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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16940 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII^ Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I° grado iscritta al n° 56655/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025, vertente tra
-) (CF: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ), in proprio e quali esercenti la Parte_2 C.F._2
responsabilità genitoriale sul figlio minore (CF: Persona_1
), elettivamente domiciliati in Roma, Via Virgilio C.F._3
1/L, nello studio dell'Avv. Giada Bernardi (CF: , C.F._4
che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione
(PEC ) - attori -; Email_1
e
- , (CF ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._5
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
RA NA, (C.F. PEC: C.F._6
) ed elettivamente domiciliata Email_2
presso il suo studio in Roma, viale di Trastevere 203 - convenuta -;
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2052 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno depositato le memorie ex art. 189 c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 18.11.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori Parte_2
e , in proprio e quali esercenti la potestà sul minore Parte_1
, convenivano, dinanzi all'intestato Tribunale, Persona_1 CP_1
.
[...]
Esponevano gli attori che:
- era proprietaria di un cagnolino razza barboncino Parte_1
nano, dal manto nero, di nome , che all'epoca dell'aggressione per cui
è causa aveva 4 anni, con microchip impiantato n. PartitaIVA_1
intestato all'attrice;
- il cagnolino, sin dall'arrivo a casa degli attori, era sempre stato ad ogni effetto parte integrante del nucleo familiare e coccolato e sempre seguito nella quotidianità con tanto amore e viveva letteralmente in simbiosi con ed il figlio Parte_1 Per_1
- a seguito della separazione dei genitori, avvenuta nel 2021, è Per_1
convivente con la mamma ed aveva identificato in un forte punto di riferimento affettivo, instaurando con la bestiola un legame simbiotico;
- aveva mantenuto con la ex moglie un ottimo rapporto Parte_2
e un legame profondo con il piccolo;
- la mattina del 25 Agosto 2022, alle ore 14.30 circa, il IG. stava Pt_2
attraversando il parcheggio condominiale dell'immobile sito in Roma, Via
EO LI n° 55 con il piccolo , regolarmente tenuto al guinzaglio, per riportarlo a casa della IG.ra , che li attendeva Parte_1
nel giardino antistante la sua abitazione unitamente alla IG.ra
[...]
quando, improvvisamente, dal cancello dell'abitazione di Via Pt_3
EO LI n° 55, all'interno 1, uscivano i due cani di grossa taglia, di proprietà della convenuta IG.ra che si avventavano CP_1 letteralmente contro il piccolo , aggredendolo reiteratamente a morsi;
- l'aggressione era talmente violenta da strappare il guinzaglio cui era assicurato, che, se da una parte permetteva al cagnolino un tentativo di fuga nel parcheggio, dall'altro non lo salvava dai violenti morsi dei cani della convenuta, che lo inseguivano e lo sbranavano sotto gli occhi atterriti ed attoniti degli attori e delle persone presenti, oltre a coloro che si affacciavano ai balconi, attirati dalle grida di aiuto della IG.ra
; Parte_1
- i due cani responsabili dell'aggressione sono un maschio di grossa taglia, dal manto bianco e beige, di nome (con microchip impiantato n
380260042136546) ed una femmina di grossa taglia, dal manto bianco e nero di nome (con microchip impiantato n 380260042134507), entrambi intestati alla convenuta;
- tanto il IG. che il figlio cercavano, invano, di fermare Pt_2
l'aggressione e salvare il piccolo e anche la IG.ra che CP_1
attirata dalle urla era uscita fuori dall'abitazione, tentava, senza riuscirvi, di fermare i propri cani;
- il cagnolino rimaneva vittima del violento attacco dei cani della IG.ra per circa 5 minuti, riuscendo infine a svincolarsi ed a trascinarsi CP_1
fino alla casa dell'attrice, ove si accasciava in terra, ormai esanime, dopo aver lasciato dietro di sé, sull'area condominiale e sul pavimento di casa dell'attrice, numerose tracce di sangue provenienti dalle ferite e lacerazioni che i morsi avevano lasciato sul suo corpicino;
- a quel punto il IG. avvolgeva il piccolo in un asciugamano e Pt_2
lo trasportava presso la , sita in via Controparte_2
Vermicino n 46, ove i veterinari non potevano fare altro che constatarne il decesso;
- nelle more degli accadimenti, dopo che il piccolo era riuscito a liberarsi ed a rifugiarsi in casa, i cani della convenuta venivano da questa recuperati e riportati a casa;
- il cagnolino veniva cremato;
- il giorno in cui l'aggressione aveva luogo, i cani della IG.ra CP_1
uscivano dal cancello del giardino di pertinenza dell'abitazione della convenuta, che era stato lasciato aperto;
- i cani LY e già in precedenza avevano manifestato aggressività nei confronti non solo di , ma anche dei condòmini laddove nel 2017 causavano il decesso di un altro cane ed in data 18.10.21 mordevano senza alcun motivo la mano del condòmino ; Parte_4
- nonostante quanto sopra nessun cartello in ordine alla presenza dei cani né alcuna rete protettiva e/o accortezza similare era mai stata apposta intorno alla griglia che delimita il giardino di proprietà della convenuta, che è a quadri grandi in cui il muso dei cani può entrare e costituire pericolo per l'incolumità di terzi;
- a seguito del tentativo di separare i cani e salvare , i IGg. ri e riportavano lesioni, per le quali in data Parte_2 Persona_1
27.08.22 si recavano presso il Pronto soccorso dell'Ospedale “San
Sebastiano Martire” di Frascati;
- i sanitari riscontravano a carico del IG. un trauma Parte_2
distorsivo della caviglia destra per cui veniva formulata una prognosi di
3 gg SC ed a carico del minore un trauma contusivo della Persona_1
