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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/11/2025, n. 5550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5550 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1232/2021 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 23.09.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione di termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente tra:
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maria Ricci Parte_1 C.F._1
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via F. Florimo n. 3 C.F._1
- Email_1
APPELLANTE
E
( ) e , ( ) Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Pacilio ( , presso il cui studio C.F._4
1 elettivamente domiciliano in Giugliano in Campania (Napoli) alla via G. Carducci n. 20 -
Email_2
APPELLATI
E
(già , in persona del Controparte_3 Controparte_4
l.r.p.t. - p.iva - rappresentata e difesa dell'avv. Mauro Dello Iacono P.IVA_1
( , presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Valentino TO (SA), alla C.F._5 piazza Spera Palazzo Falco - Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1790/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
10.09.2020, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.04.2016 conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1
Ordinario di Napoli Nord, e la (già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, nelle rispettive qualità, quanto al primo, di proprietario del veicolo Toyota Controparte_4
Yaris targato CG674AA, quanto al secondo di comproprietario e conducente e, la terza, quale impresa assicuratrice del predetto veicolo, al fine di ottenere, previa declaratoria della piena ed esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro avvenuto in Giugliano in Campania il
12.01.2014, la loro condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in conseguena del sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, intorno alle ore 18.00, mentre percorreva, alla guida del proprio motociclo Piaggio “Beverly” targato CV66398, la via San Francesco d'Assisi, a moderata velocità e nella propria corsia di marcia, in direzione via Cumana, giunto nei pressi del civico n. 264, veniva improvvisamente urtato da un'autovettura Toyota Yaris tg. CG674AA, che, immettendosi dalla sosta sulla destra, senza alcuna segnalazione e a fari spenti, invadeva la sua corsia, colpendolo con la parte anteriore sinistra sul piede, facendolo rovinare al suolo.
A seguito dell'urto riportava gravi lesioni personali (“politrauma, escoriazioni, frattura pluriframmentaria del perone destro, frattura infossata dell'astragalo destro e infrazione epifisaria distale del radio destro”). Trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, veniva sottoposto
2 ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi, e successivamente costretto a un lungo periodo di convalescenza.
Chiedeva, pertanto, la condanna solidale dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati secondo i criteri di legge e di giustizia.
Radicatasi la lite, si costituivano i convenuti e e la CP_1 Controparte_2 Controparte_3
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto e la nullità dell'atto di citazione;
nel
[...] merito, contestavano la ricostruzione attorea, e deducevano, in subordine, la concorrente responsabilità del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo.
Con ordinanza del 05.01.2017, il G.I. invitava l'attore ad attivare la procedura di negoziazione assistita, poi ritualmente espletata.
La causa, istruita con prova testimoniale e c.t.u. medico-legale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari, accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'esclusiva responsabilità dei convenuti e nella causazione del CP_1 Controparte_2 sinistro e, per l'effetto, li condannava, in solido con la al Controparte_3 pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 120.990,72, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, nonché alla rifusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
A tale importo il primo giudice perveniva valutando i postumi nella misura del 21-22% di danno biologico permanente, oltre a una ITT di 60 giorni, una ITP al 50% di 50 giorni, e una ITP al 25% di ulteriori 50 giorni.
Con successivo provvedimento del 25.01.2021, il Tribunale accoglieva parzialmente l'istanza di correzione di errore materiale proposta dai convenuti CP_2
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato in data 10.03.2021, ha Parte_1 proposto tempestivo appello, deducendone l'erroneità per non avere il Tribunale:
a) liquidato il danno da perdita e/o riduzione della capacità lavorativa generica;
b) riconosciuto il danno morale connesso alle lesioni subite;
c) correttamente liquidato i compensi professionali di primo grado.
3 Chiedeva, pertanto, in via principale, la rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, e, in subordine, la riforma della sentenza nei capi relativi alle voci di danno e alle spese di lite.
