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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1224/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NO GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239024862108 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239024862108 TASI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 10/01/2024 all'Agenzia delle entrate
CO (di seguito AdER), qui inviato con PEC del 11/01/2024 e iscritto al n. 181/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ha proposto reclamo e ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90248621 08, notificata in data 24/10/2023, dell'importo complessivo di €24.504,14 in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2013 00137343 41 (erroneamente indicata in ricorso col medesimo numero della intimazione: 293 2023 90248621 08) del valore di euro 24.504,14=, relativa a IRPEF 2009 e TASI
2011, asseritamente notificata in data 18/04/2013. Deduceva omessa notifica della cartella sottostante, decadenza e prescrizione dei crediti. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite.
§2. L'AdER si costituiva in giudizio in data 02/02/2024, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
§3. Con successiva memoria, depositata in data 29/01/2026, il ricorrente chiedeva rinvio per valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata della cartella intimata ex art. 1 commi 82 e ss. Della l.
199/2025.
§4. All'odierna udienza in camera di consiglio, esaminati gli atti, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Va respinta la richiesta di rinvio della trattazione della causa, che pregiudicherebbe la sollecita conclusione di un procedimento di non recente iscrizione, essendosi il ricorrente limitato a prospettare la mera astratta possibilità di valutare una futura adesione alla procedura di definizione agevolata del credito in contestazione.
§6. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è inammissibile, gli altri sono infondati. Si esporranno di seguito i motivi di censura azionati e le ragioni della decisione, seguendo – per migliore intelligenza della fattispecie – l'ordine prescelto dal ricorrente.
§7. Inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui il contribuente deduce la mancata e/o tardiva notifica della cartella di pagamento prodromica, l'intervenuta decadenza dell'azione esattiva e la violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, infatti, gli atti tipici del procedimento di riscossione devono essere impugnati autonomamente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro notificazione. Decorso inutilmente tale termine, l'atto diviene definitivo e non più sindacabile, se non per vizi propri dell'atto successivo eventualmente impugnato.
Nel caso di specie, le pretese impositive risultavano già pienamente conosciute dal contribuente a seguito della regolare notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti della riscossione, non tempestivamente opposti. Ne consegue che le doglianze afferenti alla fase antecedente risultano ormai precluse, potendo il contribuente contestare esclusivamente eventuali vizi propri dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Tale principio trova costante conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“L'omessa impugnazione nei termini dell'atto impositivo o della cartella di pagamento determina la definitività della pretesa tributaria, con preclusione di ogni contestazione attinente al merito o ai vizi dell'atto presupposto” (Cass., sez. V, n. 3005/2020; Cass., sez. V, n. 8704/2013).
La Corte di cassazione ha ulteriormente ribadito, anche in epoca recente, che il sistema delineato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 è improntato al principio di “concatenazione degli atti”, in forza del quale la rituale notificazione dell'atto tipico impone l'onere della tempestiva impugnazione, a pena di irretrattabilità del credito (cfr. Cass., sez. V, n. 27512/2023; Cass., sez. V, n. 16108/2022).
Deve altresì rilevarsi che il contribuente aveva già ricevuto, prima della notifica dell'intimazione oggi impugnata, ulteriori atti della riscossione consequenziali alla medesima cartella, anch'essi non opposti.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'odierna impugnazione risulta tardiva e inammissibile.
§8. Regolarità della notifica della cartella di pagamento.
L'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento n. 293 2013 00137343 41 è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella è stata regolarmente notificata al contribuente in data
18/04/2013 mediante consegna diretta, con perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
In assenza di specifiche e circostanziate contestazioni idonee a infirmare la relata di notifica, deve ritenersi provata la ritualità della stessa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dall'agente notificatore (Cass., sez. V, n. 5077/2021; Cass., sez. VI, n. 11574/2020).
§9. Infondatezza della doglianza relativa alla violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Anche la censura relativa alla violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 risulta inammissibile, in quanto tardivamente proposta, oltre che infondata nel merito. È noto, infatti, che il termine previsto dalla citata disposizione non è posto a tutela del contribuente, ma disciplina esclusivamente i rapporti interni tra ente impositore e agente della riscossione. Tale principio è stato affermato in modo costante dalla Corte di cassazione, secondo cui:
“Il termine di notifica della cartella di pagamento previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 rileva nei rapporti tra ente creditore e concessionario, ma non incide sulla validità della cartella nei confronti del contribuente” (Cass., sez. V, n. 1837/2010; conf. Cass., sez. V, n. 25973/2021).
In ogni caso, dagli atti risulta che la notifica è avvenuta tempestivamente dopo la formazione e la consegna dei ruoli da parte dell'ente impositore. In ordine alla relativa produzione documentale, non risultano formulate osservazioni.
