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Sentenza 15 aprile 2024
Sentenza 15 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 15/04/2024, n. 561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 561 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2024 |
Testo completo
N. R.G. 34/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. LUCA Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI
ATTORE/I contro
(cf ) con l'avv. LUCA PELLEGRINI CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
pagina 1 di 4 Con ricorso in data 5/1/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in EC in data 6.9.2003 e che dall'unione sono nati i figli (nata a [...] l'[...], cf Persona_1 [...]
maggiorenne, che frequenta l'ultimo anno del C.F._3 [...]
e (nato a [...] il [...], CF Org_1 Parte_2 C.F._4
), che frequenta il primo anno della Scuola Media.
[...]
Con provvedimento in data 16/1/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 11/4/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 11/4/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
pagina 2 di 4
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di EC (LI) di CP_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in EC (LI) il 6.9.2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune, atto n. 28 – p. 2 – Serie A – anno 2003; DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) la SI.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale di EC - Via CP_1
G.Rossa, 4 -, insieme ai due figli e;
Per_1 Pt_2
3) il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Pt_2 con collocazione prevalente presso la madre, con la quale risulterà residente. Le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione e salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio;
con obbligo per entrambi di informarsi reciprocamente in merito ad ogni evento significativo.
L'ordinaria amministrazione spetterà al genitore presso il quale il figlio si trova;
4) il padre terrà con sé a week-end alterni dal venerdì sera fino al lunedì Pt_2 mattina (quando lo accompagnerà a scuola) e nella settimana successiva il giorno di venerdì (dall'uscita della scuola). Durante le vacanze scolastiche il padre potrà tenere per un periodo interrotto di 15 giorni, da concordare con la madre Pt_2 entro il 30 maggio di ciascun anno.
Durante le festività trascorrerà i giorni del 25 dicembre 31 dicembre e Pt_2
Pasquetta con un genitore, ed i giorni del del 26 dicembre, 1° gennaio e Pasqua con l'altro, secondo un criterio di alternanza annuale.
5) il padre contribuirà al mantenimento dei due figli con la somma mensile di € 350,00 (€ 200,00 per ed € 100,00 per , da versare alla madre Pt_2 Per_1 mediante bonifico bancario il primo giorno di ciascun mese, somma da rivalutare annualmente secondo la variazione degli indici istat.
Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%,
pagina 3 di 4 rinviando per la loro individuazione, la necessità o meno del preventivo accordo e le modalità di rimborso a quanto specificato nelle "linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia" (adottate dal C.N.F. il 14/07/2017), da intendersi qui richiamate. Quando alle altre spese ivi non previste, le stesse saranno previamente concordate e documentate tra i genitori;
6) i mobili, gli arredi e quant'altro si trova nell'abitazione coniugale sarà diviso tra i coniugi in comune accordo;
7) i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza e domicilio, nonché i rispettivi recapiti telefonici;
8) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare al reciproco mantenimento;
di avere definito ogni rapporto di natura economica e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo e per nessuna ragione
9) Spese di lite compensate.
Livorno, 11/4/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 34/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. LUCA Parte_1 C.F._1
PELLEGRINI
ATTORE/I contro
(cf ) con l'avv. LUCA PELLEGRINI CP_1 C.F._2
CONVENUTO/I
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni le parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: omologare la separazione personale tra i coniugi alle condizioni di cui al ricorso
FATTO
pagina 1 di 4 Con ricorso in data 5/1/2024, i ricorrenti chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'articolo 473-bis 51 c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, emettersi sentenza di omologa della separazione personale tra loro intervenuta, premettendo di avere contratto matrimonio in EC in data 6.9.2003 e che dall'unione sono nati i figli (nata a [...] l'[...], cf Persona_1 [...]
maggiorenne, che frequenta l'ultimo anno del C.F._3 [...]
e (nato a [...] il [...], CF Org_1 Parte_2 C.F._4
), che frequenta il primo anno della Scuola Media.
[...]
