Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/03/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
N. RG. 1947/2021
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Fabrizio Valloni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1947/2021 promossa da:
C.F. 1 ), con il patrocinio dell'avv. (C.F. Parte 1 dell'avv. LOZUPONE GIUSEPPE EUGENIO BASSI EMANUELA e
) CORSO A. DIAZ N. 49 47521 FORLI', elettivamente domiciliato C.F. 2 in presso il difensore avv. BASSI EMANUELA
ATTORE OPPONENTE
contro
Controparte_1
[...] [...]
CP 2 (C.F. P.IVA 1 ), con il patrocinio dell'avv. BERTI ENRICO e dell'avv., elettivamente domiciliato in VIA CIRC.NE OCCIDENTALE N. 8 RIMINI presso il difensore avv. BERTI ENRICO
CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note in sostituzione dell'udienza del 30.10.2024
tenutasi ex art. 127 ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
(già TE
[...]
ha ottenuto da questo Tribunale il decreto ingiuntivo Controparte_4 il pagamento della somma n. 498/2021, con il quale è stato intimato a Parte 1
di Euro 392.422,87, oltre a interessi e spese, quale saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 10309482. Parte 1 ha proposto rituale opposizione avverso tale provvedimento monitorio, eccependo:
• di non aver mai avuto alcun rapporto con TE ma solo
con CP 4 ;
che la somma di euro 340.000,00 non risulta essere stata prelevata dal Parte 1 dal
c/c n. 1030948-2 o a lui girata su altri conti correnti sicché non vi è prova del passaggio del credito a TE
. che gli estratti conto depositati da controparte recano l'intestazione
[...]
CP 3 e non di CP_4
l'applicazione di tassi usurari da parte dell'istituto di credito;
Si è costituita (tardivamente) nel giudizio di opposizione
[...]
Controparte_1
contestando
[...] Controparte_2
integralmente la fondatezza delle eccezioni avversarie.
In data 18.1.2021 si è tenuta la prima udienza ove è stata rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e assegnati i termini alle parti per l'introduzione del giudizio di mediazione. All'udienza del 9.5.2022, preso atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione, sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183.6 c.p.c.. A seguito dell'udienza del 21.9.2022, la causa è stata ritenuta matura per la decisione e rinviata per la precisazione delle conclusioni. All'udienza del 30.10.2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., è stata trattenuta in decisione.
Con decreto di assegnazione interna e di supplenza interna ex artt. 8 e 50 Circ. 20/6/2018 dell'11.9.2023 poi prorogato con decreto del 1.12.2023 la causa è stata assegnata allo scrivente giudice.
Esaminati gli atti e i documenti prodotti, il Tribunale, anche in ossequio al principio della ragione più liquida, osserva quanto segue.
Quanto alla legittimazione attiva di parte opposta, si osserva quanto segue.
Nel giudizio di opposizione si è costituta [...]
Controparte 1
[...] Controparte_2
Il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato da TE
[...]
CP 5 Il rapporto contrattuale oggetto di causa è intervenuto tra Parte 1
ha mutato denominazione sociale assumendo la Orbene, vi è prova che CP_4
TE come attestato dal certificato denominazione di dell'Ufficio delle attività economiche di SA AR (all. doc. n. 2 ricorso monitorio e all. doc. 1 parte opposta).
Vi è altresì prova che ha assunto laTE
denominazione di
[...]
Controparte_6
,anche qui come attestato dal certificato dell'Ufficio delle
[...]
attività economiche di SA AR (all. doc. n. 1 parte opposta).
La ricostruzione della titolarità dal lato attivo del rapporto azionato consente di ritenere destituita di fondamento l'eccezione dell'attore opponente di non avere mai intrattenuto rapporti con Le due TE ma solo con CP_4
banche infatti rappresentano un unico soggetto. Anzi, l'eccezione consente di ritenere provato, poiché ammesso dallo stesso opponente, di avere intrattenuto rapporti con CP 4
[...] così riscontrando l'esistenza del rapporto oggetto della presente causa.
Riguardo alla prova del credito, va rilevato che TE ha provveduto al deposito di tutti gli estratti conto relativi al rapporto de quo (all. doc.
6-7 comparsa) con ciò adempiendo pienamente l'onere probatorio a suo carico.
La domanda infatti formulata dal creditore, a ben vedere, ha ad oggetto il saldo debitore del rapporto di conto corrente n. 10309482 (come si evince chiaramente dalla lettera di messa in mora e revoca dell'affidamento inviata dalla CP_3 all'opponente all. doc. n. 2 ricorso monitorio ove si legge: "il conto corrente n. 10309482 di cui al punto 1) al quale è riferita l'apertura di credito di €340.000,00 presenta alla data odierna un saldo debitore di Euro 385.566,03 con perdurante assenza di movimenti in accredito").