§10. Insussistenza della prescrizione e/o decadenza dei crediti.
È infondata anche la doglianza relativa alla prescrizione e/o decadenza dei crediti azionati.
Nel caso in esame, il decorso del termine prescrizionale risulta interrotto e sospeso da una pluralità di atti e disposizioni normative. In particolare, dalla regolare notifica della cartella di pagamento nel 2013; dalla successiva notifica degli avvisi di intimazione del 16.11.2017 e del 24.10.2023; dalle sospensioni ex lege previste dalla normativa emergenziale e dalla Legge n. 147/2013.
Giova ricordare al proposito che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. L'impossibilità giuridica di esercitare il diritto costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass., n. 3584/2012;
Cass., n. 2387/2004).
In tale prospettiva, correttamente deve tenersi conto: · della sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 1, commi 618 e 623, della L. n.
147/2013;
· della sospensione generalizzata dell'attività di riscossione prevista dalla normativa emergenziale
Covid-19 (artt. 67 e 68 D.L. n. 18/2020 e successive proroghe), la quale ha determinato, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, la sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali.
Sul punto, la giurisprudenza ha recentemente chiarito che la sospensione emergenziale incide anche sui termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione, in applicazione del principio di cui all'art. 2935 c.c. (Cass., sez. V, n. 4145/2023; Cass., sez. V, n. 26283/2022).
§11. In particolare, nel calcolo dei termini prescrizionali, occorre tener conto della sospensione del decorso del termine dovuto alla disciplina emergenziale ex COVID 19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e art. 12 D.Lgs n. 159/2015).
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020, nella versione attualmente vigente, ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
§12. Quanto al termine prescrizionale applicabile ai crediti erariali, sanzioni e interessi, il Collegio aderisce all'orientamento ormai consolidato secondo cui i crediti erariali si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trattandosi di prestazioni periodiche. Tale principio è stato ribadito anche di recente dalla Corte di cassazione (Cass., sez. V, n. 13815/2021; Cass., sez. V, n.
23162/2020). La TASI, in quanto tributo locale, è soggetta al più breve termine di prescrizione quinquennale.
Parimenti, sanzioni e interessi seguono il medesimo termine prescrizionale del tributo principale, in applicazione del principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria, come affermato dalle Sezioni Unite
(Cass., S.U., n. 25790/2009) e confermato da successive pronunce (Cass., sez. V, nn. 10547 e 10549 del
2019).
§13. Da ultimo, deve rilevarsi che l'agente della riscossione ha operato nel pieno rispetto della normativa vigente, limitandosi a dare esecuzione ai ruoli trasmessi dall'ente impositore, in assenza di comunicazioni ostative o provvedimenti di sgravio.
§14. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, non risultando fondate le censure sollevate dal contribuente.
§15. Le spese processuali vanno con la soccombenza, da distrarsi in favore del costituito procuratore di AdER, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.500,00= oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle Entrate
CO. Distrae dette spese in favore del difensore di AdER.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore ES PU
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 10, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PULEIO FRANCESCO, Presidente e Relatore
NO GIORGIO, Giudice
PICCIONE DOMENICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 181/2024 depositato il 11/01/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - CO - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239024862108 IRPEF-ALTRO 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239024862108 TASI 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§1. Con atto notificato a mezzo servizio telematico in data 10/01/2024 all'Agenzia delle entrate
CO (di seguito AdER), qui inviato con PEC del 11/01/2024 e iscritto al n. 181/2024 R.G.R., Ricorrente_1 ha proposto reclamo e ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 293 2023 90248621 08, notificata in data 24/10/2023, dell'importo complessivo di €24.504,14 in relazione alla cartella di pagamento n. 293 2013 00137343 41 (erroneamente indicata in ricorso col medesimo numero della intimazione: 293 2023 90248621 08) del valore di euro 24.504,14=, relativa a IRPEF 2009 e TASI
2011, asseritamente notificata in data 18/04/2013. Deduceva omessa notifica della cartella sottostante, decadenza e prescrizione dei crediti. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese e onorari di lite.
§2. L'AdER si costituiva in giudizio in data 02/02/2024, rilevando l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, e ne chiedeva il rigetto, con vittoria di spese e compensi di difesa, da distrarsi in favore del costituito procuratore, che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.
§3. Con successiva memoria, depositata in data 29/01/2026, il ricorrente chiedeva rinvio per valutare la possibilità di aderire alla definizione agevolata della cartella intimata ex art. 1 commi 82 e ss. Della l.
199/2025.
