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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 17/07/2024, n. 2101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2101 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
n. R.G. 1791/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuela Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. r.g. 1791/ 2023 promossa da:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
di ST (NA) il 24.03.1973, ed ivi residente a[...] rappresentata e difesa come da Procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Giuseppina Pugliese (codice fiscale
) del Foro di Como presso il cui studio in Mariano Comense C.F._2
(CO), Via Matteotti n. 11
- OPPONENTE contro
C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1
Milano con sede legale in Milano, alla Via Vittorio Betteloni n. 2, in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa, nella qualità di mandataria in virtù di procura conferita con atto in data 09.08.2018 per Notaio di Milano, rep. n. 47116 racc. n. 23744, la Persona_1 [...]
C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_2
RO , con sede in RO, al Corso Vittorio Emanuele II n. 284, in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta pagina 1 di 13 procura rilasciata 09.05.2019 per Notaio di RO, rep. n. 16520 Persona_2
racc. n. 10761, dagli avv.ti Benedetto Gargani (C.F. ) e C.F._3
Guido Gargani (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._4
il loro studio in RO, al Viale di Villa Grazioli n. 15
- OPPOSTA nonché con sede in Padova, Via San Marco 11, numero di Controparte_2
iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova e codice fiscale in P.IVA_3 persona del procuratore dott. abilitato con procura conferita con CP_3
atto a rogito notaio di Padova del 10 ottobre 2023, rep. 50974, racc. Persona_3
22419, rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani (cod. fisc.
[...]
– pec: - fax 06.42.00.69.77) e Guido C.F._5 Email_1
Gargani (cod. fisc. - pec: - CodiceFiscale_6 Email_2 fax 06.42.00.69.77), elettivamente domiciliata presso il loro studio in RO, Viale di Villa Grazioli 15
- INTERVENTO ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione ex art. 615 co. 1 e 617 co.1 c.p.c.; cessione del credito.
Conclusioni: in atti.
FATTO E DIRITTO
Con contratto di cessione di crediti pecuniari del 06.08.2018, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99, Controparte_1
acquisiva pro soluto da la titolarità di “diversi Controparte_4
portafogli di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 09.08.2018 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni” (cfr. atto di precetto, pagg. 1-2); in tale operazione rientrava il credito fondato sul conto corrente n. 565/56623370, nonché sulla fideiussione rilasciata dalla sino alla concorrenza di € 100.000,00, sulla base del Parte_1
pagina 2 di 13 quale veniva emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il decreto ingiuntivo n.
1023/2011 per l'importo di € 70.327,62, notificato alla (nonché alla Parte_1
società titolare del c.c., Giantari s.r.l., ed agli altri fideiussori) in data 17.01.2012,
e munito di formula esecutiva in data 29.03.2012.
conferiva mandato alla CP_1 Parte_2
(d'ora in avanti, ) per “l'attività di amministrazione, gestione e l'eventuale Pt_2
recupero dei crediti”; in data 21.02.2023 veniva pertanto notificato atto di precetto nei confronti dell'odierna attrice, per il complessivo importo di € 70.947,75.
proponeva opposizione a precetto, notificato in data Parte_1
13.03.2023, rilevando: 1) nullità del precetto per mancata sottoscrizione del legale rappresentante di parte creditrice e/o del suo mandatario, e per eccessiva genericità del suo contenuto, tale da rendere impossibile individuare con certezza il contenuto della pretesa;
2) difetto di legittimazione attiva del precettante, per mancata prova della cessione del credito e, comunque, dell'inclusione del credito in oggetto tra quelli ceduti;
3) in ogni caso, inopponibilità della cessione per mancata notifica al debitore;
4) la prescrizione della pretesa creditoria, per decorso del termine ordinario decennale con riferimento alle somme di cui al D.I. 1023/2011, e decorso del termine prescrizione quinquennale del preteso debito imputabile ad interessi;
5) in ogni caso, la liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c. Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'inammissibilità della pretesa portata dal precetto opposto;
in subordine, dichiarare la prescrizione del credito o, ulteriormente in subordine, la decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore;
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva , e per essa , eccependo: 1) la legittimità CP_1 Pt_2
formale e la completezza del precetto, oltre la piena conoscenza, da parte dell'opponente, del titolo esecutivo;
2) la funzione sostitutiva, rispetto alla comunicazione ex art. 1264 c.c., della pubblicazione in G.U. della cessione del credito e, in ogni caso, la prova della cessione, dimostrata a mezzo di dichiarazione della cedente;
3) il mancato decorso della prescrizione, interrotta Controparte_4
pagina 3 di 13 con l'intervento nella procedura esecutiva n. R.G.E. 153/2012; 4) l'inammissibilità nel presente giudizio della censura relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c., per mancanza di previa proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, il rispetto dei termini decadenziali previsti. Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese, oltre condanna ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c.