Si costituivano, con separate comparse del 26.7.2021 e del 7.9.2021 (per l'udienza del 15 settembre
2021, differita di ufficio al 21 settembre 2021), gli appellati e e la CP_1 Controparte_2 [...]
resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_3
Mutati la Sezione e il relatore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con la concessione di termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Il thema decidendum del presente giudizio è limitato al quantum debeatur, non essendo stato proposto gravame avverso l'assetto motivazionale relativo all'an, ovvero alla responsabilità per i fatti di causa così come accertata in primo grado.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa liquidazione del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa generica e l'omesso esame della richiesta di rimessione della causa sul ruolo per integrazione della CTU.
Impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il danno biologico assorbiva il danno alla capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico, e andava liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base.
Assume che il danno alla capacità lavorativa generica andava liquidato a parte, trattandosi di un danno di natura patrimoniale suscettibile di autonoma liquidazione.
4 Lamenta che il CTU non aveva dato risposta ai quesiti postigli dal giudice relativamente all'incidenza delle menomazioni subite dall'infortunato sulla capacità lavorativa e che, ciò nonostante, il giudice non aveva accolto l'istanza di approfondimento tecnico formalizzata dalla difesa attorea.
Le doglianze non sono fondate.
La sentenza è coerente con l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il danno da lesione della capacità lavorativa generica, in assenza di prova della sua concreta incidenza sulla capacità di produrre reddito della vittima, si risolve in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, ed è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 12605 del 10/05/2023).
A differenza del danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, che richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, il danno da lesione della "cenestesi lavorativa" (capacità lavorativa generica), di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, e non incide, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. (Cass. Civ. Sentenza n. 17411 del 28/06/2019).
La riduzione della capacità lavorativa generica è, dunque, ricondotta nell'alveo del danno di natura patrimoniale nelle sole ipotesi in cui l'invalidità accertata sia di “gravità tale” da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali. La ratio è che in questo caso la perdita della capacità lavorativa generica integrerebbe non già una lesione di un modo di essere del soggetto, quanto un “danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (Cass. Civ. ord.
n. 26641 del 15/09/2023).
Nel caso di specie, dunque, gravava sul danneggiato l'onere di provare una gravità tale da impedirgli anche la possibilità di attendere ad altri lavori, comunque confacenti alle sue attitudini.
5 Tale prova non può dirsi raggiunta, non avendo l'attore allegato né provato di aver mutato, a seguito del sinistro, le proprie mansioni o di aver patito, in conseguenza delle lesioni riportate, una concreta inabilità allo svolgimento di attività lavorative anche diverse da quella esercitata al momento del fatto per cui è causa.
Parimenti, non è stato documentato alcun effettivo decremento reddituale nel tempo, né un'alterazione stabile delle sue capacità produttive.
Nulla emerge, in tal senso, neppure dalle deposizioni testimoniali acquisite, le quali si soffermano esclusivamente sugli aspetti personali e relazionali dell'attore — stato d'animo, limitazione dell'attività sportiva e turbamento delle abitudini di vita — senza tuttavia offrire elementi idonei a comprovare una perdita, anche solo parziale, della capacità lavorativa generica nel senso appena descritto. L'unico cenno in proposito proviene dal teste che si è limitato a riferire: “so che lavorava al mercato Testimone_1 ortofrutticolo di Giugliano ove si recava sul tardi verso le 10:30” e “lavorava come facchino al mercato ortofrutticolo di Giugliano;
non so se lavora ancora lì”.
Le risultanze probatorie, dunque, si rivelano del tutto insufficienti a dimostrare che il sinistro abbia determinato un'invalidità di gravità tale da incidere sulla capacità lavorativa generica del danneggiato anche in termini patrimoniali o di chance, oltre che esistenziali.
Correttamente il giudice di primo grado ha ricompreso tale pregiudizio nell'ambito del danno biologico complessivamente liquidato, quale sua componente intrinseca e non autonoma.