§4. All'odierna udienza in camera di consiglio, esaminati gli atti, la Corte poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§5. Va respinta la richiesta di rinvio della trattazione della causa, che pregiudicherebbe la sollecita conclusione di un procedimento di non recente iscrizione, essendosi il ricorrente limitato a prospettare la mera astratta possibilità di valutare una futura adesione alla procedura di definizione agevolata del credito in contestazione.
§6. Ciò posto, il primo motivo di ricorso è inammissibile, gli altri sono infondati. Si esporranno di seguito i motivi di censura azionati e le ragioni della decisione, seguendo – per migliore intelligenza della fattispecie – l'ordine prescelto dal ricorrente.
§7. Inammissibilità del ricorso per violazione degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il ricorso è inammissibile nella parte in cui il contribuente deduce la mancata e/o tardiva notifica della cartella di pagamento prodromica, l'intervenuta decadenza dell'azione esattiva e la violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992, infatti, gli atti tipici del procedimento di riscossione devono essere impugnati autonomamente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro notificazione. Decorso inutilmente tale termine, l'atto diviene definitivo e non più sindacabile, se non per vizi propri dell'atto successivo eventualmente impugnato.
Nel caso di specie, le pretese impositive risultavano già pienamente conosciute dal contribuente a seguito della regolare notifica della cartella di pagamento e dei successivi atti della riscossione, non tempestivamente opposti. Ne consegue che le doglianze afferenti alla fase antecedente risultano ormai precluse, potendo il contribuente contestare esclusivamente eventuali vizi propri dell'intimazione di pagamento oggi impugnata.
Tale principio trova costante conferma nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui:
“L'omessa impugnazione nei termini dell'atto impositivo o della cartella di pagamento determina la definitività della pretesa tributaria, con preclusione di ogni contestazione attinente al merito o ai vizi dell'atto presupposto” (Cass., sez. V, n. 3005/2020; Cass., sez. V, n. 8704/2013).
La Corte di cassazione ha ulteriormente ribadito, anche in epoca recente, che il sistema delineato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992 è improntato al principio di “concatenazione degli atti”, in forza del quale la rituale notificazione dell'atto tipico impone l'onere della tempestiva impugnazione, a pena di irretrattabilità del credito (cfr. Cass., sez. V, n. 27512/2023; Cass., sez. V, n. 16108/2022).
Deve altresì rilevarsi che il contribuente aveva già ricevuto, prima della notifica dell'intimazione oggi impugnata, ulteriori atti della riscossione consequenziali alla medesima cartella, anch'essi non opposti.
Anche sotto tale profilo, pertanto, l'odierna impugnazione risulta tardiva e inammissibile.
§8. Regolarità della notifica della cartella di pagamento.
L'eccezione di omessa notifica della cartella di pagamento n. 293 2013 00137343 41 è infondata.
Dalla documentazione in atti risulta che la cartella è stata regolarmente notificata al contribuente in data
18/04/2013 mediante consegna diretta, con perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario.
In assenza di specifiche e circostanziate contestazioni idonee a infirmare la relata di notifica, deve ritenersi provata la ritualità della stessa. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la relata di notifica fa piena prova fino a querela di falso dei fatti attestati dall'agente notificatore (Cass., sez. V, n. 5077/2021; Cass., sez. VI, n. 11574/2020).
§9. Infondatezza della doglianza relativa alla violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
Anche la censura relativa alla violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 risulta inammissibile, in quanto tardivamente proposta, oltre che infondata nel merito. È noto, infatti, che il termine previsto dalla citata disposizione non è posto a tutela del contribuente, ma disciplina esclusivamente i rapporti interni tra ente impositore e agente della riscossione. Tale principio è stato affermato in modo costante dalla Corte di cassazione, secondo cui:
“Il termine di notifica della cartella di pagamento previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602 del 1973 rileva nei rapporti tra ente creditore e concessionario, ma non incide sulla validità della cartella nei confronti del contribuente” (Cass., sez. V, n. 1837/2010; conf. Cass., sez. V, n. 25973/2021).
In ogni caso, dagli atti risulta che la notifica è avvenuta tempestivamente dopo la formazione e la consegna dei ruoli da parte dell'ente impositore. In ordine alla relativa produzione documentale, non risultano formulate osservazioni.
§10. Insussistenza della prescrizione e/o decadenza dei crediti.
È infondata anche la doglianza relativa alla prescrizione e/o decadenza dei crediti azionati.
Nel caso in esame, il decorso del termine prescrizionale risulta interrotto e sospeso da una pluralità di atti e disposizioni normative. In particolare, dalla regolare notifica della cartella di pagamento nel 2013; dalla successiva notifica degli avvisi di intimazione del 16.11.2017 e del 24.10.2023; dalle sospensioni ex lege previste dalla normativa emergenziale e dalla Legge n. 147/2013.
