Articolo 5 della Legge 16 marzo 2001, n. 88
Articolo 4Articolo 6
Versione
18 aprile 2001
Art. 5. (Disposizioni concernenti
i marittimi imbarcati) 1. Il comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale". 2. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e successive modificazioni, le parole: "In ogni caso dovranno osservarsi i seguenti criteri:" sono sostituite dalle seguenti: "Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:". 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998 , e' inserito il seguente:
"1-bis. In deroga al comma 1 dell'articolo 318 del codice della navigazione , nonche' alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'articolo 1 puo' essere altresi' determinata in conformita' ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale". 4. Il comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 457 del 1997 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30 del 1998 , e' sostituito dal seguente:
"2. Nella tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali, ai sensi del comma 2 dell'articolo 318 del codice della navigazione , nonche' ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, non e' richiesta la nazionalita' italiana o comunitaria. L'autorita' marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformita' alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale". 5. Il comma 8-bis dell'articolo 48 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , introdotto dall' articolo 36, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342 , deve interpretarsi nel senso che per i lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera, per i quali, ai sensi dell' articolo 4, comma 1 , e dell' articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 , convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 , non e' applicabile il calcolo sulla base della retribuzione convenzionale, continua ad essere escluso dalla base imponibile fiscale il reddito derivante dall'attivita' prestata su tali navi per un periodo superiore a 183 giorni nell'arco di dodici mesi. I lavoratori marittimi percettori del suddetto reddito non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararlo all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.
Nota all'art. 5, comma 1:
- Il testo vigente dell' art. 318 del codice della navigazione cosi' come modificato dalla presente legge e dall' art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , e' il seguente:
"Art. 318 (Nazionalita' dei componenti dell'equipaggio). - 1. L'equipaggio delle navi nazionali armate nei porti della Repubblica deve essere interamente composto da cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all'Unione europea.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 puo' derogarsi attraverso accordi collettivi nazionali stipulari dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto dal presente comma, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.
3. Per le navi adibite alla pesca marittima, l'autorita' marittima periferica delegata dal Ministro dei trasporti e della navigazione puo' autorizzare, in caso di particolari necessita', che del personale di bassa forza di bordo facciano parte stranieri in numero non maggiore della meta' dell'intero equipaggio.
Nota all'art. 5, commi 2, 3 e 4:
Il testo vigente dell' art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457 , recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione" (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1997, n. 303), convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 , (Gazzetta Ufficiale 28 febbraio 1998, n. 49) come modificato dalla presente legge e' il seguente:
"Art. 2 (Comando ed equipaggio delle navi iscritte nel registro). - 1. Per le navi iscritte nel registro di cui all'art. 1, con accordo tra le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu' rappresentative, relativo a ciascuna nave da iscrivere o gia' iscritta nel registro internazionale, da depositarsi presso l'ufficio di iscrizione della nave, puo' derogarsi a quanto disposto dall' art. 318 del codice della navigazione , come sostituito dall'art. 7. Per la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'art. 1 dovranno essere osservati i seguenti criteri:
a) le navi iscritte al Registro di cui all'art. 1 del presente decreto provenienti dalle matricole e dai registri di cui agli articoli 146 e 148 del codice della navigazione , alla data del 1o gennaio 1998, ovvero quelle ad esse assimilate per accordo con le parti sociali, saranno interamente armate con equipaggio avente i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione . Tali navi imbarcheranno almeno un allievo ufficiale di coperta e un allievo ufficiale di macchina, in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni; dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 ;
b) le navi iscritte al registro di cui all'art. 1 del presente decreto, provenienti da registri esteri e gia' locate a scafo nudo ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 14 giugno 1989, n. 234 , saranno armate con sei membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione . Tra essi dovranno obbligatoriamente esservi il comandante, il primo ufficiale di coperta e il direttore di macchina. I restanti tre componenti saranno ufficiali o sottufficiali, e almeno un allievo ufficiale di macchina e un allievo ufficiale di coperta in vigenza dei benefici di cui al decreto-legge 13 luglio 1995, n. 287 , convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 343 . Sulle navi inferiori alle 3.000 tonnellate di stazza lorda ovvero alle 4.000 tonnellate di stazza lorda convenzionale come definite sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro, il numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1, dell'art. 318, del codice della navigazione e' di tre, tra cui obbligatoriamente il comandante;
c) le navi iscritte al registro di cui all'art. 1 del presente decreto acquistate all'estero o comunque provenienti da registri esteri, nonche' le navi di nuova costruzione consegnate all'armatore in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, saranno armate con i criteri di cui alla lettera b). Ulteriori membri dell'equipaggio aventi i requisiti di nazionalita' di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione , potranno essere determinati fra le parti sociali mediante gli accordi sindacali di cui al presente comma;
d) le navi di cui alle lettere b) e c) potranno inoltre essere armate per la quota di lavoratori comuni, in via prioritaria, con personale italiano assunto con contratto di formazione e lavoro ai sensi del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 , convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 , e, in mancanza di questo, con personale non avente i requisiti di cui al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione .
1-bis. In deroga al comma 1 dell'art. 318 del codice della navigazione , nonche' alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, la composizione degli equipaggi delle navi di cui all'art. 1 puo' essere altresi' determinata in conformita' ad accordi sindacali nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
2. Nella tabella di armamento della nave e' posta annotazione dei componenti dell'equipaggio per i quali ai sensi del comma 2, dell'art. 318, del codice della navigazione , nonche' ai sensi degli accordi di cui ai commi 1 e 1-bis del presente articolo, non e' richiesta la nazionalita' italiana o comunitaria L'autorita' marittima, qualora non ricorrano motivi particolari o di forza maggiore, nega le spedizioni alla nave il cui equipaggio sia composto non in conformita' alla annotazione stessa. Per i marittimi di nazionalita' diversa da quella italiana o comunitaria, imbarcati in conformita' a quanto previsto nella tabella di armamento della nave, non sono richiesti visto di ingresso nel territorio dello Stato, permesso di soggiorno e autorizzazione al lavoro anche quando la nave navighi nelle acque territoriali o sosti in un porto nazionale.
2-bis. Le navi di cui al comma 1, lettera a), che operano in acque territoriali straniere per lavori in mare, assistenza e rifornimento a piattaforme di perforazione o per servizi nei porti e che siano per contratto obbligate dallo Stato rivierasco ad imbarcare una quota di marittimi di quella nazionalita', sono armate con un numero di membri dell'equipaggio aventi i requisiti di cui al comma 1, dell'art. 318, del codice della navigazione , determinato da appositi accordi stipulati tra le organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. I componenti l'equipaggio devono essere in possesso dei certificati rilasciati dall'amministrazione italiana o di altro Stato contraente previsti dalla convenzione internazionale sugli standards di addestramento, abilitazione e tenuta della guardia per i marittimi, adottata a Londra il 7 luglio 1978 e ratificata con legge 21 novembre 1985, n. 739 , o da tali amministrazioni riconosciuti o autorizzati.".
Note all'art. 5, comma 5:
- Il testo dell' art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , recante "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario) come modificato dalla legge 21 novembre 2000, n. 342 , recante "Misure in materia fiscale" (Gazzetta Ufficiale 25 novembre 2000, n. 276, e' il seguente:
"Art. 48 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nei periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono.
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale per un importo non superiore complessivamente a lire 7.000.000 fino all'anno 2002 e a lire 6.000.000 per l'anno 2003, diminuite negli anni successivi in ragione di lire 500.000 annue fino a lire 3.500.000. Fermi restando i suddetti limiti, a decorrere dal 1o gennaio 2003, il suddetto importo e' determinato dalla differenza tra lire 6.500.000 e l'importo dei contributi versati, entro i valori fissati dalla lettera e-ter del comma 1, dell'art. 10, ai Fondi integrativi del servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell' art. 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.
b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festivita' o ricorrenze alla generalita' o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonche' i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 , o ammessi a fruire dalle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172 ;
c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonche' quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennita' sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unita' produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione;
d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalita' o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1, dell'art. 47;
f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1, dell'art. 65, da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'art. 12.
f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalita' dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'art. 12, nonche' per borse di studio a favore dei medesimi familiari.
g) il valore delle azioni offerte alla generalita' dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla societa' emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
g-bis) la differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente, a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al valore delle azioni stesse alla data dell'offerta; se le partecipazioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano una percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni caso interamente a formare il reddito;
h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'art. 10 e alle condizioni ivi previste, nonche' le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformita' a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso art. 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro;
i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta.
2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g- bis) del comma 2, si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonche' a quelle emesse da societa' che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa societa' che controlla l'impresa.
3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'art. 12, a il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'art. 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e' determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore al periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3:
a) per gli autoveicoli indicati nell' art. 54, comma 1, lettere a) , c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolata sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente;
b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1o gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarieta' o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108 , o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992 n. 172 ;
c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso a in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato.
5. Le indennita' percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonche' i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero.
Le indennita' o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, nonche' le indennita' di cui all' art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 , concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione.
7. Le indennita' di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennita' in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per piu' anni, la presente disposizione si applica solo per le indennita' corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12, e di trasporto delle cose, nonche' le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualita' di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza del l'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennita'.
8. Gli assegni di sede e le altre indennita' percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito, nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennita' base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennita' base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennita' per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attivita' prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilita' di quella di cui al comma 5;
8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni; e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 31 luglio 1987. n. 317, convertito, con modificazioni dalla legge 3 ottobre 1987, n. 398 .
9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione.
Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si fara' fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto".
- Il testo degli articoli 4, comma 1 e 5 , comma 3 del decreto legge 31 luglio 1997, n. 317 recante: "Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS" (Gazzetta Ufficiale 3 agosto 1987, n. 179), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1997, n. 398 (Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 1987, n. 231) e' il seguente:
"Art. 4. - 1. I contributi dovuti per i regimi assicurativi di cui all'art. 1, a decorrere dal periodo di paga in corso al 9 gennaio 1986, sono calcolati su retribuzioni convenzionali. Tali retribuzioni, fissate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono determinate con riferimento e comunque in misura non inferiore ai contratti collettivi nazionali di categoria raggruppati per settori omogenei. Il decreto anzidetto e' emanato per gli anni 1986 e 1987, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni successivi entro il 31 gennaio di ciascun anno".
"Art. 5. - 3. Le disposizioni del presente articolo e degli articoli da 1 e 4, non si applicano alle assunzioni ed ai trasferimenti effettuati dalla pubblica amministrazione nonche', salvo quanto disposto dai precedenti commi, ai lavoratori marittimi italiani imbarcati su navi battenti bandiera estera e agli appartenenti al personale di volo, alle dipendenze dei datori di lavoro indicati all'art. 1, comma 2."
Entrata in vigore il 18 aprile 2001
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