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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 26/05/2025, n. 309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 309 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 918/2021 promossa da:
nato il [...] a [...] ed ivi residente in cda Pruppa, cf Parte_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Loredana Pelle, presso C.F._1 il cui studio sito a Bivongi in via Cornelia n. 10 elegge domicilio;
ATTORE
e
(Cod. Fisc. ) nato il [...] a [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Bovalino (Rc) alla Via Regina
Elena presso e nello studio legale dell'Avv. Bavaro Alessandro, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti, in sostituzione dell'avv. Lorenzo Strangio;
CONVENUTO-ATTORE IN RICONVENZIONALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato mediante il deposito di note ex art.127 ter cpc.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione regolarmente notificato, l'odierna attore conveniva in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: “Accogliere la domanda esposta in ogni sua Controparte_1 articolazione in Fatto e Diritto, poiché fondata, giusta e legittima, e per l'effetto: 2) Accertare che il sig. si è reso inadempiente in ordine all'obbligazione assunta con il preliminare di CP_1 compravendita e per l'effetto 3) Accertare e Dichiarare che il sig. ha Controparte_1 illegittimamente ricevuto e trattenuto la somma di euro 8.000 ( ottomila), e pertanto condannarlo alla restituzione oltre interessi e rivalutazione monetaria dal di della presente domanda sino all'effettivo soddisfo;
3)condannare altresì il sig. al risarcimento del danno nella misura CP_1 di euro 18.000 per come calcolato in narrativa;
4) Senza rinuncia alla superiore richiesta ed in via gradata e subordinata e nel mancato accoglimento della conclusione di cui al punto n.3 si chiede il sig. sia condannato al risarcimento del danno che l'On.le G I. riterrà di giustizia da CP_1 determinarsi in via equitativa per come esplicato in narrativa;” Rappresentava che il 20.12.2018 aveva stipulato con il convenuto un contratto preliminare di compravendita di una licenza di tabacchi per l'importo complessivo di €.60.000,00, salvo possibili variazioni, da corrispondere per €.4.000,00 al momento della sottoscrizione del preliminare e i restanti €.56.000,00 alla data della stipula del definitivo fissata al 31.7.2019. Senonchè, dopo il versamento della somma iniziale di €.4.000,00 e dopo di altri €.4.000,00, allo spirare della data fissata per la stipula del definitivo, l'attore veniva a sapere che il promittente venditore aveva già alienato ad altra persona la licenza. Chiedeva pertanto, la restituzione degli importi già corrisposti oltre al risarcimento del danno patrimoniale sia da danno emergente che da lucro cessante quantificato nella misura di €.18.000,00 o in quella ritenuta di giustizia.
Si costituiva il convenuto spiegando anche domanda riconvenzionale per il pagamento della residua somma di €.1.387,00 dovuta a titolo di mancato pagamento della fornitura anno 2020 di sigarette per l'importo complessivo di €.5.387,00 e che, sottraendo la somma di €.4.000,00 quale importo ricevuto in acconto (come da quietanza liberatoria), si riducono ad €.1.387,00. Deduceva che l'attore non aveva corrisposto la somma di €.8.000,00 ma solo di €.4.000,00 e che il termine fissato nel preliminare per la stipula del definitivo doveva ritenersi essenziale, allo scadere del quale pertanto
(e non prima) cedeva la licenza a terzi, ma senza alcun effetto perchè non coltivata tanto da chiederne l'archiviazione. Contestava infine l'entità dell'importo richiesto a titolo risarcitorio.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale ed interrogatorio formale dell'attore e rinviata per la decisione in combinato disposto degli artt.281 sexies e 127 ter cpc all'udienza del
3.1.2025.
In primo luogo occorre fare chiarezza sul dato negoziale quale fonte delle obbligazioni sorte tra le parti in causa.