Giova ricordare al proposito che, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. L'impossibilità giuridica di esercitare il diritto costituisce fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, come chiarito dalla Suprema Corte (Cass., n. 3584/2012;
Cass., n. 2387/2004).
In tale prospettiva, correttamente deve tenersi conto: · della sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 1, commi 618 e 623, della L. n.
147/2013;
· della sospensione generalizzata dell'attività di riscossione prevista dalla normativa emergenziale
Covid-19 (artt. 67 e 68 D.L. n. 18/2020 e successive proroghe), la quale ha determinato, per il periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, la sospensione dei termini prescrizionali e decadenziali.
Sul punto, la giurisprudenza ha recentemente chiarito che la sospensione emergenziale incide anche sui termini di prescrizione e decadenza dell'attività di riscossione, in applicazione del principio di cui all'art. 2935 c.c. (Cass., sez. V, n. 4145/2023; Cass., sez. V, n. 26283/2022).
§11. In particolare, nel calcolo dei termini prescrizionali, occorre tener conto della sospensione del decorso del termine dovuto alla disciplina emergenziale ex COVID 19 (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020 e art. 12 D.Lgs n. 159/2015).
Come noto, infatti, l'art. 68 del DL n. 18/2020, nella versione attualmente vigente, ha sancito che:
“1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decretolegge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma
792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020.”
Le previsioni appena ritrascritte vanno necessariamente lette in una prospettiva sistematica e, quindi, anche alla luce delle disposizioni di carattere generale dettate, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68, comma 1 del D.L. n. 18/2020 - la cui ratio è da ravvisare nell'esigenza di evitare di effettuare, nei confronti di soggetti che si trovano in manifesta situazione di difficoltà a causa della calamità occorsa, qualunque attività di notifica o di riscossione di crediti rientranti nelle tipologie oggetto di sospensione.
In particolare, l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015 dispone espressamente che:
“1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione…”
Ciò posto, nel periodo intercorrente tra l'8 marzo 2020 (ovvero il 21 febbraio 2020 per i soggetti indicati al comma 2-bis dell'art. 68 DL 18/2020) e il 31 agosto 2021 sono stati oggetto di sospensione i termini di pagamento e, conseguentemente, le attività di recupero, anche coattivo, relativi tra l'altro a carichi, affidati agli Agenti della riscossione, derivanti dagli avvisi esecutivi dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle
Dogane e dei Monopoli e dell'INPS e dagli atti esecutivi di cui all'art. 1, comma 792, della Legge n.
160/2019, ovvero da ruoli/cartelle, in scadenza nello stesso periodo o già scaduti in precedenza.
La “sospensione” legale dell'attività notificatoria e di riscossione dell'ADER ha comportato la sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività.
In tale contesto, a meri fini esaustivi, si evidenzia altresì l'ulteriore disposto della lett. b del comma 4-bis del citato articolo 68, che disciplina i termini di decadenza e prescrizione aventi originaria scadenza nel
2020 e nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento, nei termini che seguono:
“4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, www.agenziaentrateriscossione.gov.it 7 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati: a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate.”
§12. Quanto al termine prescrizionale applicabile ai crediti erariali, sanzioni e interessi, il Collegio aderisce all'orientamento ormai consolidato secondo cui i crediti erariali si prescrivono nel termine ordinario decennale di cui all'art. 2946 c.c., non trattandosi di prestazioni periodiche. Tale principio è stato ribadito anche di recente dalla Corte di cassazione (Cass., sez. V, n. 13815/2021; Cass., sez. V, n.
23162/2020). La TASI, in quanto tributo locale, è soggetta al più breve termine di prescrizione quinquennale.
Parimenti, sanzioni e interessi seguono il medesimo termine prescrizionale del tributo principale, in applicazione del principio di unitarietà dell'obbligazione tributaria, come affermato dalle Sezioni Unite
(Cass., S.U., n. 25790/2009) e confermato da successive pronunce (Cass., sez. V, nn. 10547 e 10549 del
2019).
§13. Da ultimo, deve rilevarsi che l'agente della riscossione ha operato nel pieno rispetto della normativa vigente, limitandosi a dare esecuzione ai ruoli trasmessi dall'ente impositore, in assenza di comunicazioni ostative o provvedimenti di sgravio.
§14. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, non risultando fondate le censure sollevate dal contribuente.
§15. Le spese processuali vanno con la soccombenza, da distrarsi in favore del costituito procuratore di AdER, che ha dichiarato di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, conferma l'atto impugnato e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €.1.500,00= oltre accessori, in favore dell'Agenzia delle Entrate
CO. Distrae dette spese in favore del difensore di AdER.
Catania, 09.02.2026.
Il Presidente Estensore ES PU