Istruita documentalmente la causa, e depositate le memorie ex art. 171- ter c.p.c., il G.I. all'udienza del 31.10.2023 si riservava sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
successivamente, con ordinanza del
03.11.2023, resa a scioglimento della riserva, rigettava l'istanza di sospensiva, rinviando la causa all'odierna udienza di trattazione orale e contestuale decisione.
In data 4.7.2024, si costituiva quale nuovo difensore della opponente l'avv.
Pugliese; in data 8.7.2024 spiegava intervento la nuova (presunta) CP_2 cessionaria del credito fondante la preannunziata azione in executivis nei confronti della Parte_1
È appena il caso di rilevare che la circostanza dello spiegato intervento da parte della , in ragione del thema decidendum del presente giudizio CP_2
(ove si discute della prova della titolarità del credito in capo alla intimante
[...]
), è ininfluente ai fini della decisione. CP_5
****
L'opposizione è fondata e va accolta sulla scorta dei motivi che si vanno ad esporre.
La causa va definita sulla scorta dell'accoglimento del motivo sub 2) costituente la ragione più liquida.
Va necessariamente premesso che, non essendo stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo correttamente notificato (cfr. All. 5, pag. 21), esso assurge ad efficacia di giudicato non solo in ordine al(la concreta debenza del) credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso (ex multis,
pagina 4 di 13 cfr. Cass. Civ., ord. n. 8937/2024); pertanto, esso fa stato in ordine all'accertamento compiuto circa il rapporto di conto corrente ed il titolo dell'obbligazione dell'opponente, che non potranno pertanto formare oggetto di ulteriore accertamento: con ciò riferendosi, in particolare, all'eccezione di cui al suindicato punto n. 5 dell'opposizione spiegata da relativa alla liberazione del Parte_1
fideiussore per decorso del termine di cui all'art. 1957, che poteva essere esperita unicamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo: pertanto, la qualifica di fideiussore e l'attualità della pretesa nei suoi confronti a tale titolo non possono essere oggetto di contestazione nella presente sede. Data la natura giudiziale del titolo esecutivo, ed il giudicato formatosi sullo stesso, resta nella facoltà del debitore ingiunto unicamente la possibilità di contestare e provare, a mezzo dell'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c., i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso che si siano – necessariamente – “verificati in epoca posteriore alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché, in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso” (ex multis, Cass. Civ., sent. n.
5635/2017). Pertanto, il campo del thema decidendum sui motivi di opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. dovrà essere necessariamente delimitato all'esame delle questioni di tale natura.
Stante il carattere potenzialmente assorbente della questione, va trattato il motivo relativo alla carenza della “legittimazione attiva” riguardato dalla opponente sotto duplice profilo della mancanza de “la prova che il (presunto) credito azionato sia stato oggetto di effettiva cessione alla Controparte_1
atteso che la lettura del precetto non consente di avere alcuna contezza delle cessioni e dei “passaggi” che legittimerebbero l'odierna opposta all'azione esecutiva
[…] Vieppiù, non emergendo dal precetto alcuna indicazione sulla originaria titolarità del (presunto) credito, deve dirsi in ogni caso impossibile desumere
l'effettiva cessione di esso in favore di , di talché “non solo non è Controparte_1
provato il preteso contratto di cessione del credito, ma altresì non è provato che la
pagina 5 di 13 pretesa cessione abbia avuto ad oggetto il contratto di CONTO CORRENTE azionato con il precetto o la presunta fideiussione!” (cfr. pag. 5 dell'atto di opposizione) e della non opponibilità della cessione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e
1264 c.c.
Circa il valore della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione-cartolarizzazione, sotto il duplice profilo di “semplificazione” sostitutiva - in virtù del principio di specialità - delle prescrizione di cui al codice civile in termini di opponibilità al ceduto, e di elemento probatorio (e, eventualmente, della portata e dei limiti di tale valenza probatoria), si rimanda alla esaustiva disamina della questione compiuta in sede di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ordinanza del 03.11.2023).
Gli argomenti espressi in tale sede, e l'accertamento “sommario” e cautelare del fatto e delle prove fornite dalle parti devono, tuttavia, essere integrate a seguito della fase di cognizione piena;
ciò, anzitutto, sulla scorta di talune recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, intervenendo nuovamente sulla questione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta decodificazione dell'oggetto e dei confini della prova della cessione dei crediti “in blocco”, con particolare riguardo alla rilevanza probatoria esclusiva – o meno – del contratto di cessione.
A conferma degli orientamenti precedenti, indicati nel provvedimento di rigetto della sospensiva (oggetto di rinvio per relationem), per cui “una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima […] tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma […] comunque, è del
pagina 6 di 13 tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria”, la Suprema Corte ha successivamente ritenuto opportuno precisare che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione” (Cass. Civ., ord. 17944/2023).
Da tali premesse, la pronuncia in discorso pone l'accento sul necessario distinguo che intercorre tra la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) e quella relativa, invece, alla prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione – anch'essa specifico e puntuale oggetto di contestazione nel caso concreto - individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Con riferimento a tale ultima ipotesi, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte-stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete […] infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato […] di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (ibidem).