Trattasi di un contratto preliminare stipulato il 20.12.2018 con cui entrambe le parti in causa si impegnavano alla stipula del contratto di compravendita della sola licenza di vendita dei tabacchi di cui era titolare il convenuto, entro il 31.7.2019. A fronte dell'acquisto, il promittente acquirente si impegnava a corrispondere la somma di €.4.000,00 come acconto (e non come caparra) e la restante somma pari ad €.56.000,00 al momento della stipula del definitivo. Nella scrittura privata non si prevedeva il pagamento di ulteriori somme tra la data del preliminare e il definitivo. Va altresì osservato, benchè non valutato dalle parti, che la scrittura privata specifica in verità una peculiare natura giuridica, ovvero quella di un contratto preliminare con opzione all'acquisto a titolo oneroso, almeno per come specificato nell'intestazione. In altri termini ciò significa che non solo le parti contraenti con la scrittura privata si sono impegnate a stipulare il contratto definitivo di compravendita, ma anche viene riconosciuto un diritto di opzione in favore del promittente acquirente. Come noto il diritto di opzione è disciplinato dall'art.1331 c.c e si realizza nel momento in cui si conviene che una delle parti rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla entro un determinato termine che, se non espressamente pattuito, sarà determinato dal giudice su istanza di una delle parti. In genere, nel caso di un preliminare in cui sia previsto un patto di opzione, significa che una delle parti (nello specifico il promittente venditore) propone all'altra parte contraente una compravendita e rimane vincolato a tale proposta fino ad un certo termine, mentre l'opzionario ha solo il diritto ma non l'obbligo di concludere il contratto definitivo, pertanto la previsione di una tale clausola di opzione nel preliminare, tutela maggiormente il promissario acquirente. Tuttavia, nello specifico ed esaminando il dato contrattuale intercorso tra le parti, nel corpo del contratto non si fa alcun riferimento ad una clausola di opzione, per cui la scrittura preliminare va soltanto configurata come semplice contratto preliminare.
Dal tenore del preliminare che come noto ha effetti meramente obbligatori, il termine per la stipula del definitivo diversamente dall'assunto del convenuto, non può considerarsi termine essenziale. Tale interpretazione è chiaramente smentita da due circostanze: a) l'interpretazione letterale della scrittura privata laddove le parti convengono la data del 31.7.2019 come termine ultimo, “salvo diversi accordi successivi”, e, b) la mancata previsione della risoluzione ipso iure in caso di decorso del termine finale concordato. Si rammenta infatti che l'apposizione del termine cd. “essenziale” è una delle cause di risoluzione ope iuris previste dall'ordinamento, collegata alla circostanza che le parti s'impegnano reciprocamente al rispetto di quel termine entro cui adempiere alle rispettive prestazioni, trascorso il quale, viene meno l'interesse di almeno una delle parti all'adempimento della prestazione altrui. Nel caso di specie, non sussistono tali presupposti, non solo perché trattasi di accordi commerciali che di comune accordo le parti hanno convenuto realizzarsi anche in tempi diversi dallo spirare del termine, con l'inciso “salvo diversi accordi successivi”; ma anche perché l'essenzialità del termine non è desumibile da nessuna clausola della scrittura privata sottoscritta dalle parti. Ne consegue che, in assenza anche di specifica clausola risolutiva espressa, il contratto in esame soggiace al disposto dell'art.1453 c.c. ovvero accertamento ope iudicis dell'inadempimento grave del contratto, ai fini della declaratoria di risoluzione, che, con riferimento ad un contratto preliminare che produce soltanto effetti obbligatori, va ricondotto al mancato rispetto dell'obbligo di concludere il contratto definitivo o all'adempimento delle rispettive prestazioni espressamente contemplate.