A tale carenza non avrebbe, comunque, potuto sopperire un supplemento di CTU, non potendo il suddetto mezzo di indagine essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr. da ultimo Cass. Civ., Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
Tutto quanto sopra detto si impone il rigetto del primo motivo di gravame.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata liquidazione del danno morale.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'attore non avesse allegato né fornito la prova del c.d. danno morale patito in conseguenza del sinistro.
Assume in senso contrario l'appellante che, nel caso di gravi lesioni alla persona, vi sarebbe una legittima presunzione, giuridicamente rilevante, circa l'incidenza dello stato patologico sull'intima sofferenza nell'animo del danneggiato.
6 Nel caso di specie, i testi escussi avrebbero riferito della modificazione peggiorativa del carattere, del persistente stato di malinconia, tristezza e rabbia.
Il motivo è infondato.
Emerge in atti che il giudice di primo grado ha adeguatamente proceduto alla liquidazione del danno dinamico – relazionale mediante aumento per la personalizzazione nell'ordine del 20% sull'importo liquidato a titolo di danno biologico, “in considerazione della specialità del caso concreto”.
Tale categoria di danno assorbe ed esaurisce le conseguenze afflittive del sinistro, come riferite dai testi escussi, essendosi proceduto in tal modo alla liquidazione forfettaria delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe, in assenza di prova di ulteriori, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso concreto, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale, che avrebbero giustificato la separata ed ulteriore liquidazione del danno morale (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2788 del 31/01/2019).
La sentenza non merita, dunque, censura in parte qua.
Va, infine, rigettato anche il terzo motivo, col quale l'appellante lamenta la liquidazione delle spese di lite al di sotto dei valori medi in assenza di qualsiasi motivazione.
Il Tribunale ha correttamente applicato il D.M. 55/2014 basandosi, atteso il valore della causa, sullo scaglione compreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00, senza scendere sotto i minimi e discostandosi ragionevolmente dai medi, con tutta evidenza, in considerazione del ridimensionamento della pretesa
(complessivi euro 120.990,72 a fronte di una domanda di euro 212.387,73).
Conclusivamente, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, in misura conforme al valore della causa
(indeterminabile-complessità bassa), ai minimi della tariffa, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, senza attribuzione, in quanto non richiesta.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
7
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali in favore di e , e di ulteriori euro 4.996,00 in Controparte_1 Controparte_2 favore di oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Controparte_3 ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 7.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente
dott. Francesco Notaro Consigliere
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1232/2021 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 23.09.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione di termini ridotti di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente tra:
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Maria Ricci Parte_1 C.F._1
( ), presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli, alla Via F. Florimo n. 3 C.F._1
- Email_1
APPELLANTE
E
( ) e , ( ) Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Pacilio ( , presso il cui studio C.F._4
1 elettivamente domiciliano in Giugliano in Campania (Napoli) alla via G. Carducci n. 20 -
Email_2
APPELLATI
E
(già , in persona del Controparte_3 Controparte_4
l.r.p.t. - p.iva - rappresentata e difesa dell'avv. Mauro Dello Iacono P.IVA_1
( , presso il cui studio elettivamente domicilia in S. Valentino TO (SA), alla C.F._5 piazza Spera Palazzo Falco - Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1790/2020 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data
10.09.2020, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 12.04.2016 conveniva, innanzi al Tribunale Parte_1
Ordinario di Napoli Nord, e la (già Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
, nelle rispettive qualità, quanto al primo, di proprietario del veicolo Toyota Controparte_4
Yaris targato CG674AA, quanto al secondo di comproprietario e conducente e, la terza, quale impresa assicuratrice del predetto veicolo, al fine di ottenere, previa declaratoria della piena ed esclusiva responsabilità dei convenuti nella causazione del sinistro avvenuto in Giugliano in Campania il
12.01.2014, la loro condanna, in solido, al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi in conseguena del sinistro, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Esponeva che, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, intorno alle ore 18.00, mentre percorreva, alla guida del proprio motociclo Piaggio “Beverly” targato CV66398, la via San Francesco d'Assisi, a moderata velocità e nella propria corsia di marcia, in direzione via Cumana, giunto nei pressi del civico n. 264, veniva improvvisamente urtato da un'autovettura Toyota Yaris tg. CG674AA, che, immettendosi dalla sosta sulla destra, senza alcuna segnalazione e a fari spenti, invadeva la sua corsia, colpendolo con la parte anteriore sinistra sul piede, facendolo rovinare al suolo.