Quanto, invece, alla diversa eventualità per cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come
pagina 7 di 13 sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione […] D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”. Nel medesimo senso, anche Cass. Civ., ord. n. 3405 del 6 febbraio 2024, per cui, se è vero che “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB”,
d'altro canto non è meno vero che è dovere del giudice “procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”: tale accertamento “ad ampio spettro” diviene il punto focale del giudizio sulla legittimazione attiva del procedente, in un'ottica sì de-formalizzante tanto della prova della cessione che dell'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, ma non per questo da intendersi meno rigorosa;
anzi, la valorizzazione di tutte le circostanze e le allegazioni del caso concreto, se da un lato può costituire una “facilitazione” della prova per il creditore procedente (nel senso di allargare lo strumentario a suo disposizione), parimenti allarga la cognizione del giudice, che dovrà essere pertanto accurata e approfondita, e perciò – in ogni caso – stringente.
pagina 8 di 13 Peraltro, si segnala che, da ultimo, con l'ordinanza n. 5478 del 29 febbraio
2024, la Suprema Corte, operata preliminarmente una lucida distinzione tra difetto di titolarità del diritto controverso - attinente al merito della causa - e difetto di legittimazione attiva, spettante quest'ultima a chiunque agisca rivendicando per sé la situazione giuridica oggetto di giudizio, e nel cui ambito va correttamente inquadrata la questione della prova della cessione, dovendo il successore non soltanto allegare il fatto di essere subentrato nella posizione del dante causa, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, “la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è, come già anticipatosi, rilevabile d'ufficio”, richiama nel prosieguo i principi di diritto formulati dalla sopracitata pronuncia del 2023, puntualizzando che la prova della legitimatio ad causam ben può essere “colmata
[anche] da una condotta processuale delle parti odierne ricorrenti comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione”.
Dal complesso di tali chiarimenti, ad integrazione del generale inquadramento dogmatico della questione di diritto operato nel provvedimento cautelare, devono trarsi, a valle, considerazioni affatto diverse da quelle compiute in tale sede.
Occorre, infatti, dare atto della eccessiva genericità (se non della quasi inesistenza) di reali criteri di individuazione dei creduti ceduti in blocco, o quantomeno dell'assoluta incertezza sulla riferibilità del credito in oggetto alle tipologie di quelli ceduti.
A fronte dell'articolata contestazione sollevata dall'opponente circa la riconducibilità del credito precettato all'operazione di cessione, e – comunque – sull'esistenza stessa della cessione, che ha per tale via precisamente delineato il complesso onere probatorio che grava sul procedente, ha prodotto: la CP_1
pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale (All. 11); la dichiarazione di cessione del credito, in data 16.03.2023, da parte di Crèdit
pagina 9 di 13 , con espresso riferimento al “conto corrente acceso in data 22 Controparte_4
novembre 2005 c/ Banca Intesa S.p.A con n. 6152362969/13 poi n. 565/56623370
a seguito di cessione a fideiussione rilasciata in data Controparte_4
28/12/2007 da (C.F. ) fino ad € Parte_1 C.F._1
100.000,00; decreto ingiuntivo n. 1023/2011, R.GN 1930/2011 emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 30.11.2011, notificato in data 17.01.2012, dichiarato esecutivo e munito di clausola di esecutorietà in data 29.03.2012” (All.
12); il decreto ingiuntivo n. 1023/2011 (di cui ha, dunque, la materiale CP_1
disponibilità; cfr. All. 5); la comunicazione del recesso della Banca cedente dal rapporto di conto corrente, corredata delle notifiche effettuate al correntista ed ai fideiussori, tra cui l'odierna opponente (All. 13).
Come sopra rilevato, secondo l'insegnamento più recente della Cassazione, la possibilità di valorizzare tutti gli elementi del caso concreto non deve certamente fare perdere di vista il valore – potenzialmente – centrale dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale anche a fini probatori, a patto che le indicazioni in essa riportate “siano sufficientemente precise”, onde poter quindi ricondurre “con certezza” un dato credito tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, “in base alle sue caratteristiche concrete”.
Dall'esame dell'estratto di G.U. prodotto (All. 11), tutto ciò che può concretamente evincersi è che l'operazione in questione abbia riguardato “un portafoglio (il Portafoglio) di crediti (i Crediti) derivanti da finanziamenti ipotecari
e/o chirografari e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica (i
Finanziamenti) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza, sorti tra il 1997 e il 2017 […] cessione tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese e altri accessori derivanti dai contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratti di apertura di credito ed altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica”. Posta la sicura riferibilità del credito all'arco temporale indicato (in quanto il rapporto di conto corrente, secondo quanto evincibile dal ricorso per decreto ingiuntivo – All . 5, pag. 3 –
pagina 10 di 13 sorgeva in data 22/11/2005, lo scoperto che portava al recesso della Banca risale all'anno 2011, e, in ogni caso, il titolo giudiziale – che sostituisce, di fatto, il credito da conto corrente come base della pretesa – è stato emesso in data 30.12.2011, e munito di formula esecutiva in data 29.03.2012), non è in alcun modo possibile ricondurre con certezza il rapporto di conto corrente in sé ai rapporti sopra indicati, nemmeno nella più generica formula degli “altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica”: ed invero, non essendo stata allegata la documentazione alla base del monitorio (se non le lettere di recesso della Banca), allo stato non risulta provata – né genericamente fornita – alcuna informazione sul rapporto fondamentale e sul suo contenuto, che permetta di inquadrarlo con certezza nei rapporti ceduti, già di per sé delineati in modo estremamente – per non dire eccessivamente – vago.
Sarebbe stato onere del procedente, pertanto, fornire adeguata prova, se non proprio del contratto di cessione (di cui, se da un lato non vi sono elementi per dubitare della concreta esistenza, vista anche la dichiarazione privata di cessione,
d'altro canto non è comunque stata prodotta copia), quantomeno anche della suddetta documentazione, al fine di fugare ogni dubbio (anche in vista di una futura procedura esecutiva da intraprendere) circa la riconducibilità all'ambito dell'operazione di cartolarizzazione del rapporto o dei rapporti su cui si fonda la pretesa creditoria azionata. Invero, a fronte dell'eccessiva genericità delle indicazioni contenute nell'estratto di G.U., sarebbe stato necessario un assolvimento rigoroso dell'onere probatorio in capo alla presunta cessionaria.
Vale la pena di aggiungere che, da un esame compiuto da questo Giudice, il rapporto di conto corrente asseritamente ceduto (cui accede la fideiussione facente capo alla non è nemmeno ricompreso tra quelli di rinvenibili Parte_1
nell'apposita pagina presente sul portale telematico della cedente Controparte_4
[...]
Ed invero, l'estratto di G.U. del 09.08.2018 allegato riporta anche il link del sito internet https://gruppo.credit-agricole.it/, su cui “ai sensi dell'articolo 7.1,
pagina 11 di 13 comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società renderanno disponibili […] fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti alla Società e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta”. Dall'esame dei rapporti indicati nella Categoria “Crediti
Ceduti” (in “Investor relations”), sub “Cessione di crediti del 6 agosto 2018”, risulta evidente il rapporto n. 565/56623370 non risulta inserito né nell'elenco dei crediti ceduti da né in quello di , né da . CP_6 CP_7 CP_8
Alla luce di tutti questi elementi, nonostante le allegazioni offerte, non può ritenersi adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio incombente sul creditore
, né in ordine all'esistenza della cessione, né – soprattutto ed in via CP_1
principale – sulla riconducibilità del credito precettato tra quelli ceduti in blocco.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, come in dispositivo, a carico di quale creditore procedente Controparte_1
sostanziale, in favore dell'opponente , applicando i Parte_1
parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati con D.M. n. 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, avuto riguardo alle fasi introduttiva, di studio, di istruttoria/trattazione e decisionale, stante la produzione di scritti conclusionali ad opera di entrambe parti in causa. Si ritiene di applicare valori tendenti ai minimi previsti, stante la relativa semplicità delle questioni trattate, ed il mancato esame nel merito della debenza della pretesa azionata. Nulla per le spese di intervento della CP_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara il difetto di legittimazione attiva della;
CP_1
pagina 12 di 13 2) condanna alla refusione delle spese di lite per il presente Controparte_1
giudizio nei confronti dell'opponente vittoriosa che quantifica in € 8.000,00 per compensi, ed € 195,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute.
Torre Annunziata, così deciso in camera di consiglio in data 11.7.2024
Il Giudice dott. Emanuela Musi
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.
Emanuela Musi ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in primo grado al n. r.g. 1791/ 2023 promossa da:
C.F. , nata a [...] Parte_1 C.F._1
di ST (NA) il 24.03.1973, ed ivi residente a[...] rappresentata e difesa come da Procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore dall'Avv. Giuseppina Pugliese (codice fiscale
) del Foro di Como presso il cui studio in Mariano Comense C.F._2
(CO), Via Matteotti n. 11
- OPPONENTE contro
C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Controparte_1
Milano con sede legale in Milano, alla Via Vittorio Betteloni n. 2, in P.IVA_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, e per essa, nella qualità di mandataria in virtù di procura conferita con atto in data 09.08.2018 per Notaio di Milano, rep. n. 47116 racc. n. 23744, la Persona_1 [...]
C.F. e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Parte_2
RO , con sede in RO, al Corso Vittorio Emanuele II n. 284, in P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta pagina 1 di 13 procura rilasciata 09.05.2019 per Notaio di RO, rep. n. 16520 Persona_2
racc. n. 10761, dagli avv.ti Benedetto Gargani (C.F. ) e C.F._3
Guido Gargani (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._4
il loro studio in RO, al Viale di Villa Grazioli n. 15
- OPPOSTA nonché con sede in Padova, Via San Marco 11, numero di Controparte_2
iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova e codice fiscale in P.IVA_3 persona del procuratore dott. abilitato con procura conferita con CP_3
atto a rogito notaio di Padova del 10 ottobre 2023, rep. 50974, racc. Persona_3
22419, rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani (cod. fisc.
[...]
– pec: - fax 06.42.00.69.77) e Guido C.F._5 Email_1
Gargani (cod. fisc. - pec: - CodiceFiscale_6 Email_2 fax 06.42.00.69.77), elettivamente domiciliata presso il loro studio in RO, Viale di Villa Grazioli 15
- INTERVENTO ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: opposizione ex art. 615 co. 1 e 617 co.1 c.p.c.; cessione del credito.
Conclusioni: in atti.
FATTO E DIRITTO
Con contratto di cessione di crediti pecuniari del 06.08.2018, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/99, Controparte_1
acquisiva pro soluto da la titolarità di “diversi Controparte_4
portafogli di crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 09.08.2018 – Parte Seconda – Foglio delle
Inserzioni” (cfr. atto di precetto, pagg. 1-2); in tale operazione rientrava il credito fondato sul conto corrente n. 565/56623370, nonché sulla fideiussione rilasciata dalla sino alla concorrenza di € 100.000,00, sulla base del Parte_1
pagina 2 di 13 quale veniva emesso dal Tribunale di Torre Annunziata il decreto ingiuntivo n.
1023/2011 per l'importo di € 70.327,62, notificato alla (nonché alla Parte_1
società titolare del c.c., Giantari s.r.l., ed agli altri fideiussori) in data 17.01.2012,
e munito di formula esecutiva in data 29.03.2012.
conferiva mandato alla CP_1 Parte_2
(d'ora in avanti, ) per “l'attività di amministrazione, gestione e l'eventuale Pt_2
recupero dei crediti”; in data 21.02.2023 veniva pertanto notificato atto di precetto nei confronti dell'odierna attrice, per il complessivo importo di € 70.947,75.
proponeva opposizione a precetto, notificato in data Parte_1
13.03.2023, rilevando: 1) nullità del precetto per mancata sottoscrizione del legale rappresentante di parte creditrice e/o del suo mandatario, e per eccessiva genericità del suo contenuto, tale da rendere impossibile individuare con certezza il contenuto della pretesa;
2) difetto di legittimazione attiva del precettante, per mancata prova della cessione del credito e, comunque, dell'inclusione del credito in oggetto tra quelli ceduti;
3) in ogni caso, inopponibilità della cessione per mancata notifica al debitore;
4) la prescrizione della pretesa creditoria, per decorso del termine ordinario decennale con riferimento alle somme di cui al D.I. 1023/2011, e decorso del termine prescrizione quinquennale del preteso debito imputabile ad interessi;
5) in ogni caso, la liberazione del fideiussore ex art. 1957 c.c. Chiedeva pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, dichiararsi l'inammissibilità della pretesa portata dal precetto opposto;
in subordine, dichiarare la prescrizione del credito o, ulteriormente in subordine, la decadenza dall'azione nei confronti del fideiussore;
con vittoria di spese di lite.
Si costituiva , e per essa , eccependo: 1) la legittimità CP_1 Pt_2
formale e la completezza del precetto, oltre la piena conoscenza, da parte dell'opponente, del titolo esecutivo;
2) la funzione sostitutiva, rispetto alla comunicazione ex art. 1264 c.c., della pubblicazione in G.U. della cessione del credito e, in ogni caso, la prova della cessione, dimostrata a mezzo di dichiarazione della cedente;
3) il mancato decorso della prescrizione, interrotta Controparte_4
pagina 3 di 13 con l'intervento nella procedura esecutiva n. R.G.E. 153/2012; 4) l'inammissibilità nel presente giudizio della censura relativa alla violazione dell'art. 1957 c.c., per mancanza di previa proposizione di opposizione a decreto ingiuntivo e, in ogni caso, il rispetto dei termini decadenziali previsti. Concludeva chiedendo, pertanto, il rigetto della domanda, con vittoria di spese, oltre condanna ai sensi dell'art. 96 co. 1 e 3 c.p.c.
Istruita documentalmente la causa, e depositate le memorie ex art. 171- ter c.p.c., il G.I. all'udienza del 31.10.2023 si riservava sulla richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo;
successivamente, con ordinanza del
03.11.2023, resa a scioglimento della riserva, rigettava l'istanza di sospensiva, rinviando la causa all'odierna udienza di trattazione orale e contestuale decisione.
In data 4.7.2024, si costituiva quale nuovo difensore della opponente l'avv.
Pugliese; in data 8.7.2024 spiegava intervento la nuova (presunta) CP_2 cessionaria del credito fondante la preannunziata azione in executivis nei confronti della Parte_1
È appena il caso di rilevare che la circostanza dello spiegato intervento da parte della , in ragione del thema decidendum del presente giudizio CP_2
(ove si discute della prova della titolarità del credito in capo alla intimante
[...]
), è ininfluente ai fini della decisione. CP_5
****
L'opposizione è fondata e va accolta sulla scorta dei motivi che si vanno ad esporre.
La causa va definita sulla scorta dell'accoglimento del motivo sub 2) costituente la ragione più liquida.
Va necessariamente premesso che, non essendo stata proposta opposizione al decreto ingiuntivo correttamente notificato (cfr. All. 5, pag. 21), esso assurge ad efficacia di giudicato non solo in ordine al(la concreta debenza del) credito azionato, ma anche in relazione al titolo posto a fondamento dello stesso (ex multis,
pagina 4 di 13 cfr. Cass. Civ., ord. n. 8937/2024); pertanto, esso fa stato in ordine all'accertamento compiuto circa il rapporto di conto corrente ed il titolo dell'obbligazione dell'opponente, che non potranno pertanto formare oggetto di ulteriore accertamento: con ciò riferendosi, in particolare, all'eccezione di cui al suindicato punto n. 5 dell'opposizione spiegata da relativa alla liberazione del Parte_1
fideiussore per decorso del termine di cui all'art. 1957, che poteva essere esperita unicamente in sede di opposizione a decreto ingiuntivo: pertanto, la qualifica di fideiussore e l'attualità della pretesa nei suoi confronti a tale titolo non possono essere oggetto di contestazione nella presente sede. Data la natura giudiziale del titolo esecutivo, ed il giudicato formatosi sullo stesso, resta nella facoltà del debitore ingiunto unicamente la possibilità di contestare e provare, a mezzo dell'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c., i fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito stesso che si siano – necessariamente – “verificati in epoca posteriore alla formazione del titolo e non anteriormente, poiché, in quest'ultimo caso, essi avrebbero potuto o potrebbero essere ancora fatti valere nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso” (ex multis, Cass. Civ., sent. n.
5635/2017). Pertanto, il campo del thema decidendum sui motivi di opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c. dovrà essere necessariamente delimitato all'esame delle questioni di tale natura.
Stante il carattere potenzialmente assorbente della questione, va trattato il motivo relativo alla carenza della “legittimazione attiva” riguardato dalla opponente sotto duplice profilo della mancanza de “la prova che il (presunto) credito azionato sia stato oggetto di effettiva cessione alla Controparte_1
atteso che la lettura del precetto non consente di avere alcuna contezza delle cessioni e dei “passaggi” che legittimerebbero l'odierna opposta all'azione esecutiva
[…] Vieppiù, non emergendo dal precetto alcuna indicazione sulla originaria titolarità del (presunto) credito, deve dirsi in ogni caso impossibile desumere
l'effettiva cessione di esso in favore di , di talché “non solo non è Controparte_1
provato il preteso contratto di cessione del credito, ma altresì non è provato che la
pagina 5 di 13 pretesa cessione abbia avuto ad oggetto il contratto di CONTO CORRENTE azionato con il precetto o la presunta fideiussione!” (cfr. pag. 5 dell'atto di opposizione) e della non opponibilità della cessione ai sensi dell'art. 58 T.U.B. e
1264 c.c.
Circa il valore della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'operazione di cessione-cartolarizzazione, sotto il duplice profilo di “semplificazione” sostitutiva - in virtù del principio di specialità - delle prescrizione di cui al codice civile in termini di opponibilità al ceduto, e di elemento probatorio (e, eventualmente, della portata e dei limiti di tale valenza probatoria), si rimanda alla esaustiva disamina della questione compiuta in sede di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo (ordinanza del 03.11.2023).
Gli argomenti espressi in tale sede, e l'accertamento “sommario” e cautelare del fatto e delle prove fornite dalle parti devono, tuttavia, essere integrate a seguito della fase di cognizione piena;
ciò, anzitutto, sulla scorta di talune recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità.
La Corte di Cassazione, intervenendo nuovamente sulla questione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta decodificazione dell'oggetto e dei confini della prova della cessione dei crediti “in blocco”, con particolare riguardo alla rilevanza probatoria esclusiva – o meno – del contratto di cessione.
A conferma degli orientamenti precedenti, indicati nel provvedimento di rigetto della sospensiva (oggetto di rinvio per relationem), per cui “una cosa è
l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima […] tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma […] comunque, è del
pagina 6 di 13 tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria”, la Suprema Corte ha successivamente ritenuto opportuno precisare che “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità […] opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione” (Cass. Civ., ord. 17944/2023).
Da tali premesse, la pronuncia in discorso pone l'accento sul necessario distinguo che intercorre tra la questione della prova dell'esistenza della cessione
(e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) e quella relativa, invece, alla prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione – anch'essa specifico e puntuale oggetto di contestazione nel caso concreto - individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. Con riferimento a tale ultima ipotesi, “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di conte-stazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete […] infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato […] di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo” (ibidem).
