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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 13143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13143 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1167/2025
Il Giudice RI LA, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARANO Parte_1
MA e EN CO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.1.2025 impugna l'avviso di addebito n. finale Parte_1
2851000 finale, notificato in data 5.12.2024, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 35.926,36, a titolo di contributi IVS per gli anni 2017-2023.
Parte ricorrente deduce, a tal fine:
- che l'iscrizione alla gestione commercianti e la contestuale ingiunzione contributiva venivano effettuati in assenza di preventiva istruttoria tra le parti;
- che la normativa di riferimento prevede l'obbligo di di specificare la tipologia del CP_1 credito azionato e il verbale ispettivo posto a fondamento dell'addebito, con indicata la data di notifica e i dati necessari all'individuazione del credito azionato;
- che la pretesa creditoria di è coperta da prescrizione, ex. art. 3 comma 9 L. n. 335/1995; CP_1
- che, rispetto alla contribuzione dovuta in forma variabile, risulta del tutto omessa ogni specificazione dei criteri di calcolo adottati;
- che il “quantum” della sanzione irrogata corrisponde alla misura massima o superiore alle percentuali previste dalla legge, anche a fronte di quanto stabilito da con messaggio n. 821 CP_1 del 15.1.2014;
- che, in ogni caso, l'omessa specificazione dei criteri di calcolo adottati ai fini della determinazione delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni comporta la nullità dell'atto impugnato.
Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, CP_1 ex. art. 24 d.lgs. n. 46/1999, e l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione afferente l'iscrizione al ruolo esattoriale dei crediti, a fronte della legittimazione dell'ente di notificare gli atti in via diretta, ex. DL n. 78/2010.
Nel merito viene rilevato che il credito non è in ogni caso prescritto, a fronte della notifica del provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti, avvenuta a novembre 2022, e, rispetto al calcolo delle sanzioni, che le somme richieste sono conformi a quanto stabilito dalla L. n.
388/2000, che non consente alcuna indagine sull'elemento soggettivo che connota la condotta del contribuente.
Pag. 2 di 7 Il Tribunale, all'udienza del 6.11.2025, disponeva un rinvio per consentire a il deposito di CP_1 copia degli atti di notifica del provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente e, all'udienza del 18.12.2025, all'esito della discussione delle parti, decideva la causa con la presente sentenza che contestualmente si allega.
Motivi della decisione
Va, in via preliminare, rilevato che parte ricorrente non è incorso nella decadenza di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999 avendo tempestivamente depositato l'odierno ricorso entro il 40° giorno
(14.1.2025) decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento impugnato, effettuata il
5.12.2024.
Il ricorrente non è, pertanto, decaduto dalla facoltà di sollevare eccezioni di merito, comprese quelle relative alla contestata prescrizione del credito richiesto e alla asserita decadenza di CP_1 dall'iscrizione al ruolo esattoriale dei crediti.
Nel merito va, innanzitutto, premesso che l'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996 stabilisce:”
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ritiene che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo
Pag. 3 di 7 alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti) (cfr. Cass. N. 19273/2018).
Nel caso di specie ha adeguatamente adempiuto ai propri oneri probatori, ex. art. 2697 CP_1
c.c., avendo chiaramente esposto, nel verbale unico di accertamento sotteso all'avviso impugnato, la ragione dell'iscrizione di lla gestione commercianti, a fronte del Pt_1 possesso, da parte dello stesso, di una partita iva per l'esercizio di attività di agenti, mediatori e procacciatori finanziari, della ricomprensione del codice TE assegnato tra quelli indicanti attività iscrivibili alla gestione lavoratori autonomi, del conseguimento, da parte del ricorrente, per il periodo in esame, di redditi unicamente riconducibili all'attività contrassegnata con il richiamato codice TE e della conseguente piena operatività della ditta individuale intestata a
Pt_1
Il ricorrente, sul punto, si limita ad allegare la sua soggezione all'obbligo contributivo presso
AS fin dal 2012 senza nemmeno contestare la dedotta e ritenuta ( da parte di ) CP_1 prevalenza dell'impegno di nello svolgimento della predetta attività commerciale, a Pt_1 fronte dei redditi dichiarati e della loro esclusiva riconducibilità all'attività di agente.
Non è in ogni caso dirimente la soggezione del ricorrente ad obbligo contributivo presso
AS in qualità di agente di commercio posto che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, “il trattamento pensionistico, gravante sul fondo di previdenza gestito dall'AS, non è idoneo a sostituire il regime generale con caratteri di esclusività ed autonomia ma interviene solo ad integrarlo;
pertanto, in capo all'agente, persiste la contemporanea obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione previdenziale anche nel caso CP_1 in cui i periodi contributivi siano coincidenti (Così Cass. n. 8887 del 2016; cfr. anche Cass. n.
22068 del 2020; Cass. n. 14076 del 2020 Cass. n. 27969 del 2018).
Appare, invece, in parte fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente posto che non ha attendibilmente provato, come era suo onere, l'effettiva rituale notifica al CP_1 ricorrente del verbale unico di accertamento e delle conseguenti diffide ad adempiere, a fronte della mancata indimostrata riconducibilità delle notifiche prodotte a tali atti, in assenza del richiamo, in essi, del numero di raccomandata apposto sui due atti di notifica allegati.
Risultano, pertanto, prescritti i crediti maturati fino al 13.6.2018 tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale pacificamente applicabile al caso di specie, della data di notifica
Pag. 4 di 7 dell'avviso di addebito impugnato e della sospensione del termine di prescrizione in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Va, infatti, a tal fine rilevato che gli anni in cui sarebbe dovuta maturare la prescrizione del credito contributivo portato nell'avviso di addebito in oggetto ricade nell'operatività della disposizione contenuta nell'art. 68 del D.L. 18/2020 conv. L. 27/2020, da ultimo modificato dall'art. 2 del D.L. 99/2021, che ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari a 541 giorni), prevedendo che i versamenti oggetto della sospensione debbano essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione medesima.
In particolare, l'articolo 68 prevede : “1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31
Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 Comma 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Pag. 5 di 7 La disposizione in commento deve essere letta in combinato disposto la disposizione di carattere generale dettata, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 il cui primo comma recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
Quanto fin esposto è assorbente rispetto alle restanti difese ed eccezioni delle parti tenuto conto che:
- l'indimostrata rituale notifica del verbale unico di accertamento e del provvedimento di iscrizione del ricorrente nella gestione Commercianti non comporta, ex se, in assenza di specifica conforme previsione normativa, la nullità del successivo avviso di addebito in cui sono, peraltro, dettagliate le singole voci richieste;
- parte ricorrente ha comunque potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, nel pieno contraddittorio delle parti, anche in merito alla sua iscrizione alla gestione Commercianti, attraverso l'impugnazione dell'avviso di addebito in esame;
- le contestazioni sollevate in merito alle somme richieste in forma di contributo variabile e al regime sanzionatorio applicato sono generiche a fronte, oltretutto, dell'indicazione, nell'atto impugnato, della normativa di rifermento e del dettaglio delle singole voci richieste;
- parte ricorrente non allega la sussistenza di una effettiva incertezza interpretativa o normativa rispetto alla fattispecie in esame, eventualmente rilevante rispetto a quanto stabilito dal messaggio 821 del 15.1.2024; CP_1
- le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, in assenza di specifica contestazione, paiono conformi a quanto stabilito dall'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000.
Pag. 6 di 7 Spese di lite compensate in ragione di 1/3 tra le parti a fronte della parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Restanti spese liquidate a favore di , secondo il principio di soccombenza, tenuto conto CP_1 dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara prescritte le somme maturate fino al 13.6.2018; rigetta per il resto il ricorso;
compensa in ragione di 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna a rifondere Parte_1
a le restanti spese liquidate in complessivi euro 2600,00, oltre accessori di legge. CP_1
Roma, lì 18/12/2025 Il Giudice
RI LA
Pag. 7 di 7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1167/2025
Il Giudice RI LA, all'udienza del 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da rappresentato e difeso dagli Avv.ti MARANO Parte_1
MA e EN CO
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA CP_1
resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
Conclusioni
Le parti concludono come da atti introduttivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 14.1.2025 impugna l'avviso di addebito n. finale Parte_1
2851000 finale, notificato in data 5.12.2024, avente ad oggetto il pagamento della complessiva somma di euro 35.926,36, a titolo di contributi IVS per gli anni 2017-2023.
Parte ricorrente deduce, a tal fine:
- che l'iscrizione alla gestione commercianti e la contestuale ingiunzione contributiva venivano effettuati in assenza di preventiva istruttoria tra le parti;
- che la normativa di riferimento prevede l'obbligo di di specificare la tipologia del CP_1 credito azionato e il verbale ispettivo posto a fondamento dell'addebito, con indicata la data di notifica e i dati necessari all'individuazione del credito azionato;
- che la pretesa creditoria di è coperta da prescrizione, ex. art. 3 comma 9 L. n. 335/1995; CP_1
- che, rispetto alla contribuzione dovuta in forma variabile, risulta del tutto omessa ogni specificazione dei criteri di calcolo adottati;
- che il “quantum” della sanzione irrogata corrisponde alla misura massima o superiore alle percentuali previste dalla legge, anche a fronte di quanto stabilito da con messaggio n. 821 CP_1 del 15.1.2014;
- che, in ogni caso, l'omessa specificazione dei criteri di calcolo adottati ai fini della determinazione delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni comporta la nullità dell'atto impugnato.
Si è costituito ritualmente in giudizio eccependo l'inammissibilità del ricorso per tardività, CP_1 ex. art. 24 d.lgs. n. 46/1999, e l'inammissibilità e, in ogni caso, l'infondatezza dell'eccezione afferente l'iscrizione al ruolo esattoriale dei crediti, a fronte della legittimazione dell'ente di notificare gli atti in via diretta, ex. DL n. 78/2010.
Nel merito viene rilevato che il credito non è in ogni caso prescritto, a fronte della notifica del provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti, avvenuta a novembre 2022, e, rispetto al calcolo delle sanzioni, che le somme richieste sono conformi a quanto stabilito dalla L. n.
388/2000, che non consente alcuna indagine sull'elemento soggettivo che connota la condotta del contribuente.
Pag. 2 di 7 Il Tribunale, all'udienza del 6.11.2025, disponeva un rinvio per consentire a il deposito di CP_1 copia degli atti di notifica del provvedimento di iscrizione alla gestione commercianti del ricorrente e, all'udienza del 18.12.2025, all'esito della discussione delle parti, decideva la causa con la presente sentenza che contestualmente si allega.
Motivi della decisione
Va, in via preliminare, rilevato che parte ricorrente non è incorso nella decadenza di cui all'art. 24 d.lgs. 46/1999 avendo tempestivamente depositato l'odierno ricorso entro il 40° giorno
(14.1.2025) decorrente dalla notifica dell'avviso di accertamento impugnato, effettuata il
5.12.2024.
Il ricorrente non è, pertanto, decaduto dalla facoltà di sollevare eccezioni di merito, comprese quelle relative alla contestata prescrizione del credito richiesto e alla asserita decadenza di CP_1 dall'iscrizione al ruolo esattoriale dei crediti.
Nel merito va, innanzitutto, premesso che l'art. 1, comma 203 L. n. 662/1996 stabilisce:”
L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli".
La Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, ritiene che “in tema di iscrizione alla gestione commercianti, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell'attività, di cui all'art.
1, comma 203, della l. n. 662 del 1996, sono da riferire all'attività lavorativa espletata dal soggetto in seno all'impresa, al netto dell'attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali), valorizzandosi, in tal modo, l'elemento del lavoro personale, in coerenza con la "ratio" della disposizione normativa” (Nella specie, S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva ancorato l'obbligo contributivo
Pag. 3 di 7 alla verifica in fatto dello svolgimento da parte del socio di una s.r.l. di compiti esecutivi ed operativi, esulanti da quelli propri dell'amministratore, con impegno protratto per l'intera giornata lavorativa, in assenza di dipendenti) (cfr. Cass. N. 19273/2018).
Nel caso di specie ha adeguatamente adempiuto ai propri oneri probatori, ex. art. 2697 CP_1
c.c., avendo chiaramente esposto, nel verbale unico di accertamento sotteso all'avviso impugnato, la ragione dell'iscrizione di lla gestione commercianti, a fronte del Pt_1 possesso, da parte dello stesso, di una partita iva per l'esercizio di attività di agenti, mediatori e procacciatori finanziari, della ricomprensione del codice TE assegnato tra quelli indicanti attività iscrivibili alla gestione lavoratori autonomi, del conseguimento, da parte del ricorrente, per il periodo in esame, di redditi unicamente riconducibili all'attività contrassegnata con il richiamato codice TE e della conseguente piena operatività della ditta individuale intestata a
Pt_1
Il ricorrente, sul punto, si limita ad allegare la sua soggezione all'obbligo contributivo presso
AS fin dal 2012 senza nemmeno contestare la dedotta e ritenuta ( da parte di ) CP_1 prevalenza dell'impegno di nello svolgimento della predetta attività commerciale, a Pt_1 fronte dei redditi dichiarati e della loro esclusiva riconducibilità all'attività di agente.
