Versione
18 marzo 1953
18 marzo 1953
Art. 57. (Incompatibilita' relative al Comitato e alle sezioni di controllo)
Non possono far parte del Comitato o delle sue sezioni:
a) i senatori e i deputati al Parlamento;
b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato stesso;
c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilita' o di incompatibilita' alle cariche di cui alla precedente lettera b);
d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Province, dei Comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato;
e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.
Le incompatibilita' previste alle lettere c) e d) non si applicano ai membri di cui alle lettere b) e c) degli articoli 55 e 56.
Non possono far parte del Comitato o delle sue sezioni:
a) i senatori e i deputati al Parlamento;
b) i membri del Consiglio provinciale, dei Consigli comunali e delle rappresentanze degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato stesso;
c) coloro che si trovino in condizioni di ineleggibilita' o di incompatibilita' alle cariche di cui alla precedente lettera b);
d) gli stipendiati, i salariati e i contabili delle Province, dei Comuni e degli altri enti i cui atti sono soggetti ai controlli del Comitato;
e) i parenti fino al secondo grado e gli affini di primo grado con l'esattore o col ricevitore provinciale, durante l'esercizio della esattoria o della ricevitoria.
Le incompatibilita' previste alle lettere c) e d) non si applicano ai membri di cui alle lettere b) e c) degli articoli 55 e 56.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 26/01/1957, n. 24Provvedimento: […] Sta in fatto che l'art. 6 della legge regionale in esame è ricalcato sull'art. 57 della legge statale n. 62 del 1953 con l'unica variante che alla lettera c dell'art. 57, che esclude dal comitato di controllo coloro che si trovino nella condizione d'ineleggibilità e d'incompatibilità prevista per i membri dei consigli comunali, provinciali e degli altri enti soggetti al controllo sugli atti, è sostituita nell'art. 6 della legge regionale una norma che invece esclude coloro che si trovino nelle condizioni d'ineleggibilità e d'incompatibilità previste per i membri del Parlamento nazionale. In ciò consisterebbe il vizio d'illegittimità costituzionale dell'art. 6, secondo il ricorrente.Leggi di più...
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