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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXV, sentenza 07/01/2026, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 223/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU RO, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14787/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano, 200 80014 Giugliano In Campania NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052587312234940333 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052587312234940333 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052587312234940333 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21872/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro il Comune di Giugliano in Campania e
Municipia spa. La ricorrente Nominativo_1 Ricorrente_1 SPA si è ritualmente costituita in giudizio.
I resistenti sono rimasti contumaci.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe deducendone la nullità in quanto l'avviso di accertamento sotteso è stato annullato con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2^ grado n. 5571/25.
Il ricorso è fondato. Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento prodromico inficia inesorabilmente la successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo, essendo stato caducato il presupposto impositivo su cui essa si fonda.
Pertanto, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
MI SC TO US
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 25, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LU RO, Presidente PRISCO EMILIO, Relatore CAMINITI MARIANGELA, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14787/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Nominativo_1 Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante_1Rappresentato da - CF_Rappresentante_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Campano, 200 80014 Giugliano In Campania NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Municipia Spa
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052587312234940333 TARI 2018
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052587312234940333 TARI 2019
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202574052587312234940333 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21872/2025 depositato il 11/12/2025 Richieste delle parti: come da scritti difensivi
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il processo è stato introdotto con ricorso proposto contro il Comune di Giugliano in Campania e
Municipia spa. La ricorrente Nominativo_1 Ricorrente_1 SPA si è ritualmente costituita in giudizio.
I resistenti sono rimasti contumaci.
Il ricorso è stato iscritto al registro generale ed assegnato a questa XXV sezione. Il presidente di sezione ha nominato il giudice indicato in epigrafe e ha fissato per la trattazione l'udienza del 10/12/25; la segreteria ha tempestivamente e ritualmente avvisato la parte costituita della data di trattazione e nei termini di legge null'altro è stato depositato. All'udienza odierna la Corte si è riservata la decisione, che ha assunto all'esito della deliberazione in camera di consiglio pronunziando la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente impugna la comunicazione preventiva di fermo amministrativo di cui in epigrafe deducendone la nullità in quanto l'avviso di accertamento sotteso è stato annullato con la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di 2^ grado n. 5571/25.
Il ricorso è fondato. Invero, va richiamato il consolidato principio di diritto secondo cui “la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati atti, con le relative notificazioni, destinati, con diversa e specifica funzione, a farla emergere e a portarla nella sfera di conoscenza dei destinatari, allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.
Nella predetta sequenza, l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato e tale nullità può essere fatta valere dal contribuente mediante la scelta o di impugnare, per tale semplice vizio, l'atto consequenziale notificatogli - rimanendo esposto all'eventuale successiva azione dell'amministrazione, esercitabile soltanto se siano ancora aperti i termini per l'emanazione e la notificazione dell'atto presupposto - o di impugnare cumulativamente anche quest'ultimo (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa tributaria: con la conseguenza che spetta al giudice di merito - la cui valutazione se congruamente motivata non sarà censurabile in sede di legittimità - interpretare la domanda proposta dal contribuente al fine di verificare se egli abbia inteso far valere la nullità dell'atto consequenziale in base all'una o all'altra opzione” (Cass. SS.UU 5791/08, 16412 del 2007)."
Ebbene, nel caso di specie l'intervenuto annullamento dell'avviso di accertamento prodromico inficia inesorabilmente la successiva comunicazione preventiva di fermo amministrativo, essendo stato caducato il presupposto impositivo su cui essa si fonda.
Pertanto, si impone l'annullamento dell'atto impugnato.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese, che si regolano come da dispositivo
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e, per effetto, annulla l'atto impugnato. Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 1.500,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge se dovuti, spese generali nella misura del 15% e CUT (ove versato), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deliberato in Napoli, in data 10 dicembre 2025
Il giudice relatore Il presidente
MI SC TO US