitativamente determinata nell'ammontare della Parte_1 metà dei compensi liquidati al difensore della controparte ovvero € 5.988,50;
- ai sensi dell'art 96 comma quarto c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende pari ad € 3.500,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- revoca il decreto ingiuntivo n. 6900/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 17 aprile 2023;
- condanna la (già a rifondere le spese legali dalla Controparte_1 Controparte_2 [...] che si liquidano in € 379,50 per anticipazioni non Parte_1 imponibili, € 11.977,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza ex art. 93 c.p.c. le distrae in favore del patrono antistatario;
- condanna la (già al pagamento della somma Controparte_1 Controparte_2 equitativamente determinata di € 5.988,50 in favore della Parte_1 per le ragioni esposte in motivazione;
[...]
- condanna la (già al pagamento della somma di € Controparte_1 Controparte_2
3.500,00 in favore della cassa ammende.
Milano, 11 novembre 2025
Il Giudice
SS CI
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice SS CI ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21130/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 P.IVA_1 MARIANO MARCO ed elettivamente domiciliato in VIA G. REVERE 16 20123 MILANO presso il difensore avv. MARIANO MARCO
ATTORE contro
(PI ) rappresentata e difesa dall'Avv. GIUSEPPE MASTRO CP_1 P.IVA_2 ( ) ed elettivamente domiciliata presso il proprio difensore C.F._1 CONVENUTO
CONCLUSIONI
La parte attrice ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha proposto opposizione avvero il decreto ingiuntivo n. Parte_1 6900/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 17 aprile 2023 con il quali le si ingiungeva di pagare in favore della (già la somma di € 202.481,40, oltre interessi e Controparte_1 Controparte_2 spese, per la produzione di “diversi capi di abbigliamento, Felpe, T-Shirt e pantaloni meglio descritti nelle allegate fatture, oltre alla progettazione degli stessi compreso tutti i carta modelli e il relativo studio” . Ha quindi, chiesto:
“in via preliminare: ci si oppone sin d'ora all'eventuale concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta e di pronta e documentata soluzione che ne evidenzia la palese temerarietà ed anzi la dolosità della stessa, oltre a tutte le altre motivazioni in opposizione descritte in narrativa che rendono rilevantissimo il fumus bonis iuris;
pagina 1 di 6 nel merito ed principalità: revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto essendo la pretesa avversaria del tutto temeraria ed infondata, sia in fatto che in diritto, per i motivi tutti di cui alla narrativa del presente atto;
nel caso dell'accoglimento della domanda principale condannare controparte aduna somma almeno pari a quella delle spese legali liquidate per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 c.p.c.; in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali IVA e CPA aumentate di un terzo ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M. 55/14 per manifesta infondatezza del Ricorso, oltre spese generali IVA e CPA come per legge con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.”.
Il g.i. ha ritenuto la regolarità e la tempestività della notificazione eseguita via PEC presso il domicilio digitale del procuratore costituito della parte ingiungente nella Email_1 fase monitoria, dichiarato la contumacia della e differito la prima udienza di Controparte_1 comparizione personale ex art. 183 c.p.c. al 20 marzo 2024.
Si è costituita con comparsa di risposta del 7 dicembre 2023 la instando per: Controparte_2
“1) in via preliminare: si insiste sulla concessione della provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo opposto;
2) nel merito: respingere la strumentale e dilatoria opposizione e confermare il Decreto ingiuntivo opposto condannando controparte al pagamento di quanto dovuto oltre rivalutazione monetaria se dovuta e interessi ex DL n. 231/2002 e ss mod e integr.
3) in ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio, oltre spese generali e CPA aumentate di un terzo ai sensi dell'art. 4 comma 8 del D.M. 55/14 per manifesta infondatezza dell'opposizione, oltre spese generali e CPA come per legge con distrazione a favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;”.
Il g.i. ha revocato con provvedimento fuori udienza la dichiarazione di contumacia della convenuta.