gamba sinistra, anch'esso giudicato guaribile in 3 gg sc;
- l'aggressione ed il conseguente decesso di erano stati, soprattutto per la IG.ra e per il figlio causa di Parte_1 Per_1
profondo dolore e sofferenza, che lasciava un segno indelebile e talmente profondo da richiedere per entrambi l'aiuto di un terapeuta, identificato nella Dott.ssa ; Persona_5
- la detta professionista sottoponeva a visita la IG.ra in data Parte_1
09.09.22 e in data 17.09.22, redigendo all'esito di appositi test Per_1
una specifica relazione in data 26.09.22;
- era stato per un punto solido di riferimento durante la Per_1
separazione dei genitori, avvenuta nel 2021 e la sua perdita provocava nel ragazzo – che assisteva personalmente agli accadimenti per cui è causa - un forte trauma ed un Disturbo acuto da stress con sintomi dissociativi, come dalla Dott.ssa rilevato, idoneo ad incidere in Per_5
maniera significativa e negativa sulle opportunità di relazionarsi con l'ambiente;
- la IG.ra , a seguito e per effetto degli accadimenti del Parte_1
25.08.22 e della susseguente morte di , sviluppava un Disturbo acuto da Stress associato ad un Disturbo d'ansia generalizzato idoneo ad incidere in maniera negativa ed importante anche sulla vita di relazione dell'attrice;
- era evidente ed incontestabile la responsabilità della convenuta ex artt. 2052 e 2043 cc quale proprietaria e detentrice dei cani LY e
, responsabili dell'aggressione che aveva luogo in data 25.08.22; così concludevano gli attori:
“Piaccia alll'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione per tutte le causali di cui in premessa:
a) in via principale: nel merito accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi di cui agli artt.2052 e 2043 cc per i fatti occorsi in data 25.08.23 in Roma, nell'area del parcheggio condominiale dello stabile sito in Roma, Via
EO LI n 55;
b) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra
l'inadempimento posto in essere dalla convenuta rispetto agli obblighi di cui agli artt. 2052 e 2043 cc, l'aggressione di cui era vittima ed il conseguente decesso dello stesso ed i danni, patrimoniali e non, tutti per effetto patiti dagli attori;
c) accertare e dichiarare il diritto degli attori, in proprio e nella qualità, a percepire il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi a seguito dei fatti per cui è causa ut supra specificati
d) per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 1.220,00 a titolo di danno patrimoniale, come in premessa specificati;
e) Sempre per l'effetto la convenuta al risarcimento in favore degli attori del danno non patrimoniale, da quantificarsi comunque in misura non inferiore ad € 30.880,33 o nella somma che verrà ritenuta equa e/o di Giustizia;
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA e spese al 15% come per legge.”
Si costituiva , contestando gli assunti attorei, evidenziando CP_1
che le parti in causa erano condòmini dello stesso edificio e i cancelli delimitanti le rispettive proprietà erano contigui e separati da un piccolo muro, il cane degli attori era sempre portato a passeggio senza guinzaglio e lasciato libero di andare dove volesse, tanto che ogni volta che usciva e faceva rientro presso il cortile condominiale abbaiava verso i cani della IG.ra per tutto il perimetro dell'abitazione sino ad CP_1
arrivare al giardino della abitazione dove viveva, provocandoli e infastidendoli, rilevando che il giorno 25 agosto 2022, la IG.ra CP_1
era in casa e alle ore 14:30 circa, sentiva un grido provenire dal cortile condominiale, usciva di corsa e vedeva i propri cani che stavano aggredendo il barboncino dei vicini, si precipitava per cercare di separarli, mentre il IG. li prendeva a calci, condotta che, tuttavia, Pt_2
non faceva che peggiorare la situazione, alla fine riusciva a separare i cani ed il barboncino si alzava e correva verso la propria casa, lei prendeva i propri cani, li chiudeva in casa e andava subito a casa dei
IG.ri per sincerarsi sullo stato di salute del Parte_5
, che nel frattempo veniva portato dal IG. dal Parte_6 Pt_2
veterinario e, ancora incredula della situazione, si scusava mortificata dell'accaduto, non capendo come si fosse verificato l'accaduto, visto che il cancello della sua abitazione era chiuso, assumeva che, nel mentre ella si trovava in casa , sopraggiungevano i parenti della Parte_5
IG.ra , che iniziavano ad inveire contro di lei, prendendola a Parte_1
male parole e costringendola, così, a ritornare presso la propria abitazione per evitare litigi inutili, rappresentava che, dopo circa mezz'ora, usciva nuovamente fuori in giardino e i parenti della IG.ra
, appena la vedevano, iniziavano ad insultarla, addirittura Parte_1
offendendo sua figlia, per altro neppure presente, accusandola di aver ucciso e minacciando che avrebbero avvelenato i suoi cani e che lei e la sua famiglia avrebbero fatto la loro stessa fine, tali atteggiamenti la facevano desistere dall'avvicinarsi e scusarsi nuovamente, la sera inviava comunque un messaggio alla per scusarsi e sincerarsi Parte_1
delle sue condizioni, ma il messaggio rimaneva privo di risposta, rappresentava altresì che, temendo per le minacce ricevute, portava i propri cani altrove, dapprima da un familiare, poi in pensione e, nel frattempo, la rabbia, le ingiurie e le minacce continuavano anche su facebook e si apriva un vero e proprio massacro mediatico, con gravi conseguenze anche di ordine pratico, perché il suo ristorante subiva perdite per il danno all'immagine e l'allontanamento della clientela, contestando pertanto le pretese attoree, infondate, non provate, non dovute e contestando anche il quantum della pretesa vantata, così infine concludendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, accertare i fatti su esposti e, per l'effetto statuire come per legge.
