Decreto cautelare 28 marzo 2020
Ordinanza cautelare 22 aprile 2020
Sentenza 27 dicembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza 27/12/2022, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/12/2022
N. 02062/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Letizia Garrisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Brindisi, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, ex lege , dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso la medesima per legge domiciliata;
per l'annullamento
del decreto Cat.-OMISSIS- del 13.12.2019, con cui il Questore di Brindisi ha respinto l’istanza di rilascio/conversione del permesso di soggiorno formulata dal ricorrente nonché, ove occorra, di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Brindisi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il dott. Andrea Vitucci e nessuno presente per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) Il ricorrente era titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari ottenuto nel 2015 e di cui ha chiesto il rinnovo alla Questura di Caserta il 9 luglio 2018.
2) Il 23 febbraio 2019, nel riscontrare il preavviso di rigetto, il legale dell’epoca del ricorrente comunicava alla Questura di Caserta che il diretto interessato si era trasferito a Brindisi e chiedeva di trasferire il fascicolo da Caserta a Brindisi, convertendo, in quell’occasione, la domanda di permesso di soggiorno per motivi umanitari in domanda di permesso di soggiorno per lavoro temporaneo.
3) Con provvedimento Cat. A. -OMISSIS- -OMISSIS- del 13 dicembre 2019 (all. 1.1 ricorso), la Questura di Brindisi così provvedeva:
- a) il permesso di soggiorno per motivi umanitari era scaduto il 10.11.17 e la domanda di rinnovo era stata presentata il 29.4.19, quindi sotto la vigenza della nuova disciplina di cui all’art.5, comma 6, D.Lgs. 286/1998 (che, riformulato con D.L. n. 113/2018 conv. in Legge n. 132/2018 con decorrenza 5.10.2018 , ha escluso la generalizzata possibilità di ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari);
- b) non essendo valido il permesso di soggiorno per motivi umanitari (per scadenza il 10.11.2017 e per impossibilità di rinnovarlo a fronte dell’istanza presentata sotto la vigenza della nuova normativa), quest’ultimo non poteva essere convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ma avrebbe potuto essere considerato come un permesso per protezione speciale, previa valutazione della Commissione territoriale di Caserta, che ha dato parere negativo del 20 maggio 2019 (non ritenendo che ricorressero i presupposti di cui all’art. 19, commi 1 e 1.1 D.Lgs. n. 286/1998).
4) Il ricorrente deduce, nel primo motivo, che:
- a) da un lato, non si è tenuto conto del fatto che la prima richiesta di rinnovo è stata presentata il 9.7.18, quando era ancora vigente il precedente testo dell’art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 286/98 (a mente del quale “ Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Il permesso di soggiorno per motivi umanitari è rilasciato dal questore secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione” , disposizione poi modificata con il D.L. n. 113/2018, che ha abolito la possibilità di rinnovo generalizzato per motivi umanitari e ha modificato il comma 6 nel senso che “ Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti ”);
- b) dall’altro lato, non si è tenuto conto della conversione della domanda di rinnovo fatta il 23 febbraio 2019, nella quale è stato domandato il permesso di soggiorno per motivi lavorativi.
5) Il ricorrente deduce poi nel secondo motivo che la Questura avrebbe dovuto concludere espressamente il procedimento relativo alla prima domanda di rinnovo e non lo ha fatto e che, comunque, non vi è alcuna motivazione sulla domanda di permesso di soggiorno di lavoro e sui motivi del rigetto.
6) Il ricorrente deduce nel terzo motivo che il provvedimento non è tradotto in lingua a lui comprensibile.
7) All’udienza pubblica del 20 dicembre 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
8) Il permesso di soggiorno originariamente concesso per motivi umanitari non poteva essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, considerato che “ La conversione del permesso originariamente rilasciato per motivi umanitari in permesso per motivi di lavoro è possibile perché si vuole consentire a colui che si trova sul territorio nazionale in attesa di verificare se abbia diritto o meno ad uno status di rifugiato politico, di potersi mantenere. Pertanto la possibilità di conservare il permesso per motivi di lavoro è strettamente legata alla permanente validità del permesso per motivi umanitari. Nel momento in cui, come nel caso di specie, viene meno il titolo che legittima la presenza sul territorio nazionale, la disponibilità di contratto di lavoro che astrattamente legittimerebbe il rinnovo di un permesso a tal fine non è rilevante. Se la conversione del permesso umanitario in permesso di lavoro conferisse a quest’ultimo una legittimazione autonoma, come avviene nei casi di conversione del permesso per lavoro stagionale, dovrebbe essere valutata la concedibilità nel rispetto dei flussi annuali di migranti. Diversamente potrebbe costituire un escamotage per ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato senza seguire la via ordinaria della richiesta di un datore di lavoro italiano che, laddove sia ritenuta valida, comporta l’autorizzazione ad un rilascio del visto per fare ingresso nel nostro paese. Infatti si potrebbe entrare irregolarmente in Italia, invocare lo status di rifugiato anche senza che ne sussistano i presupposti, ottenere un permesso umanitario nelle more della verifica dell’esistenza delle condizioni per ottenere l’asilo politico convertendolo non appena si trova un contratto di lavoro; nel momento in cui non vi fossero più i presupposti per il permesso umanitario, si invocherebbe il rinnovo quale permesso per lavoro subordinato” (T.A.R. Bologna, 9 febbraio 2018, n. 143).
9) Quindi la Questura, non potendo considerare l’istanza del ricorrente come volta a ottenere un permesso per motivi di lavoro, ha verificato, in ossequio al principio di utilizzazione degli atti giuridici, se l’istanza del ricorrente si potesse considerare per permesso per protezione speciale, ma la commissione all’uopo istituita ha reso parere negativo, che non è censurato in ricorso.
10) Non coglie nemmeno nel segno la censura con cui si sostiene che il provvedimento non è stato tradotto nella lingua del ricorrente, considerato che tale previsione è funzionale alla comprensione dell’atto ed, eventualmente, all’attivazione dei rimedi previsti dall’ordinamento, che nel caso di specie sono stati esperiti, com’è per l’appunto testimoniato dalla proposizione del gravame in esame.
11) Il ricorso va quindi respinto.
12) Le spese di lite possono essere compensate per la peculiarità del caso esaminato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Vitucci | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.