Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, sez. II civile, nella persona del dott. Giovanni Tedesco in funzione di giudice unico ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14103 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: mutuo
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Antonio Brancaccio e dall'avv. Antonio Guglielmelli
ATTRICE
E
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Fabiana Esposito e dall'avv. Gaetano Pucci
CONVENUTO
CONCLUSIONI: le parti reiteravano le conclusioni dei rispettivi atti di costituzione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va rigettata per le ragioni che la motivazione che segue chiarirà.
L'istante ha chiesto la restituzione dell'importo di Euro 14.500,oo Parte_1
a suo dire data in prestito (mutuo) a titolo gratuito alla parte convenuta CP_1
e finalizzata all'acquisto di una autovettura che esso voleva
[...] CP_1 regalare alla propria figlia. In particolare l'istante ha precisato che la predetta somma sarebbe stata data al attraverso un bonifico bancario di Euro CP_1
500,oo ed un assegno circolare di Euro 14.000,oo emessi su ordine di essa istante direttamente in favore della concessionaria di vendita dell'autovettura. All'uopo ha esibito le distinte dalle quali si evince che le due operazioni prendevano la provvista dal conto corrente ad essa intestato. Ciò sarebbe avvenuto a Pt_1
cagione del rapporto di affetto e di amicizia intercorrenti tra la famiglia CP_1
( è il marito della istante). Persona_3
La parte convenuta nel costituirsi, pur ammettendo di aver Controparte_1 ricevuto l'importo in oggetto per consentirgli di corrispondere al venditore gran parte del prezzo del veicolo, ha contestato la legittimazione della (sulla Pt_1
premessa che il rapporto era intercorso con il solo di lei marito Persona_3
ed in ogni caso che tale somma sia stata corrisposta a titolo di mutuo. In particolare la parte convenuta ha dedotto che con la famiglia vi era un Per_2
rapporto di stretta amicizia;
che i coniugi (senza figli) si erano Per_2
affezionati alla figlia di esso;
che essa parte convenuta (di professione CP_1
avvocato) aveva anche prestato la propria attività professionale gratuita in favore di In conseguenza, secondo la tesi della difesa della parte Persona_3
convenuta, la dazione della somma da parte del doveva essere Per_2
considerata come donazione indiretta o remuneratoria senza che sussistesse alcun obbligo di restituzione.
Deve ritenersi, in via generale, che una somma di danaro può essere consegnata per varie casuali per cui laddove, come nella specie, l'accipiens contesti il titolo dedotto tale contestazione impone alla parte istante di dimostrare il fatto costitutivo della sua pretesa e cioè di un titolo giuridico implicante l'obbligo di restituzione (Cfr. Cass. n. 9541/2010; Cass. n. 6295/2013; Cass. n. 180/2018;
Cass. n. 30944/2018).
Nel caso di specie non appare rilevante però stabilire il titolo che sta a monte della dazione della somma di danaro apparendo invece decisiva la circostanza che in capo all'attuale attrice non può attribuirsi la qualità di Parte_1
soggetto mutuante (e nemmeno, secondo la contrapposta tesi della parte convenuta, di donante).
E' la stessa attrice (cfr. premessa della citazione pag. 3 lettera I) ad Pt_1
affermare che il chiedeva al di lei marito (e quindi non CP_1 Persona_3
direttamente ad essa di concedergli in prestito la somma necessaria al Pt_1 pagamento del prezzo di acquisto dell'auto; la stessa attrice afferma (punto L di pag. 3 della premessa della citazione) che suo marito non Persona_3
avendo la disponibilità della somma chiesta in prestito dal , si era rivolta CP_1
ad essa che avrebbe acconsentito alla concessione del prestito, ma non Pt_1
afferma che di tale circostanza (e cioè che il prestito sarebbe stato concesso effettivamente dalla e non dal fosse stato in qualche modo Pt_1 Per_2
reso edotto il . CP_1
In effetti dalla istruttoria orale espletata emerge innanzitutto come l'assegno circolare di Euro 14.000,oo fosse stato dato direttamente al venditore dell'auto a mezzo del (e l'assegno circolare è di per sé neutro non potendosi Per_2 identificare l'originario titolare della provvista) e che sia in occasione della scelta dell'autovettura che nelle successive occasioni del pagamento e del ritiro dell'autovettura dalla concessionaria era presente il solo e mai la Persona_3
attuale istante Pt_1
Appare significativa la deposizione testimoniale dello stesso Persona_3
(teste indicato dalla parte istante) che ha dichiarato che il chiese ad esso CP_1
(e non alla “di dargli una mano” per l'acquisto Per_2 Pt_1 dell'autovettura “perché non aveva disponibilità immediata”; ancora Per_3
ha dichiarato di aver firmato lui stesso (e non la per la richiesta
[...] Pt_1
di assegno circolare avendo la procura della moglie sul conto corrente e di aver solo successivamente reso edotta la che si dichiarò d'accordo a prestare Pt_1
i soldi al;
infine ancora il ha dichiarato in sede di deposizione CP_1 Per_2
testimoniale che il disse ad esso personalmente (e quindi non CP_1 Per_2 alla “che avrebbe restituito i soldi quando fosse rientrato da un quota Pt_1 ereditaria che gli spettava”.
Le dichiarazioni del trovano per questa parte conferma nella Per_2
deposizione della teste (moglie del convenuto ) che ha detto CP_2 CP_1 da un lato che era il (e non la a parlare di “un suo regalo Per_2 Pt_1 personale” e che “la prima volta che il (e non la quindi) “ha Per_2 Pt_1
parlato di un prestito sottinteso è stato in un WA del gennaio 2021 inviato a mio marito”.
Il complessivo quadro probatorio è tale da far ritenere dimostrato (anche a volere accedere alla tesi attorea del mutuo e non della donazione) che il soggetto che avrebbe acconsentito al prestito, che ha materialmente fornito la somma a mezzo della consegna dell'assegno circolare e verso cui il si sarebbe impegnato CP_1
alla restituzione e che infine ha poi effettivamente richiesto la restituzione
(prima della missiva in atti inviata dalla e contestata decisamente nei Pt_1
contenuti dal ) era il e non la CP_1 Per_2 Pt_1 La qualità di soggetto mutuante (o, secondo la contrapposta tesi della parte convenuta, donante) ricade in capo al e non già in capo alla Per_2 Pt_1
essendo ininfluente (essendo circostanza rimasta nella sfera di conoscenza e conoscibilità del solo e non del ) la modalità con la quale il Per_2 CP_1 si era assicurato la “provvista” dell'importo dato al . Per_2 CP_1
La domanda proposta dalla (che non è parte del contratto di mutuo o di Pt_1
donazione intercorso solo tra il ed il ) va in conseguenza Per_2 CP_1
rigettata.
Le ragioni della decisione e la natura della controversia costituiscono gravi motivi per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando rigetta la domanda e compensa le spese processuali
Così deciso in Napoli lì 3 gennaio 2025
Il Giudice unico dott. Giovanni Tedesco