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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XI, sentenza 30/01/2026, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1084/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3589/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15497/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019658501000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019658501000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2017 00339774 78 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2018 00087625 35 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello , depositato il 13.5.25, l'Agenzia delle Entrate di Napoli impugnava, dinanzi a questa
Corte la sentenza n. 15497/23/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 08/11/2024, che aveva parzialmente accolto il ricorso promosso da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239019658501000 e compensato le spese.
In sostanza, i giudici di prime cure, pur ritenendo infondata l'eccezione di mancata notifica delle cartelle esattoriali portate dall'intimazione impugnata , hanno valutato positivamente il decorso del termine prescrizionale quinquennale per sanzioni ed interessi.
In particolare, stante l'assenza di atti interruttivi antecedenti alla notifica del Preavviso di Fermo
Amministrativo ( avvenuta nell'anno 2023), l'eccezione di prescrizione, limitatamente alle voci relative ad interessi e sanzioni, non potrebbe che essere accolta.
Nell'atto di gravame l'amministrazione finanziaria eccepisce, in primo luogo, che, ferma restando l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997 nell'ipotesi in cui le sanzioni siano irrogate separatamente dall'imposta, ove le stesse siano irrogate contestualmente vi
è giurisprudenza di legittimità che ritiene applicabile il medesimo termine di prescrizione previsto per l'imposta.
In secondo luogo parte appellante osserva che, nel caso in esame, peraltro, non sussisterebbe nemmeno la prescrizione quinquennale, in applicazione delle norme di cui alla sospensione per pandemia da COVID19.
Infatti, poiché entrambe le cartelle riportano ruoli consegnati all'ADER prima del 08/03/2020 (una cartella è del 2017, l'altra del 2019), l'attività della riscossione è stata incisa negativamente dalla sospensione a causa della pandemia COVID19 dall'art. 68, comma 1 del DL 18/2020, convertito nella L. 27/2020, per tutto il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni).
In data 20.5.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, con le sue memorie, sollecitava anch'essa l'accoglimento dell'appello.
In data 26.5.2025 si costituiva in giudizio la difesa del Resistente_1 che , con le sue controdeduzioni ne chiedeva, invece, il rigetto soffermandosi, tuttavia, solo sul primo motivo del gravame senza entrare nel tema della sospensione COVID.
In data 16.1.2026 questa Corte, in camera di consiglio, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e merita accoglimento, con particolare riferimento all'incidenza della normativa emergenziale sui termini prescrizionali.
Sulla sospensione dei termini per emergenza COVID-19 Indipendentemente dalla qualificazione del termine di prescrizione (decennale o quinquennale), questa Corte rileva che l'attività di riscossione è stata oggetto di una sospensione ex lege dovuta alla pandemia.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (convertito in L. n. 27/2020), i termini per l'attività di riscossione sono rimasti sospesi per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, per un totale di 542 giorni.
In virtù del richiamo all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 operato dalla norma citata, si applica il comma 1 che prevede l'aggiunta del periodo di sospensione alla scadenza originaria anche dei termini che non scadevano nel biennio di sospensione.
Nel caso di specie:
• Per la cartella n. ...7478000 (notificata l'11/12/2017): il termine quinquennale ordinario sarebbe scaduto l'11/12/202218. Aggiungendo i 542 giorni di sospensione COVID, la nuova scadenza è rideterminata al
05/06/2024.
• Per la cartella n. ...535000 (notificata il 07/02/2019): il termine quinquennale ordinario sarebbe scaduto il
07/02/202418. Aggiungendo i 542 giorni, il termine di prescrizione si sposta al 02/08/2025.
Poiché l'atto della riscossione impugnato dal contribuente (intimazione di pagamento) risulta notificato il
13/02/2024, la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi non era ancora maturata per nessuna delle due cartelle al momento della notifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale concretamente dispiegata dalle parti, in euro 250 per ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato Resistente_1 alle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 250,00 per ciascun grado.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 11, riunita in udienza il
16/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONAURO CARLO, Presidente
NOVELLI GIANCARLO, Relatore
DEL PRETE MICHELE, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3589/2025 depositato il 13/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli - Via Guglielmo Oberdan 1 - 3 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15497/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
23 e pubblicata il 08/11/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019658501000 IRPEF-ALTRO 2013
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07120239019658501000 IRPEF-ALTRO 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2017 00339774 78 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 071 2018 00087625 35 IRPEF-ALTRO 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 168/2026 depositato il
16/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di appello , depositato il 13.5.25, l'Agenzia delle Entrate di Napoli impugnava, dinanzi a questa
Corte la sentenza n. 15497/23/24 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, depositata il 08/11/2024, che aveva parzialmente accolto il ricorso promosso da Resistente_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 07120239019658501000 e compensato le spese.
