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Sentenza 6 gennaio 2025
Sentenza 6 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/01/2025, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 6 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano --Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 9.12.2024 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2364/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, C.F. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanna Sereno, CF:
, Nicola di Ronza, CF: e C.F._1 C.F._2 CP_1
, CF: , giusta allegata procura generale alle liti a
[...] C.F._3 rogito del Dott. Notaio in Fiumicino, conferita in Roma il Persona_1
23/01/2023 (repertorio 37590/ raccolta 7131), ed elettivamente domiciliato con gli stessi Avvocati in Avellino alla Via Roma, 17, presso la Sede provinciale dell'Ente, FAX: 0825/1919821 – E PEC: , alla quale, ed unicamente, si Email_1 chiede espressamente di effettuare tutte le comunicazioni e le notifiche –
Ricorrente in riassunzione-già appellante
E nata ad [...] il [...], e residente in [...]Controparte_2
PI (AV) via G. Giacomo Rotondi n. 28, cod. fisc. C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Tucci (codice fiscale
, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in C.F._5
Avellino via Campane n. 6, giusto mandato rilasciato ai sensi dell'art. 83 co 3 ultima parte cpc e da intendersi apposto in calce, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013, il quale difensore indica ai sensi e per gli effetti di legge l'indirizzo PEC:
Email_3
resistente in riassun. -già appellata
OGGETTO: riassunzione a seguito di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, disposto con ordinanza del 13/04/2023, pubblicata il 10/07/2023 (n. rg gen. 34374/2018 – n. sez. 1988/2023 – n. racc. gen. 19482/2023), che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli - Sezione Lavoro – Previdenza - Assistenza n. 2796/2017, resa nel procedimento di appello n. RGL 11084/2011 (sentenza appellata: n. 2245/2011 del Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2796/2017 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Avellino nr. 2245 del 19.10.2011, con cui era stato condannato al pagamento della pensione di inabilità in favore di , perché tardivamente Controparte_2 proposto. A fondamento del decisum la Corte territoriale , in applicazione del termine breve ex art. 325 cod.proc.civ., giudicava non tempestivo il ricorso del 28.12.2011, in quanto depositato oltre il termine di giorni 30, dalla notifica della sentenza di primo grado, presso la sede provinciale dell' in Avellino, via Roma nr. 17, in Pt_1 data 17 novembre 2011, nonché presso «l'Avvocatura Inps di Avellino», in via Tagliamento nr. 27, ove l'Ente aveva elettivo domicilio, il 18 novembre 2011. Avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione l' con un motivo Pt_1 con il quale denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 6, del DL nr. 203 del 2005, convertito in legge nr. 248 del 2005, in relazione agli artt. 417, 285 e 170 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale dichiarato erroneamente l'inammissibilità del gravame per decorso del termine breve di decadenza laddove la notifica della sentenza doveva essere effettuata presso funzionari ,che avevano assunto la difesa dell' in primo grado. Pt_2
resisteva con controricorso. Controparte_2
Con la sentenza in epigrafe indicata , la S.C. di Cassazione, sez. Lavoro, accoglieva il ricorso per quanto di ragione , cassava, per l'effetto, l'impugnata pronuncia della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2796/2017 rinviando nuovamente per l'esame del merito alla medesima Corte territoriale in diversa composizione investita anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso ex art 392 cpc depositato presso questa Corte territoriale in data 3.10.2023 , l' ha tempestivamente riassunto la causa, ripercorrendo la Pt_1 vicenda in fatto e nelle sue fasi processuali e ribadendo il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il primo giudice che aveva riconosciuto la pensione di inabilità senza limiti di tempo , laddove nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente aveva chiesto la condanna dell' al pagamento della pensione di Pt_1 inabilità, a far data dalla domanda amministrativa e sino al marzo 2011 Ha chiesto , pertanto, all'adita Corte ,facendo proprio il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione , di riformare la sentenza del Tribunale di Avellino – Giudice del lavoro impugnata n. 2245/2011, e, quindi rigettare integralmente il ricorso proposto da di cui al primo grado di Controparte_2 giudizio, perché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.
Instaurato il contraddittorio si è costituita che , sulla base di Controparte_2 plurime argomentazioni, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto siccome infondato ed inammissibile;
con vittoria di spese del giudizio ivi compresa la fase di legittimità. Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. IN , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
E' opportuno premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, di mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.
Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso “materiale” già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007 n. 4982, 2007/4096 e 2002/10046).
Com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte con sent. del 18 ottobre 2021, n. 28646 , il giudizio di rinvio è, appunto, “un giudizio chiuso”in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale" (così ancora l'ordinanza n. 28646 del 2021).
Fatta questa doverosa premessa, si osserva che, nella specie, nella parte motiva della pronuncia rescindente, la S. C. ha così statuito “…. questa Corte ha, da tempo, consolidato il principio secondo cui il D.L. nr. 203 del 2005, art. 10, comma 6, (conv. con L. nr. 248 del 2005), nel prevedere che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità devono essere notificati all' , Pt_1 attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170 cod.proc.civ., comma 3, ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c. (cfr. Cass. nr. 20687 del 2017; Cass. n. 18154 del 2016);
8. la Corte ha, quindi, ritenuto inidonea a consentire il decorso del termine breve per impugnare, la notifica effettuata alla sede legale dell' o presso la Pt_1 sede provinciale, piuttosto che ai funzionari che avevano rappresentato l' in Pt_1 primo grado (Cass. nr. 20687 del 2017 e Cass. nr. 18154 del 2016 citate);
9. successivamente, e più in generale, le sezioni unite della Corte (Cass., sez.un., nr. 20866 del 2020) hanno osservato come, in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa «va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione -nella relata di notificazione- del suo procuratore quale destinatario […], non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio» (così sez.un. cit.; v. successivamente anche Cass. nr. 24083 del 2021); 10. alla stregua dei principi esposti, nell'odierno procedimento, concernente l'invalidità civile, non è idonea, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza di primo grado, eseguita presso il domicilio eletto dall' ma non anche in persona dei funzionari-difensori, Pt_1 costituitisi nel giudizio;
11. segue l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della decisione. La causa va rimessa alla Corte di appello indicata in dispositivo, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Alla luce di tali vincolanti indicazioni va ritenuta l'ammissibilità dell'appello proposto dall' in relazione al quale rendesi , pertanto ,necessario delibare il Pt_1 merito della dedotta vicenda processuale . L'appello proposto dall' va accolto nei termini e per le Parte_3 ragioni che si vanno ad esporre . Effettivamente il giudice di primo grado è incorso nel denunciato vizio di ultrapetizione in quanto ha riconosciuto il diritto dell' originaria parte ricorrente alla pensione di inabilità a far data dall'1.1.2009 , senza tuttavia tener conto che, Parte in via amministrativa ( v. verbale del 25.2.2009 , chiuso il 7.12.2009) era stata riconosciuta la prestazione in parola solo sino al marzo 2011 , (data della revisione ) . Dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio si evince chiaramente che l'azione intrapresa aveva ad oggetto unicamente la mancata erogazione dei ratei Parte di pensione, riconosciuti come dovuti in sede di verifica e , dunque , fino al marzo 2011.
Ed infatti a pag. 2 del ricorso introduttivo testualmente si legge “ .. l'istante Parte veniva sottoposta ad accertamento sanitario dalla predetta in data 25/02/2009 è riconosciuta invalida nella percentuale del 100% con decorrenza dalla domanda e revisione a Marzo 2011, come si evince dal verbale chiuso in data 07/12/2009 e che si allega in copia;
che nonostante il riconoscimento di tale invalidità alla comunicazione del suddetto verbale non faceva seguito alcun pagamento dei ratei maturati di pensione di inabilità ma anzi il Comune di Monteforte emetteva decreto numero 86 2010 comunicato in data 24/11/2010 con il quale non si concedeva il beneficio economico della pensione di inabilità (perché non in possesso dei requisiti socio-economici) ; Ed ancora si legge a pag. 4 del ricorso che “l'istante versa nelle condizioni reddituali richieste dalla normativa in materia di riconoscimento delle provvidenze economiche correlate alla sussistenza del requisito invalidante come da documenti allegati agli atti nello specifico :
-1 anno d'imposta 2009 (cfr attestato agenzie entrate allegato), reddito complessivo dichiarato dalla ricorrente euro 14. 015,00 -limite reddituale per gli invalidi civili totali euro 14.886 28;
