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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/11/2025, n. 8547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8547 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
N. 16692/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.04.2025 da 1) nata a [...] il [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...] - 20019 MO ES con l'Avv. C.F._1
SA EN presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , nato a [...] il [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...] – 20007 Cornaredo -, con C.F._2
l'avvocato Luigi Borseti, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 07/07/2001 a MO ES
(trascritto nei registri dello stato civile anno 2001 atto n. 22 parte II serie B);
in separazione dei beni.
con i seguenti figli: 1) nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._3
2) nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2 C.F._4
3) nato a [...] il [...] C.F. Controparte_3 C.F._5
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02.05.2025 la Sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale dal Sig. alle condizioni ivi Parte_2 previste. Con atto depositato in data 15.09.2025 si è costituito in giudizio il Sig. , contestando i Parte_2 fatti come dichiarati dalla ricorrente. All'udienza del 09.10.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno nel reciproco rispetto.
2) I figli minori , e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori CP_1 CP_3 CP_2 con collocamento presso la madre.
3) La casa familiare sita a via Leopardi n. 1 - 20019 MO ES, in comproprietà resta assegnata alla sig.ra con tutto quanto la arreda. Il sig. ha già rilasciato la casa coniugale. Pt_1 Parte_2
4) Il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Pt_1 complessiva di € 1200,00 a decorrere dal mese di ottobre 2025, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata in base agli indici Istat;
5) Il padre vedrà i figli secondo il seguente schema:
• una volta alla settimana (indicativamente il mercoledì) con pernotto ed a weekend alternati dal venerdì dalla uscita da scuola sino alla domenica dopo cena;
• Vacanze Natalizie: il 24.12 sempre con la mamma ed il restante periodo diviso a metà ad anni alterni.
• Vacanze pasquali: intero periodo di vacanze di Pasqua ad anni alterni fra i genitori in modo da consentire l'eventuale organizzazione di viaggi o vacanze.
• Ponti e/o Festività ad anni alterni. Il criterio per l'alternanza dei ponti è quello dato dai fine settimana: se il ponte include un fine settimana, spetterà al genitore al quale compete il week end. Tuttavia, in caso di evidenti differenze (due o più ponti), vi dovrà essere un consenso tra entrambi i genitori si dovranno organizzare in anticipo per modificare l'alternanza dei week-end, così da favorire una divisione quanto più equa possibile
• Le feste scolastiche di Carnevale, ad anni alterni fra i genitori. Le Vacanze estive: i genitori trascorreranno con i figli 3 settimane di cui solo 2 consecutive che verranno concordate tra gli stessi entro il 30 maggio di ogni anno.
Il tutto salvo diverso e miglior accordo diretto tra i ragazzi ed il padre previo avviso alla madre.
6) Il padre si farà carico delle spese straordinarie indicate dal Protocollo del Tribunale di Milano del giugno 2025 nella misura del 70% il padre e del 30% la madre. Tale ripartizione delle spese sarà applicata per le spese del cane. Quanto alle spese mediche tenuto conto che la madre ha una polizza sanitaria e sino a quando ne beneficerà, i genitori si accordano nel senso che solo la franchigia verrà suddivisa tra di loro nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
7) Le parti stabiliscono che l'importo di cui alla “Polizza libera” verrà vincolata a favore dei figli con la trasformazione in uno strumento finanziario vincolato che non sia più nella disponibilità della madre.
8) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
9) Le detrazioni fiscali sia relative alle spese dei figli che della casa verranno divise al 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi x art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/07/2001 a MO ES (trascritto nei registri dello stato civile anno 2001 atto n. 22 parte II serie B); 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO ES perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 29.10.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30.04.2025 da 1) nata a [...] il [...], cittadina: italiana, Cod. Fisc. Parte_1
residente in [...] - 20019 MO ES con l'Avv. C.F._1
SA EN presso la quale ha eletto domicilio telematico
e
2) , nato a [...] il [...], cittadino: italiano, Cod. Fisc. Parte_2
, residente in [...] – 20007 Cornaredo -, con C.F._2
l'avvocato Luigi Borseti, presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 07/07/2001 a MO ES
(trascritto nei registri dello stato civile anno 2001 atto n. 22 parte II serie B);
in separazione dei beni.
con i seguenti figli: 1) nato a [...] il [...] C.F. Controparte_1 C.F._3
2) nato a [...] il [...] C.F. Controparte_2 C.F._4
3) nato a [...] il [...] C.F. Controparte_3 C.F._5
FATTO
Con ricorso iscritto a ruolo in data 02.05.2025 la Sig.ra ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale di dichiarare la separazione personale dal Sig. alle condizioni ivi Parte_2 previste. Con atto depositato in data 15.09.2025 si è costituito in giudizio il Sig. , contestando i Parte_2 fatti come dichiarati dalla ricorrente. All'udienza del 09.10.2025, celebrata davanti al GOT, le parti hanno chiesto procedersi ex art. 473- bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno nel reciproco rispetto.
2) I figli minori , e sono affidati in via condivisa ad entrambi i genitori CP_1 CP_3 CP_2 con collocamento presso la madre.
3) La casa familiare sita a via Leopardi n. 1 - 20019 MO ES, in comproprietà resta assegnata alla sig.ra con tutto quanto la arreda. Il sig. ha già rilasciato la casa coniugale. Pt_1 Parte_2
4) Il padre verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli, la somma Pt_1 complessiva di € 1200,00 a decorrere dal mese di ottobre 2025, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata in base agli indici Istat;
5) Il padre vedrà i figli secondo il seguente schema:
• una volta alla settimana (indicativamente il mercoledì) con pernotto ed a weekend alternati dal venerdì dalla uscita da scuola sino alla domenica dopo cena;
• Vacanze Natalizie: il 24.12 sempre con la mamma ed il restante periodo diviso a metà ad anni alterni.
• Vacanze pasquali: intero periodo di vacanze di Pasqua ad anni alterni fra i genitori in modo da consentire l'eventuale organizzazione di viaggi o vacanze.
• Ponti e/o Festività ad anni alterni. Il criterio per l'alternanza dei ponti è quello dato dai fine settimana: se il ponte include un fine settimana, spetterà al genitore al quale compete il week end. Tuttavia, in caso di evidenti differenze (due o più ponti), vi dovrà essere un consenso tra entrambi i genitori si dovranno organizzare in anticipo per modificare l'alternanza dei week-end, così da favorire una divisione quanto più equa possibile
• Le feste scolastiche di Carnevale, ad anni alterni fra i genitori. Le Vacanze estive: i genitori trascorreranno con i figli 3 settimane di cui solo 2 consecutive che verranno concordate tra gli stessi entro il 30 maggio di ogni anno.
Il tutto salvo diverso e miglior accordo diretto tra i ragazzi ed il padre previo avviso alla madre.
6) Il padre si farà carico delle spese straordinarie indicate dal Protocollo del Tribunale di Milano del giugno 2025 nella misura del 70% il padre e del 30% la madre. Tale ripartizione delle spese sarà applicata per le spese del cane. Quanto alle spese mediche tenuto conto che la madre ha una polizza sanitaria e sino a quando ne beneficerà, i genitori si accordano nel senso che solo la franchigia verrà suddivisa tra di loro nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre.
7) Le parti stabiliscono che l'importo di cui alla “Polizza libera” verrà vincolata a favore dei figli con la trasformazione in uno strumento finanziario vincolato che non sia più nella disponibilità della madre.
8) L'assegno unico verrà percepito integralmente dalla madre;
9) Le detrazioni fiscali sia relative alle spese dei figli che della casa verranno divise al 50%.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi x art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando un termine alle parti per il deposito di note scritte. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi di e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio concordatario in data 07/07/2001 a MO ES (trascritto nei registri dello stato civile anno 2001 atto n. 22 parte II serie B); 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MO ES perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
Così deciso in Milano, il 29.10.2025 Il Presidente rel. Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG