Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 812 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00812/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00370/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 370 del 2021, proposto da
Comune di RI, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Leporace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Gullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura Regionale, in Catanzaro, alla Cittadella Regionale, viale Europa;
nei confronti
Comune di San Lucido, Comune di Bisignano, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria del 21 dicembre 2020, n. 14118, avente ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva” ;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti ed, in particolare, della graduatoria definitiva allegata al citato decreto;
- del decreto dirigenziale del 16 gennaio 2020, n. 226, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria dell’avviso pubblico per il sostegno di progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria; di detta graduatoria provvisoria;
- degli eventuali decreti di finanziamento emessi e convenzioni stipulate successivamente ed in conseguenza della suindicata approvazione di graduatoria definitiva
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 il dott. NC RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto quanto segue.
FA e TO
1. – Si controverte degli esiti dell’avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, indetto con decreto del dirigente del Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo della Regione Calabria del 29 giugno 2018, n. 6918.
Il Comune di RI, infatti, ha partecipato alla procedura con il progetto di Riqualificazione e potenziamento della dotazione strutturale dei borghi di RI Centro e della frazione di Regina .
Il progetto è stato classificato come ammesso ma non finanziabile per difetto di risorse.
2. – Il citato Comune si è quindi rivolto a questo Tribunale Amministrativo Regionale, chiedendo l’annullamento del decreto nella parte di interesse.
2.1. – In punto di fatto, ha dedotto che il direttore generale del Dipartimento Urbanistica e Beni Culturali della Regione Calabria aveva convocato alcuni Comuni, tra cui quello RI, perché partecipassero a una riunione presso la sede dell’amministrazione regionale in data 20 dicembre 2019, al fine di discutere dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria.
In tale sede era stato stipulato un verbale d’intesa che, preso atto della partecipazione dell’Ente locale alla procedura supra descritta, così prevedeva:
« 1. La Regione da atto che il Comune non ha ottenuto finanziamenti;
2. Il Comune dichiara, sotto la propria responsabilità, la non sovrapposizione dei finanziamenti con gli interventi proposti nella SCHEDA/FORMULARIO trasmessa/o, mediante la suddetta procedura telematica;
3. Il Comune, tenuto conto degli interventi proposti, si impegna a presentare nel termine di 15 gg. dalla data di sottoscrizione del presente verbale, cronoprogramma aggiornato degli interventi e progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica di cui all'art. 23 del D.lgs. 50/2016 (ex progetto preliminare) nell'importo massimo di € 400.000,00;
4. Le Parti danno atto che resta ferma la valutazione della Commissione relativamente alla SCHEDA/FORMULARIO prima richiamata relativamente ad ulteriori successivi finanziamenti che potranno essere impegnati nella nuova programmazione che la regione dovrà definire per l'utilizzazione di risorse Comunitarie e/o nazionali;
5. La Regione si impegna, al ricevimento della progettazione, ad emettere il relativo decreto di finanziamento e sottoscrivere
successivamente la relativa convenzione;
6. Il Comune, con la sottoscrizione del presente verbale rinuncia ad ogni contestazione in sede giudiziaria sugli atti amministrativi che di conseguenza adotterà la Regione» .
In ragione di tale accordo, il Comune di RI aveva quindi provveduto a rimodulare il progetto presentato nel contesto dell’avviso pubblico. Nondimeno, questo era stato ammesso a finanziamento allorché era stata pubblicata la graduatoria definitiva della procedura, né aveva ricevuto altrimenti il finanziamento necessario alla sua attuazione.
2.2. – Secondo il Comune ricorrente, il decreto di approvazione delle graduatorie elaborate in relazione all’avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, che non fa alcun cenno al verbale di intesa, sarebbe perciò illegittimo e, come tale, andrebbe annullato da questo Tribunale Amministrativo Regionale.
2.3. – In primo luogo, si sostiene con il primo motivo di ricorso che vi sarebbe un’azione amministrativa perplessa, confusa e contraddittoria, che sarebbe sfociata in un provvedimento viziato da illogicità manifesta, oltre che da violazione dei canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa.
Era stata infatti la Regione Calabria a convocare gli Enti locali che avevano partecipato all’avviso pubblico per «pianificare l’avvio dell’attuazione degli interventi» , sensibilizzando i Comuni, in una serie di riunioni informali precedenti, ad essere disponibili alla rimodulazione dei progetti.
Ed in effetti, vi era stata, poi, la stipula del verbale di intesa, con il quale il Comune si era impegnato a rimodulare l’intervento, limitando il finanziamento richiesto a € 400.000,00; dall’altro lato, però, la Regione Calabria si era impegnata a emettere il decreto di finanziamento e sottoscrivere la successiva convenzione.
Peraltro, la medesima intesa aveva comportato l’impegno del Comune di RI a rinunciare a qualsivoglia contestazione degli atti che la Regione avrebbe adottato.
In maniera del tutto contraddittoria, invece, la Regione Calabria non aveva emesso il promesso decreto di finanziamento, a cui si era formalmente impegnata; non aveva fatto pervenire comunicazione alcuna al Comune; aveva inaspettatamente approvato la graduatoria dell’avviso pubblico, che nulla motivava su quanto avvenuto e con la quale aveva sottratto le risorse che si era impegnata a utilizzare come da verbale di intesa; non aveva sottoposto ad alcuna valutazione l’iniziativa, sì come rimodulata.
L’amministrazione aveva anche leso l’affidamento dell’Ente locale ricorrente.
2.4. – Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 11 e 15 l. 7 agosto 1990, n. 241, non avendo l’amministrazione regionale rispettato gli impegni presi con il verbale d’intesa.
