Articolo 6 della Legge 18 marzo 1968, n. 444
Articolo 5Articolo 7
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7 maggio 1968
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23 giugno 1969
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13 giugno 1990
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13 ottobre 2000
Art. 6. (Edilizia) ((IL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA)) (3)
I comuni competenti per territorio sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici. Essi hanno diritto di chiedere che lo Stato provveda direttamente all'acquisto dell'area prescelta salvo rimborso della spesa relativa, in venticinque annualita' senza interessi.
I comuni possono essere esentati dall'onere di cui al precedente comma, nel caso che non si trovino in condizioni di poterlo sostenere.
Gli edifici, le attrezzature, l'arredamento e il materiale forniti dallo Stato restano in proprieta' dei comuni per essere utilizzati unicamente secondo l'originaria destinazione.
Gli edifici per le scuole materne statali possono essere annessi ad edifici per scuole elementari statali.
I piani di edilizia per le scuole materne statali saranno coordinati con piani di nuove istituzioni di scuole materne statali previsti dal precedente articolo 3.
Il comitato regionale per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 4 del provvedimento recante nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970, prende visione dei piani provinciali relativi all'edilizia della scuola materia statale ed esprime eventuali osservazioni al riguardo. (1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (3)
La L. 8 giugno 1990, n. 142 ha disposto (con l'art. 64, comma 1, lettera d)) l'abrogazione del primo comma del presente articolo, "intendendosi attribuita ai comuni la relativa competenza in materia di edilizia scolastica" , "Salvo quanto previsto dall'articolo 59, comma 2".
Entrata in vigore il 13 ottobre 2000