All'esito della prima udienza di comparizione e trattazione ha:
• negato l'autorizzazione alla provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto (per i motivi di cui all'ordinanza del 2 aprile 2024);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 171- ter c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (cap, 1.2,, 3, 4, 5 ed irrilevante, , 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15,16, 18,19,20,21,22, 23 e 24 oltre che irrilevanti ex art. 2967 c.c., 25 28,29,, 30,31,32, 34,35,36,37, 40, 41, 42,43,44, 47,48,49,50,51), irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 13 e 14 visto l'art. 2697 c.c., 26, 38,39, 45,46) documentali o da provarsi documentalmente (cap. 17, 27, 33);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dall'opposta nella comparsa di costituzione e risposta poiché aventi ad oggetto circostanze genericamente formulate (cap, 1, 2 e da provarsi per documenti vista la natura della parte, 3), irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 4);
• rinviato la causa all'udienza del 17 settembre 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale della causa ex art. 281- sexies c.p.c. Alla citata udienza è comparso il solo patrono attoreo precisando le conclusioni come da verbale d'udienza e insistendo nelle allegazioni e nelle deduzioni svolte negli atti. Il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.
pagina 2 di 6 L'opposizione è fondata e va accolta. Vanno necessariamente richiamate le coordinate ermeneutiche della materia. Va rammentato che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo costituisce una mera “fase”, peraltro, eventuale del procedimento c.d. monitorio incardinato inaudita altera parte dal creditore quale domanda diretta alla condanna del debitore al pagamento di una somma di denaro. Ne segue che l'opponente agisce quale attore formale ma in qualità di convenuto sostanziale rispetto al rapporto di credito fatto valere dall'opposto, il quale, invece, è attore in senso sostanziale nel rapporto processuale. Pertanto ”In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (infra Cass. VI-II, Ord. 11 febbraio 2021 n. 3587; Cass. III, 12 febbraio 2010, n. 3373).
Nella controversia de qua difetta la prova del titolo in base al quale ha agito in sede monitoria la
[...] (o già s.r.l.s.) come affermato dall'opponente vista la visura camerale prodotta in giudizio CP_1
– doc. 6 fasc. Pt_1
Occorre partire dall'allegazione della causa petendi della domanda condannatoria azionata in monitorio dalla ovvero avrebbe :”prodotto diversi capi di abbigliamento, Felpe, T-Shirt e Controparte_1 pantaloni meglio descritti nelle allegate fatture, oltre alla progettazione degli stessi compreso tutti i carta modelli e il relativo studio”. Da qui l'insorgenza del credito recato “dalle fatture n. 22 e n. 23 del 13.03.2023 e n. 29 e 30 del 20.03.2023”. Specificando, peraltro, che:” la suddetta merce è stata ordinata dall'odierna convenuta tramite gli allegati ordini e riferiti ai vari clienti (doc. 2)”. Il citato documento, tuttavia, è costituito da un file di 24 pagine in cui sono presenti alcuni “ordini” provenienti da soggetti terzi e su carta “intestata” dell'opposta. Da tali documenti – a prescindere dalla difesa esposta dall'opponente – non si comprende quale sia il titolo giuridico sulla cui scorta ha agito in via monitoria la Controparte_1 Non vi è alcuna traccia documentale del rapporto definito di produzione e confezionamento dei capi di abbigliamento da cui sorgerebbe il credito né tantomeno, la fonte di determinazione del corrispettivo (liquidità) che sarebbe dovuta dalla Parte_1 La costruzione “creditoria” appare claudicante tanto in via assertiva che probatoria già sotto questo profilo.
Tale “approdo” appare “confortato” dalla avversa ricostruzione e documentazione offerta in comunicazione dalla che ha fatto emergere la tipologia di Parte_1 rapporto contrattuale sottostante. Non si tratta di compravendita o appalto “isolati” ma dell'esistenza di un contratto di licenza d'uso di un marchio, quello dell'opponente, come emerge dal contratto del 21 luglio 2022 (doc.4 fasc. Pt_1 Un titolo giuridico affatto diverso da quello speso in questa sede e che “demolisce” la stessa allegazione della parte opposta sulla prospettazione del credito. Appare evidente, infatti, che il contratto in parola non preveda alcun appalto o acquisto di beni mobili da parte dell'opponente ma, di converso, conferisce all'opposta il diritto di realizzare e commercializzare (secondo forme procedimentali e standard qualitativi predefiniti) abbigliamento per donna con il marchio di proprietà dell'opponente. Parte_1
L'unico rapporto contrattuale dimostrato in causa, quindi, è un contratto dal quale non può derivare un credito in favore dell'opposta essendo questo, al contrario, tenuta a corrispondere delle royalties del pagina 3 di 6 10% a fronte dell'utile netto conseguito con la vendita a terzi clienti dei beni così realizzati e
“marchiati”. La ha sottoscritto e timbrato tale contratto che, come detto, risulta l'unico rapporto Controparte_2 negoziale insorgente fra le parti e come tale inidoneo a generare le obbligazioni “agite” in monitorio. Ai fini dell'odierna causa non può non farsi riferimento all'analitica confutazione dell'oggetto delle singole fatture che la ha “esposto” quale “descrizione del credito azionato. Controparte_2 Confutazione solta in modo analitico dall'opponente in fase stragiudiziale con le missive del 21 e 23 marzo 2023 (docc. 22 e 23 fasc. BACI) e, pertanto: a) la fattura n. 22 del 13 marzo 2023 (infra doc. 1 fasc. ; doc. 24 fasc. BACI) CP_3 riguarderebbe “il campionario moltiplicato per sei per totali euro 22.242,55 iva compresa”. Il citato Contratto di Licenza prevedeva all'art.
