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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/12/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G.643/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 643 /2025 promossa da:
nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._1
Casale M.to, c.so Indipendenza 11 presso lo studio dell'avv. ANFUSIO SILVIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato/a a RI (NA) in data 27/05/1969, c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._2
Casale M.to, c.so Indipendenza 11, presso lo studio dell'avv. ANFUSIO SILVIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Contrariis rejectis;
voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara pronunciare la separazione personale tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la sentenza negli appositi registri disporre che il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori con residenza anagrafica e stabile collocazione presso la madre disporre che la casa famigliare, sita in Prato Sesia, via Braia n.2 piano primo, unitamente ai beni mobili e agli arredi in essa contenuti, sarà assegnata in godimento alla moglie, che vi abiterà con i figli e mentre il padre si trasferirà nell'appartamento che si trova al piano Persona_1 Per_2 inferiore ove abiterà con il figlio Per_3
disporre che il figlio minore potrà vedere e frequentare ciascuno dei genitori con la Persona_1 massima libertà, senza alcuna imposizione e/o restrizione
disporre che l'assegno unico universale INPS sarà interamente devoluto alla madre
disporre che il padre verserà alla madre l'importo di euro 150,00 al mese, rivalutabile annualmente ex indice ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore
disporre che ciascuno dei genitori provvederà al pagamento della metà delle spese straordinarie relative al figlio minore. Con ogni riserva di legge”.
Per il P.M.
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Napoli in data 22.4.1999, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.8, Parte I, anno 1999. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (3.11.1999), (26.8.2001), entrambi Per_2 Per_3 maggiorenni e (18.12.2009) ancora minorenne. Persona_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 09/07/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) in data 05/11/1972 e , nato a [...] in Controparte_1 data 27/05/1969;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. n. 643 /2025 promossa da:
nata a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._1
Casale M.to, c.so Indipendenza 11 presso lo studio dell'avv. ANFUSIO SILVIA, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
E
, nato/a a RI (NA) in data 27/05/1969, c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._2
Casale M.to, c.so Indipendenza 11, presso lo studio dell'avv. ANFUSIO SILVIA, dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero - INTERVENUTO-
avente ad oggetto: separazione consensuale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti
“Contrariis rejectis;
voglia l'Ill.mo Tribunale di Novara pronunciare la separazione personale tra i coniugi autorizzandoli a vivere separati, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la sentenza negli appositi registri disporre che il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi Persona_1
i genitori con residenza anagrafica e stabile collocazione presso la madre disporre che la casa famigliare, sita in Prato Sesia, via Braia n.2 piano primo, unitamente ai beni mobili e agli arredi in essa contenuti, sarà assegnata in godimento alla moglie, che vi abiterà con i figli e mentre il padre si trasferirà nell'appartamento che si trova al piano Persona_1 Per_2 inferiore ove abiterà con il figlio Per_3
disporre che il figlio minore potrà vedere e frequentare ciascuno dei genitori con la Persona_1 massima libertà, senza alcuna imposizione e/o restrizione
disporre che l'assegno unico universale INPS sarà interamente devoluto alla madre
disporre che il padre verserà alla madre l'importo di euro 150,00 al mese, rivalutabile annualmente ex indice ISTAT, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore
disporre che ciascuno dei genitori provvederà al pagamento della metà delle spese straordinarie relative al figlio minore. Con ogni riserva di legge”.
Per il P.M.
“visti gli atti del procedimento indicato in epigrafe, conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi al Giudice Civile per la determinazione delle condizioni”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Parte_1 Controparte_1
Napoli in data 22.4.1999, con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n.8, Parte I, anno 1999. Dall'unione matrimoniale sono nati i figli: (3.11.1999), (26.8.2001), entrambi Per_2 Per_3 maggiorenni e (18.12.2009) ancora minorenne. Persona_1
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui agli artt. 150 c.c. e 158 c.c. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dei coniugi dinanzi al Giudice Relatore all'udienza fissata per il 09/07/2025 le parti hanno confermato la volontà di non riconciliarsi. Con provvedimento di questo Presidente reso in data 20/11/2025 è stata fissata nuova udienza in modalità trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. per il giorno 02/12/2025 e le parti hanno depositato le relative note contenenti le sole istanze e conclusioni. Le condizioni della separazione e gli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti non appaiono contrari a norme imperative o di ordine pubblico e risultano rispondenti agli interessi della prole. L'accordo raggiunto giustifica la compensazione integrale delle spese di lite. La presente sentenza dovrà essere comunicata all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. n. 396/2000.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 del Pubblico Ministero, così provvede: 1. dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(NA) in data 05/11/1972 e , nato a [...] in Controparte_1 data 27/05/1969;
2. omologa le condizioni della separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
3. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti tra le parti;
5. compensa integralmente le spese di lite;
6. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000. Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 4 dicembre 2025.
IL PRESIDENTE Dott. Andrea Ghinetti