1. Nel merito, rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa o per altri diversi e ulteriori di giustizia;
2. In via graduata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, previo accertamento del concorso di colpa del danneggiato, rideterminare la richiesta risarcitoria in una diversa e minore somma di giustizia, sia relativamente al danno non patrimoniale, sia relativamente al danno patrimoniale, per tutti i motivi di cui in narrativa o per altri diversi e ulteriori di giustizia;
3. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, rideterminare comunque la richiesta risarcitoria in una diversa e minore somma di giustizia, sia relativamente al danno non patrimoniale, sia relativamente al danno patrimoniale, per tutti i motivi di cui in narrativa o per altri diversi e ulteriori di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interpello e testi e disposta ctu medico legale, cui gli attori non davano corso.
All'esito la causa era rinviata per la decisione e trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è dubbio alcuno, perché confermato dalla stessa difesa di parte convenuta, che verso le ore 14,30 del 25 agosto 2022, mentre il cagnolino degli attori percorreva il vialetto condominiale, fu aggredito dai due cani della convenuta, usciti dal cancello del giardino privato, riportando lesioni così gravi da morire poco dopo.
Che il cagnolino fosse o meno condotto al guinzaglio da , Parte_2
pacificamente presente al momento dell'aggressione, rileva relativamente, tenuto conto che i cani della convenuta uscirono liberamente dal cancello di casa e aggredirono il cagnolino, cosa che avrebbero comunque fatto anche se lo stesso fosse stato legato al guinzaglio.
A norma dell'art. 2052 c.c., invocato dalla parte attrice e certamente applicabile al caso di specie, “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito
o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Ne consegue che il proprietario risponde dei danni causati dall'animale indipendentemente dalla colpa, salvo che provi che l'evento sia dipeso da caso fortuito ossia da un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.
Nel caso di specie, non è stata raggiunta alcuna prova del caso fortuito perché i cani della convenuta sono usciti dal cancello, del tutto ininfluente e sicuramente non costituente caso fortuito il dato, allegato e non provato, che il cancello fosse stato regolarmente chiuso, tenuto conto che gli animali, in ogni caso, riuscirono ad uscire, per poi aggredire
.
Ne consegue che, raggiunta la prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento e del nesso di causalità tra la condotta dei due cani e l'evento dannoso subito, in difetto di prova del fortuito, la convenuta va condannata a risarcire il danno occorso agli attori. CP_1
In punto di danno patito dagli attori, si osserva.
In atti è prodotta la fattura n. 29 del 2.9.2022, di importo complessivo di € 1.220,00 per la cremazione del cane, somma sostenuta da
[...]
e che va pertanto alla stessa riconosciuta a titolo di danno Parte_1
patrimoniale.
Lamentano altresì gli attori danni fisici e psicologici subiti a seguito dell'evento lesivo lamentato.
Quanto ai predetti danni, gli attori non si sono sottoposti a visita medico legale dopo aver richiesto e ottenuto la nomina di un ctu, con la conseguenza che non è stata raggiunta la prova del collegamento eziologico fra l'evento per cui è causa e le conseguenze lamentate, non essendo a ciò sufficienti le mere dichiarazioni rilasciate dalle parti ai medici del pronto soccorso che raccoglievano l'anamnesi o i test effettuati dalla psicologa incaricata dagli interessati.
Non vi è tuttavia dubbio alcuno che l'evento per cui è causa abbia assunto una valenza significativa sugli attori che lo hanno subito.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha sempre escluso che nel caso di perdita di un animale di affezione causata dalla condotta di un terzo, vi fosse spazio per la risarcibilità, a partire dalla posizione assunta nelle sentenze gemelle del 2008 (salvo che il fatto costituisse reato).
