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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 12/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel. dr. Carla Ciofani - Consigliera dr. Andrea Dell'Orso - Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. 1164 del ruolo generale dell'anno 2023, vertente tra in persona Parte_1 del Curatore, Dott. rappresentata e difesa Parte_2 dall'Avv. Sergio Iannucci, come da autorizzazione del giudice delegato e procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante e
, in persona amministratore giudiziario, Dott.ssa Controparte_1
, rappresentata e difesa rappresentata e difesa, Controparte_2 giusta autorizzazione ex art. 40, comma 3, d.lgs. 159/2011 del giudice delegato del Tribunale Ordinario di Chieti, Sez. Penale, del 15 aprile 2024 e come da procura alle liti, entrambe allegate alla comparsa di costituzione e risposta in appello
- appellata nonché contro
con fallimento chiuso Controparte_3
e società cancellata e, per essa, il suo socio unico
[...]
, con fallimento chiuso e società Controparte_4 cancellata e, per essa, i suoi soci, , residente Controparte_5 in Montesilvano, via G. Rossini n. 11, e Controparte_6
, residente in [...], Strada Comunale
[...]
Chiappinello n. 45,
- appellata contumace
avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 538 del
Tribunale Ordinario di Pescara, pubblicata in data 13/04/2023 in materia di nullità per simulazione
Conclusioni dell'appellante
Voglia l'on.le Corte di Appello di L'Aquila, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della appellata Sentenza
n.538/2023 del Tribunale di Pescara, dichiarare, per tutte le causali riportate nella narrativa del presente atto, la nullità, invalidità ed inefficacia assoluta - ovvero in subordine, la nullità per simulazione - della compravendita per notar Per_1 del 09/10/2013 (Rep. 82411, Racc. 28307 - doc. 7), disponendo, per l'effetto, la retrocessione in proprietà in favore della
oggi di tutti Parte_1 Parte_1 gli immobili oggetto del predetto atto di compravendita, come descritti al capo -V°), ed ordinando all'Ufficiale della
Conservatoria dei Registri Immobiliari di Pescara la cancellazione della nota di trascrizione del predetto atto di compravendita del 09/10/2013 (doc. 7) e l'esecuzione di tutte le altre formalità eventualmente necessarie. Con condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento in favore della Parte_3
delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio,
[...] oltre accessori come per legge.
Conclusioni di Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti:
- rigettare integralmente l'appello proposto dal
[...]
in quanto infondato in fatto e in diritto, Parte_4 confermando quindi la Sentenza Impugnata;
- con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge.
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 538, pubblicata in data 13/04/2023, il
Tribunale Ordinario di Pescara dichiarava l'improcedibilità della domanda proposta dalla Parte_1 nei confronti del
[...] Controparte_3
e di avente ad oggetto la
[...] Controparte_1 declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia ovvero, in subordine, della simulazione dell'atto di compravendita in data
9/10/2013, con il quale in bonis aveva Controparte_3 ceduto a la piena proprietà di n. 12 unità Controparte_1 immobiliari ricomprese nel complesso “Belvedere”, sito in
Montesilvano, alla via Chiappinello, e la conseguente retrocessione al Fallimento attore di tutti i predetti immobili, con ordine di cancellazione della nota di trascrizione dell'atto di compravendita impugnato e di annotazione della sentenza di accertamento dell'invalidità di esso. 1.1. Il Tribunale riferiva che il aveva Parte_5 dedotto: - che, con sentenza n. 2168 del 2016, passata in giudicato, il Tribunale Ordinario di Pescara, su domanda regolarmente trascritta di un terzo promissario acquirente, aveva dichiarato la nullità per simulazione dell'atto di compravendita in data 14/09/2012 con il quale la Parte_1
in bonis aveva trasferito a
[...] Controparte_3 la piena proprietà delle 12 unità immobiliari sopra
[...] indicate, comprese nel complesso “Belvedere”, sito in
Montesilvano; - che al momento di procedere all'annotazione della sentenza per riapprendere, giuridicamente e materialmente, le predette unità immobiliari, l'attore si era avveduto che gli immobili risultavano formalmente intestati a Controparte_1 alla quale li aveva venduti in data CP_3 Controparte_3
9/10/2013, nel corso del giudizio di accertamento della simulazione;
- che essendo stata la domanda di accertamento della simulazione regolarmente trascritta, la predetta cessione non gli era opponibile.