-2 - anno d'imposta 2010 (cfr autocertific. e dichiarazione redditi allegati) reddito complessivo dichiarato dalla ricorrente euro 8549, 00, limite reddituale per gli invalidi civili totali euro 15. 154 24 e nell'impossibilità di svolgersi qualsivoglia attività lavorativa. E' evidente, dunque che parte ricorrente aveva agito per ottenere il pagamento Parte dei ratei della pensione di inabilità sulla base del suddetto verbale del 25.2.2099, e fino alla data di revisione del marzo 2011, tantè che la stessa ricorrente si premurava di documentare la sussistenza del requisiti reddituali – non riconosciuti --in relazione proprio ed unicamente agli anni 2009 e 2010 ossia gli anni precedenti l'epoca della revisione del marzo 2011 . Peraltro anche nelle conclusioni del ricorso parte ricorrente chiede l'accertamento “dello stato di invalidità della ricorrente nella misura del 100% per come già riconosciuto “; è chiaro ed evidente il riferimento all'accertamento compiuto in sede amministrativa che –come più volte detto – riconosceva l'istante inabile con diritto alla prestazione dalla domanda e sino al marzo 2011
, data della revisione. Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellata in riferimento alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc, per avere l' chiamato a revisione Pt_1
l'assistita in data 3.10.2013, essendo -di
contro
- evidente l'interesse dell'istituto all'accertamento della prestazione sino al marzo 2011 per un eventuale recupero di somme indebitamente versate dopo tale data, ove sussistenti i presupposti . Per tutto quanto sin qui esposto , l'appello proposto dall' va accolto e , per Pt_1
l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'erogazione della pensione di inabilità a decorrere all'1.1.2009( decorrenza in ordine alla quale non vi è contestazione ) e sino al marzo 2011 ; per l'effetto , l' va condannato al pagamento dei ratei Pt_1 maturati e non corrisposti oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati e sino al 30 marzo 2011. Quanto al regime delle spese, sia di quelle della fase di merito che di quelle di legittimità nonché del presente grado rinviene applicazione l'esonero disposto dall'art.152 disp. att. c.p.c. applicabile ratione temporis , stante la dichiarazione di esonero allegata in atti fin dal primo grado di giudizio .
P.Q.M.
La Corte- decidendo quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione pubblicata il 10/07/2023 (n. rg gen. 34374/2018 – n. sez. 1988/2023 – n. racc. gen. 19482/2023), sull'appello proposto dall' avverso Pt_1 la sentenza n. 2245/2011 resa dal Tribunale di Avellino – in funzione di Giudice del Lavoro), così provvede:
-accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dall' e ,in parziale Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , dichiara il diritto dell'originaria parte ricorrente all'erogazione della pensione di inabilità a decorrere all'1.1.2009 e sino al marzo 2011 ; per l'effetto , condanna l' al Pt_1 pagamento dei ratei maturati e non corrisposti oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati e sino al 30 marzo 2011. Nulla per le spese ex art 152 disp.att. cpc.
Napoli, così deciso in data 9.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano --Presidente
2. dr. Rosa Bernardina Cristofano Consigliere rel.
3. dr. Paolo Barletta Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all'esito della riserva di cui all'udienza del 9.12.2024 , la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2364/2023 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, C.F. , P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanna Sereno, CF:
, Nicola di Ronza, CF: e C.F._1 C.F._2 CP_1
, CF: , giusta allegata procura generale alle liti a
[...] C.F._3 rogito del Dott. Notaio in Fiumicino, conferita in Roma il Persona_1
23/01/2023 (repertorio 37590/ raccolta 7131), ed elettivamente domiciliato con gli stessi Avvocati in Avellino alla Via Roma, 17, presso la Sede provinciale dell'Ente, FAX: 0825/1919821 – E PEC: , alla quale, ed unicamente, si Email_1 chiede espressamente di effettuare tutte le comunicazioni e le notifiche –
Ricorrente in riassunzione-già appellante
E nata ad [...] il [...], e residente in [...]Controparte_2
PI (AV) via G. Giacomo Rotondi n. 28, cod. fisc. C.F._4 rappresentata e difesa dall'avv. Carmine Tucci (codice fiscale
, presso lo studio del quale è elettivamente domiciliata in C.F._5
Avellino via Campane n. 6, giusto mandato rilasciato ai sensi dell'art. 83 co 3 ultima parte cpc e da intendersi apposto in calce, anche ai sensi dell'art. 18, co. 5, D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M. Giustizia n. 48/2013, il quale difensore indica ai sensi e per gli effetti di legge l'indirizzo PEC:
Email_3
resistente in riassun. -già appellata
OGGETTO: riassunzione a seguito di rinvio della Suprema Corte di Cassazione, disposto con ordinanza del 13/04/2023, pubblicata il 10/07/2023 (n. rg gen. 34374/2018 – n. sez. 1988/2023 – n. racc. gen. 19482/2023), che ha cassato la sentenza della Corte d'Appello di Napoli - Sezione Lavoro – Previdenza - Assistenza n. 2796/2017, resa nel procedimento di appello n. RGL 11084/2011 (sentenza appellata: n. 2245/2011 del Tribunale di Avellino in funzione di Giudice del Lavoro).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 2796/2017 la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Pt_1
