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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 15/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 546/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 546/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. GENTILE Parte_1 C.F._1
NICOLA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. BIUNDO GLORIA CP_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 16 settembre 1999 nel Comune di Zanesti Neamt (Romania); che dall'unione nascevano in data 01.05.2006 (c.f. ) e Persona_1 C.F._3 Persona_2
1 il 09.02.2011 (c.f. ). Parte ricorrente chiedeva la separazione tra i coniugi C.F._4
nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figli, esponendo essere avvenute violenze. Parte resistente si costituiva associandosi in punto status, per il resto contestando quanto ex adverso dedotto. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, presa in carico da parte dei
Servizi Sociali e Sanitari, acquisizioni atti penali, interrogatorio libero.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. veniva in particolare considerato “Visti gli atti, anche del procedimento penale di cui r.g.n.r. 3729/23 con richiesta di archiviazione;
sentiti i genitori;
ritenuto necessario, pur se bisogna procedere con ulteriore istruttoria in punto di capacità dei genitori e rapporti con il figlio minore (che si valuta nel prosieguo), provvedere sin da subito in ordine alle statuizioni provvisorie;
invero i genitori ancora coabitano, esponendo i figli a litigi violenti e comunque ad un clima di grande tensione (anche allorché non si parlano);
ritenuto che, in ragione delle violenze che emergono dal procedimento penale (che pur non sono state ritenute assurgere a maltrattamenti, la madre non sporgeva querela) debba venire evitato ogni scambio/dialogo tra le parti, anche per tutelare il figlio minore;
ritenuto quindi di prevede l'affido esclusivo del figlio minore alla madre;
i genitori comunque dovranno prendere assieme le decisioni di maggior interesse e i genitori dovranno aggiornarsi via mail ogni tre giorni circa lo stato del figlio;
i SS dovranno mediare ogni rapporto tra i genitori;
si ritiene anche di richiedere la presa in carico della madre da parte del Servizio di Psicologia ASL
AL”; veniva quindi assegnata la casa famigliare alla madre e veniva predisposto un calendario di visite progressivo (il padre doveva ancora reperire una abitazione) comunque sostanzialmente paritario, con visite libere.
Nelle more del procedimento le parti trovavano un accordo – tempi paritari con i genitori a settimane alternate, disposizioni patrimoniali ricalcanti nei fatti l'ordinanza provvisoria già emessa-,
e chiedevano un rinvio onde potersi assicurare del rispetto dell'interesse dei figli.
I Servizi Sociali (relazioni ottobre 2024 e dicembre 2024) fornivano un riscontro molto buono rispetto all'organizzazione dei genitori e al riscontro fornito dai figli (anche una volta iniziati i pernottamenti presso la nuova abitazione del padre), ed inoltre rappresentavano una ritrovata ed efficace collaborazione tra i genitori (es. il padre porta sempre a scuola il figlio minore).
Le parti quindi concludevano congiuntamente chiedendo “affidare il figlio minore ad Per_2
entrambi i genitori con permanenze paritarie presso ciascun genitore e comunque a settimane alterne dal lunedì mattina ivi accompagnandolo a scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30, fatti salvi diversi accordi;
2 2) dare atto che qualora uno dei due genitori dovesse essere assente per la maggior parte della giornata nei periodi di sua spettanza, il figlio rimarrà con l'altro genitore se disponibile;
Per_2
3) disporre che il minore trascorra i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Lunedì dell'Angelo e Pasqua, nonché i compleanni e ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
trascorrerà inoltre durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 26.12 al 31.12 ovvero dal 1.1 sino al 6.1, invertendosi ogni anno rispetto al precedente.