1.2. Il Tribunale riferiva che si era costituita in giudizio unicamente in persona dell'amministratore Controparte_1 giudiziario nominato ai sensi dell'art. 35 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, approvato con d.lgs. n.
159 del 2011, essendo stato disposto il sequestro finalizzato alla confisca della totalità delle quote di partecipazione e della totalità dei beni aziendali della predetta società convenuta dal Tribunale Ordinario di Chieti con decreto n. 1/2019 del 20/12/2018, depositato il 23/1/2019 ed integrato il
31/1/2019, nell'ambito del procedimento di prevenzione n.
13/2017 R.M.P., confermato dal Tribunale penale di Pescara e successivamente trasferito al Tribunale di Chieti;
che l'amministratore giudiziario aveva eccepito l'incompetenza funzionale dell'adito Tribunale civile di Pescara, in favore del Tribunale penale di Chieti – Sezione Misure di Prevenzione ed aveva chiesto che la domanda venisse dichiarata improcedibile o improponibile o inammissibile poiché proposta secondo un rito e davanti ad un organo diverso da quello previsto dalla legge.
1.3. Il Tribunale esaminava congiuntamente l'eccezione di difetto di legittimazione dell'amministratore giudiziario, sollevata dall'attore, e la questione relativa alla competenza del giudice adito, ritenendole connesse e dirimenti nella definizione della controversia.
1.4. Con riguardo alla legittimazione dell'amministratore giudiziario a stare in giudizio in rappresentanza della società, il giudice asseriva che sussiste una legittimazione concorrente dell'organo amministrativo della società e dell'amministratore giudiziario, al quale spetta la rappresentanza con riferimento alle azioni concernenti la conservazione e l'amministrazione dei beni oggetto di sequestro.
1.4.1. Rilevava che può configurarsi una persistente legittimazione dell'organo amministrativo della società e la competenza del giudice civile in tutte le ipotesi in cui chi agisce intende far valere i propri diritti all'esito della procedura di prevenzione e non voglia opporre la pronuncia alla procedura, mentre va affermata la legittimazione dell'amministratore giudiziario e la competenza del Tribunale della prevenzione ove chi agisce intende far valere il suo diritto nei confronti della procedura, al fine di soddisfare il suo credito sul patrimonio sequestrato.
1.4.2. Il Tribunale osservava inoltre che il sequestro disposto dal giudice penale ai sensi del Codice antimafia era antecedente rispetto alla domanda giudiziale proposta dal nei confronti di domanda che Parte_1 CP_1 risultava di conseguenza improcedibile. 1.5. Compensava infine le spese di lite in ragione della complessità della materia.
2. Con atto di citazione notificato il 13/11/2023 la proponeva Parte_1 appello avverso la sentenza sopra indicata sulla base di due motivi e concludeva come riportato in epigrafe.
2.1. Si costituiva in giudizio in persona Controparte_1 dell'amministratore giudiziario, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese.
2.2. Rinviata la causa ai sensi dell'art. 352 c.p.c., le parti costituite hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
2.3. l'udienza di discussione del 17/12/2024 si è svolta in forma cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e, all'esito della camera di consiglio da remoto del giorno 19/12/2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Deve essere in primo luogo dichiarata la contumacia dei sigg.ri e soci di Controparte_5 Controparte_6
a sua volta unica socia di Controparte_4 CP_3
ai quali è stato notificato l'atto di appello Controparte_3 essendo i fallimenti di entrambe le società chiusi e le società cancellate, e che non si sono costituiti in giudizio.