5.4 che “Il costo di produzione delle copie di campionario sarà a carico della Licenziataria”. L'addebito – oltre ad essere in contrasto con quanto dedotto nel ricorso monitorio – appare inconferente con la disciplina negoziale pattuita in astratto. In secondo luogo, comunque, non vi è alcuna prova di alcuna consegna del citato materiale con quel che ne segue circa l'insussistenza del credito;
b) la fattura n. 23 del 13 marzo 2023 indica la somma di € 30.866,00 euro Iva compresa per 70.000 cartellini, etichette e placche in metallo di cui non vi è alcuna prova di produzione autonoma o a terzi. Giova segnalare, peraltro, che tali mezzi avrebbero dovuto essere consegnati dalla licenziante una volta che la produzione fosse stata eseguita secondo l'autorizzazione e l'approvazione della stessa. Produzione dei beni principali che non era neanche cominciata né autorizzata nel momento in cui la fattura sarebbe stata formata. A dire la verità l'opponente ha dimesso in atti una ridda di comunicazioni nelle quali si doleva della incertezza, dei ritardi e della stessa omessa risposta da parte dell'opposta circa l'andamento del processo produttivo (docc. 12,13 a, 13 b, 15, 16 a, 16 b, 16, c, 16, d del mese di febbraio 2023 fasc Sul piano del meccanismo contrattuale divisato fra le parti Pt_1
“l'assenza del Lancio di produzione autorizzato, per la cui effettuazione erano necessari i dati di chiarimento richiesti innumerevoli volte, nulla poteva essere prodotto”. Ad abundantiam va ricordato che il cartellino era incluso tra gli “accessori” del patto di licenza con quel che ne segue circa l'onere da sostenere a carico dell'opposta non “ribaltabile” sulla licenziante;
c) la fattura n. 29 del 20 marzo 2023 riguarda un insieme di capi che sarebbero stati venduti dalla Non si può non censurare una simile richiesta considerando che la Controparte_2 [...] non era, né poteva esserlo, acquirente di capi prodotti Parte_1 dall'opposta visto il suo ruolo di licenziante. I capi, in questione, non avrebbero dovuto che essere venduti a terzi con il relativo guadagno (in thesi) da parte dell'opposta e il diritto dell'opponente alle royalties del 10% sul fatturato netto. Non si comprende giuridicamente come potesse esserci questa tipologia di inversione dei ruoli. Ciò ovviamente, lo si ribadisce, in disparte l'assenza di prova tanto dei beni prodotti che della loro consegna;
d) la fattura n. 30 sempre del 20 marzo 2023 si riferisce ad ulteriori voci di “campionario moltiplicate per due già “fatturate” con la fattura n. 22 del 13 marzo 2023” ma in questo caso
“gravato di una ulteriore voce ad abundantiam di “supplemento campionario 100%”. In questo pagina 4 di 6 caso non può non ricordarsi quanto esposto nel superiore punto a) circa il tenore dell'art.
5.4 ovvero “Il costo di produzione delle copie di campionario sarà a carico della Licenziataria”. La manifesta insussistenza di un diritto di credito in capo all'opposta si palesa poi dalla cronologia dell'emissione delle citate fatture ovvero quando oramai era decorso il termine di trenta giorni della diffida ad adempiere (il c.d. preavviso di risoluzione del contratto – doc. 12 fasc. e la parte Pt_1 opposta non aveva ottemperato (quantomeno ciò non è emerso nella presente causa). Si può convenire con la prospettazione attorea circa il confezionamento di fatture atte a creare un apparente sostrato documentale per opporre un credito alla parte. La risoluzione del contratto (con l'integrazione delle diverse ipotesi di risoluzione espressa dedotte nello stesso) era intervenuta di diritto proprio in dipendenza all'inadempimento della opposta agli obblighi strumentali alla produzione dei beni. Ne segue la difficoltà razionale di poter affermare l'esecuzione della prestazione a valle, quando era mancante, quella a monte, in data precedente l'emissione delle quattro fatture poi azionate.