Avellino nr. 2245 del 19.10.2011, con cui era stato condannato al pagamento della pensione di inabilità in favore di , perché tardivamente Controparte_2 proposto. A fondamento del decisum la Corte territoriale , in applicazione del termine breve ex art. 325 cod.proc.civ., giudicava non tempestivo il ricorso del 28.12.2011, in quanto depositato oltre il termine di giorni 30, dalla notifica della sentenza di primo grado, presso la sede provinciale dell' in Avellino, via Roma nr. 17, in Pt_1 data 17 novembre 2011, nonché presso «l'Avvocatura Inps di Avellino», in via Tagliamento nr. 27, ove l'Ente aveva elettivo domicilio, il 18 novembre 2011. Avverso tale decisione, proponeva ricorso per cassazione l' con un motivo Pt_1 con il quale denunciava la violazione e falsa applicazione dell'art. 10, comma 6, del DL nr. 203 del 2005, convertito in legge nr. 248 del 2005, in relazione agli artt. 417, 285 e 170 cod.proc.civ., per avere la Corte territoriale dichiarato erroneamente l'inammissibilità del gravame per decorso del termine breve di decadenza laddove la notifica della sentenza doveva essere effettuata presso funzionari ,che avevano assunto la difesa dell' in primo grado. Pt_2
resisteva con controricorso. Controparte_2
Con la sentenza in epigrafe indicata , la S.C. di Cassazione, sez. Lavoro, accoglieva il ricorso per quanto di ragione , cassava, per l'effetto, l'impugnata pronuncia della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2796/2017 rinviando nuovamente per l'esame del merito alla medesima Corte territoriale in diversa composizione investita anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso ex art 392 cpc depositato presso questa Corte territoriale in data 3.10.2023 , l' ha tempestivamente riassunto la causa, ripercorrendo la Pt_1 vicenda in fatto e nelle sue fasi processuali e ribadendo il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il primo giudice che aveva riconosciuto la pensione di inabilità senza limiti di tempo , laddove nell'atto introduttivo del giudizio parte ricorrente aveva chiesto la condanna dell' al pagamento della pensione di Pt_1 inabilità, a far data dalla domanda amministrativa e sino al marzo 2011 Ha chiesto , pertanto, all'adita Corte ,facendo proprio il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione , di riformare la sentenza del Tribunale di Avellino – Giudice del lavoro impugnata n. 2245/2011, e, quindi rigettare integralmente il ricorso proposto da di cui al primo grado di Controparte_2 giudizio, perché inammissibile, improcedibile, infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio, compreso il presente.
Instaurato il contraddittorio si è costituita che , sulla base di Controparte_2 plurime argomentazioni, ha chiesto il rigetto del ricorso proposto siccome infondato ed inammissibile;
con vittoria di spese del giudizio ivi compresa la fase di legittimità. Nelle more del giudizio, veniva disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. IN , a seguito del deposito delle note di trattazione scritta , la causa è stata riservata in decisione.
E' opportuno premettere che, in sede di giudizio di rinvio, il giudice al quale la causa è rinviata è vincolato non soltanto in ordine ai principi di diritto affermati dalla Suprema Corte, ma anche in relazione ai necessari presupposti di fatto, da ritenersi accertati in via definitiva nella fase di merito, senza che sia, quindi, consentito, agli effetti della decisione finale della lite, riesaminare o modificare la situazione di fatto, anche se erroneamente accertata o presupposta, sulla cui base sia stato fondato il principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento, e, comunque, di mutare i termini oggettivi della controversia espressi o impliciti nella sentenza stessa.
Va ancora precisato che il giudizio di rinvio davanti al giudice di secondo grado, nel quale le parti in causa conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza cassata, non si configura come un nuovo giudizio di appello, ma costituisce un processo che si può definire tendenzialmente “chiuso”, preordinato esclusivamente a sostituire una diversa statuizione a quella cassata, ma sulla base dello stesso “materiale” già presente nelle fasi di merito antecedenti al giudizio di cassazione, per cui non sono consentite proposizioni di nuove censure, domande e deduzioni di nuove prove, salve le ipotesi di ius superveniens o di nuove conclusioni resesi necessarie come conseguenza della stessa sentenza di Cassazione o di fatti nuovi impeditivi, estintivi o modificativi intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nelle fasi pregresse (cfr Cass. 2007 n. 4982, 2007/4096 e 2002/10046).
