Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 13/05/2025, n. 1797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1797 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
R.g. n. 1381/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente;
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice;
3) Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice rel./est.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1381 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio, e vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in Casandrino (NA) alla via Andrea Della Rossa n. 16, presso lo studio dell'avvocato Giuseppina Grasso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ), elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Capodrise (CE) alla via Greco n. 29, presso lo studio dell'avvocato
Lucia Di Pietro, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli Nord;
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1
1. Con ricorso in riassunzione depositato il giorno 17.02.2024, a seguito della declaratoria di incompetenza da parte del Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere in favore del Tribunale di Napoli Nord alla trattazione del presente giudizio, parte ricorrente ha chiesto, per le ragioni indicate nell'atto introduttivo, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il coniuge, sulla premessa dell'intervenuta separazione tra i due, alle statuizioni accessorie ivi specificamente indicate.
Si è costituita la resistente, la quale ha proposto le eccezioni preliminari ivi specificamente indicate e, in subordine, non si è opposta alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio con accoglimento delle richieste accessorie specificamente formulate.
In seguito ad alcuni rinvii interlocutori, i procuratori delle parti, con note scritte congiunte depositate in data 31.01.2025, hanno allegato l'intervenuto accordo tra le stesse in merito alle condizioni di divorzio ed hanno chiesto la decisione della causa in conformità.
Dunque, il Giudice delegato, con provvedimento del 31.03.2025, ha rimesso la causa in decisione al Collegio, previa acquisizione del parere del PM il quale, in data 01.04.2025, ha apposto il visto.
2. La domanda, proposta da entrambi i coniugi ed avente ad oggetto la richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e va, pertanto, accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Napoli Nord n. 9232/2022 del
09.09.2022 (i coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente in data 04.05.2022). Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel termine di legge anteriore alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L.
n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della
L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
2 2. Sulle statuizioni accessorie al divorzio i coniugi hanno raggiunto l'accordo allegato alle note congiunte depositate in data 31.01.2025, di seguito integralmente riportato:
“Sull'affido, collocazione prevalente e diritto di visita: Affido condiviso e collocazione prevalente della minore presso la madre;
relativamente al diritto di visita, considerando l'organizzazione di vita della minore e lavorativa del padre: - Settimanalmente: un pomeriggio, preferibilmente il mercoledì, il padre provvederà a prelevare la minore dalle ore 18.00 circa Per_1
(compatibilmente con l'orario di rientro da lavoro) presso la madre ove la riaccompagnerà, dopo averla fatta cenare, entro le ore 20.30 ; Week end alternati, il sabato alle ore 10.00 alle ore 20.30 della domenica, con prelievo e riaccompagnamento da e presso la madre;
- Festività natalizie: ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre (dalle ore 10.00 del 24 alle 10.00 del 25 dicembre o dalle ore 10,00 del 25 dicembre alle ore 10.00 del 26 dicembre) e il 31 dicembre o il
01 gennaio (dalle ore 10.00 del 31 dicembre alle 10.00 del 01 gennaio o dalle ore 10.00 del 1 gennaio alle ore 10,00 del 02 gennaio). Sempre ad anni alterni, per la giornata del 6 gennaio dalle ore 10.00 alle 20.30. - Festività pasquali: ad anni alterni, la domenica di Pasqua dalle ore 10.00 alle 20.30 o il Lunedì in
Albis dalle ore 10.00 alle 20.30; - Vacanze estive: dal 2025 il padre potrà tenere con sé la figlia per una settimana tra luglio, agosto e settembre;
dal 2026 il padre potrà tenere con sé la figlia due settimane, con esclusione delle due settimane centrali del mese di Agosto essendo questo il periodo di ferie
