Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1224
CGT1
Sentenza 11 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Richiesta di rinvio per valutazione definizione agevolata

    La richiesta di rinvio è stata respinta in quanto pregiudicherebbe la sollecita conclusione del procedimento, essendosi il ricorrente limitato a prospettare la mera astratta possibilità di valutare una futura adesione alla procedura.

  • Inammissibile
    Inammissibilità per omessa notifica della cartella di pagamento presupposta

    Il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze afferenti alla fase antecedente all'intimazione di pagamento sono precluse, avendo il contribuente già ricevuto la cartella di pagamento e successivi atti della riscossione non tempestivamente opposti. La notifica della cartella è avvenuta regolarmente in data 18/04/2013.

  • Inammissibile
    Violazione dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973

    La censura è inammissibile in quanto tardivamente proposta e infondata nel merito. Il termine previsto dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973 rileva nei rapporti tra ente creditore e concessionario, ma non incide sulla validità della cartella nei confronti del contribuente. Inoltre, la notifica è avvenuta tempestivamente.

  • Rigettato
    Prescrizione e/o decadenza dei crediti

    La doglianza è infondata. Il decorso del termine prescrizionale è stato interrotto e sospeso da una pluralità di atti e disposizioni normative, incluse le sospensioni ex lege previste dalla normativa emergenziale COVID-19.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. X, sentenza 11/02/2026, n. 1224
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1224
    Data del deposito : 11 febbraio 2026

    Testo completo