In sostanza, i giudici di prime cure, pur ritenendo infondata l'eccezione di mancata notifica delle cartelle esattoriali portate dall'intimazione impugnata , hanno valutato positivamente il decorso del termine prescrizionale quinquennale per sanzioni ed interessi.
In particolare, stante l'assenza di atti interruttivi antecedenti alla notifica del Preavviso di Fermo
Amministrativo ( avvenuta nell'anno 2023), l'eccezione di prescrizione, limitatamente alle voci relative ad interessi e sanzioni, non potrebbe che essere accolta.
Nell'atto di gravame l'amministrazione finanziaria eccepisce, in primo luogo, che, ferma restando l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale ex art. 20 del D. Lgs. n. 472 del 1997 nell'ipotesi in cui le sanzioni siano irrogate separatamente dall'imposta, ove le stesse siano irrogate contestualmente vi
è giurisprudenza di legittimità che ritiene applicabile il medesimo termine di prescrizione previsto per l'imposta.
In secondo luogo parte appellante osserva che, nel caso in esame, peraltro, non sussisterebbe nemmeno la prescrizione quinquennale, in applicazione delle norme di cui alla sospensione per pandemia da COVID19.
Infatti, poiché entrambe le cartelle riportano ruoli consegnati all'ADER prima del 08/03/2020 (una cartella è del 2017, l'altra del 2019), l'attività della riscossione è stata incisa negativamente dalla sospensione a causa della pandemia COVID19 dall'art. 68, comma 1 del DL 18/2020, convertito nella L. 27/2020, per tutto il periodo dal 08/03/2020 al 31/08/2021 (542 giorni).
In data 20.5.2025 si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione che, con le sue memorie, sollecitava anch'essa l'accoglimento dell'appello.
In data 26.5.2025 si costituiva in giudizio la difesa del Resistente_1 che , con le sue controdeduzioni ne chiedeva, invece, il rigetto soffermandosi, tuttavia, solo sul primo motivo del gravame senza entrare nel tema della sospensione COVID.
In data 16.1.2026 questa Corte, in camera di consiglio, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello dell'Ufficio è fondato e merita accoglimento, con particolare riferimento all'incidenza della normativa emergenziale sui termini prescrizionali.
Sulla sospensione dei termini per emergenza COVID-19 Indipendentemente dalla qualificazione del termine di prescrizione (decennale o quinquennale), questa Corte rileva che l'attività di riscossione è stata oggetto di una sospensione ex lege dovuta alla pandemia.
Ai sensi dell'art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (convertito in L. n. 27/2020), i termini per l'attività di riscossione sono rimasti sospesi per il periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021, per un totale di 542 giorni.
In virtù del richiamo all'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 operato dalla norma citata, si applica il comma 1 che prevede l'aggiunta del periodo di sospensione alla scadenza originaria anche dei termini che non scadevano nel biennio di sospensione.
Nel caso di specie:
• Per la cartella n. ...7478000 (notificata l'11/12/2017): il termine quinquennale ordinario sarebbe scaduto l'11/12/202218. Aggiungendo i 542 giorni di sospensione COVID, la nuova scadenza è rideterminata al
05/06/2024.
• Per la cartella n. ...535000 (notificata il 07/02/2019): il termine quinquennale ordinario sarebbe scaduto il
07/02/202418. Aggiungendo i 542 giorni, il termine di prescrizione si sposta al 02/08/2025.
Poiché l'atto della riscossione impugnato dal contribuente (intimazione di pagamento) risulta notificato il
13/02/2024, la prescrizione quinquennale per sanzioni e interessi non era ancora maturata per nessuna delle due cartelle al momento della notifica.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale concretamente dispiegata dalle parti, in euro 250 per ciascun grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e condanna l'appellato Resistente_1 alle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano in euro 250,00 per ciascun grado.