Tuttavia la normativa sovranazionale e nazionale nonché la giurisprudenza di merito, sono andate via via prendendo maggior contezza del ruolo che gli animali domestici assumono nella vita dell'uomo.
Nel codice penale è stato introdotto il nuovo titolo IX bis sui delitti contro il sentimento per gli animali (art. 544 bis e segg.) e si sono succedute pronunce di merito (vedi, ad es. Trib. Venezia n. 1936/2020,
Trib. Brescia n. 2841/2019, Trib. Arezzo n. 940/2017) nelle quali è stata posta l'attenzione sul fatto che il rapporto d'affezione con l'animale domestico assume un valore sociale tale da elevarlo al rango di diritto inviolabile della persona umana ai sensi degli artt. 2, 32 e 42 Cost. e, in tale prospettiva, il rapporto tra padrone e animale d'affezione è stato riconosciuto come espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall'art 2 Cost”.
E' stato rilevato che, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito, atteso che il rapporto tra padrone e animale d'affezione può essere considerato espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona, tutelata dall'art 2 Cost.
E' stato anche condivisibilmente rilevato che “ .. le sentenze gemelle della Suprema Corte a sezioni unite del 2008 nel delineare la responsabilità per i danni non patrimoniali espressamente prevedono: “la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma … deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complesso sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”. E' indubbio che, rispetto a dieci anni fa, si sia rafforzato nella visione della comunità il bisogno di tutela di un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, cosicchè non possa considerarsi come futile la perdita dell'animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del
o dei padroni, il danno vada risarcito” (cfr. Trib. Pavia 16.09.2016, n
1266).
Non può non considerarsi che il rapporto affettivo uomo-animale rappresenti spesso una vera e propria scelta di vita, assurgendo ad elemento costitutivo della vita di un singolo o di una famiglia, scandendo addirittura i ritmi familiari, la scelta delle vacanze, la gestione del tempo libero, l'impegno economico, finendo, detto rapporto, per inserirsi in una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all'art. 2.
Ritiene questo giudicante che sia stata raggiunta adeguata prova dello stretto legame fra i componenti del nucleo familiare odierni attori ed il piccolo e non può non sottolinearsi come la morte violenta e crudele del medesimo cagnolino abbia costituito ulteriore elemento di dolore e di ansia per gli attori e, specialmente, per Per_1
Ritiene pertanto equo, questo giudice, riconoscere agli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto delle circostanze e delle modalità nelle quali è avvenuto il fatto, del particolare legame che legava , di quattro anni, agli attori e specialmente al piccolo i seguenti importi: € 3.000,00 per , € Per_1 Parte_1
3.500,00 per tenuto conto della particolare rilevanza della Per_1
traumatica esperienza vissuta da un bambino, che già aveva subito l'esperienza della separazione dei genitori, € 3.000,00 per
[...]
, che, sebbene separato dalla moglie, è risultato aver Parte_2
mantenuto un legame anche con il cagnolino.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda spiegata dagli attori,
va condannata al risarcimento del danno patito dagli attori, CP_1
da liquidarsi in misura complessiva di € 4.220,00 in favore di Parte_1
tenuto conto delle spese, dimostrate, di cremazione, € 3.500,00
[...]
per , € 3.000,00 per , oltre gli interessi, Persona_1 Parte_2
al tasso legale, dalla data del deposito della presente sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'effettivo valore della lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di CP_1
€ 4.220,00 in favore di , € 3.000,00 in favore di Parte_1 [...]
, € 3.500,00 in favore di (rappresentato dai Parte_2 Persona_1
genitori esercenti la potestà), oltre interessi come in motivazione;
- condanna alla rifusione, in favore degli attori, delle spese CP_1
di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre iva,
c.p.a. e rimb. forf. come per legge, mentre nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso del contributo unificato e marca di iscrizione, che non risultano versati. Così deciso in Roma in data 3.12.2025. Il Giudice
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI ROMA
- Sez. XIII^ Civile - in persona del giudice unico, dott.ssa Emanuela Schillaci, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in I° grado iscritta al n° 56655/2023 del R.G.A.C., trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025, vertente tra
-) (CF: ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(CF: ), in proprio e quali esercenti la Parte_2 C.F._2
responsabilità genitoriale sul figlio minore (CF: Persona_1
), elettivamente domiciliati in Roma, Via Virgilio C.F._3
1/L, nello studio dell'Avv. Giada Bernardi (CF: , C.F._4
che li rappresenta e difende per delega in calce all'atto di citazione
(PEC ) - attori -; Email_1
e
- , (CF ), rappresentata e difesa, CP_1 C.F._5
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv.
RA NA, (C.F. PEC: C.F._6
) ed elettivamente domiciliata Email_2
presso il suo studio in Roma, viale di Trastevere 203 - convenuta -;
OGGETTO: risarcimento danni da responsabilità ex art. 2052 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti hanno depositato le memorie ex art. 189 c.p.c. ed il giudice ha trattenuto la causa in decisione all'udienza del 18.11.2025. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, gli attori Parte_2
e , in proprio e quali esercenti la potestà sul minore Parte_1
, convenivano, dinanzi all'intestato Tribunale, Persona_1 CP_1
.
