Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 223
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Accolto
    Annullamento atto presupposto

    Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio secondo cui l'omessa notificazione di un atto presupposto vizia l'atto consequenziale. Nel caso di specie, l'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento prodromico inficia la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.

  • Accolto
    Annullamento atto presupposto

    Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio secondo cui l'omessa notificazione di un atto presupposto vizia l'atto consequenziale. Nel caso di specie, l'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento prodromico inficia la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.

  • Accolto
    Annullamento atto presupposto

    Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso, richiamando il principio secondo cui l'omessa notificazione di un atto presupposto vizia l'atto consequenziale. Nel caso di specie, l'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento prodromico inficia la comunicazione preventiva di fermo amministrativo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 223
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 223
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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