Chiarito l'aspetto negoziale, occorre valutare la scelta operata dall'attore a distanza di oltre un anno dallo scadere del termine concordato. Invero l'unico documento prodotto è la diffida inviata dall'attore tramite legale e datata 9.9.2020 con cui si intimava il convenuto, trascorso il termine concordato del 31.7.2019, alla restituzione della somma di €.8.000,00 data (sic in diffida) consegnata a titolo di anticipo, per aver appreso che nelle more la licenza oggetto del preliminare era stata regolarmente venduta a terzi. Orbene, dalla documentazione prodotta dal convenuto al momento della sua costituzione, non risulta alcun documento di cessione della licenza. E' prodotta soltanto una comunicazione congiunta sottoscritta dal convenuto e la sig.ra datata CP_1 Persona_1
23.11.2019 con cui entrambi chiedevano all'Agenzia delle Dogane e Monopoli l'archiviazione della pratica di cessione della licenza. Ma a ben vedere, la sig.ra non è poi da considerare Parte_2 del tutto terza rispetto al in quanto è la nuora dell'attore che ha testimoniato nel presente Pt_1 giudizio dichiarando fra l'altro: “Sono a conoscenza delle trattative intercorse tra le odierne parti per la consegna delle somme di €.4.000,00 e poi di altri €.4.000,00 che servivano per l'acquisto del tabacchino da parte di mio suocero che aveva l'intenzione di intestarlo a me come regalo indiretto da fare al figlio. Tuttavia non sono stata presente al momento della materiale consegna delle somme.”
Ne consegue che nessun inadempimento può imputarsi al convenuto, in quanto la trattativa che l'attore in diffida considera come avviata dal a sua insaputa, altro non è che l'avvio in via CP_1 amministrativa della richiesta di autorizzazione per il passaggio della licenza della rivendita di tabacchi alla nuora dell'attore. E' infatti possibile che il promittente acquirente decida di stipulare il preliminare personalmente ma in favore di terzo o per persona da nominare al momento del definitivo.
Del resto è proprio l'attore che non fornisce alcuna prova dell'inadempimento del convenuto, limitandosi ad una generica indicazione di “avvenuta cessione della licenza a terzi” richiamata in diffida, senza alcun specifico riferimento. Circostanza peraltro contestata dal convenuto, per cui in vista del lamentato inadempimento contrattuale del promittente venditore, spettava all'attore darne idonea prova.
Tuttavia, l'attore non ha dato prova dell'inadempimento contrattuale del convenuto, neppure sotto il profilo del mancato rispetto del termine fissato per la stipula del definitivo. A tal fine ben avrebbe dovuto intimare il in prossimità del termine concordato, a diffidarlo dall'eseguire il CP_1 contratto preliminare invitandolo alla stipula del definitivo, per provare l'inadempimento del preliminare, una volta che non risulta alcuna prova prodotta dall'attore di avvenuta cessione a terzi della licenza da parte del convenuto.
Quanto al pagamento dell'acconto di cui l'attore chiede la restituzione nella misura di €.8.000,00, si osserva che dal dato negoziale risulta provata e non contestata la corresponsione di €.4.000,00 come acconto ricevuto e non come caparra, per come le parti dichiarano e sottoscrivono in calce al contratto preliminare. L'ulteriore corresponsione della somma di €.4.000,00, invero non è stata provata in modo idoneo. Va infatti osservato che la prova di avvenuto pagamento di somme contrattualmente stabilite va fornita mediante quietanza liberatoria. Come noto, il legislatore ha visto con sfavore il ricorso alla prova testimoniale nell'ambito dei contratti per come ribadito dal combinato disposto degli artt.2721 e 2726 c.c., dovendo la parte che formula richiesta di prova testimoniale, fornire una ragione, subordinata alla valutazione del giudice del merito, in base alla quale la parte non ha curato di predisporre una documentazione scritta, nel rispetto delle ordinaria prudenza e cautela richiesta per l'esborso di un certo importo di denaro (cfr. Cass. sez. civ. seconda, sent. n.7940 del 20.4.2020). Non pare che nel caso di specie l'attore, nel richiedere la prova testimoniale per dimostrare l'esborso di altri €.4.000,00, abbia circostanziato in tal senso il ricorso alla prova orale e, comunque, abbia in modo del tutto generico senza specifici riferimenti temporali e spaziali, dedotto la circostanza. In ogni caso, neppure la prova orale espletata è stata sul punto esaustiva. Dei testi escussi, solo il figlio dell'attore ha confermato la circostanza mentre gli altri due testi hanno dichiarato di non essere state presenti al momento della consegna della somma.