[...]
Esponevano gli attori che:
- era proprietaria di un cagnolino razza barboncino Parte_1
nano, dal manto nero, di nome , che all'epoca dell'aggressione per cui
è causa aveva 4 anni, con microchip impiantato n. PartitaIVA_1
intestato all'attrice;
- il cagnolino, sin dall'arrivo a casa degli attori, era sempre stato ad ogni effetto parte integrante del nucleo familiare e coccolato e sempre seguito nella quotidianità con tanto amore e viveva letteralmente in simbiosi con ed il figlio Parte_1 Per_1
- a seguito della separazione dei genitori, avvenuta nel 2021, è Per_1
convivente con la mamma ed aveva identificato in un forte punto di riferimento affettivo, instaurando con la bestiola un legame simbiotico;
- aveva mantenuto con la ex moglie un ottimo rapporto Parte_2
e un legame profondo con il piccolo;
- la mattina del 25 Agosto 2022, alle ore 14.30 circa, il IG. stava Pt_2
attraversando il parcheggio condominiale dell'immobile sito in Roma, Via
EO LI n° 55 con il piccolo , regolarmente tenuto al guinzaglio, per riportarlo a casa della IG.ra , che li attendeva Parte_1
nel giardino antistante la sua abitazione unitamente alla IG.ra
[...]
quando, improvvisamente, dal cancello dell'abitazione di Via Pt_3
EO LI n° 55, all'interno 1, uscivano i due cani di grossa taglia, di proprietà della convenuta IG.ra che si avventavano CP_1 letteralmente contro il piccolo , aggredendolo reiteratamente a morsi;
- l'aggressione era talmente violenta da strappare il guinzaglio cui era assicurato, che, se da una parte permetteva al cagnolino un tentativo di fuga nel parcheggio, dall'altro non lo salvava dai violenti morsi dei cani della convenuta, che lo inseguivano e lo sbranavano sotto gli occhi atterriti ed attoniti degli attori e delle persone presenti, oltre a coloro che si affacciavano ai balconi, attirati dalle grida di aiuto della IG.ra
; Parte_1
- i due cani responsabili dell'aggressione sono un maschio di grossa taglia, dal manto bianco e beige, di nome (con microchip impiantato n
380260042136546) ed una femmina di grossa taglia, dal manto bianco e nero di nome (con microchip impiantato n 380260042134507), entrambi intestati alla convenuta;
- tanto il IG. che il figlio cercavano, invano, di fermare Pt_2
l'aggressione e salvare il piccolo e anche la IG.ra che CP_1
attirata dalle urla era uscita fuori dall'abitazione, tentava, senza riuscirvi, di fermare i propri cani;
- il cagnolino rimaneva vittima del violento attacco dei cani della IG.ra per circa 5 minuti, riuscendo infine a svincolarsi ed a trascinarsi CP_1
fino alla casa dell'attrice, ove si accasciava in terra, ormai esanime, dopo aver lasciato dietro di sé, sull'area condominiale e sul pavimento di casa dell'attrice, numerose tracce di sangue provenienti dalle ferite e lacerazioni che i morsi avevano lasciato sul suo corpicino;
- a quel punto il IG. avvolgeva il piccolo in un asciugamano e Pt_2
lo trasportava presso la , sita in via Controparte_2
Vermicino n 46, ove i veterinari non potevano fare altro che constatarne il decesso;
- nelle more degli accadimenti, dopo che il piccolo era riuscito a liberarsi ed a rifugiarsi in casa, i cani della convenuta venivano da questa recuperati e riportati a casa;
- il cagnolino veniva cremato;
- il giorno in cui l'aggressione aveva luogo, i cani della IG.ra CP_1
uscivano dal cancello del giardino di pertinenza dell'abitazione della convenuta, che era stato lasciato aperto;
- i cani LY e già in precedenza avevano manifestato aggressività nei confronti non solo di , ma anche dei condòmini laddove nel 2017 causavano il decesso di un altro cane ed in data 18.10.21 mordevano senza alcun motivo la mano del condòmino ; Parte_4
- nonostante quanto sopra nessun cartello in ordine alla presenza dei cani né alcuna rete protettiva e/o accortezza similare era mai stata apposta intorno alla griglia che delimita il giardino di proprietà della convenuta, che è a quadri grandi in cui il muso dei cani può entrare e costituire pericolo per l'incolumità di terzi;
- a seguito del tentativo di separare i cani e salvare , i IGg. ri e riportavano lesioni, per le quali in data Parte_2 Persona_1
27.08.22 si recavano presso il Pronto soccorso dell'Ospedale “San
Sebastiano Martire” di Frascati;
- i sanitari riscontravano a carico del IG. un trauma Parte_2
distorsivo della caviglia destra per cui veniva formulata una prognosi di
3 gg SC ed a carico del minore un trauma contusivo della Persona_1
gamba sinistra, anch'esso giudicato guaribile in 3 gg sc;
- l'aggressione ed il conseguente decesso di erano stati, soprattutto per la IG.ra e per il figlio causa di Parte_1 Per_1
profondo dolore e sofferenza, che lasciava un segno indelebile e talmente profondo da richiedere per entrambi l'aiuto di un terapeuta, identificato nella Dott.ssa ; Persona_5
- la detta professionista sottoponeva a visita la IG.ra in data Parte_1
09.09.22 e in data 17.09.22, redigendo all'esito di appositi test Per_1
una specifica relazione in data 26.09.22;
- era stato per un punto solido di riferimento durante la Per_1
separazione dei genitori, avvenuta nel 2021 e la sua perdita provocava nel ragazzo – che assisteva personalmente agli accadimenti per cui è causa - un forte trauma ed un Disturbo acuto da stress con sintomi dissociativi, come dalla Dott.ssa rilevato, idoneo ad incidere in Per_5
maniera significativa e negativa sulle opportunità di relazionarsi con l'ambiente;
- la IG.ra , a seguito e per effetto degli accadimenti del Parte_1
25.08.22 e della susseguente morte di , sviluppava un Disturbo acuto da Stress associato ad un Disturbo d'ansia generalizzato idoneo ad incidere in maniera negativa ed importante anche sulla vita di relazione dell'attrice;
- era evidente ed incontestabile la responsabilità della convenuta ex artt. 2052 e 2043 cc quale proprietaria e detentrice dei cani LY e
, responsabili dell'aggressione che aveva luogo in data 25.08.22; così concludevano gli attori:
“Piaccia alll'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione per tutte le causali di cui in premessa:
a) in via principale: nel merito accertare e dichiarare la responsabilità della convenuta per violazione degli obblighi di cui agli artt.2052 e 2043 cc per i fatti occorsi in data 25.08.23 in Roma, nell'area del parcheggio condominiale dello stabile sito in Roma, Via
EO LI n 55;
b) accertare e dichiarare la sussistenza del nesso di causalità tra
l'inadempimento posto in essere dalla convenuta rispetto agli obblighi di cui agli artt. 2052 e 2043 cc, l'aggressione di cui era vittima ed il conseguente decesso dello stesso ed i danni, patrimoniali e non, tutti per effetto patiti dagli attori;
c) accertare e dichiarare il diritto degli attori, in proprio e nella qualità, a percepire il risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti e subendi a seguito dei fatti per cui è causa ut supra specificati
d) per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore degli attori dell'importo di € 1.220,00 a titolo di danno patrimoniale, come in premessa specificati;
e) Sempre per l'effetto la convenuta al risarcimento in favore degli attori del danno non patrimoniale, da quantificarsi comunque in misura non inferiore ad € 30.880,33 o nella somma che verrà ritenuta equa e/o di Giustizia;
Con vittoria di spese, onorari, IVA e CPA e spese al 15% come per legge.”
Si costituiva , contestando gli assunti attorei, evidenziando CP_1
che le parti in causa erano condòmini dello stesso edificio e i cancelli delimitanti le rispettive proprietà erano contigui e separati da un piccolo muro, il cane degli attori era sempre portato a passeggio senza guinzaglio e lasciato libero di andare dove volesse, tanto che ogni volta che usciva e faceva rientro presso il cortile condominiale abbaiava verso i cani della IG.ra per tutto il perimetro dell'abitazione sino ad CP_1
arrivare al giardino della abitazione dove viveva, provocandoli e infastidendoli, rilevando che il giorno 25 agosto 2022, la IG.ra CP_1
era in casa e alle ore 14:30 circa, sentiva un grido provenire dal cortile condominiale, usciva di corsa e vedeva i propri cani che stavano aggredendo il barboncino dei vicini, si precipitava per cercare di separarli, mentre il IG. li prendeva a calci, condotta che, tuttavia, Pt_2
non faceva che peggiorare la situazione, alla fine riusciva a separare i cani ed il barboncino si alzava e correva verso la propria casa, lei prendeva i propri cani, li chiudeva in casa e andava subito a casa dei
IG.ri per sincerarsi sullo stato di salute del Parte_5
, che nel frattempo veniva portato dal IG. dal Parte_6 Pt_2
veterinario e, ancora incredula della situazione, si scusava mortificata dell'accaduto, non capendo come si fosse verificato l'accaduto, visto che il cancello della sua abitazione era chiuso, assumeva che, nel mentre ella si trovava in casa , sopraggiungevano i parenti della Parte_5
IG.ra , che iniziavano ad inveire contro di lei, prendendola a Parte_1
male parole e costringendola, così, a ritornare presso la propria abitazione per evitare litigi inutili, rappresentava che, dopo circa mezz'ora, usciva nuovamente fuori in giardino e i parenti della IG.ra
, appena la vedevano, iniziavano ad insultarla, addirittura Parte_1
offendendo sua figlia, per altro neppure presente, accusandola di aver ucciso e minacciando che avrebbero avvelenato i suoi cani e che lei e la sua famiglia avrebbero fatto la loro stessa fine, tali atteggiamenti la facevano desistere dall'avvicinarsi e scusarsi nuovamente, la sera inviava comunque un messaggio alla per scusarsi e sincerarsi Parte_1
delle sue condizioni, ma il messaggio rimaneva privo di risposta, rappresentava altresì che, temendo per le minacce ricevute, portava i propri cani altrove, dapprima da un familiare, poi in pensione e, nel frattempo, la rabbia, le ingiurie e le minacce continuavano anche su facebook e si apriva un vero e proprio massacro mediatico, con gravi conseguenze anche di ordine pratico, perché il suo ristorante subiva perdite per il danno all'immagine e l'allontanamento della clientela, contestando pertanto le pretese attoree, infondate, non provate, non dovute e contestando anche il quantum della pretesa vantata, così infine concludendo:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis contrariis, accertare i fatti su esposti e, per l'effetto statuire come per legge.
1. Nel merito, rigettare l'avverso atto di citazione perché infondato in fatto ed in diritto, per tutti i motivi di cui in narrativa o per altri diversi e ulteriori di giustizia;
2. In via graduata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale della domanda attorea, previo accertamento del concorso di colpa del danneggiato, rideterminare la richiesta risarcitoria in una diversa e minore somma di giustizia, sia relativamente al danno non patrimoniale, sia relativamente al danno patrimoniale, per tutti i motivi di cui in narrativa o per altri diversi e ulteriori di giustizia;
3. In via ulteriormente subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, rideterminare comunque la richiesta risarcitoria in una diversa e minore somma di giustizia, sia relativamente al danno non patrimoniale, sia relativamente al danno patrimoniale, per tutti i motivi di cui in narrativa o per altri diversi e ulteriori di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, oltre IVA e CPA, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”. Nel corso dell'istruttoria era ammessa ed espletata la prova per interpello e testi e disposta ctu medico legale, cui gli attori non davano corso.
All'esito la causa era rinviata per la decisione e trattenuta in decisione all'udienza del 18.11.2025, con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Non vi è dubbio alcuno, perché confermato dalla stessa difesa di parte convenuta, che verso le ore 14,30 del 25 agosto 2022, mentre il cagnolino degli attori percorreva il vialetto condominiale, fu aggredito dai due cani della convenuta, usciti dal cancello del giardino privato, riportando lesioni così gravi da morire poco dopo.
Che il cagnolino fosse o meno condotto al guinzaglio da , Parte_2
pacificamente presente al momento dell'aggressione, rileva relativamente, tenuto conto che i cani della convenuta uscirono liberamente dal cancello di casa e aggredirono il cagnolino, cosa che avrebbero comunque fatto anche se lo stesso fosse stato legato al guinzaglio.
A norma dell'art. 2052 c.c., invocato dalla parte attrice e certamente applicabile al caso di specie, “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito
o fuggito, salvo che provi il caso fortuito”.
Ne consegue che il proprietario risponde dei danni causati dall'animale indipendentemente dalla colpa, salvo che provi che l'evento sia dipeso da caso fortuito ossia da un evento imprevedibile, inevitabile ed eccezionale.
Nel caso di specie, non è stata raggiunta alcuna prova del caso fortuito perché i cani della convenuta sono usciti dal cancello, del tutto ininfluente e sicuramente non costituente caso fortuito il dato, allegato e non provato, che il cancello fosse stato regolarmente chiuso, tenuto conto che gli animali, in ogni caso, riuscirono ad uscire, per poi aggredire
.
Ne consegue che, raggiunta la prova del fatto storico e delle sue modalità di accadimento e del nesso di causalità tra la condotta dei due cani e l'evento dannoso subito, in difetto di prova del fortuito, la convenuta va condannata a risarcire il danno occorso agli attori. CP_1
In punto di danno patito dagli attori, si osserva.
In atti è prodotta la fattura n. 29 del 2.9.2022, di importo complessivo di € 1.220,00 per la cremazione del cane, somma sostenuta da
[...]
e che va pertanto alla stessa riconosciuta a titolo di danno Parte_1
patrimoniale.
Lamentano altresì gli attori danni fisici e psicologici subiti a seguito dell'evento lesivo lamentato.
Quanto ai predetti danni, gli attori non si sono sottoposti a visita medico legale dopo aver richiesto e ottenuto la nomina di un ctu, con la conseguenza che non è stata raggiunta la prova del collegamento eziologico fra l'evento per cui è causa e le conseguenze lamentate, non essendo a ciò sufficienti le mere dichiarazioni rilasciate dalle parti ai medici del pronto soccorso che raccoglievano l'anamnesi o i test effettuati dalla psicologa incaricata dagli interessati.
Non vi è tuttavia dubbio alcuno che l'evento per cui è causa abbia assunto una valenza significativa sugli attori che lo hanno subito.
La giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha sempre escluso che nel caso di perdita di un animale di affezione causata dalla condotta di un terzo, vi fosse spazio per la risarcibilità, a partire dalla posizione assunta nelle sentenze gemelle del 2008 (salvo che il fatto costituisse reato).