4. Con il primo motivo di gravame l'appellante deduce la violazione da parte del giudice di primo grado degli artt. 2475
e 2475 bis c.c. e dell'art. 75 c.p.c. con riferimento alla ritenuta legittimazione dell'amministratore giudiziario nominato a seguito del sequestro del capitale sociale e dei beni aziendali di disposto dal Tribunale penale di Controparte_1
Chieti ai sensi del Codice antimafia.
4.1. L'appellante rileva che ai sensi degli articoli del codice civile sopra citati la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, cui compete la rappresentanza generale della società anche in giudizio.
4.2. Osserva che in questo senso si è espressa questa Corte
d'appello nella sentenza n. 723 del 2022, vertente fra le stesse parti, che ha escluso la legittimazione dell'amministratore giudiziario di a proporre appello avverso la Controparte_1 sentenza del Tribunale di Pescara avente ad oggetto l'accertamento della simulazione del contratto di compravendita con il quale aveva venduto a Controparte_7 CP_1
cinque unità immobiliari site nello stesso complesso
[...] immobiliare Belvedere, oggetto del presente giudizio, che la venditrice aveva a sua volta acquistato da Parte_1
4.3. L'appellante deduce che la costituzione in primo grado di nel presente giudizio in persona Controparte_1 dell'amministratore giudiziario doveva essere considerata tamquam non esset, con conseguente declaratoria di contumacia della predetta società.
5. Con il secondo motivo di gravame l'appellante assume che il giudice di prime cure aveva fatto erroneo riferimento agli artt. 52 e 58 del d.lgs. n. 159 del 2011, volti a disciplinare la sorte dei diritti di credito vantati da terzi in forza di atti aventi data certa anteriore al sequestro, mentre oggetto del presente giudizio non era un diritto di credito, bensì
l'accertamento della sua proprietà sugli immobili ceduti a da nel corso del giudizio che CP_1 Controparte_3 aveva accertato la nullità dell'acquisto dei predetti beni da parte di quest'ultima società, con conseguente suo diritto di ottenere la retrocessione degli immobili dall'odierna appellata.
5.1. Il deduce che l'unica norma del Parte_1
d.lgs. n. 159 del 2011 riferita ai diritti vantati da terzi sui beni oggetto di sequestro è l'art. 55, comma 3, secondo cui “Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione”, ma che tale norma
è applicabile solo nel caso in cui beni siano stati oggetto di confisca.
5.2. L'appellante lamenta inoltre che il primo giudice aveva errato nell'affermare che il sequestro di prevenzione fosse anteriore rispetto alla domanda giudiziale oggetto del presente giudizio.
5.2.1. Rileva che in base alle ispezioni effettuate presso l' risultava che la sua domanda di Controparte_8 accertamento della nullità del contratto stipulato da
[...]
e era stata trascritta in data 28/04/2020, CP_3 CP_1 mentre il sequestro dei beni aziendali di era stato CP_1 trascritto il successivo 30/07/2020, dopo che la competenza era passata al Tribunale di Pescara, mentre il sequestro disposto dal Tribunale di Chieti in data 20/12/2018 non risultava trascritto e, pertanto, non aveva efficacia prevalente rispetto alla trascrizione della domanda oggetto del presente giudizio.
6. I due motivi di gravame vanno esaminati congiuntamente, stante la loro connessione, e non meritano accoglimento.
6.1. Per quanto attiene al dedotto difetto di legittimazione a stare in giudizio dell'amministratore giudiziario dei beni sequestrati, la tesi dell'appellante è smentita dal disposto normativo, giacché l'art. 40, comma 3, del d.lgs. n. 159 del
2011 prevede espressamente tale facoltà, subordinandola all'autorizzazione del giudice delegato, che nel presente giudizio risulta concessa, e l'art. 39 dello stesso decreto stabilisce che l'Avvocatura dello Stato possa assumere “la rappresentanza e la difesa dell'amministratore giudiziario nelle controversie, anche in corso, concernenti rapporti relativi a beni sequestrati”, ove l'Avvocato generale ne riconosca l'opportunità.