2.5. – Ove anche vi fosse stato un ripensamento rispetto agli impegni presi in sede di verbale d’intesa, si afferma con il terzo motivo, il decreto oggetto di impugnativa non possiederebbe i requisiti essenziali per esser un atto di esercizio del potere di autotutela.
2.6. – In ogni caso, si deduce con l’ultimo mezzo di gravame, vi sarebbe stata la violazione del diritto alla partecipazione endoprocedimentale, essendo mancata la comunicazione di avvio del procedimento.
3. – Si è costituita la Regione Calabria, eccependo l’inammissibilità del ricorso. La graduatoria era già stata approvata con decreto del 16 gennaio 2020, n. 226, e quella più recente, del 21 dicembre 2020, n. 14118, oggetto di impugnativa, si era limitata a decidere sulle opposizioni degli Enti che avevano segnalato eventuali vizi o errori. Quindi, essa non era la fonte di eventuali lesioni degli interessi dell’Ente ricorrente.
In ogni caso, la difesa regionale ha sottolineato come l’amministrazione fosse vincolata a sviluppare la graduatoria secondo le regole fissate nell’avviso pubblico.
Il verbale d’intesa agitato dal Comune ricorrente sarebbe sprovvisto dei requisiti minimi per valere come atto amministrativo e, ove considerato tale, sarebbe radicalmente nullo e privo di effetti, anche rispetto alla procedura ad evidenza pubblica, i cui tempi e modi sono disciplinati nella legge speciale.
D’altra parte, il verbale d’intesa non sarebbe stato sottoscritto, come necessario a pena di nullità, con firma digitale.
Infine, non vi sarebbe alcun affidamento legittimo che sia stato leso.
4. – Il ricorso è stato trattato e spedito in decisione all’udienza straordinaria del 20 marzo 2026.
5. – Preliminarmente, va affermata l’ammissibilità del ricorso.
Infatti, è solo con la graduatoria definitiva, oggetto specifico dell’impugnativa, che si è cristallizzata la lesione lamentata dal Comune di RI. La precedente approvazione di una graduatoria esplicitamente definita come provvisoria, e destinata a possibili modifiche a seguito delle istanze di riesame (con essa l’amministrazione «(stabilisce) in 30 gg dalla data di pubblicazione del presente provvedimento il termine utile entro il quale dovranno pervenire gli eventuali ricorsi, oltre i quali sarà approvata la graduatoria definitiva con i soggetti beneficiari» ), va invece intesa come momento endoprocedimentale.
6. – Ciò posto, e sempre in via preliminare, il Tribunale rileva che non vi è ragione per disporre l’integrazione del contraddittorio con tutti i Comuni i cui progetti sono stati ammessi a finanziamento con il decreto impugnato.
Infatti, come si vedrà subito, il ricorso è palesemente infondato.
7. – Indetta una procedura concorrenziale per individuare i progetti, presentati dai Comuni, finalizzati alla valorizzazione dei borghi calabresi, da finanziare con risorse provenienti dal Fondo per lo Sviluppo e la Coesione FSC 2000 2006, è sorto un autovincolo per l’amministrazione regionale di rispetto della procedura delineata con l’avviso pubblico, in particolare laddove, all’art. 12, determina le modalità di svolgimento dell’istruttoria delle domande di agevolazione e i criteri di valutazione dei progetti presentati.
Rispetto al procedimento ad evidenza pubblica avviato con l’avviso pubblico, è la stipula del verbale d’intesa a rappresentare un’anomalia procedimentale, inidonea ad incidere sulle modalità di individuazione dei progetti da finanziare.
8. – In aderenza a quanto statuito da questo Tribunale nella fase cautelare di analoghi ricorsi (ordinanze dell’11 marzo 2021, nn. 151, 152, 154, 155; del 25 marzo 2021, n. 198; del 15 aprile 2021, nn. 238, 239, 240, 241, 243, 244; del 9 luglio 2021, n. 431), l’approvazione della graduatoria definitiva costituisce il provvedimento finale di ogni procedimento ad evidenza pubblica, nella specie relativo all’erogazione di contributi economici agli enti locali per i progetti di valorizzazione dei Borghi della Calabria. Rispetto ad esso il verbale di intesa sottoscritto tra le parti non può determinare a monte alcun vincolo ovvero interferenza con la procedura selettiva, pena un’illegittima compressione degli apprezzamenti discrezionali della commissione di valutazione e una violazione dei precetti della lex specialis e del principio di imparzialità cui la medesima è informata.
Non risulta, poi, conferente il richiamo all’art. 11 l. n. 241 del 1990, relativo agli accordi tra pubblica amministrazione e privato e, in ogni caso, l’asserita intesa tra Regione e Comune non è comunque qualificabile alla stregua di accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 241 del 1990 preordinato all’erogazione del finanziamento, proprio nella misura in cui quest’ultimo può essere riconosciuto ed concesso solo in esito allo svolgimento della procedura selettiva in conformità alle previsione di legge e alla disciplina evincibile dalla lex specialis .
9. – È di tutta evidenza, poi, che la delibera impugnata non rappresenta esercizio del potere di autotutela, né doveva essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, essendo posta quale momento terminale di una procedura di evidenza pubblica.
10. – Il ricorso viene quindi rigettato, potendosi compensare tra le parti le spese e le competenze di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
OL UR, Presidente
NC RO, Consigliere, Estensore
Katiuscia Papi, Consigliere
| L'RE | IL PRESIDENTE |
| NC RO | OL UR |
IL SEGRETARIO