Disporre che durante le vacanze estive, la minore possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile;
sempre salvo diversi accordi tra le parti. I coniugi potranno portare, previo accordo, il minore in vacanza anche in ulteriori periodi dell'anno;
4) dare atto che il figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_1
frequenterà ciascun genitore secondo accordi da assumersi direttamente tra lo stesso ed i genitori seguendo principalmente i tempi di permanenza secondo lo schema dell'alternanza delle settimane parimenti al fratello Per_2
5) quanto previsto ai precedenti punti sempre nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione e lo stato emotivo dei figli e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei coniugi, impegnandosi i medesimi a collaborare nella gestione e nei compiti di cura e domestici che li riguardano;
6) disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li avranno con sé;
7) disporre che ciascun genitore sostenga in misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie ai figli come indicate nel Protocollo 20.07.2016 in uso avanti al Tribunale di Alessandria (…)
8) dare atto che le parti concordano che nella casa coniugale sita in Tortona (AL), via General
Oreste Zavattari n. 3, rimarrà ad abitare la moglie, sino alla vendita di tale immobile, accollandosi la medesima il pagamento per intero della rate del mutuo contratto per l'acquisto del bene;
9) dare atto che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai figli saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
10) dare atto che le parti concordano a mettere in vendita l'immobile, già casa coniugale, sito in Tortona (AL), via General Oreste Zavattari n. 3, ed il ricavato, al netto del mutuo residuo, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi tenendo conto di dieci rate sostenute integralmente dal marito e di quelle che sosterrà la moglie sino alla vendita;
3 11) dare atto che le parti concordano che il marito corrisponderà alla moglie la somma di euro
400,00 (assegno unico percepito nei mesi di giugno e luglio) entro il 16 agosto p.v. Le parti concordano altresì che il sig. potrà asportare dalla casa coniugale, oltre i propri effetti Pt_1
personali, anche la lavatrice, il letto matrimoniale ed il mobile bagno;
12) dare atto che le parti dichiarano di aver in tal modo definito ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
13) dare atto che le parti prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto
e documenti equipollenti relativamente al figlio minore;
14) spese legali integralmente compensate”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Gli ulteriori accordi tra le parti, in punto di affido e visite del figlio minore, nonché mantenimento di entrambi i figli, possono venire recepiti, risultando nell'interesse dei figli. In particolare il regime di visite è stato oggetto di debita riflessione e prova, a riguardo i figli hanno fornito entrambi un buon riscontro ai SS e trattasi di regime migliorativo (ma equivalente nei tempi) rispetto a quanto già stabilito in corso di causa dal giudice delegato. In punto di provvedimenti patrimoniali parimenti le parti hanno raggiunto accordi sovrapponibili a quanto già stabilito in sede di ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., che si richiama in punto di ricostruzione della situazione economica dei genitori (Dati i tempi pari con ciascuno del figlio minore, considerato altresì che il maggiore potrà stare con il padre negli stessi tempi del minore (o quantomeno consumare i pasti con il padre e il fratello); considerato che gli stipendi dei genitori sono quasi pari e che il padre in questo momento dovrà sostenere più spese (per trovare un'altra sistemazione), si prevede che ciascuno provveda in via diretta al mantenimento dei minori;
le spese straordinarie vanno divise al 50 %. Tanto
4 considerato che la madre sosterrà il mutuo e fruirà del 100% dell'assegno unico. Fintanto che la madre non percepirà dall'INPS direttamente l'assegno unico, il padre dovrà versare alla madre quanto riceve quale assegno unico.).
Spese compensate dato l'accordo in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, recependo gli accordi tra le parti:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
), i quali hanno celebrato matrimonio in 16 settembre 1999 nel C.F._2
Comune di Zanesti Neamt (Romania);
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori con permanenze paritarie presso ciascun Per_2
genitore e comunque a settimane alterne dal lunedì mattina ivi accompagnandolo a scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30, fatti salvi diversi accordi;
qualora uno dei due genitori dovesse essere assente per la maggior parte della giornata nei periodi di sua spettanza, il figlio rimarrà con l'altro genitore se disponibile;
Per_2
- dispone che il figlio minore trascorra i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Per_2
Epifania, Lunedì dell'Angelo e Pasqua, nonché i compleanni e ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
trascorrerà inoltre durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 26.12 al 31.12 ovvero dal 1.1 sino al
6.1, invertendosi ogni anno rispetto al precedente. Durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile;
sempre salvo diversi accordi tra le parti. I coniugi potranno portare, previo accordo, il minore in vacanza anche in ulteriori periodi dell'anno;
- dà atto che il figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_1
frequenterà ciascun genitore secondo accordi da assumersi direttamente tra lo stesso ed i genitori seguendo principalmente i tempi di permanenza secondo lo schema dell'alternanza delle settimane parimenti al fratello Per_2
- quanto previsto ai precedenti punti sempre nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione e lo stato emotivo dei figli e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei coniugi, impegnandosi i medesimi a collaborare nella gestione e nei compiti di cura e
5 domestici che li riguardano;
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, diretto, dei figli quando li avranno con sé;
- dispone che ciascun genitore sostenga in misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie ai figli come indicate nel Protocollo 20.07.2016 in uso avanti al Tribunale di Alessandria;
- dà atto che le parti concordano che nella casa coniugale sita in Tortona (AL), via General
Oreste Zavattari n. 3, rimarrà ad abitare la moglie, sino alla vendita di tale immobile, accollandosi la medesima il pagamento per intero della rate del mutuo contratto per l'acquisto del bene;
- dà atto che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai figli saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
- dà atto che le parti concordano a mettere in vendita l'immobile, già casa coniugale, sito in
Tortona (AL), via General Oreste Zavattari n. 3, ed il ricavato, al netto del mutuo residuo, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi tenendo conto di dieci rate sostenute integralmente dal marito e di quelle che sosterrà la moglie sino alla vendita;
- dà atto che le parti concordano che il marito corrisponderà alla moglie la somma di euro
400,00 (assegno unico percepito nei mesi di giugno e luglio) entro il 16 agosto p.v. Le parti concordano altresì che il sig. potrà asportare dalla casa coniugale, oltre i propri Pt_1
effetti personali, anche la lavatrice, il letto matrimoniale ed il mobile bagno;
- dà atto che le parti dichiarano di aver in tal modo definito ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
- dà atto che le parti prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti relativamente al figlio minore
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
6 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Antonella Dragotto Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Martina Bianchi Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 546/2024, in materia di separazione giudiziale, promosso da:
(C.F. ), con l'Avv. GENTILE Parte_1 C.F._1
NICOLA
- ricorrente -
contro
(C.F. ), con l'Avv. BIUNDO GLORIA CP_1 C.F._2
- resistente -
Con la partecipazione del PM in sede.
MOTIVAZIONE
Parte ricorrente adiva l'intestato Tribunale deducendo di aver contratto matrimonio con parte resistente in data 16 settembre 1999 nel Comune di Zanesti Neamt (Romania); che dall'unione nascevano in data 01.05.2006 (c.f. ) e Persona_1 C.F._3 Persona_2
1 il 09.02.2011 (c.f. ). Parte ricorrente chiedeva la separazione tra i coniugi C.F._4
nonché la regolamentazione dei rapporti genitori-figli, esponendo essere avvenute violenze. Parte resistente si costituiva associandosi in punto status, per il resto contestando quanto ex adverso dedotto. La causa veniva istruita mediante produzioni documentali, presa in carico da parte dei
Servizi Sociali e Sanitari, acquisizioni atti penali, interrogatorio libero.
All'esito dell'udienza ex art. 473 bis. 22 c.p.c. veniva in particolare considerato “Visti gli atti, anche del procedimento penale di cui r.g.n.r. 3729/23 con richiesta di archiviazione;
sentiti i genitori;
ritenuto necessario, pur se bisogna procedere con ulteriore istruttoria in punto di capacità dei genitori e rapporti con il figlio minore (che si valuta nel prosieguo), provvedere sin da subito in ordine alle statuizioni provvisorie;
invero i genitori ancora coabitano, esponendo i figli a litigi violenti e comunque ad un clima di grande tensione (anche allorché non si parlano);
ritenuto che, in ragione delle violenze che emergono dal procedimento penale (che pur non sono state ritenute assurgere a maltrattamenti, la madre non sporgeva querela) debba venire evitato ogni scambio/dialogo tra le parti, anche per tutelare il figlio minore;
ritenuto quindi di prevede l'affido esclusivo del figlio minore alla madre;
i genitori comunque dovranno prendere assieme le decisioni di maggior interesse e i genitori dovranno aggiornarsi via mail ogni tre giorni circa lo stato del figlio;
i SS dovranno mediare ogni rapporto tra i genitori;
si ritiene anche di richiedere la presa in carico della madre da parte del Servizio di Psicologia ASL
AL”; veniva quindi assegnata la casa famigliare alla madre e veniva predisposto un calendario di visite progressivo (il padre doveva ancora reperire una abitazione) comunque sostanzialmente paritario, con visite libere.
Nelle more del procedimento le parti trovavano un accordo – tempi paritari con i genitori a settimane alternate, disposizioni patrimoniali ricalcanti nei fatti l'ordinanza provvisoria già emessa-,
e chiedevano un rinvio onde potersi assicurare del rispetto dell'interesse dei figli.
I Servizi Sociali (relazioni ottobre 2024 e dicembre 2024) fornivano un riscontro molto buono rispetto all'organizzazione dei genitori e al riscontro fornito dai figli (anche una volta iniziati i pernottamenti presso la nuova abitazione del padre), ed inoltre rappresentavano una ritrovata ed efficace collaborazione tra i genitori (es. il padre porta sempre a scuola il figlio minore).