CP_ abitualmente scelto dalla dott.ssa ; in considerazione del rapporto di lavoro subordinato del dott. in via preferenziale, lo stesso individuerà Pt_1
CP_ i periodi e li comunicherà alla sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno. -
Feste genetliache ed onomastiche: la minore starà con il padre per il compleanno, onomastico, festa del papà; con le stesse deroghe, per il compleanno, onomastico, la festa della mamma;
- Festa genetliaca ed onomastica della minore: saranno concordate tra i genitori in considerazione dei desideri della piccola;
- Ponti e festività: saranno alternati tra i Per_1
genitori (Carnevale, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre); in mancanza di accordo, la minore trascorrerà, dal 2025 e dall'anno successivo, con alternanza, le seguenti festività con la madre, Carnevale, 1 maggio, 1
3 novembre;
con il padre, 25 aprile, 2 giugno e 8 dicembre;
La su dettagliata regolamentazione del diritto di visita, salvo diverso accordo tra le parti, andrà applicata tenendo in considerazione sempre e solo le esigenze e la volontà della minore, considerato anche l'aumentare dell'età anagrafica e la maturazione delle capacità di consenso da parte della piccola. Il dott. e la dott.ssa Pt_1
CP_
si rendono disponibili ad essere reperibili telefonicamente sia tramite messaggi che chiamate/videochiamate e/o personalmente per questioni inerenti la piccola . Si impegnano, altresì, a comunicare eventuali Per_1
allontanamenti della piccola dalla propria residenza, indicando il Per_1
domicilio temporaneo e a comunicare in modo puntuale e tempestivo sullo stato di salute della piccola, rendendosi disponibili e reperibili telefonicamente e/o CP_ personalmente. Sulla casa coniugale: La dott.ssa rinuncia, fin da subito, all'assegnazione della casa familiare sita in Lusciano alla via Vittorini 4, e per l'effetto, si impegna a rilasciarla entro il 31 maggio 2025, a fronte del pagamento mensile, e con decorrenza dal mese successivo all'effettivo rilascio, da parte del sig. in suo favore di un contributo mensile dell'importo Pt_1 di € 300,00 (trecento/00), non suscettibile di adeguamento ISTAT. La sig.ra CP_
si impegna a comunicare il nuovo domicilio/residenza della piccola entro il 31 maggio 2025. Sul contributo al mantenimento: Il dott. Per_1
continuerà a versare, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma Pt_1 mensile di € 400,00 (quattrocento/00) quale contributo al mantenimento della minore da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per Per_1
legge. Le spese straordinarie, per la piccola , saranno corrisposte dai Per_1
genitori nella misura del 50% come disciplinate dal "Protocollo d'intesa sulle
Spese Straordinarie in Materia di Famiglia" del Tribunale di Napoli Nord. Sul governo delle spese processuali anche relativamente ai giudizi di appello pendenti tra le parti, sulle questioni relative al cognome, ai documenti e all'annullamento del matrimonio religioso: Le parti, con la sottoscrizione del presente accordo, rinunciano espressamente anche ai giudizi di appello tra loro pendenti e dichiarano di compensare le rispettive spese legali. Il dott. Pt_1
dichiara di prestare fin d'ora il proprio consenso alle eventuali istanze, da esperirsi nelle opportune sedi, di modifica del cognome della piccola Per_1
CP_ (precisamente con l'aggiunta del cognome materno – - a quello paterno –
4 , del cambio di residenza e di rilascio dei documenti di identità e Parte_1
passaporto della minore, nonché di annullamento del matrimonio religioso celebrato da essi coniugi .”. Parte_2
Non apparendo gli accordi in contrasto con norme imperative e risultando conformi all'interesse della figlia minore ( nata a [...] il [...]), il Per_1
Tribunale ritiene di poterli porre a base della pronuncia
4. Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Maddaloni (CE) il 16.09.2019 da e alle Parte_1 CP_1
condizioni concordate e sopra riportate;
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Maddaloni (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 89, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2019);
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 6.05.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Lamonica Dott.ssa Alessandra Tabarro
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