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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XI, sentenza 04/02/2026, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1677/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MAGRO AR BEATRICE, Giudice
PAESANO AR LAURA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5469/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400010235000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400010235000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13137/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento della comunicazione preventiva d'ipoteca 09776202400010235000, preceduta da diverse cartelle esattoriali e avvisi di accertamento, atti di natura tributaria, salvo che per una minima parte costituita da violazioni al codice della strada.
Eccepisce la mancata notificazione di atti e cartelle prodromiche alla comunicazione, la prescrizione delle somme vantate e la mancata indicazione degli immobili cui sarebbe rivolta la misura, chiedendo annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo su tutti i motivi e difendendo il proprio operato, con richiesta di rigetto del ricorso e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
In primis, va disattesa l'eccezione di mancata notificazione di cartelle e atti presupposti mossa dal ricorrente in via generica e smentita, invece, in via specifica, per ogni singolo atto notificato, dai depositi documentali di controparte che dimostrano la correttezza delle notifiche anche di atti successivi a quelli oggetto di comunicazione, aventi come effetto l'interruzione dei termini prescrizionali. Di tal che anche la seconda eccezione, anch'essa generica, di prescrizione è infondata per queste ragioni.
In ultimo, è giurisprudenza consolidata quella secondo cui non è necessario riportare nella comunicazione preventiva all'ipoteca gli immobili del ricorrente, peraltro a costui ben noti, atteso che la comunicazione ha la mera funzione di precedere la fase d'iscrizione ipotecaria vera e propria che consegue al mancato pagamento delle somme intimate nella citata comunicazione. Non si comprende dunque quale danno sia recato dal mancato riporto degli immobili sui quali, in caso di inadempimento, si potrà poi procedere alla misura ipotecaria vera e propria, che è atto distinto dalla comunicazione preventiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti. Il Presidente relatore Dott. Costantino
Ferrara
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 11, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FERRARA COSTANTINO, Presidente e Relatore
MAGRO AR BEATRICE, Giudice
PAESANO AR LAURA, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5469/2025 depositato il 26/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400010235000 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 09776202400010235000 IVA-ALTRO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13137/2025 depositato il
18/12/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri scritti.
Resistente/Appellato: assente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor Ricorrente_1 propone ricorso
contro
Agenzia delle Entrate Riscossione per l'annullamento della comunicazione preventiva d'ipoteca 09776202400010235000, preceduta da diverse cartelle esattoriali e avvisi di accertamento, atti di natura tributaria, salvo che per una minima parte costituita da violazioni al codice della strada.
Eccepisce la mancata notificazione di atti e cartelle prodromiche alla comunicazione, la prescrizione delle somme vantate e la mancata indicazione degli immobili cui sarebbe rivolta la misura, chiedendo annullamento dell'atto e vittoria di spese.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, resistendo su tutti i motivi e difendendo il proprio operato, con richiesta di rigetto del ricorso e condanna alle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e merita il rigetto.
In primis, va disattesa l'eccezione di mancata notificazione di cartelle e atti presupposti mossa dal ricorrente in via generica e smentita, invece, in via specifica, per ogni singolo atto notificato, dai depositi documentali di controparte che dimostrano la correttezza delle notifiche anche di atti successivi a quelli oggetto di comunicazione, aventi come effetto l'interruzione dei termini prescrizionali. Di tal che anche la seconda eccezione, anch'essa generica, di prescrizione è infondata per queste ragioni.
In ultimo, è giurisprudenza consolidata quella secondo cui non è necessario riportare nella comunicazione preventiva all'ipoteca gli immobili del ricorrente, peraltro a costui ben noti, atteso che la comunicazione ha la mera funzione di precedere la fase d'iscrizione ipotecaria vera e propria che consegue al mancato pagamento delle somme intimate nella citata comunicazione. Non si comprende dunque quale danno sia recato dal mancato riporto degli immobili sui quali, in caso di inadempimento, si potrà poi procedere alla misura ipotecaria vera e propria, che è atto distinto dalla comunicazione preventiva.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 1.500,00 oltre accessori se dovuti. Il Presidente relatore Dott. Costantino
Ferrara