Le parti quindi concludevano congiuntamente chiedendo “affidare il figlio minore ad Per_2
entrambi i genitori con permanenze paritarie presso ciascun genitore e comunque a settimane alterne dal lunedì mattina ivi accompagnandolo a scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30, fatti salvi diversi accordi;
2 2) dare atto che qualora uno dei due genitori dovesse essere assente per la maggior parte della giornata nei periodi di sua spettanza, il figlio rimarrà con l'altro genitore se disponibile;
Per_2
3) disporre che il minore trascorra i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Epifania, Lunedì dell'Angelo e Pasqua, nonché i compleanni e ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
trascorrerà inoltre durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 26.12 al 31.12 ovvero dal 1.1 sino al 6.1, invertendosi ogni anno rispetto al precedente.
Disporre che durante le vacanze estive, la minore possa trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile;
sempre salvo diversi accordi tra le parti. I coniugi potranno portare, previo accordo, il minore in vacanza anche in ulteriori periodi dell'anno;
4) dare atto che il figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_1
frequenterà ciascun genitore secondo accordi da assumersi direttamente tra lo stesso ed i genitori seguendo principalmente i tempi di permanenza secondo lo schema dell'alternanza delle settimane parimenti al fratello Per_2
5) quanto previsto ai precedenti punti sempre nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione e lo stato emotivo dei figli e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei coniugi, impegnandosi i medesimi a collaborare nella gestione e nei compiti di cura e domestici che li riguardano;
6) disporre che ciascun genitore provveda al mantenimento dei figli quando li avranno con sé;
7) disporre che ciascun genitore sostenga in misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie ai figli come indicate nel Protocollo 20.07.2016 in uso avanti al Tribunale di Alessandria (…)
8) dare atto che le parti concordano che nella casa coniugale sita in Tortona (AL), via General
Oreste Zavattari n. 3, rimarrà ad abitare la moglie, sino alla vendita di tale immobile, accollandosi la medesima il pagamento per intero della rate del mutuo contratto per l'acquisto del bene;
9) dare atto che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai figli saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
10) dare atto che le parti concordano a mettere in vendita l'immobile, già casa coniugale, sito in Tortona (AL), via General Oreste Zavattari n. 3, ed il ricavato, al netto del mutuo residuo, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi tenendo conto di dieci rate sostenute integralmente dal marito e di quelle che sosterrà la moglie sino alla vendita;
3 11) dare atto che le parti concordano che il marito corrisponderà alla moglie la somma di euro
400,00 (assegno unico percepito nei mesi di giugno e luglio) entro il 16 agosto p.v. Le parti concordano altresì che il sig. potrà asportare dalla casa coniugale, oltre i propri effetti Pt_1
personali, anche la lavatrice, il letto matrimoniale ed il mobile bagno;
12) dare atto che le parti dichiarano di aver in tal modo definito ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
13) dare atto che le parti prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto
e documenti equipollenti relativamente al figlio minore;
14) spese legali integralmente compensate”.
La domanda diretta ad ottenere la separazione giudiziale va accolta, dal momento che i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1, c.c. Né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione e a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità,
l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza (in questo senso, si veda, tra le altre, Cass. 30.1.2013, n. 2183). Nel caso di specie, deve, dunque, essere pronunciata la separazione personale.
Gli ulteriori accordi tra le parti, in punto di affido e visite del figlio minore, nonché mantenimento di entrambi i figli, possono venire recepiti, risultando nell'interesse dei figli. In particolare il regime di visite è stato oggetto di debita riflessione e prova, a riguardo i figli hanno fornito entrambi un buon riscontro ai SS e trattasi di regime migliorativo (ma equivalente nei tempi) rispetto a quanto già stabilito in corso di causa dal giudice delegato. In punto di provvedimenti patrimoniali parimenti le parti hanno raggiunto accordi sovrapponibili a quanto già stabilito in sede di ordinanza ai sensi dell'art. 473 bis. 22 c.p.c., che si richiama in punto di ricostruzione della situazione economica dei genitori (Dati i tempi pari con ciascuno del figlio minore, considerato altresì che il maggiore potrà stare con il padre negli stessi tempi del minore (o quantomeno consumare i pasti con il padre e il fratello); considerato che gli stipendi dei genitori sono quasi pari e che il padre in questo momento dovrà sostenere più spese (per trovare un'altra sistemazione), si prevede che ciascuno provveda in via diretta al mantenimento dei minori;
le spese straordinarie vanno divise al 50 %. Tanto
4 considerato che la madre sosterrà il mutuo e fruirà del 100% dell'assegno unico. Fintanto che la madre non percepirà dall'INPS direttamente l'assegno unico, il padre dovrà versare alla madre quanto riceve quale assegno unico.).