A seguito dell'urto riportava gravi lesioni personali (“politrauma, escoriazioni, frattura pluriframmentaria del perone destro, frattura infossata dell'astragalo destro e infrazione epifisaria distale del radio destro”). Trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, veniva sottoposto
2 ad intervento chirurgico di riduzione e osteosintesi, e successivamente costretto a un lungo periodo di convalescenza.
Chiedeva, pertanto, la condanna solidale dei convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti, quantificati secondo i criteri di legge e di giustizia.
Radicatasi la lite, si costituivano i convenuti e e la CP_1 Controparte_2 Controparte_3
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto e la nullità dell'atto di citazione;
nel
[...] merito, contestavano la ricostruzione attorea, e deducevano, in subordine, la concorrente responsabilità del danneggiato nella produzione dell'evento lesivo.
Con ordinanza del 05.01.2017, il G.I. invitava l'attore ad attivare la procedura di negoziazione assistita, poi ritualmente espletata.
La causa, istruita con prova testimoniale e c.t.u. medico-legale, veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale, rigettate le eccezioni preliminari, accoglieva la domanda attorea, dichiarando l'esclusiva responsabilità dei convenuti e nella causazione del CP_1 Controparte_2 sinistro e, per l'effetto, li condannava, in solido con la al Controparte_3 pagamento, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 120.990,72, oltre interessi legali, rivalutazione monetaria e spese di giudizio, nonché alla rifusione delle spese di consulenza tecnica d'ufficio.
A tale importo il primo giudice perveniva valutando i postumi nella misura del 21-22% di danno biologico permanente, oltre a una ITT di 60 giorni, una ITP al 50% di 50 giorni, e una ITP al 25% di ulteriori 50 giorni.
Con successivo provvedimento del 25.01.2021, il Tribunale accoglieva parzialmente l'istanza di correzione di errore materiale proposta dai convenuti CP_2
Avverso la suddetta sentenza, con atto di citazione notificato in data 10.03.2021, ha Parte_1 proposto tempestivo appello, deducendone l'erroneità per non avere il Tribunale:
a) liquidato il danno da perdita e/o riduzione della capacità lavorativa generica;
b) riconosciuto il danno morale connesso alle lesioni subite;
c) correttamente liquidato i compensi professionali di primo grado.
3 Chiedeva, pertanto, in via principale, la rimessione della causa in istruttoria per l'integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, e, in subordine, la riforma della sentenza nei capi relativi alle voci di danno e alle spese di lite.
Si costituivano, con separate comparse del 26.7.2021 e del 7.9.2021 (per l'udienza del 15 settembre
2021, differita di ufficio al 21 settembre 2021), gli appellati e e la CP_1 Controparte_2 [...]
resistendo al gravame e concludendo per il rigetto. Controparte_3
Mutati la Sezione e il relatore, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza in epigrafe indicata;
quindi, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con la concessione di termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello – ammissibile in quanto rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che “l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (Cass. SS.UU.
27199/2017) - è, nel merito, infondato e deve essere rigettato.
Il thema decidendum del presente giudizio è limitato al quantum debeatur, non essendo stato proposto gravame avverso l'assetto motivazionale relativo all'an, ovvero alla responsabilità per i fatti di causa così come accertata in primo grado.