Ogni altra considerazione appare superflua ai fini di causa.
Il decreto ingiuntivo n. 6900/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 17 aprile 2023 va revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il disputatum (visto il rigetto della domanda condannatoria) accordando alla difesa attrice i valori medi per le fasi introduttiva, studio e di trattazione ed i minimi per quella decisoria (vista l'esiguità dello sforzo defensionale svolto e da svolgere) in € 379,50 per anticipazioni non imponibili € 11.977,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza ex art. 93 c.p.c. si distraggono in favore del patrono antistatario.
La natura e il merito delle allegazioni e produzioni dall'opposta conducono questo giudice a ritenere che la domanda creditoria sia stata pretestuosa, dilatoria e, pertanto, abusiva. Giudizio determinato anche dalla maggior “pericolosità” del procedimento scelto per l'azione giudiziaria ovvero quello monitorio caratterizzato dall'assenza di contraddittorio preventivo e dalla contrazione dei tempi di difesa della parte opponente. Questo giudizio viene aggravato facendo riferimento all'insieme del sistema giurisdizionale che ha dovuto distrarre risorse- di per sé assai limitate- per la trattazione di una controversia inesistente. Tale condanna è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte. Ne consegue che la condanna, al pagamento della somma equitativamente determinata, non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essendo tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza- da ultimo Cass. SS.UU. 13 settembre 2018, n. 22405). La norma in discorso, infatti, istituisce una ipotesi di condanna di natura sanzionatoria e officiosa prevista per l'offesa arrecata alla giurisdizione (Corte Cost., sentenza 23 giugno 2016 n. 152; Cass. III, 29 settembre 2016, n. 19285). L'importanza di tale strumento processuale in chiave deterrente è stata ribadita dal legislatore (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149) con l'inserimento del quarto comma all'articolo in discorso prescrittivo di una pagina 5 di 6 condanna ad una vera e propria sanzione pubblicistica: “Nei casi previsti dal primo, secondo e terzo comma, il giudice condanna altresì la parte al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000”. Nel disporre che il soccombente può essere condannato a pagare alla controparte una "somma equitativamente determinata", non fissa alcun limite quantitativo per la condanna alle spese della parte soccombente, sicché il giudice, nel rispetto del criterio equitativo e del principio di ragionevolezza, può quantificare detta somma sulla base dell'importo delle spese processuali (o di un loro multiplo) o anche del valore della controversia (infra VI-III Ord. 18 marzo 2022; n. 8943 del 18/03/2022 (Cass. III, Ordi. 20 novembre 2020, n. 26435) La (già avrebbe dovuto astenersi dal coltivare l'odierna azione Controparte_1 Controparte_2 e, pertanto, va condannata:
- ai sensi dell'art 96 comma terzo c.p.c. al pagamento in favore della
[...] di un'ulteriore somma equitativamente determinata nell'ammontare della Parte_1 metà dei compensi liquidati al difensore della controparte ovvero € 5.988,50;
- ai sensi dell'art 96 comma quarto c.p.c. al pagamento di un'ulteriore somma in favore della cassa delle ammende pari ad € 3.500,00.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
- revoca il decreto ingiuntivo n. 6900/2023 emesso dall'intestato Tribunale il 17 aprile 2023;
- condanna la (già a rifondere le spese legali dalla Controparte_1 Controparte_2 [...] che si liquidano in € 379,50 per anticipazioni non Parte_1 imponibili, € 11.977,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A. e vista l'istanza ex art. 93 c.p.c. le distrae in favore del patrono antistatario;
- condanna la (già al pagamento della somma Controparte_1 Controparte_2 equitativamente determinata di € 5.988,50 in favore della Parte_1 per le ragioni esposte in motivazione;
[...]
- condanna la (già al pagamento della somma di € Controparte_1 Controparte_2
3.500,00 in favore della cassa ammende.
Milano, 11 novembre 2025
Il Giudice
SS CI
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