Spese compensate dato l'accordo in tal senso.
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede, recependo gli accordi tra le parti:
- dichiara la separazione personale dei coniugi Sig. Parte_1
(C.F. ) e (C.F.
[...] C.F._1 CP_1
), i quali hanno celebrato matrimonio in 16 settembre 1999 nel C.F._2
Comune di Zanesti Neamt (Romania);
- affida il figlio minore ad entrambi i genitori con permanenze paritarie presso ciascun Per_2
genitore e comunque a settimane alterne dal lunedì mattina ivi accompagnandolo a scuola sino alla domenica sera alle ore 21.30, fatti salvi diversi accordi;
qualora uno dei due genitori dovesse essere assente per la maggior parte della giornata nei periodi di sua spettanza, il figlio rimarrà con l'altro genitore se disponibile;
Per_2
- dispone che il figlio minore trascorra i giorni di Natale, Santo Stefano, Capodanno, Per_2
Epifania, Lunedì dell'Angelo e Pasqua, nonché i compleanni e ogni altra festività civile e religiosa, alternativamente con ciascun genitore, invertendosi ogni anno rispetto al precedente;
trascorrerà inoltre durante le vacanze natalizie rispettivamente con ciascun genitore alternativamente un periodo, segnatamente dal 26.12 al 31.12 ovvero dal 1.1 sino al
6.1, invertendosi ogni anno rispetto al precedente. Durante le vacanze estive, il minore potrà trascorrere con ciascun genitore un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, da concordarsi entro il 30 aprile;
sempre salvo diversi accordi tra le parti. I coniugi potranno portare, previo accordo, il minore in vacanza anche in ulteriori periodi dell'anno;
- dà atto che il figlio , maggiorenne e non economicamente autosufficiente, Per_1
frequenterà ciascun genitore secondo accordi da assumersi direttamente tra lo stesso ed i genitori seguendo principalmente i tempi di permanenza secondo lo schema dell'alternanza delle settimane parimenti al fratello Per_2
- quanto previsto ai precedenti punti sempre nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione e lo stato emotivo dei figli e compatibilmente con gli impegni di lavoro dei coniugi, impegnandosi i medesimi a collaborare nella gestione e nei compiti di cura e
5 domestici che li riguardano;
- dispone che ciascun genitore provveda al mantenimento, diretto, dei figli quando li avranno con sé;
- dispone che ciascun genitore sostenga in misura pari al 50% le spese straordinarie necessarie ai figli come indicate nel Protocollo 20.07.2016 in uso avanti al Tribunale di Alessandria;
- dà atto che le parti concordano che nella casa coniugale sita in Tortona (AL), via General
Oreste Zavattari n. 3, rimarrà ad abitare la moglie, sino alla vendita di tale immobile, accollandosi la medesima il pagamento per intero della rate del mutuo contratto per l'acquisto del bene;
- dà atto che l'assegno unico verrà percepito per intero dalla madre mentre le detrazioni/deduzioni relative agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie ai figli saranno beneficiate da ciascuna delle parti per la quota di spesa sostenuta;
- dà atto che le parti concordano a mettere in vendita l'immobile, già casa coniugale, sito in
Tortona (AL), via General Oreste Zavattari n. 3, ed il ricavato, al netto del mutuo residuo, verrà suddiviso al 50% tra i coniugi tenendo conto di dieci rate sostenute integralmente dal marito e di quelle che sosterrà la moglie sino alla vendita;
- dà atto che le parti concordano che il marito corrisponderà alla moglie la somma di euro
400,00 (assegno unico percepito nei mesi di giugno e luglio) entro il 16 agosto p.v. Le parti concordano altresì che il sig. potrà asportare dalla casa coniugale, oltre i propri Pt_1
effetti personali, anche la lavatrice, il letto matrimoniale ed il mobile bagno;
- dà atto che le parti dichiarano di aver in tal modo definito ogni questione economica e patrimoniale tra le stesse sussistente e pertanto di nulla avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo o ragione ad eccezione di quanto sopra previsto;
- dà atto che le parti prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto e documenti equipollenti relativamente al figlio minore
- spese compensate.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il 7 gennaio 2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Martina Bianchi Dott.ssa Antonella Dragotto
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