Con il primo motivo l'appellante lamenta l'omessa liquidazione del danno derivante dalla perdita della capacità lavorativa generica e l'omesso esame della richiesta di rimessione della causa sul ruolo per integrazione della CTU.
Impugna la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che il danno biologico assorbiva il danno alla capacità lavorativa generica, il danno alla vita di relazione ed il danno estetico, e andava liquidato tenendo conto di una uniformità pecuniaria di base.
Assume che il danno alla capacità lavorativa generica andava liquidato a parte, trattandosi di un danno di natura patrimoniale suscettibile di autonoma liquidazione.
4 Lamenta che il CTU non aveva dato risposta ai quesiti postigli dal giudice relativamente all'incidenza delle menomazioni subite dall'infortunato sulla capacità lavorativa e che, ciò nonostante, il giudice non aveva accolto l'istanza di approfondimento tecnico formalizzata dalla difesa attorea.
Le doglianze non sono fondate.
La sentenza è coerente con l'insegnamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il danno da lesione della capacità lavorativa generica, in assenza di prova della sua concreta incidenza sulla capacità di produrre reddito della vittima, si risolve in una menomazione dell'integrità psico-fisica dell'individuo, ed è risarcibile in seno alla complessiva liquidazione del danno biologico (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza
n. 12605 del 10/05/2023).
A differenza del danno di natura patrimoniale derivante dalla perdita della capacità lavorativa specifica, che richiede un giudizio prognostico sulla compromissione delle aspettative di lavoro in relazione alle attitudini specifiche della persona, il danno da lesione della "cenestesi lavorativa" (capacità lavorativa generica), di natura non patrimoniale, consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa, e non incide, neanche sotto il profilo delle opportunità, sul reddito della persona offesa, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo.
Tale tipologia di danno, configurabile solo ove non si superi la soglia del 30% del danno biologico, va liquidato onnicomprensivamente come danno alla salute, potendo il giudice, che abbia adottato per la liquidazione il criterio equitativo del valore differenziato del punto di invalidità, anche ricorrere ad un appesantimento del valore monetario di ciascun punto. (Cass. Civ. Sentenza n. 17411 del 28/06/2019).
La riduzione della capacità lavorativa generica è, dunque, ricondotta nell'alveo del danno di natura patrimoniale nelle sole ipotesi in cui l'invalidità accertata sia di “gravità tale” da non consentire alla vittima la possibilità di attendere neppure a lavori diversi da quello specificamente prestato al momento del sinistro, e comunque confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali. La ratio è che in questo caso la perdita della capacità lavorativa generica integrerebbe non già una lesione di un modo di essere del soggetto, quanto un “danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance", ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica (Cass. Civ. ord.
n. 26641 del 15/09/2023).
Nel caso di specie, dunque, gravava sul danneggiato l'onere di provare una gravità tale da impedirgli anche la possibilità di attendere ad altri lavori, comunque confacenti alle sue attitudini.
5 Tale prova non può dirsi raggiunta, non avendo l'attore allegato né provato di aver mutato, a seguito del sinistro, le proprie mansioni o di aver patito, in conseguenza delle lesioni riportate, una concreta inabilità allo svolgimento di attività lavorative anche diverse da quella esercitata al momento del fatto per cui è causa.
Parimenti, non è stato documentato alcun effettivo decremento reddituale nel tempo, né un'alterazione stabile delle sue capacità produttive.
Nulla emerge, in tal senso, neppure dalle deposizioni testimoniali acquisite, le quali si soffermano esclusivamente sugli aspetti personali e relazionali dell'attore — stato d'animo, limitazione dell'attività sportiva e turbamento delle abitudini di vita — senza tuttavia offrire elementi idonei a comprovare una perdita, anche solo parziale, della capacità lavorativa generica nel senso appena descritto. L'unico cenno in proposito proviene dal teste che si è limitato a riferire: “so che lavorava al mercato Testimone_1 ortofrutticolo di Giugliano ove si recava sul tardi verso le 10:30” e “lavorava come facchino al mercato ortofrutticolo di Giugliano;
non so se lavora ancora lì”.
