Art. 1. 1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 489 , recante interventi programmati in agricoltura per l'anno 1996, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386 .
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 22 luglio 1996, n. 386 .