Decreto cautelare 29 gennaio 2026
Sentenza breve 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 19/02/2026, n. 3177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3177 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03177/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01217/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2026, proposto da PA OC, rappresentato e difeso dall'avvocato Santina Franco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- della nota prot. n. 216077 del 9 dicembre 2025 con cui veniva pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione e del Merito un avviso recante le istruzioni e i termini per lo scioglimento delle riserve, che introduce un obbligo di scioglimento entro termini perentori anche per i candidati in possesso di titoli esteri rientranti nella previsione dell’art. 4, comma 5, del bando di concorso. -ove necessario, quale atto presupposto DDG n. 2939 del 9 ottobre 2025 (bando per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria, ai sensi del D.M. 26 ottobre 2023, n. 205) - in relazione al quale l’abilitazione anche estera in fase di riconoscimento è requisito idoneo per l’ammissione al concorso con riserva;
- ogni provvedimento, presupposto, connesso e conseguenziale
nonche’ per ritenere e dichiarare il diritto di parte ricorrente ,
anche in via cautelare monocratica e/o collegiale, all’espletamento della prova orale del concorso di cui al DDG n. 2939 del 9 ottobre 2025, anche in assenza di scioglimento della riserva, nelle more del procedimento per riconoscimento del titolo di abilitazione conseguito in Romania
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 il dott. RO EL PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Si premette in fatto che:
- il ricorrente ha partecipato, con riserva di riconoscimento del titolo conseguito all’estero, alla procedura concorsuale indicata in epigrafe, e di aver successivamente promosso ricorso avverso il diniego di riconoscimento del titolo adottato dal Ministero (ricorso accolto con sentenza di questa Sezione n. 20764/2025);
- di essere in attesa che, in esecuzione di detta sentenza, l’Amministrazione concluda l’istruttoria dell’istanza di riconoscimento;
- con il presente ricorso, il ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe – e nello specifico l’avviso con il quale il Ministero resistente forniva indicazione per l’allegazione dei titoli ai fini dello scioglimento delle riserve di ammissione alla procedura;
- l’amministrazione si costitutiva in giudizio, insistendo per l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;
- nel corso del giudizio, l’amministrazione depositava altresì chiarimenti e documentazione con i quali attestava la non applicabilità delle procedure e dei termini dell’avviso in questione al ricorrente, in ragione delle particolari circostanze del caso;
- con nota depositata il 16.2.2026, parte ricorrente chiedeva dichiararsi l’avvenuta cessazione della materia del contendere, alla luce dei chiarimenti dell’amministrazione;
2. Alla camera di consiglio del 18.2.2026, previo avviso dato alle parti ex art. 60 c.p.a., la causa era trattenuta in decisione.
3. Il Collegio prende atto di quanto rappresentato dalle parti e ritiene integrata l’invocata cessazione della materia del contendere, destinata a ricorrere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., “ qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta ”.
4. Si ritiene infine che sussistano giusti motivi per compensare le spese di lite, in considerazione della natura della controversia e delle peculiarità del caso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ND TT, Presidente
Maria Rosaria Oliva, Referendario
RO EL PI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO EL PI | ND TT |
IL SEGRETARIO