6.2. Non pertinente sul punto risulta poi il richiamo dell'appellante alla sentenza n. 723 del 2022 di questa Corte.
6.2.1. Nella predetta pronuncia si premette che era passato in cosa giudicata il capo della sentenza del Tribunale di
Pescara, oggetto di impugnazione, che aveva accertato “la piena capacità processuale delle società convenute nel presente giudizio, costituite nel processo a mezzo di procuratori nominati dagli organi rappresentativi in carica, e non a mezzo dell'amministratore giudiziario nominato nell'ambito delle procedure cautelari penali incardinate presso i Tribunali di
Pescara e di Chieti”, con la conseguenza che sul punto la Corte non poteva pronunciarsi.
6.2.2. Va poi osservato che la Corte ritenne l'amministratore giudiziario di privo della Controparte_1 legittimazione ad impugnare la sentenza resa nei confronti della società rappresentata dagli organi societari non già per le ragioni indicate in questa ed in quella sede dal Parte_1
5, bensì per difetto di interesse, perché la sentenza di primo
[...] grado non era opponibile alla proceduta di prevenzione, ma aveva efficacia unicamente tra le parti fra le quali era stata pronunciata, sicché, ove il avesse voluto Parte_1 recuperare gli immobili acquistati da e sottoposti al CP_1 sequestro preventivo ai sensi del Codice antimafia, avrebbe dovuto rivolgere le proprie istanze al giudice della prevenzione, “unica autorità competente ad occuparsi del complesso accertamento della buona fede del terzo che accampi diritti sui beni sottoposti alla misura preventiva, nonché di verificare i crediti secondo la procedura delineata dagli artt. 57 e ss. (fissazione dell'udienza di verifica, composizione dello stato passivo, liquidazione dei beni e progetto di pagamento dei crediti)”.
6.3. Tali principi vanno ribaditi nel presente giudizio, in accordo con l'insegnamento della Suprema Corte, secondo la quale tutti i crediti e i diritti vantati nei confronti del soggetto sottoposto alla misura di prevenzione patrimoniale devono essere accertati secondo le norme dettate nel d.lgs. n.
159 del 2011 dinanzi agli organi della procedura, senza che rilevi ai fini dell'opponibilità del diritto vantato dal terzo la priorità della trascrizione della domanda proposta in sede civile rispetto al sequestro disposto ai sensi del Codice antimafia, con la conseguenza che, ove la relativa azione sia già stata proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado,
l'improcedibilità, prevalendo l'esigenza pubblicistica di impedire che sui beni sequestrati vengano fatti valere crediti o diritti strumentali all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego (vedi Cass. n. 731 del 2024,
Cass. n. 13432 del 2023, Cass. n. 28242 del 2020).
6.4. Nel caso in esame il appellante non ha Parte_1 chiesto un accertamento da far valere nei confronti di CP_1
in ipotesi di revoca del sequestro, bensì la retrocessione
[...] dei beni oggetto della misura preventiva, ne consegue che deve far valere tale sua pretesa all'interno della procedura dinanzi agli organi competenti, i quali dovranno accertare l'estraneità di alla attività illecite che hanno dato origine Pt_1 all'adozione della misura.
7. Alla luce di quanto esposto l'appello deve essere integralmente rigettato. 8. Stante la peculiarità e la relativa novità delle questioni trattate, appare equo compensare integralmente fra le parti le spese di lite.
9. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di una ulteriore somma pari a quella dovuta a titolo di contributo unificato per la proposizione della presente impugnazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) compensa integralmente le spese di lite;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno
8/5/2025.
La Presidente est.
dr. Nicoletta Orlandi