Com'è stato di recente ribadito dall'ordinanza della Suprema Corte con sent. del 18 ottobre 2021, n. 28646 , il giudizio di rinvio è, appunto, “un giudizio chiuso”in cui le parti non possono avanzare richieste diverse da quelle già prese nè formulare difese, che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto ex lege ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, così da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale" (così ancora l'ordinanza n. 28646 del 2021).
Fatta questa doverosa premessa, si osserva che, nella specie, nella parte motiva della pronuncia rescindente, la S. C. ha così statuito “…. questa Corte ha, da tempo, consolidato il principio secondo cui il D.L. nr. 203 del 2005, art. 10, comma 6, (conv. con L. nr. 248 del 2005), nel prevedere che gli atti relativi ai previsti procedimenti giurisdizionali concernenti l'invalidità civile, la cecità civile, il sordomutismo, l'handicap e la disabilità devono essere notificati all' , Pt_1 attribuisce ai funzionari delegati alla difesa processuale dell'ente tutte le capacità connesse alla qualità di difensore, compresa quella di ricevere la notifica della sentenza ex art. 170 cod.proc.civ., comma 3, ai fini del decorso del termine di impugnazione ex art. 325 c.p.c. (cfr. Cass. nr. 20687 del 2017; Cass. n. 18154 del 2016);
8. la Corte ha, quindi, ritenuto inidonea a consentire il decorso del termine breve per impugnare, la notifica effettuata alla sede legale dell' o presso la Pt_1 sede provinciale, piuttosto che ai funzionari che avevano rappresentato l' in Pt_1 primo grado (Cass. nr. 20687 del 2017 e Cass. nr. 18154 del 2016 citate);
9. successivamente, e più in generale, le sezioni unite della Corte (Cass., sez.un., nr. 20866 del 2020) hanno osservato come, in relazione agli effetti decadenziali derivanti dall'inosservanza del termine breve di impugnazione, la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza di quest'ultimo deve essere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibile come tale dal destinatario, sicché essa «va eseguita nei confronti del procuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, nel domicilio eletto o nella residenza dichiarata;
di conseguenza, la notifica alla parte, senza espressa menzione -nella relata di notificazione- del suo procuratore quale destinatario […], non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, neppure se eseguita in luogo che sia al contempo sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio» (così sez.un. cit.; v. successivamente anche Cass. nr. 24083 del 2021); 10. alla stregua dei principi esposti, nell'odierno procedimento, concernente l'invalidità civile, non è idonea, ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza di primo grado, eseguita presso il domicilio eletto dall' ma non anche in persona dei funzionari-difensori, Pt_1 costituitisi nel giudizio;
11. segue l'accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della decisione. La causa va rimessa alla Corte di appello indicata in dispositivo, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
Alla luce di tali vincolanti indicazioni va ritenuta l'ammissibilità dell'appello proposto dall' in relazione al quale rendesi , pertanto ,necessario delibare il Pt_1 merito della dedotta vicenda processuale . L'appello proposto dall' va accolto nei termini e per le Parte_3 ragioni che si vanno ad esporre . Effettivamente il giudice di primo grado è incorso nel denunciato vizio di ultrapetizione in quanto ha riconosciuto il diritto dell' originaria parte ricorrente alla pensione di inabilità a far data dall'1.1.2009 , senza tuttavia tener conto che, Parte in via amministrativa ( v. verbale del 25.2.2009 , chiuso il 7.12.2009) era stata riconosciuta la prestazione in parola solo sino al marzo 2011 , (data della revisione ) . Dall'esame del ricorso introduttivo del giudizio si evince chiaramente che l'azione intrapresa aveva ad oggetto unicamente la mancata erogazione dei ratei Parte di pensione, riconosciuti come dovuti in sede di verifica e , dunque , fino al marzo 2011.
