Articolo 1 della Legge 5 novembre 1996, n. 578
Versione
16 novembre 1996
Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489 , recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386 .
Entrata in vigore il 16 novembre 1996
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