Con provvedimento in data 16/1/2024 il Tribunale fissava per la comparizione delle parti dinanzi a sé l'udienza del 11/4/2024, disponendo la sostituzione dell'udienza con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute. Il Giudice Relatore, in data 11/4/2024, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
DIRITTO Il ricorso è fondato e merita accoglimento, considerato che, dal comportamento di entrambe le parti e dalla conflittualità manifestatasi, sono emersi argomenti di prova ed indizi gravi precisi e concordanti della intollerabilità della prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale. Risultano, altresì, sussistenti le condizioni di cui all'articolo 473 bis p. 51 c.p.c. Ed invero, il ricorso è sottoscritto (anche) dalle parti e contiene le indicazioni di cui all'articolo 473 bis p. 12, primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma, e quelle relative alle disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a carico delle parti, nonché le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici;
inoltre, nelle note in sostituzione di udienza depositate dalle parti, le parti medesime hanno dichiarato di non volersi riconciliare nonché di rinunciare a comparire personalmente innanzi al Giudice e, contestualmente, hanno confermato la loro volontà di separarsi consensualmente alle condizioni di cui al ricorso. Possono anche essere recepite, con riguardo ai provvedimenti accessori, le condizioni concordate tra le parti, il tutto come da dispositivo.
pagina 2 di 4
PQM
il Tribunale di Livorno, definitivamente decidendo in camera di consiglio, OMOLOGA La separazione personale consensualmente intervenuta tra Parte_1
e , ordinando all'Ufficiale di Stato civile di EC (LI) di CP_1 procedere alla annotazione della sentenza sull'atto di matrimonio, celebrato in EC (LI) il 6.9.2003, trascritto nei registri degli atti di matrimonio di quel Comune, atto n. 28 – p. 2 – Serie A – anno 2003; DISPONE CHE:
1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto;
2) la SI.ra continuerà ad abitare nella casa coniugale di EC - Via CP_1
G.Rossa, 4 -, insieme ai due figli e;
Per_1 Pt_2
3) il figlio minore sarà affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, Pt_2 con collocazione prevalente presso la madre, con la quale risulterà residente. Le decisioni di maggior interesse relative alla istruzione, educazione e salute, saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni del figlio;
con obbligo per entrambi di informarsi reciprocamente in merito ad ogni evento significativo.
L'ordinaria amministrazione spetterà al genitore presso il quale il figlio si trova;
4) il padre terrà con sé a week-end alterni dal venerdì sera fino al lunedì Pt_2 mattina (quando lo accompagnerà a scuola) e nella settimana successiva il giorno di venerdì (dall'uscita della scuola). Durante le vacanze scolastiche il padre potrà tenere per un periodo interrotto di 15 giorni, da concordare con la madre Pt_2 entro il 30 maggio di ciascun anno.
Durante le festività trascorrerà i giorni del 25 dicembre 31 dicembre e Pt_2
Pasquetta con un genitore, ed i giorni del del 26 dicembre, 1° gennaio e Pasqua con l'altro, secondo un criterio di alternanza annuale.
5) il padre contribuirà al mantenimento dei due figli con la somma mensile di € 350,00 (€ 200,00 per ed € 100,00 per , da versare alla madre Pt_2 Per_1 mediante bonifico bancario il primo giorno di ciascun mese, somma da rivalutare annualmente secondo la variazione degli indici istat.
Le spese straordinarie saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50%,
pagina 3 di 4 rinviando per la loro individuazione, la necessità o meno del preventivo accordo e le modalità di rimborso a quanto specificato nelle "linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto di famiglia" (adottate dal C.N.F. il 14/07/2017), da intendersi qui richiamate. Quando alle altre spese ivi non previste, le stesse saranno previamente concordate e documentate tra i genitori;
6) i mobili, gli arredi e quant'altro si trova nell'abitazione coniugale sarà diviso tra i coniugi in comune accordo;
7) i genitori si impegnano a comunicare ogni cambiamento di residenza e domicilio, nonché i rispettivi recapiti telefonici;
8) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di rinunciare al reciproco mantenimento;
di avere definito ogni rapporto di natura economica e di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo e per nessuna ragione
9) Spese di lite compensate.
Livorno, 11/4/2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
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