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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 12/06/2025, n. 723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 723 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3362/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice
Dott.ssa Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 29/05/2025 da:
Parte_1
con l'avv. MARCHETTI ELENA MARIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. ZARDO EMANUELA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di
1 pronunciare la separazione personale del matrimonio e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del 12.06.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 Pt_2
, matrimonio contratto il 23/06/2001 e trascritto al n. 18, Parte 2, Serie A,
[...]
Anno 2001 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VEDELAGO alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove meglio crede.
2) è affidato in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica Per_1
prevalente presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla residenza abituale saranno prese di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale, della volontà e delle aspirazioni del minore.
Il genitore collocatario è comunque autorizzato alla sottoscrizione della documentazione necessaria per la partecipazione dei figli alle gite scolastiche organizzate dall'Istituto
frequentato dai figli (anche quelle che prevedono il pernottamento), nonché per le
2 iscrizioni scolastiche di inizio anno se concernenti la conclusione del ciclo di studi già
frequentato dal minore, per le quali –previa comunicazione per iscritto all'altro genitore–
il genitore collocatario potrà esprimere l'autorizzazione anche in nome e per conto dell'altro.
I genitori si impegnano a non esprimere davanti al figlio considerazioni o valutazioni che possano sminuire la figura genitoriale e a comunicare in maniera diretta fra loro, evitando di coinvolgere il ragazzo nelle comunicazioni che lo riguardano ed in generale nelle questioni coniugali, sostenendo e favorendo reciprocamente il rapporto con il figlio e con le rispettive famiglie di origine.
In considerazione delle condizioni dell'abitazione occupata da attualmente in Pt_1
ristrutturazione, trascorrerà con il padre il pranzo del sabato o della domenica Per_1
presso la casa del fratello di . Resta ferma la facoltà per i genitori di Pt_1 Per_2
concordare liberamente fra loro turni di responsabilità diversi che riguardino , nel Per_1
rispetto del principio della cogenitorialità e in ossequio agli impegni lavorativi e non dei genitori e del figlio.
3) corrisponderà a favore di , a titolo di concorso nel Parte_1 Parte_2
mantenimento dei figli la complessiva somma di € 350,00 mensili così suddivisa:
- quanto ad € 200,00 riferiti al figlio Per_1
- quanto ad € 150,00 riferiti al figlio Per_3
somma rivalutabile annualmente in base gli indici Istat a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'omologa della separazione da parte del Tribunale di
Treviso e da corrispondersi a mezzo bonifico sul conto corrente bancario indicato della sig.ra entro il giorno 15 del mese. Pt_2
In ragione del fatto che è ormai imminente la scadenza del contratto di lavoro del sig.
i genitori si sono accordati nel senso che, laddove il predetto contratto non Pt_1
3 venisse rinnovato, dato che il padre potrà avere accesso alla Nuova Assicurazione
Sociale per l'Impiego (NASpI), quest'ultimo sarà tenuto a versare in favore della madre,
a titolo di assegno di mantenimento:
a) l'importo complessivo di € 150,00 mensili nel caso in cui l'indennità di disoccupazione fosse al mese di importo inferiore ad € 800,00;
b) l'importo complessivo di € 200,00 mensili, nel caso in cui l'indennità di disoccupazione fosse al mese d'importo superiore ad € 800,00.
c) Resta inteso che, dal momento in cui il padre riprenderà l'attività lavorativa, egli tornerà
a versare in favore della moglie, a decorrere dal mese successivo all'assunzione,
l'assegno di mantenimento per figli nella misura integrale di € 350,00 (pari ad € 200,00
per e € 150,00 per ) Per_1 Per_3
d) Il raggiungimento della piena capacità economica del figlio , non determinerà Per_3
–in nessun caso– una riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre in favore del figlio , la cui misura è indicata al primo capoverso del presente Per_1
punto.
Inoltre, qualora quest'evento si verificasse perdurante la disoccupazione del padre,
l'importo dell'assegno di mantenimento alternativo di € 150,00 o di € 200,00 previsto alle dianzi indicate lettere a) e b) in ragione dal quantum dell'indennità di disoccupazione percepita da padre- non subirà variazioni e verrà integralmente imputato al mantenimento del figlio minore . Per_1
e) Rimangono, invece, a carico dei genitori, in misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale questo tribunale ed in particolare:
e.1) spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori suddivise nelle seguenti categorie:
4 →spese scolastiche: tasse scolastiche ed iscrizioni a scuole pubbliche (anche universitarie); rette, iscrizioni e tasse di scuole private;
spese alloggiative per frequentazione di università pubbliche e private, nonché per corsi, master e stages post-
universitari ove fuori sede;
ripetizioni; viaggi di istruzione organizzati dalla scuola;
spese di lezioni di scuola guida, pre-scuola e dopo scuola;
→spese di natura ludica, ricreativa o parascolastica: corsi di lingua o attività artistiche
(es: musica, disegno, pittura) e corsi di informatica (ivi comprese le spese per supporti ed attrezzature specifiche); centri estivi;
attività scoutistica o similare;
viaggi di istruzione;
vacanze trascorse autonomamente senza i genitori;
spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (minicar, autovettura, motorino, moto);
→spese sportive: attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
→spese mediche e sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche e oculistiche (comprese protesi) ed in genere spese sanitarie non effettuate tramite S.S.N.;
spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate;
esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, anche tramite
S.S.N., qualora comportino un esborso superiore agli € 50,00 mensili;
cicli di cure psicoterapiche, logopediche, fisioterapiche, termali (et similia);
e.2) spese straordinarie obbligatorie per le quali non è richiesta la previa
concertazione
→spese scolastiche: iscrizioni, assicurazioni e tasse relative alla scuola presso istituti pubblici, ed altresì relative a corsi scolastici pubblici già frequentati nel corso della convivenza matrimoniale;
comunque tutte le predette spese anche se riferite a scuole private e paritarie in ipotesi di scelte già condivise tra genitori;
libri scolastici e materiale richiesto dalla scuola a inizio anno;
spese di trasporto extraurbano per la frequentazione
5 di corsi scolastici e non, ove l'iscrizione sia stata concordata;
→spese sanitarie: urgenti e tutte quelle per visite mediche esami e cure erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal S.S.N.)
che siano debitamente prescritte da un medico, nonché quelle per esami e cure in ambito privato urgenti e non differibili e non erogabili in ambito pubblico in tempi rapidi;
farmaci salvavita;
acquisto di farmaci prescritti (ad eccezione di quelli da banco); spese per interventi chirurgici indifferibili presso strutture sia pubbliche che private;
spese ortodontiche, oculistiche, sanitarie e terapeutiche in genere, effettuate tramite il S.S.N. in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
→altre spese: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato su scelta concorde;
spese relative ad un'unica attività sportiva per l'esborso che non superi il tetto massimo mensile di € 50,00.
e.3) Modalità con cui manifestare il dissenso ad una spesa straordinaria per la prole
Per le spese straordinarie per cui è richiesto il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro venti giorni dall'esibizione del documento attestante l'esborso.
L'Assegno Unico Universale verrà percepito integralmente da , mentre Parte_2
le detrazioni fiscali dovranno essere ripartite in misura del 50% ciascuno, solo se debitamente e tempestivamente rifuse in tempo utile per richiedere le suddette detrazioni,
in caso contrario rimangono integralmente a carico del genitore che abbia sostenuto la spesa, senza che l'altro possa pretendere alcunché a tale titolo, anche a seguito del recupero forzoso della quota parte delle spese straordinarie detraibili.
4) La casa familiare, sita in Vedelago (TV), frazione Barcon, Via San Michele n. 29 di
6 proprietà esclusiva di rimane assegnata a quest'ultima con tutto Parte_2
l'arredo e corredo ivi contenuto. Si dà atto che ha già rilasciato l'immobile Parte_1
provvedendo ad asportare i propri effetti personali nonché tutto quanto di sua proprietà.
5) Si dà atto che nell'ambito del riassetto patrimoniale della famiglia, senza intento di liberalità, le disposizioni economico-patrimoniali contenute nel ricorso sono da intendersi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale;
pertanto, sotto un profilo fiscale potrà beneficiare dell'esenzione di cui all'art. 19 della Parte_2
Legge n. 74/1987 –come modificato ed interpretato per effetto della sentenza della Corte
costituzionale n. 154/1999– applicabile a tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio: si ricorda che anche la stessa Agenzia delle
Entrate con la circolare n. 2/2014 (pagg. 62 - 63) –e richiamando i precedenti documenti di prassi in materia ed in particolare la circolare n. 27/2012 e la circolare n. 18/2013– non opera più alcuna distinzione al riguardo tra accordi comportanti trasferimenti immobiliari
(o mobiliari) integranti il contenuto essenziale della separazione (o divorzio) ed accordi analoghi tra i coniugi stipulati solo in occasione della separazione (o divorzio), nonché la sentenza Cass. SS.UU. 29/07/2021 n. 2176.
trasferisce in capo a la piena proprietà dell'autovettura Parte_1 Parte_2
Dacia Sandero, targata FN406RG, attualmente a lui intestata, ma in uso esclusivo a
, dichiarando di aver provveduto ad aprile 2025 a pagare l'ultima rata Parte_2
del finanziamento al tempo acceso per l'acquisto, giusta quietanza liberatoria che è stata dimessa.
6) Si dà atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di concorso nel reciproco mantenimento.
I coniugi danno altresì atto che, con il corretto adempimento di quanto previsto nel ricorso,
gli stessi nulla hanno a pretendere l'uno dall'altra per qualsiasi causa/ragione e/o titolo
7 anche solo connesso e nascente dal vincolo di coniugio.
7) Si dà atto che i genitori prestano fin d'ora reciproco consenso al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio del figlio minore . Per_1
8) Si dà atto che l'Assegno Unico Universale da percepirsi per i figli e Per_3 Per_1
verrà trattenuto nella misura del 100% dalla madre . Parte_2
9) Spese di lite compensate.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 12/06/2025.
Il Presidente rel-est
Dott. Daniela Ronzani
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