Tuttavia la normativa sovranazionale e nazionale nonché la giurisprudenza di merito, sono andate via via prendendo maggior contezza del ruolo che gli animali domestici assumono nella vita dell'uomo.
Nel codice penale è stato introdotto il nuovo titolo IX bis sui delitti contro il sentimento per gli animali (art. 544 bis e segg.) e si sono succedute pronunce di merito (vedi, ad es. Trib. Venezia n. 1936/2020,
Trib. Brescia n. 2841/2019, Trib. Arezzo n. 940/2017) nelle quali è stata posta l'attenzione sul fatto che il rapporto d'affezione con l'animale domestico assume un valore sociale tale da elevarlo al rango di diritto inviolabile della persona umana ai sensi degli artt. 2, 32 e 42 Cost. e, in tale prospettiva, il rapporto tra padrone e animale d'affezione è stato riconosciuto come espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e, quindi, come vero e proprio bene della persona, tutelato dall'art 2 Cost”.
E' stato rilevato che, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del o dei padroni, il danno vada risarcito, atteso che il rapporto tra padrone e animale d'affezione può essere considerato espressione di una relazione che costituisce occasione di completamento e sviluppo della personalità individuale e quindi come vero e proprio bene della persona, tutelata dall'art 2 Cost.
E' stato anche condivisibilmente rilevato che “ .. le sentenze gemelle della Suprema Corte a sezioni unite del 2008 nel delineare la responsabilità per i danni non patrimoniali espressamente prevedono: “la tutela non è ristretta ai casi di diritti inviolabili della persona espressamente riconosciuti dalla Costituzione nel presente momento storico, ma … deve ritenersi consentito all'interprete rinvenire nel complesso sistema costituzionale indici che siano idonei a valutare se nuovi interessi emersi nella realtà sociale siano non genericamente rilevanti per l'ordinamento, ma di rango costituzionale attenendo a posizioni inviolabili della persona umana”. E' indubbio che, rispetto a dieci anni fa, si sia rafforzato nella visione della comunità il bisogno di tutela di un legame che è diventato più forte tra cane e padrone, cosicchè non possa considerarsi come futile la perdita dell'animale e, in determinate condizioni, quando il legame affettivo è particolarmente intenso così da far ritenere che la perdita vada a ledere la sfera emotivo-interiore del
o dei padroni, il danno vada risarcito” (cfr. Trib. Pavia 16.09.2016, n
1266).
Non può non considerarsi che il rapporto affettivo uomo-animale rappresenti spesso una vera e propria scelta di vita, assurgendo ad elemento costitutivo della vita di un singolo o di una famiglia, scandendo addirittura i ritmi familiari, la scelta delle vacanze, la gestione del tempo libero, l'impegno economico, finendo, detto rapporto, per inserirsi in una di quelle attività realizzatrici della persona che la Carta costituzionale tutela all'art. 2.
Ritiene questo giudicante che sia stata raggiunta adeguata prova dello stretto legame fra i componenti del nucleo familiare odierni attori ed il piccolo e non può non sottolinearsi come la morte violenta e crudele del medesimo cagnolino abbia costituito ulteriore elemento di dolore e di ansia per gli attori e, specialmente, per Per_1
Ritiene pertanto equo, questo giudice, riconoscere agli attori, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, tenuto conto delle circostanze e delle modalità nelle quali è avvenuto il fatto, del particolare legame che legava , di quattro anni, agli attori e specialmente al piccolo i seguenti importi: € 3.000,00 per , € Per_1 Parte_1
3.500,00 per tenuto conto della particolare rilevanza della Per_1
traumatica esperienza vissuta da un bambino, che già aveva subito l'esperienza della separazione dei genitori, € 3.000,00 per
[...]
, che, sebbene separato dalla moglie, è risultato aver Parte_2
mantenuto un legame anche con il cagnolino.
Ne consegue che, in accoglimento della domanda spiegata dagli attori,
va condannata al risarcimento del danno patito dagli attori, CP_1
da liquidarsi in misura complessiva di € 4.220,00 in favore di Parte_1
tenuto conto delle spese, dimostrate, di cremazione, € 3.500,00
[...]
per , € 3.000,00 per , oltre gli interessi, Persona_1 Parte_2
al tasso legale, dalla data del deposito della presente sentenza sino a quella dell'effettivo soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, tenuto conto dell'effettivo valore della lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-) condanna al pagamento, a titolo di risarcimento danni, di CP_1
€ 4.220,00 in favore di , € 3.000,00 in favore di Parte_1 [...]
, € 3.500,00 in favore di (rappresentato dai Parte_2 Persona_1
genitori esercenti la potestà), oltre interessi come in motivazione;
- condanna alla rifusione, in favore degli attori, delle spese CP_1
di lite, che liquida in € 2.200,00 per compensi professionali, oltre iva,
c.p.a. e rimb. forf. come per legge, mentre nulla può essere riconosciuto a titolo di rimborso del contributo unificato e marca di iscrizione, che non risultano versati. Così deciso in Roma in data 3.12.2025. Il Giudice