Non è in ogni caso dirimente la soggezione del ricorrente ad obbligo contributivo presso
AS in qualità di agente di commercio posto che, per condivisibile giurisprudenza di legittimità, “il trattamento pensionistico, gravante sul fondo di previdenza gestito dall'AS, non è idoneo a sostituire il regime generale con caratteri di esclusività ed autonomia ma interviene solo ad integrarlo;
pertanto, in capo all'agente, persiste la contemporanea obbligatorietà dell'iscrizione alla gestione previdenziale anche nel caso CP_1 in cui i periodi contributivi siano coincidenti (Così Cass. n. 8887 del 2016; cfr. anche Cass. n.
22068 del 2020; Cass. n. 14076 del 2020 Cass. n. 27969 del 2018).
Appare, invece, in parte fondata l'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente posto che non ha attendibilmente provato, come era suo onere, l'effettiva rituale notifica al CP_1 ricorrente del verbale unico di accertamento e delle conseguenti diffide ad adempiere, a fronte della mancata indimostrata riconducibilità delle notifiche prodotte a tali atti, in assenza del richiamo, in essi, del numero di raccomandata apposto sui due atti di notifica allegati.
Risultano, pertanto, prescritti i crediti maturati fino al 13.6.2018 tenuto conto del termine di prescrizione quinquennale pacificamente applicabile al caso di specie, della data di notifica
Pag. 4 di 7 dell'avviso di addebito impugnato e della sospensione del termine di prescrizione in occasione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.
Va, infatti, a tal fine rilevato che gli anni in cui sarebbe dovuta maturare la prescrizione del credito contributivo portato nell'avviso di addebito in oggetto ricade nell'operatività della disposizione contenuta nell'art. 68 del D.L. 18/2020 conv. L. 27/2020, da ultimo modificato dall'art. 2 del D.L. 99/2021, che ha disposto la sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (pari a 541 giorni), prevedendo che i versamenti oggetto della sospensione debbano essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione medesima.
In particolare, l'articolo 68 prevede : “1 Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31
Agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3- bis a 3sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160 Comma 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi
1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
1. a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
2. b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.
Pag. 5 di 7 La disposizione in commento deve essere letta in combinato disposto la disposizione di carattere generale dettata, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 il cui primo comma recita: “
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n.
212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione.”
Quanto fin esposto è assorbente rispetto alle restanti difese ed eccezioni delle parti tenuto conto che:
- l'indimostrata rituale notifica del verbale unico di accertamento e del provvedimento di iscrizione del ricorrente nella gestione Commercianti non comporta, ex se, in assenza di specifica conforme previsione normativa, la nullità del successivo avviso di addebito in cui sono, peraltro, dettagliate le singole voci richieste;
- parte ricorrente ha comunque potuto esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, nel pieno contraddittorio delle parti, anche in merito alla sua iscrizione alla gestione Commercianti, attraverso l'impugnazione dell'avviso di addebito in esame;
- le contestazioni sollevate in merito alle somme richieste in forma di contributo variabile e al regime sanzionatorio applicato sono generiche a fronte, oltretutto, dell'indicazione, nell'atto impugnato, della normativa di rifermento e del dettaglio delle singole voci richieste;
- parte ricorrente non allega la sussistenza di una effettiva incertezza interpretativa o normativa rispetto alla fattispecie in esame, eventualmente rilevante rispetto a quanto stabilito dal messaggio 821 del 15.1.2024; CP_1
- le somme richieste a titolo di sanzioni e interessi, in assenza di specifica contestazione, paiono conformi a quanto stabilito dall'art. 116, comma 8, L. n. 388/2000.
Pag. 6 di 7 Spese di lite compensate in ragione di 1/3 tra le parti a fronte della parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente.
Restanti spese liquidate a favore di , secondo il principio di soccombenza, tenuto conto CP_1 dell'esito e del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara prescritte le somme maturate fino al 13.6.2018; rigetta per il resto il ricorso;
compensa in ragione di 1/3 le spese di lite tra le parti e condanna a rifondere Parte_1
a le restanti spese liquidate in complessivi euro 2600,00, oltre accessori di legge. CP_1
Roma, lì 18/12/2025 Il Giudice
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