Quanto, invece, alla diversa eventualità per cui sia oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto la stessa esistenza del contratto di cessione “detto contratto deve essere certamente oggetto di prova e, a tal fine, come
pagina 7 di 13 sopra chiarito, di regola non può ritenersi sufficiente una mera dichiarazione della parte cessionaria e, quindi, come tale, neanche la mera “notificazione” della cessione […] D'altra parte, ciò non esclude che tale avviso, unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità”. Nel medesimo senso, anche Cass. Civ., ord. n. 3405 del 6 febbraio 2024, per cui, se è vero che “la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata attraverso la produzione del contratto di cessione, non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB”,
d'altro canto non è meno vero che è dovere del giudice “procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”: tale accertamento “ad ampio spettro” diviene il punto focale del giudizio sulla legittimazione attiva del procedente, in un'ottica sì de-formalizzante tanto della prova della cessione che dell'inclusione del credito nell'ambito della cessione in blocco, ma non per questo da intendersi meno rigorosa;
anzi, la valorizzazione di tutte le circostanze e le allegazioni del caso concreto, se da un lato può costituire una “facilitazione” della prova per il creditore procedente (nel senso di allargare lo strumentario a suo disposizione), parimenti allarga la cognizione del giudice, che dovrà essere pertanto accurata e approfondita, e perciò – in ogni caso – stringente.
pagina 8 di 13 Peraltro, si segnala che, da ultimo, con l'ordinanza n. 5478 del 29 febbraio
2024, la Suprema Corte, operata preliminarmente una lucida distinzione tra difetto di titolarità del diritto controverso - attinente al merito della causa - e difetto di legittimazione attiva, spettante quest'ultima a chiunque agisca rivendicando per sé la situazione giuridica oggetto di giudizio, e nel cui ambito va correttamente inquadrata la questione della prova della cessione, dovendo il successore non soltanto allegare il fatto di essere subentrato nella posizione del dante causa, ma anche fornire la dimostrazione della relativa circostanza, “la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio nella fase della impugnazione, è, come già anticipatosi, rilevabile d'ufficio”, richiama nel prosieguo i principi di diritto formulati dalla sopracitata pronuncia del 2023, puntualizzando che la prova della legitimatio ad causam ben può essere “colmata
[anche] da una condotta processuale delle parti odierne ricorrenti comportante il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della suddetta legittimazione”.
Dal complesso di tali chiarimenti, ad integrazione del generale inquadramento dogmatico della questione di diritto operato nel provvedimento cautelare, devono trarsi, a valle, considerazioni affatto diverse da quelle compiute in tale sede.
Occorre, infatti, dare atto della eccessiva genericità (se non della quasi inesistenza) di reali criteri di individuazione dei creduti ceduti in blocco, o quantomeno dell'assoluta incertezza sulla riferibilità del credito in oggetto alle tipologie di quelli ceduti.
A fronte dell'articolata contestazione sollevata dall'opponente circa la riconducibilità del credito precettato all'operazione di cessione, e – comunque – sull'esistenza stessa della cessione, che ha per tale via precisamente delineato il complesso onere probatorio che grava sul procedente, ha prodotto: la CP_1
pubblicazione dell'avviso di cessione nella Gazzetta Ufficiale (All. 11); la dichiarazione di cessione del credito, in data 16.03.2023, da parte di Crèdit
pagina 9 di 13 , con espresso riferimento al “conto corrente acceso in data 22 Controparte_4
novembre 2005 c/ Banca Intesa S.p.A con n. 6152362969/13 poi n. 565/56623370
a seguito di cessione a fideiussione rilasciata in data Controparte_4
28/12/2007 da (C.F. ) fino ad € Parte_1 C.F._1
100.000,00; decreto ingiuntivo n. 1023/2011, R.GN 1930/2011 emessa dal
Tribunale di Torre Annunziata in data 30.11.2011, notificato in data 17.01.2012, dichiarato esecutivo e munito di clausola di esecutorietà in data 29.03.2012” (All.
12); il decreto ingiuntivo n. 1023/2011 (di cui ha, dunque, la materiale CP_1
disponibilità; cfr. All. 5); la comunicazione del recesso della Banca cedente dal rapporto di conto corrente, corredata delle notifiche effettuate al correntista ed ai fideiussori, tra cui l'odierna opponente (All. 13).
Come sopra rilevato, secondo l'insegnamento più recente della Cassazione, la possibilità di valorizzare tutti gli elementi del caso concreto non deve certamente fare perdere di vista il valore – potenzialmente – centrale dell'avviso pubblicato in
Gazzetta Ufficiale anche a fini probatori, a patto che le indicazioni in essa riportate “siano sufficientemente precise”, onde poter quindi ricondurre “con certezza” un dato credito tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, “in base alle sue caratteristiche concrete”.
Dall'esame dell'estratto di G.U. prodotto (All. 11), tutto ciò che può concretamente evincersi è che l'operazione in questione abbia riguardato “un portafoglio (il Portafoglio) di crediti (i Crediti) derivanti da finanziamenti ipotecari
e/o chirografari e da altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica (i
Finanziamenti) vantati verso debitori classificati dalla relativa Banca Cedente a sofferenza, sorti tra il 1997 e il 2017 […] cessione tutti i crediti per capitale, interessi, anche di mora, spese e altri accessori derivanti dai contratti di finanziamento, chirografari ed ipotecari, contratti di apertura di credito ed altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica”. Posta la sicura riferibilità del credito all'arco temporale indicato (in quanto il rapporto di conto corrente, secondo quanto evincibile dal ricorso per decreto ingiuntivo – All . 5, pag. 3 –
pagina 10 di 13 sorgeva in data 22/11/2005, lo scoperto che portava al recesso della Banca risale all'anno 2011, e, in ogni caso, il titolo giudiziale – che sostituisce, di fatto, il credito da conto corrente come base della pretesa – è stato emesso in data 30.12.2011, e munito di formula esecutiva in data 29.03.2012), non è in alcun modo possibile ricondurre con certezza il rapporto di conto corrente in sé ai rapporti sopra indicati, nemmeno nella più generica formula degli “altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica”: ed invero, non essendo stata allegata la documentazione alla base del monitorio (se non le lettere di recesso della Banca), allo stato non risulta provata – né genericamente fornita – alcuna informazione sul rapporto fondamentale e sul suo contenuto, che permetta di inquadrarlo con certezza nei rapporti ceduti, già di per sé delineati in modo estremamente – per non dire eccessivamente – vago.
Sarebbe stato onere del procedente, pertanto, fornire adeguata prova, se non proprio del contratto di cessione (di cui, se da un lato non vi sono elementi per dubitare della concreta esistenza, vista anche la dichiarazione privata di cessione,
d'altro canto non è comunque stata prodotta copia), quantomeno anche della suddetta documentazione, al fine di fugare ogni dubbio (anche in vista di una futura procedura esecutiva da intraprendere) circa la riconducibilità all'ambito dell'operazione di cartolarizzazione del rapporto o dei rapporti su cui si fonda la pretesa creditoria azionata. Invero, a fronte dell'eccessiva genericità delle indicazioni contenute nell'estratto di G.U., sarebbe stato necessario un assolvimento rigoroso dell'onere probatorio in capo alla presunta cessionaria.
Vale la pena di aggiungere che, da un esame compiuto da questo Giudice, il rapporto di conto corrente asseritamente ceduto (cui accede la fideiussione facente capo alla non è nemmeno ricompreso tra quelli di rinvenibili Parte_1
nell'apposita pagina presente sul portale telematico della cedente Controparte_4
[...]
Ed invero, l'estratto di G.U. del 09.08.2018 allegato riporta anche il link del sito internet https://gruppo.credit-agricole.it/, su cui “ai sensi dell'articolo 7.1,
pagina 11 di 13 comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, le Banche Cedenti e la Società renderanno disponibili […] fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti trasferiti alla Società e la conferma della avvenuta cessione ai debitori ceduti che ne faranno richiesta”. Dall'esame dei rapporti indicati nella Categoria “Crediti
Ceduti” (in “Investor relations”), sub “Cessione di crediti del 6 agosto 2018”, risulta evidente il rapporto n. 565/56623370 non risulta inserito né nell'elenco dei crediti ceduti da né in quello di , né da . CP_6 CP_7 CP_8
Alla luce di tutti questi elementi, nonostante le allegazioni offerte, non può ritenersi adeguatamente soddisfatto l'onere probatorio incombente sul creditore
, né in ordine all'esistenza della cessione, né – soprattutto ed in via CP_1
principale – sulla riconducibilità del credito precettato tra quelli ceduti in blocco.
Pertanto, l'opposizione deve essere accolta, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, come in dispositivo, a carico di quale creditore procedente Controparte_1
sostanziale, in favore dell'opponente , applicando i Parte_1
parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati con D.M. n. 147/2022, per i giudizi innanzi al Tribunale di valore compreso tra € 52.001,00 e € 260.000,00, avuto riguardo alle fasi introduttiva, di studio, di istruttoria/trattazione e decisionale, stante la produzione di scritti conclusionali ad opera di entrambe parti in causa. Si ritiene di applicare valori tendenti ai minimi previsti, stante la relativa semplicità delle questioni trattate, ed il mancato esame nel merito della debenza della pretesa azionata. Nulla per le spese di intervento della CP_2
[...]
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'opposizione, dichiara il difetto di legittimazione attiva della;
CP_1
pagina 12 di 13 2) condanna alla refusione delle spese di lite per il presente Controparte_1
giudizio nei confronti dell'opponente vittoriosa che quantifica in € 8.000,00 per compensi, ed € 195,00 per spese vive, oltre IVA e CPA se dovute.
Torre Annunziata, così deciso in camera di consiglio in data 11.7.2024
Il Giudice dott. Emanuela Musi
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