Art. 8.
Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64 , sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 1. - Le misure della indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta indicate nel primo comma sono sostituite dalle seguenti:
per gli uomini di eta' superiore a 16 anni, lire 400;
per le donne di eta' superiore a 16 anni, lire 300;
per i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore ai 16 anni, lire 150.
Art. 2. - Nel primo comma, alle parole: "retribuzione annua convenzionale di lire centotrentacinquemila per gli uomini e di lire novantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni", sono sostituite le seguenti: "retribuzione annua convenzionale di lire duecentodiecimila per gli uomini e di lire centocinquantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni".
Dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente testo:
"Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al 20 per cento e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta.
Il valore capitale delle rendite verra' calcolato in base alle tabelle approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, modificate con decreto Ministeriale 31 luglio 1942, con le varianti di cui al decreto Ministeriale 10 dicembre 1953".
Art. 3. - Nel secondo comma, il periodo da: "un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure" a "lire ottomila negli altri casi", e' sostituito come segue "un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:
a) lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
b) lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
c) lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di soli figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
d) lire quarantamila negli altri casi.
Gli assegni di cui alle lettere a), b), c) sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.
Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.
L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto, e lire quattromila se non a carico del defunto".
Alla legge 20 febbraio 1950, n. 64 , sono apportate le seguenti modificazioni:
Art. 1. - Le misure della indennita' giornaliera per inabilita' temporanea assoluta indicate nel primo comma sono sostituite dalle seguenti:
per gli uomini di eta' superiore a 16 anni, lire 400;
per le donne di eta' superiore a 16 anni, lire 300;
per i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore ai 16 anni, lire 150.
Art. 2. - Nel primo comma, alle parole: "retribuzione annua convenzionale di lire centotrentacinquemila per gli uomini e di lire novantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni", sono sostituite le seguenti: "retribuzione annua convenzionale di lire duecentodiecimila per gli uomini e di lire centocinquantamila per le donne e per i ragazzi di ambo i sessi di eta' non superiore a sedici anni".
Dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente testo:
"Ai titolari di rendita per infortunio sul lavoro con grado di inabilita' permanente in forma definita non superiore al 20 per cento e' data facolta' di richiedere all'Istituto assicuratore, entro un anno dalla scadenza di un decennio dalla data di costituzione della rendita, la corresponsione, ad estinzione di ogni diritto relativo, di una somma pari al valore capitale della ulteriore rendita dovuta.
Il valore capitale delle rendite verra' calcolato in base alle tabelle approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938, modificate con decreto Ministeriale 31 luglio 1942, con le varianti di cui al decreto Ministeriale 10 dicembre 1953".
Art. 3. - Nel secondo comma, il periodo da: "un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure" a "lire ottomila negli altri casi", e' sostituito come segue "un assegno per una volta tanto nelle seguenti misure:
a) lire cinquantaduemila in caso di sopravvivenza del coniuge senza figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
b) lire cinquantaseimila in caso di sopravvivenza del coniuge con figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
c) lire quarantottomila in caso di sopravvivenza di soli figli fino a 16 anni di eta' o inabili al lavoro;
d) lire quarantamila negli altri casi.
Gli assegni di cui alle lettere a), b), c) sono aumentati di lire quattromila per ogni ascendente, sino al massimo di due, vivente a carico del defunto.
Gli assegni di cui alle lettere b) e c) sono aumentati rispettivamente di lire tremila e quattromila per ogni figlio avente diritto, fino al massimo di cinque.
L'assegno di cui alla lettera d) e' aumentato per ogni ascendente, sino al massimo di due, di lire ottomila, se vivente a carico del defunto, e lire quattromila se non a carico del defunto".