Gli estratti conto depositati restituiscono l'andamento del conto, sin dall'apertura dello stesso avvenuta con Banca Partners e durato sino al 30.6.2012), poi trasmigrato nel luglio 2012 a CP 4 sino al passaggio a sofferenza. Sul conto corrente hanno insistito diverse aperture di credito - da ultimo l'apertura di cui al contratto di facilitazione creditizia del 21.10.2016 di cui l'opposta ha dato conto producendo la relativa documentazione
-
contrattuale (all. doc. 1-3-4-5).
A fronte delle allegazioni di parte opposta, corredate da puntale documentazione, parte opponente non ha formulato alcuna specifica eccezione limitandosi esclusivamente a sostenere di non avere mai intrattenuto rapporti TE
[...] ed a contestare il fatto che gli estratti conto non recano l'intestazione di
Riguardo alla eccezione di non avere mai intrattenuto rapporti con [...] CP 4
TE si è già detto sopra;
l'eccezione invece riguardante l'intestazione dei conti va respinta poiché del tutto generica ed inidonea a sconfessare le risultanze contabili per come emergono dalla documentazione (Sez. 3, Ordinanza n. 12818 del 10/05/2024
(Rv. 670905-01) In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50
T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento
- può SEZIONE TERZA 102 assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte”) Né invero appare conferente l'eccezione relativa alla mancata prova dell'accredito sul conto corrente di euro 340.000, poiché non si verte in materia di mutuo ma di facilitazione creditizia - apertura di credito in conto corrente che prevede la "messa a disposizione della somma" che
-
va "a determinare un saldo debitore sul conto corrente" (art. 18 del contratto di facilitazione creditizia del 29.11.2016).
Per quanto riguarda le eccezioni relative all'applicazione di interessi usurari, è sufficiente osservare che l'opponente, in palese violazione dell'onere assertivo dei fatti costituenti il fondamento delle medesime eccezioni, non ha in alcun modo specificato gli asseriti addebiti illegittimi che la banca avrebbe effettuato a tali titoli;
le doglianze relative a detti addebiti non possono quindi essere oggetto di verifica a mezzo di C.T.U. contabile, che avrebbe evidente carattere esplorativo (come già rilevato in corso di causa con ordinanza del
22.9.2022), e vanno comunque disattese per la loro genericità. Né peraltro, sul punto, può essere utilmente valorizzabile la perizia di parte prodotta dall'opponente (all. doc. n. 3) in quanto essa si risolve esclusivamente in una descrizione generica degli istituti giuridici senza alcun specifico riferimento al caso concreto;
in ogni caso, per quanto riguarda la rilevata applicazione di interessi su somme mai utilizzate la circostanza non risulta provata, non avendo l'attore opponente validamente sconfessato le risultanze degli estratti conto;
per quanto concerne la segnalata capitalizzazione trimestrale, la perizia di parte non evidenzia alcun illegittimo addebito nei confronti del cliente. Parte 1 va pertanto rigettata ed il decreto ingiuntivo L'opposizione proposta da opposto confermato.
Entrambe le parti hanno chiesto la condanna della controparte per lite temeraria ex art. 96
c.p.c. La domanda spiegata da va rigettata visto l'esito della lite. Va Parte 1
parimenti rigettata la domanda spiegata dalla convenuta opposta poiché non si ravvisano gli estremi per una pronuncia in tal senso, in quanto ne mancano gli elementi costitutivi e d, in ogni caso, non si ritiene di poter pervenire ad una valutazione di accertamento dell'elemento soggettivo richiesto dalla norma, considerato che le doglianze proposte hanno comunque comportato la necessità di un accertamento, in particolare circa la legittimazione attiva della banca opposta. Parte 1Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico di
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 11.229,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa se documentati, considerando la presente controversia di valore ricompreso tra euro 260.001 ed euro 520.000, ritenendo svolte tutte le quattro fasi e liquidando valori in aderenza ai minimi tariffari stante la semplicità della questione trattata
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Ravenna, in composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe indicata, ogni diversa domanda istanza di eccezione disattesa e respinta: Parte 1 confermando il decreto
1. respinge l'opposizione proposta da ingiuntivo n. 498/2021 del 13.5.2021 emesso dal Tribunale di Ravenna;
a rifondere a 2. condanna Parte 1
[...]
Controparte_1
Controparte_2 le
[...]
spese del presente giudizio, che liquida in Euro 11.229,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forf. spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e
C.P.A e costi vivi di causa se documentati.
Così deciso in Ravenna, il 21.3.2025
Il Giudice
dott. Fabrizio Valloni