Le risultanze probatorie, dunque, si rivelano del tutto insufficienti a dimostrare che il sinistro abbia determinato un'invalidità di gravità tale da incidere sulla capacità lavorativa generica del danneggiato anche in termini patrimoniali o di chance, oltre che esistenziali.
Correttamente il giudice di primo grado ha ricompreso tale pregiudizio nell'ambito del danno biologico complessivamente liquidato, quale sua componente intrinseca e non autonoma.
A tale carenza non avrebbe, comunque, potuto sopperire un supplemento di CTU, non potendo il suddetto mezzo di indagine essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume (cfr. da ultimo Cass. Civ., Ordinanza n. 8498 del 31/03/2025).
Tutto quanto sopra detto si impone il rigetto del primo motivo di gravame.
Con il secondo motivo l'appellante lamenta la mancata liquidazione del danno morale.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che l'attore non avesse allegato né fornito la prova del c.d. danno morale patito in conseguenza del sinistro.
Assume in senso contrario l'appellante che, nel caso di gravi lesioni alla persona, vi sarebbe una legittima presunzione, giuridicamente rilevante, circa l'incidenza dello stato patologico sull'intima sofferenza nell'animo del danneggiato.
6 Nel caso di specie, i testi escussi avrebbero riferito della modificazione peggiorativa del carattere, del persistente stato di malinconia, tristezza e rabbia.
Il motivo è infondato.
Emerge in atti che il giudice di primo grado ha adeguatamente proceduto alla liquidazione del danno dinamico – relazionale mediante aumento per la personalizzazione nell'ordine del 20% sull'importo liquidato a titolo di danno biologico, “in considerazione della specialità del caso concreto”.
Tale categoria di danno assorbe ed esaurisce le conseguenze afflittive del sinistro, come riferite dai testi escussi, essendosi proceduto in tal modo alla liquidazione forfettaria delle conseguenze "ordinarie" inerenti ai pregiudizi che qualunque vittima di lesioni analoghe normalmente subirebbe, in assenza di prova di ulteriori, specifiche circostanze di fatto, peculiari al caso concreto, legate all'irripetibile singolarità dell'esperienza di vita individuale, che avrebbero giustificato la separata ed ulteriore liquidazione del danno morale (cfr. Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 2788 del 31/01/2019).
La sentenza non merita, dunque, censura in parte qua.
Va, infine, rigettato anche il terzo motivo, col quale l'appellante lamenta la liquidazione delle spese di lite al di sotto dei valori medi in assenza di qualsiasi motivazione.
Il Tribunale ha correttamente applicato il D.M. 55/2014 basandosi, atteso il valore della causa, sullo scaglione compreso tra euro 52.001,00 e 260.000,00, senza scendere sotto i minimi e discostandosi ragionevolmente dai medi, con tutta evidenza, in considerazione del ridimensionamento della pretesa
(complessivi euro 120.990,72 a fronte di una domanda di euro 212.387,73).
Conclusivamente, l'appello va integralmente rigettato e la sentenza di primo grado impugnata deve essere integralmente confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo secondo i parametri fissati dal DM 55/2014, aggiornato ai sensi del decreto n. 147/2022, in misura conforme al valore della causa
(indeterminabile-complessità bassa), ai minimi della tariffa, stante la non particolare complessità delle questioni trattate, senza attribuzione, in quanto non richiesta.
Sussistono i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L.
228/2012, a carico dell'appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30/1/2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
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P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado, che liquida in euro 4.996,00 per compensi professionali in favore di e , e di ulteriori euro 4.996,00 in Controparte_1 Controparte_2 favore di oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre Controparte_3 ulteriori accessori come per legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico della parte appellante soccombente per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato o comunque dovuto per la proposta impugnazione.
Così deciso il 7.11.2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Natalia CECCARELLI dott. Eugenio FORGILLO
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