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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 06/07/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero 4991 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 rimessa in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.06.2025 e vertente
TRA
(c.f.: , rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'avv. Fabio Rossi ed elett.te dom.to presso il suo studio in Latina, Via Eroi del Lavoro, n. 12,
OPPONENTE
E
AVV. SANTI SILVANA (C.F.: , nella qualità di Erede della signora C.F._2
rappresentata e difesa in proprio ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliata Parte_2 presso il suo studio Latina, Via Armando Diaz 12 loro studio in Latina Monti n. 13,
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
All'esito della camera di consiglio, di seguito le
SUCCINTE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice opponente ha proposto opposizione al precetto notificato da Parte_1 controparte sulla base di d.i. 293/05 emesso il 04.03.2005 chiedendo "Voglia l'On.le Tribunale adito, in considerazione dei fatti di cui in narrativa, previa sospensione del precetto, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della e/o la inesistenza/illegittimità del titolo Controparte_1 esecutivo (D.I. n. 1435/2005) e, comunque, la prescrizione del diritto fatto valere nello stesso per intervenuta prescrizione ex art. 2953 cod. civ. Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario e con rimborso del C.U.”. Si costituiva l'opposta eccependo l'inammissibilità dell'opposizione proposta per tardività, affermando la validità del precetto e del titolo esecutivo giudiziale fatto valere e chiedendo il rigetto della domanda.
Ciò premesso, va osservato, preliminarmente, che l'eccezione circa l'inesistenza/illegittimità del titolo esecutivo ovvero la sua prescrizione è qualificabile come opposizione all'esecuzione e non agli atti esecutivi, per cui non doveva essere proposta nel termine di venti giorni.
Tanto detto va osservato che il decreto ingiuntivo n. 293/2005 è stato depositato il giorno 11/03/2005 quando il SI. era già deceduto in data 06/03/2005, per cui esso è inesistente, cioè Parte_3 tamquam non esset (ex multis Cassazione n. 9526/1992 e Tribunale Salerno del 23/11/2020, n. 2795).
Non può, infatti, considerarsi quale data valida di emissione del d.i. la data indicata dal Giudice in calce al d.i., dovendo farsi riferimento a quella di deposito e pubblicazione.
Il decreto ingiuntivo è, infatti, inesistente se il debitore muore prima della data di emissione del provvedimento monitorio provvisoriamente esecutivo, oppure prima che si sia perfezionata la notifica del decreto non provvisoriamente esecutivo e ai sensi dell'art. 477 c.p.c. il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia contro l'erede, per cui esso presuppone la valida formazione di un titolo esecutivo nei confronti di un soggetto giuridico, mentre, nella specie, difetta in radice la formazione di un titolo nei confronti del de cuius, in quanto l'ingiunzione è stata emessa contro un soggetto inesistente.
Inoltre, il decreto ingiuntivo n. 1435/2005, notificato in data 03/03/2006, si è prescritto, in quanto non vi è prova di atti interruttivi della prescrizione, giusto quanto disposto dagli artt. 2946 e 2953 cod. civ.
I titoli esecutivi di natura giudiziaria, ovvero le sentenze e i decreti ingiuntivi ai sensi dell'articolo
2953 c.c., infatti, godono di una prescrizione decennale che decorre dal momento in cui la sentenza è passata in giudicato o il decreto ingiuntivo non è stato opposto (Cassazione civile sez. III 10 luglio
2014 n. 15765).
Ne deriva che dalla data di notifica del d.i. alla data di notifica del precetto era decorso il termine decennale predetto.
Ne deriva che deve accogliersi l'opposizione.
Deve, poi, provvedersi sulle spese che vanno poste a carico di parte opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta,
- condanna l'opposta NT LV al pagamento delle spese di lite in favore di parte opponente, che liquida in € 197,50 per spese, € 800,00 per la fase di studio, € 550,00 per la fase di trattazione e € 900,00 per la fase decisoria, oltre a iva, spese generali e c.p.a. da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Latina, 04.07.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)