La mancata prova dell'inadempimento contrattuale in capo al convenuto è sicuramente assorbente della richiesta di risarcimento, in verità neppure dimostrata. Sul punto le osservazioni si limitano a considerare una circostanza emersa dall'esame dei testi. Benchè nel preliminare non venga espressamente contemplata l'ipotesi di un'autorizzazione anticipata da parte del promittente venditore di utilizzare la licenza tabacchi per quella rivendita, il promittente acquirente ancor prima della stipula del definitivo, utilizza già la licenza per il commercio dei tabacchi, acquistando dal
, con ciò realizzando quindi un guadagno che sembrerebbe essersi protratto fino Parte_3 al 2021 (v. deposizione teste sotto richiamata). L'attore nulla prova sotto il profilo del danno Tes_1 patrimoniale come lucro cessante, limitandosi a provare l'entità del danno su un dato presuntivo che il convenuto contesta formulando peraltro domanda riconvenzionale.
Ma, in tale ipotesi, non ravvisandosi l'inadempimento del convenuto, la domanda risarcitoria non può essere accolta sia in via principale che subordinata, posto che il ricorso alla liquidazione equitativa di cui all'art.1226 c.c. è applicabile le volte in cui l'attore riesce a provare l'esistenza del danno ma non la sua esatta quantificazione per oggettiva e incolpevole possibilità di stima (cfr. Cass., sent. n.26051/2020). Per come appena esposto, non emerge dalle risultanze processuali acquisite né il danno subito per mancata prova dell'inadempimento del convenuto, né che allo spirare del termine per la stipula del contratto definitivo l'attore abbia chiuso la rivendita di tabacchi. Si ricorda infatti che l'unica diffida su istanza del di settembre 2020 e che il preliminare non prevedeva una Pt_1 clausola anticipatoria degli effetti della compravendita, anche se di fatto il a da subito gestito Pt_1 la rivendita di tabacchi, per come emerso dalle prove testimoniali. La teste dichiarava: Tes_1
“ADR Ho lavorato nel ristorante del sig. da settembre 2019 fino al 2021 per le pulizie del Pt_1 ristorante. Ricordo che spesse volte il veniva al ristorante per ritirare dal soldi CP_1 Pt_1 che servivano per consegnare le sigarette che il vrebbe rivenduto nel ristorante, in quanto Pt_1 dotato di “patentino” rilasciato dal per la vendita dei tabacchi.” CP_1
Spetta invece all'attore la restituzione della somma di €.4.000,00 consegnata al promissario alienante a titolo di acconto al momento della stipula del preliminare per come riconosciuto e quietanzato dalle parti, in quanto non trattandosi di caparra, il diritto alla restituzione prescinde dalla prova dell'inadempimento. L'acconto infatti, diversamente dalla caparra confirmatoria, non rappresenta una garanzia all'adempimento.
Quanto alla domanda riconvenzionale, la stessa non ha trovato idonea dimostrazione nel corso del giudizio. L'attore in sede di interrogatorio formale ha dichiarato di non ricordare se ha acquistato dal convenuto nei periodi specificati, sigarette, ma ha disconosciuto come propria la firma apposta in calce all'elenco prodotto dal convenuto, il quale non ha dichiarato di volersene avvalere ai sensi dell'art.216 cpc per cui il documento non può ritenersi prova.
Le spese del giudizio, in ragione della reciproca soccombenza delle parti, vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con Parte_1 atto ritualmente notificato, contro , ogni diversa istanza, eccezione e Controparte_1 deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda attrice nei limiti di cui in parte motiva;
b) Per l'effetto, condanna il convenuto alla restituzione in favore dell'attore, della somma di
€.4.000,00 ricevuta a titolo di acconto, maggiorata degli interessi dalla data della diffida fino al soddisfo;
c) Rigetta la domanda riconvenzionale spinta dal convenuto;
d) Compensa le spese del giudizio. Provvedimento redatto con l'applicativo consolle del magistrato il 23 maggio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Lupis