Ed infatti a pag. 2 del ricorso introduttivo testualmente si legge “ .. l'istante Parte veniva sottoposta ad accertamento sanitario dalla predetta in data 25/02/2009 è riconosciuta invalida nella percentuale del 100% con decorrenza dalla domanda e revisione a Marzo 2011, come si evince dal verbale chiuso in data 07/12/2009 e che si allega in copia;
che nonostante il riconoscimento di tale invalidità alla comunicazione del suddetto verbale non faceva seguito alcun pagamento dei ratei maturati di pensione di inabilità ma anzi il Comune di Monteforte emetteva decreto numero 86 2010 comunicato in data 24/11/2010 con il quale non si concedeva il beneficio economico della pensione di inabilità (perché non in possesso dei requisiti socio-economici) ; Ed ancora si legge a pag. 4 del ricorso che “l'istante versa nelle condizioni reddituali richieste dalla normativa in materia di riconoscimento delle provvidenze economiche correlate alla sussistenza del requisito invalidante come da documenti allegati agli atti nello specifico :
-1 anno d'imposta 2009 (cfr attestato agenzie entrate allegato), reddito complessivo dichiarato dalla ricorrente euro 14. 015,00 -limite reddituale per gli invalidi civili totali euro 14.886 28;
-2 - anno d'imposta 2010 (cfr autocertific. e dichiarazione redditi allegati) reddito complessivo dichiarato dalla ricorrente euro 8549, 00, limite reddituale per gli invalidi civili totali euro 15. 154 24 e nell'impossibilità di svolgersi qualsivoglia attività lavorativa. E' evidente, dunque che parte ricorrente aveva agito per ottenere il pagamento Parte dei ratei della pensione di inabilità sulla base del suddetto verbale del 25.2.2099, e fino alla data di revisione del marzo 2011, tantè che la stessa ricorrente si premurava di documentare la sussistenza del requisiti reddituali – non riconosciuti --in relazione proprio ed unicamente agli anni 2009 e 2010 ossia gli anni precedenti l'epoca della revisione del marzo 2011 . Peraltro anche nelle conclusioni del ricorso parte ricorrente chiede l'accertamento “dello stato di invalidità della ricorrente nella misura del 100% per come già riconosciuto “; è chiaro ed evidente il riferimento all'accertamento compiuto in sede amministrativa che –come più volte detto – riconosceva l'istante inabile con diritto alla prestazione dalla domanda e sino al marzo 2011
, data della revisione. Non coglie nel segno l'obiezione di parte appellata in riferimento alla carenza di interesse ad agire ex art. 100 cpc, per avere l' chiamato a revisione Pt_1
l'assistita in data 3.10.2013, essendo -di
contro
- evidente l'interesse dell'istituto all'accertamento della prestazione sino al marzo 2011 per un eventuale recupero di somme indebitamente versate dopo tale data, ove sussistenti i presupposti . Per tutto quanto sin qui esposto , l'appello proposto dall' va accolto e , per Pt_1
l'effetto , in parziale riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , va dichiarato il diritto di parte ricorrente all'erogazione della pensione di inabilità a decorrere all'1.1.2009( decorrenza in ordine alla quale non vi è contestazione ) e sino al marzo 2011 ; per l'effetto , l' va condannato al pagamento dei ratei Pt_1 maturati e non corrisposti oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati e sino al 30 marzo 2011. Quanto al regime delle spese, sia di quelle della fase di merito che di quelle di legittimità nonché del presente grado rinviene applicazione l'esonero disposto dall'art.152 disp. att. c.p.c. applicabile ratione temporis , stante la dichiarazione di esonero allegata in atti fin dal primo grado di giudizio .
P.Q.M.
La Corte- decidendo quale giudice di rinvio a seguito della pronuncia della Corte di Cassazione pubblicata il 10/07/2023 (n. rg gen. 34374/2018 – n. sez. 1988/2023 – n. racc. gen. 19482/2023), sull'appello proposto dall' avverso Pt_1 la sentenza n. 2245/2011 resa dal Tribunale di Avellino – in funzione di Giudice del Lavoro), così provvede:
-accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dall' e ,in parziale Pt_1 riforma dell'impugnata sentenza che nel resto conferma , dichiara il diritto dell'originaria parte ricorrente all'erogazione della pensione di inabilità a decorrere all'1.1.2009 e sino al marzo 2011 ; per l'effetto , condanna l' al Pt_1 pagamento dei ratei maturati e non corrisposti oltre agli interessi legali a decorrere dal 120° giorno successivo all'insorgenza del diritto ovvero dalla scadenza di ciascun rateo per quelli successivamente maturati e sino al 30 marzo 2011. Nulla per le spese ex art 152 disp.att. cpc.
Napoli, così deciso in data 9.12.2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche.